Articolo 43 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 41Articolo 44
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24 ottobre 1942
Art. 43. Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni e deroghe alle norme generali sul monopolio.

Nei casi in cui l'Amministrazione dei Monopoli si vale delle facolta' consentitele dalla legge di concedere deroghe alle prescrizioni dalla legge stessa stabilite ovvero di accordare autorizzazioni o concessioni, l'Amministrazione stessa puo' subordinare la deroga, la concessione o l'autorizzazione a quelle particolari cautele, vincoli o formalita' che ritiene opportune.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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