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25 maggio 1975
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10 agosto 2019
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25 febbraio 2026
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Art. 4.
In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso ((di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o)) di operazioni di polizia ((, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,)) possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e ((strumenti di effrazione o atti ad offendere)) , di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo ((appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o individuale)) .
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.
In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso ((di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o)) di operazioni di polizia ((, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,)) possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e ((strumenti di effrazione o atti ad offendere)) , di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo ((appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o individuale)) .
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.
Commentari • 20
- 1. I militari di "Strade Sicure" quali pubblici ufficialiAccesso limitatoLeandro Abeille · https://www.altalex.com/ · 23 agosto 2017 · 8.017464
Giurisprudenza • 164
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 40952Provvedimento: […] 2. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, sostenendo che nella specie si sarebbe trattato di una perquisizione disposta ai sensi dell'art. 4 legge n. 152 del 1975, finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, perquisizione giustificata dall'esistenza di precedenti specifici a carico dell'arrestato e dall'atteggiamento minaccioso dello stesso, sicché non ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 393-bis cod. pen. Con un altro motivo si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova, con riferimento all'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo cui i precedenti penali per detenzione di armi avrebbero costituito il pretesto per procedere d'iniziativa alla perquisizione, tesa a prevaricare l'arroganza dell'indagato.Leggi di più...
- esecuzione in mancanza di elementi obiettivi di giustificazione·
- fattispecie·
- atto arbitrario·
- perquisizione personale alla ricerca di armi·
- sussistenza·
- delitti·
- reati contro la pubblica amministrazione·
- reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale·
- dei privati