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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. AR RD, all'esito dell'udienza del 10.11.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 569 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 10.11.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA nata negli (Stati Uniti d'America) in data 17.06.1960, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Permunian;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
1 Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt.
19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al Controparte_1 riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) (i) la discendenza in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante Persona_1 dal certificato di nascita depositato in atti), nato in Italia, a San Vito a [...], in data [...], emigrato in Brasile in data non conosciuta, (ii) e la mancata perdita di siffatto status giuridico. Allega, inoltre, la documentazione da cui risulta che il primo nato si è naturalizzato cittadino statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 25.03.1946 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al doc. n. 11 indice del fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita del figlio (al tempo minorenne), dante causa Persona_2 dell'odierna ricorrente.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in Controparte_1 questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti
2 e/o ai ricorrenti il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L.
555/1912.
La ricorrente ha dedotto di essere discendente di avo cittadino italiano ( Persona_1
) nato a San Vito a [...] in data [...] e che quest'ultimo non si
[...]
è mai naturalizzato (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo ricorrente). Deduce, altresì, che il primo nato, dopo essere emigrato negli Stati Uniti D'America, ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, nato all'estero
( ), al tempo ancora minorenne, dante causa dell'istante. Persona_2
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione del dante causa che, al tempo della nascita del figlio era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi di parte ricorrente, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi parte ricorrente.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori
[…] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età
[…], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912) - il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n.
1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), Controparte_1 essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai
3 successivi discendenti, e quindi alle ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'avo.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n.
454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza
(a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 569/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 10 novembre 2025
Il Giudice
AR RD
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. AR RD, all'esito dell'udienza del 10.11.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 569 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 10.11.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA nata negli (Stati Uniti d'America) in data 17.06.1960, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Permunian;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
1 Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt.
19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al Controparte_1 riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) (i) la discendenza in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante Persona_1 dal certificato di nascita depositato in atti), nato in Italia, a San Vito a [...], in data [...], emigrato in Brasile in data non conosciuta, (ii) e la mancata perdita di siffatto status giuridico. Allega, inoltre, la documentazione da cui risulta che il primo nato si è naturalizzato cittadino statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 25.03.1946 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al doc. n. 11 indice del fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita del figlio (al tempo minorenne), dante causa Persona_2 dell'odierna ricorrente.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in Controparte_1 questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti
2 e/o ai ricorrenti il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L.
555/1912.
La ricorrente ha dedotto di essere discendente di avo cittadino italiano ( Persona_1
) nato a San Vito a [...] in data [...] e che quest'ultimo non si
[...]
è mai naturalizzato (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo ricorrente). Deduce, altresì, che il primo nato, dopo essere emigrato negli Stati Uniti D'America, ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, nato all'estero
( ), al tempo ancora minorenne, dante causa dell'istante. Persona_2
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione del dante causa che, al tempo della nascita del figlio era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi di parte ricorrente, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi parte ricorrente.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori
[…] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età
[…], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912) - il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n.
1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), Controparte_1 essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai
3 successivi discendenti, e quindi alle ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'avo.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n.
454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza
(a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 569/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 10 novembre 2025
Il Giudice
AR RD
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