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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
n. 14939/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14939/2014
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 28/08/1989 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. DONZUSO CARMELO
ATTORE
CONTRO
NATA A PEDARA (CT) IL 21.01.1972 (CF: ) TITOLARE Controparte_1 C.F._2
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. Controparte_2
CUCUZZA LAURA
CONVENUTA
.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_3
TEMPORE (CF: ), RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. MARIA GIOVANNA MOTTA P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione contrattuale Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione in data
8.12.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.10.2014, ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1
e la . Controparte_2 Controparte_3
Premesso il contratto per la fornitura e la posa in opera di un impianto fotovoltaico stipulato in data 15.11.2010 con la ditta, ed il contratto di mutuo stipulato con la Controparte_3
espressamente finalizzato ad ottenere la provvista necessaria al pagamento di tale
[...]
impianto, l'attore ha chiesto di: accertare e dichiarare l'inadempimento integrale e definitivo della
, in relazione agli obblighi scaturenti dal contratto di “fornitura, Controparte_4
installazione e posa in opera, messa in esercizio, di impianto fotovoltaico, chiavi in mano”; dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e 1455 c.c. il suddetto contratto di fornitura;
accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra detto contratto e il contratto di mutuo ipotecario stipulato con atto ai rogiti del notaio da Catania, rep. n. 41.199; Persona_1
dichiarare conseguentemente la risoluzione del collegato contratto di finanziamento del
7.12.2010, ordinando la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania;
condannare la Controparte_3
per azioni, a rimborsare al tutte le rate già pagate, nonché ogni altro
[...] Pt_1
onere eventualmente applicato in forza del risolto contratto di finanziamento collegato. Con vittoria di spese e compensi.
Costituitesi in giudizio, le parti convenute hanno contestato la domanda attorea.
In particolare, la ha eccepito l'inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina speciale posta CP_5
a tutela del consumatore dall'art. 125 - quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario); mentre la ditta , pur non contestando la pretesa creditoria, ha chiesto Controparte_2
la rideterminazione dell'importo dovuto (da € 42.000,00 ad € 32.000,00), tenuto conto del parziale adempimento della prestazione.
Occorre rilevare che ha ottenuto dal Tribunale di Catania sequestro conservativo ante Pt_1
causam nei confronti di (provvedimento del 29.4.2014, successivamente Controparte_2
confermato in data 26.7.2014), trascritto il 4.6.2014 ai nn. 20915/15726, e nei confronti della provvedimento cautelare del 26.7.2014, con il quale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è stato CP_5
ordinato alla banca mutuante di non richiedere al mutuatario il pagamento delle rate di mutuo.
Esaurita l'istruttoria con assunzione della prova orale nel corso dell'udienza del 22.3.2018, la causa
è stata rinviata per la decisione;
le parti hanno concluso come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 30.10.2023, e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per atti conclusivi.
Parte attrice ha concluso chiedendo di: confermare il sequestro conservativo disposto nei confronti di (in data 29.4.2014 - confermato in data 26.7.2014); confermare il Controparte_2
provvedimento cautelare emesso nei confronti della in data Controparte_3
26.7.2014; accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta installatrice “ Controparte_2
” in relazione al contratto di “fornitura, installazione e posa in opera, messa in esercizio,
[...]
di impianto fotovoltaico, chiavi in mano”, del 15.11.2010; dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e 1455 c.c. il suddetto contratto di fornitura;
accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra detto contratto e il contratto di mutuo ipotecario;
dichiarare conseguentemente la risoluzione del contratto di finanziamento del 7.12.2010, ordinando la cancellazione dell'ipoteca iscritta;
condannare la finanziatrice a Controparte_6
rimborsare all'attore tutte le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato in forza del risolto contratto di finanziamento collegato;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase cautelare.
La convenuta con le note di cui all'art. 127 ter c.p.c., “si richiama ad ogni difesa della CP_5
convenuta banca contenuta nei verbali di causa, nelle note tutte sin qui depositate ed agli atti del fascicolo e precisa le proprie conclusioni riferendosi a quelle della comparsa di costituzione e precisate, altresì, nel preverbale dello scorso 26/11/20, che qui devono essere intese come integralmente ripetute e trascritte”.
____
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di seguito esposti.
Va innanzitutto accolta la domanda di declaratoria di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e 1455 c.c. del contratto di fornitura stipulato tra e la ditta Parte_1 [...]
, per inadempimento di quest'ultima. Difatti, le parti in causa non hanno Controparte_2
contestato né l'inadempimento della prestazione, né la addebitabilità dello stesso alla ditta convenuta, che ha ammesso di essersi trovata in difficoltà nel mantenere gli impegni contrattualmente assunti (cfr. comparsa del 19.1.2015, pag. 2: “la ditta oggi cancellata CP_2
a causa di grave dissesto economico, già nel 2011 riscontrava difficoltà ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di fornitura stipulati”).
Pertanto, una volta accertato il grave inadempimento del venditore all'obbligo principale di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti ex art. 1453 c.c..
Occorre precisare che nei contratti a prestazioni corrispettive l'efficacia retroattiva della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento (art. 1458 co. 1 c.c.), collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta per ciascun contraente, indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, l'obbligo di restituire la prestazione ricevuta;
ne consegue l'obbligo restitutorio della prestazione ricevuta da parte della
. Controparte_2
____
Con riferimento alla eccezione di adempimento sollevata dalla ditta , la stessa, Controparte_2
all'esito dell'istruttoria espletata, deve essere rigettata.
Invero, la convenuta ha allegato due assegni, intestati ad altri soggetti, che avrebbero la finalità di coprire in parte il debito restitutorio nei confronti dell'attore.
L'assunto si è rivelato privo di fondamento probatorio. Invero, manca la prova della attribuibilità di tali assegni, emessi in favore di altri soggetti, all'attore , il quale in sede di interrogatorio Pt_1
formale ha negato la circostanza. La prova orale, quindi, finalizzata a provare tale assunto, non ha confermato tale deduzione;
piuttosto, il teste , indicato da parte convenuta, ha Testimone_1
dichiarato di aver ricevuto tali somme a pagamento di prestazioni dello stesso eseguite (verbale del 22.3.2018).
Ne consegue che la condanna alla restituzione di quanto versata va disposta per l'intero importo.
Su tale importo sono dovuti gli interessi dalla data in cui è avvenuto il pagamento (24.12.2010), trattandosi di debito di valuta e considerato che la risoluzione fa venir meno gli effetti del contratto ex tunc. ____
Al fine di chiarire nei confronti di cui deve essere adempiuto tale onere restitutorio, occorre, preliminarmente, valutare la domanda attorea di declaratoria di collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e installazione ed il contratto di mutuo stipulato con la banca. Sul punto si rileva quanto segue.
Con l'atto di citazione parte attrice ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento e, conseguentemente, disporre la restituzione dalla Banca finanziatrice delle rate già pagate e di ogni altro onere eventualmente addebitatogli.
L'istituto di credito ha contestato l'operatività dell'art. 125 quinquies del TUB, richiamato dall'attore, norma che disciplina il collegamento negoziale in relazione al contratto di mutuo di scopo;
invero, secondo la il caso di specie non rientrerebbe nella previsione normativa CP_3
citata, non essendo la disposizione applicabile con riguardo ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi durata superiore ai cinque anni, ai sensi dell'art. 122 TUB (nella formulazione applicabile ratione temporis).
Invero, l'art. 125 quinquies TUB prevede che “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo
1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore
l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.”
Al riguardo parte attrice non contesta espressamente l'eccezione della Banca convenuta sulla non applicabilità dell'art. 125 quinquies, ma deduce l'operatività del principio di diritto sul collegamento negoziale, in forza del quale alla risoluzione del contratto di appalto conseguirebbe la risoluzione del contratto mutuo, quale mutuo di scopo, con la relativa operatività ex tunc degli effetti. Passando ad analizzare la domanda attorea di accertamento della risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto l'istituto di credito, con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione delle rate medio tempore corrisposte dal mutuatario, giova ripercorrere l'orientamento della giurisprudenza che si è pronunciata in merito al c.d. mutuo di scopo.
Il mutuo di scopo è un contratto con il quale una parte appresta all'altra i mezzi finanziari per il raggiungimento di uno scopo, legislativamente o pattiziamente previsto e quest'ultima si obbliga a restituire la somma ricevuta e a svolgere l'attività concordata, secondo i tempi e le modalità stabilite.
Si differenza per questo dalla fattispecie tipica delineata dagli artt. 1813 e ss c.c., sia sotto il profilo strutturale, atteso che il mutuatario si impegna non solo alla restituzione della somma di denaro, comprensiva di interessi, ma anche ad adempiere la finalità espressamente indicata in contratto, sia sotto il profilo causale, in quanto la dazione della somma di danaro viene effettuata in ragione di una specifica destinazione e quindi diviene strumentale e funzionale al raggiungimento dello scopo previsto, che, da semplice motivo, come tale irrilevante, assurge a rango di elemento causale della fattispecie.
Pertanto, solo ove la destinazione della provvista corrisponda anche ad un interesse del mutuante, permeando la struttura causale ed il sinallagma contrattuale, l'atto sarà qualificabile quale mutuo di scopo ed in tal caso, il vincolo del mutuatario sarà talmente forte da connotare la causa concreta del contratto, tanto che la sua inosservanza determinerà la nullità dello stesso (“Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario
a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario.” Cass. n. 15929/2018; Cass. 24699/2017).
Invero, non è sufficiente a configurarlo la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato: “Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto.”
(Cass. n. 25193 del 19/09/2024).
I tratti caratteristici del mutuo di scopo hanno condotto da tempo la prevalente dottrina e giurisprudenza a qualificarlo quale fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, ad una funzione creditizia ove la consegna della somma mutuata costituisce un'obbligazione del mutuante ed attiene quindi alla fase esecutiva del negozio, non rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie, in mancanza del quale il contratto non si perfeziona, come accade, invece, nel contratto reale di mutuo.
Nel contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtu' del quale il mutuatario e' obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo benefici il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19 luglio 2012, n. 12454; Cass. 16 febbraio 2010, n. 3589).
Ciò premesso, occorre verificare se, nel caso di specie, il contratto di finanziamento intercorso tra l'odierna parte attrice e la convenuta presenti i connotati propri del mutuo di scopo, CP_3
facendo ricorso allo schema del collegamento negoziale.
Rileva al riguardo che la banca convenuta non contesti la natura di mutuo di scopo e l'esistenza di un collegamento negoziale col contratto di fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico;
inoltre, dal contenuto del contratto di mutuo, allegato da entrambe le parti in causa, è espressamente indicato al punto 1 che la somma erogata “sarà utilizzata dalla parte finanziata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, in conformità alla vigente normativa”. Nessun dubbio, pertanto, sulla natura di mutuo di scopo e sul collegamento negoziale.
Ne consegue che, sebbene non si possa ricondurre la fattispecie nell'alveo di operatività dell'art. 125 quinquies TUB, rientrando nelle ipotesi di esclusione della applicazione della norma (art. 122
TUB lett. f), non vi sono ragioni per escludere l'applicazione dei principi di diritto come sopra delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Per cui, alla risoluzione del contratto concluso con la ditta installatrice, consegue la risoluzione del contratto di mutuo e l'onere restitutorio a carico dalla convenuta. CP_3
Come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, la conseguenza della risoluzione del contratto collegato al mutuo, pone a carico del terzo venditore (o, nel caso di specie, anche installatore)
l'onere economico del proprio inadempimento.
La Banca convenuta ha chiesto, in via subordinata, di accertare che , titolare della Controparte_2
ditta sia obbligata a corrispondere la somma di € 42.500,00 oltre interessi. CP_2
Non vi è motivo per non accogliere tale domanda, pur non espressamente indicata come domanda riconvenzionale, potendo il Giudice procedere a tale qualificazione. D'altra parte, la giurisprudenza chiarisce che “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 9441 del
23/03/2022; cfr. Cass. n. 6846 del 16/03/2017).
Pertanto, in accoglimento della domanda posta in via subordinata da parte della Banca convenuta, va disposta la condanna della a rifondere l'importo percepito in ragione Controparte_4
del contratto dichiarato risolto, € 42.500,00 oltre interessi legali dalla data in cui è avvenuto il pagamento (24.12.2010).
Ciò determina che alla declaratoria di risoluzione consegue che l'obbligo di restituzione si concretizza unicamente con riguardo alla Banca, e non può, invece, essere disposto in favore dell'attore , che, diversamente, trarrebbe un'ingiusta locupletazione dalla duplicazione di Pt_1
obblighi restitutori (da parte della Banca finanziatrice e da parte della ditta).
____ Infine, va disposta la conferma dei provvedimenti cautelari di sequestro adottati, avendo trovato conferma nel presente giudizio di merito le ragioni creditorie dell'attore.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'attore come in dispositivo.
CP_ Va disposta, altresì, la condanna della alle spese in favore della Banca Controparte_2
convenuta, attrice in riconvenzionale., considerato, altresì, che la stessa si era opposta alla domanda avanzata in subordine dalla Banca (cfr. verbale del 26.10.2015).
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
14939/2014 R.G., ogni altra domanda rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di fornitura installazione e messa in opera del
15.11.2010;
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto il 7.12.2010 tra e la e per l'effetto, condanna quest'ultima Parte_1 Controparte_3
alla restituzione delle somme versate da a titolo di capitale, interessi e spese, Parte_1
dalla data di sottoscrizione del contratto;
- condanna la alla restituzione alla Controparte_2 Controparte_3
dell'importo di € 42.500,00 oltre interessi legali dal 24.12.2010;
- conferma il sequestro conservativo emesso da questo Tribunale nei confronti di Controparte_2
in data 29/04/2014 (confermato il 26/07/2014) e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 04/06/2014 ai nn. 20915/15726;
- conferma il provvedimento cautelare emesso da questo Tribunale nei confronti della
[...]
in data 26 luglio 2014; Controparte_3
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano per il merito in € 6.150,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, e in complessivi €
1.615,00 per la fase cautelare, oltre spese generali, IVA e cassa, come per legge;
- condanna alle spese giudiziali in favore della liquidate in € 4.700,00 oltre Controparte_2 CP_5
spese generali, IVA e cassa nella misura di legge.
Catania il 07/07/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14939/2014
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 28/08/1989 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. DONZUSO CARMELO
ATTORE
CONTRO
NATA A PEDARA (CT) IL 21.01.1972 (CF: ) TITOLARE Controparte_1 C.F._2
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. Controparte_2
CUCUZZA LAURA
CONVENUTA
.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_3
TEMPORE (CF: ), RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. MARIA GIOVANNA MOTTA P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione contrattuale Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione in data
8.12.2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.10.2014, ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1
e la . Controparte_2 Controparte_3
Premesso il contratto per la fornitura e la posa in opera di un impianto fotovoltaico stipulato in data 15.11.2010 con la ditta, ed il contratto di mutuo stipulato con la Controparte_3
espressamente finalizzato ad ottenere la provvista necessaria al pagamento di tale
[...]
impianto, l'attore ha chiesto di: accertare e dichiarare l'inadempimento integrale e definitivo della
, in relazione agli obblighi scaturenti dal contratto di “fornitura, Controparte_4
installazione e posa in opera, messa in esercizio, di impianto fotovoltaico, chiavi in mano”; dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e 1455 c.c. il suddetto contratto di fornitura;
accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra detto contratto e il contratto di mutuo ipotecario stipulato con atto ai rogiti del notaio da Catania, rep. n. 41.199; Persona_1
dichiarare conseguentemente la risoluzione del collegato contratto di finanziamento del
7.12.2010, ordinando la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania;
condannare la Controparte_3
per azioni, a rimborsare al tutte le rate già pagate, nonché ogni altro
[...] Pt_1
onere eventualmente applicato in forza del risolto contratto di finanziamento collegato. Con vittoria di spese e compensi.
Costituitesi in giudizio, le parti convenute hanno contestato la domanda attorea.
In particolare, la ha eccepito l'inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina speciale posta CP_5
a tutela del consumatore dall'art. 125 - quinquies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario); mentre la ditta , pur non contestando la pretesa creditoria, ha chiesto Controparte_2
la rideterminazione dell'importo dovuto (da € 42.000,00 ad € 32.000,00), tenuto conto del parziale adempimento della prestazione.
Occorre rilevare che ha ottenuto dal Tribunale di Catania sequestro conservativo ante Pt_1
causam nei confronti di (provvedimento del 29.4.2014, successivamente Controparte_2
confermato in data 26.7.2014), trascritto il 4.6.2014 ai nn. 20915/15726, e nei confronti della provvedimento cautelare del 26.7.2014, con il quale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è stato CP_5
ordinato alla banca mutuante di non richiedere al mutuatario il pagamento delle rate di mutuo.
Esaurita l'istruttoria con assunzione della prova orale nel corso dell'udienza del 22.3.2018, la causa
è stata rinviata per la decisione;
le parti hanno concluso come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 30.10.2023, e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per atti conclusivi.
Parte attrice ha concluso chiedendo di: confermare il sequestro conservativo disposto nei confronti di (in data 29.4.2014 - confermato in data 26.7.2014); confermare il Controparte_2
provvedimento cautelare emesso nei confronti della in data Controparte_3
26.7.2014; accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta installatrice “ Controparte_2
” in relazione al contratto di “fornitura, installazione e posa in opera, messa in esercizio,
[...]
di impianto fotovoltaico, chiavi in mano”, del 15.11.2010; dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e 1455 c.c. il suddetto contratto di fornitura;
accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra detto contratto e il contratto di mutuo ipotecario;
dichiarare conseguentemente la risoluzione del contratto di finanziamento del 7.12.2010, ordinando la cancellazione dell'ipoteca iscritta;
condannare la finanziatrice a Controparte_6
rimborsare all'attore tutte le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato in forza del risolto contratto di finanziamento collegato;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase cautelare.
La convenuta con le note di cui all'art. 127 ter c.p.c., “si richiama ad ogni difesa della CP_5
convenuta banca contenuta nei verbali di causa, nelle note tutte sin qui depositate ed agli atti del fascicolo e precisa le proprie conclusioni riferendosi a quelle della comparsa di costituzione e precisate, altresì, nel preverbale dello scorso 26/11/20, che qui devono essere intese come integralmente ripetute e trascritte”.
____
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di seguito esposti.
Va innanzitutto accolta la domanda di declaratoria di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e 1455 c.c. del contratto di fornitura stipulato tra e la ditta Parte_1 [...]
, per inadempimento di quest'ultima. Difatti, le parti in causa non hanno Controparte_2
contestato né l'inadempimento della prestazione, né la addebitabilità dello stesso alla ditta convenuta, che ha ammesso di essersi trovata in difficoltà nel mantenere gli impegni contrattualmente assunti (cfr. comparsa del 19.1.2015, pag. 2: “la ditta oggi cancellata CP_2
a causa di grave dissesto economico, già nel 2011 riscontrava difficoltà ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di fornitura stipulati”).
Pertanto, una volta accertato il grave inadempimento del venditore all'obbligo principale di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti ex art. 1453 c.c..
Occorre precisare che nei contratti a prestazioni corrispettive l'efficacia retroattiva della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento (art. 1458 co. 1 c.c.), collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta per ciascun contraente, indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, l'obbligo di restituire la prestazione ricevuta;
ne consegue l'obbligo restitutorio della prestazione ricevuta da parte della
. Controparte_2
____
Con riferimento alla eccezione di adempimento sollevata dalla ditta , la stessa, Controparte_2
all'esito dell'istruttoria espletata, deve essere rigettata.
Invero, la convenuta ha allegato due assegni, intestati ad altri soggetti, che avrebbero la finalità di coprire in parte il debito restitutorio nei confronti dell'attore.
L'assunto si è rivelato privo di fondamento probatorio. Invero, manca la prova della attribuibilità di tali assegni, emessi in favore di altri soggetti, all'attore , il quale in sede di interrogatorio Pt_1
formale ha negato la circostanza. La prova orale, quindi, finalizzata a provare tale assunto, non ha confermato tale deduzione;
piuttosto, il teste , indicato da parte convenuta, ha Testimone_1
dichiarato di aver ricevuto tali somme a pagamento di prestazioni dello stesso eseguite (verbale del 22.3.2018).
Ne consegue che la condanna alla restituzione di quanto versata va disposta per l'intero importo.
Su tale importo sono dovuti gli interessi dalla data in cui è avvenuto il pagamento (24.12.2010), trattandosi di debito di valuta e considerato che la risoluzione fa venir meno gli effetti del contratto ex tunc. ____
Al fine di chiarire nei confronti di cui deve essere adempiuto tale onere restitutorio, occorre, preliminarmente, valutare la domanda attorea di declaratoria di collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e installazione ed il contratto di mutuo stipulato con la banca. Sul punto si rileva quanto segue.
Con l'atto di citazione parte attrice ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento e, conseguentemente, disporre la restituzione dalla Banca finanziatrice delle rate già pagate e di ogni altro onere eventualmente addebitatogli.
L'istituto di credito ha contestato l'operatività dell'art. 125 quinquies del TUB, richiamato dall'attore, norma che disciplina il collegamento negoziale in relazione al contratto di mutuo di scopo;
invero, secondo la il caso di specie non rientrerebbe nella previsione normativa CP_3
citata, non essendo la disposizione applicabile con riguardo ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi durata superiore ai cinque anni, ai sensi dell'art. 122 TUB (nella formulazione applicabile ratione temporis).
Invero, l'art. 125 quinquies TUB prevede che “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo
1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore
l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.”
Al riguardo parte attrice non contesta espressamente l'eccezione della Banca convenuta sulla non applicabilità dell'art. 125 quinquies, ma deduce l'operatività del principio di diritto sul collegamento negoziale, in forza del quale alla risoluzione del contratto di appalto conseguirebbe la risoluzione del contratto mutuo, quale mutuo di scopo, con la relativa operatività ex tunc degli effetti. Passando ad analizzare la domanda attorea di accertamento della risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto l'istituto di credito, con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione delle rate medio tempore corrisposte dal mutuatario, giova ripercorrere l'orientamento della giurisprudenza che si è pronunciata in merito al c.d. mutuo di scopo.
Il mutuo di scopo è un contratto con il quale una parte appresta all'altra i mezzi finanziari per il raggiungimento di uno scopo, legislativamente o pattiziamente previsto e quest'ultima si obbliga a restituire la somma ricevuta e a svolgere l'attività concordata, secondo i tempi e le modalità stabilite.
Si differenza per questo dalla fattispecie tipica delineata dagli artt. 1813 e ss c.c., sia sotto il profilo strutturale, atteso che il mutuatario si impegna non solo alla restituzione della somma di denaro, comprensiva di interessi, ma anche ad adempiere la finalità espressamente indicata in contratto, sia sotto il profilo causale, in quanto la dazione della somma di danaro viene effettuata in ragione di una specifica destinazione e quindi diviene strumentale e funzionale al raggiungimento dello scopo previsto, che, da semplice motivo, come tale irrilevante, assurge a rango di elemento causale della fattispecie.
Pertanto, solo ove la destinazione della provvista corrisponda anche ad un interesse del mutuante, permeando la struttura causale ed il sinallagma contrattuale, l'atto sarà qualificabile quale mutuo di scopo ed in tal caso, il vincolo del mutuatario sarà talmente forte da connotare la causa concreta del contratto, tanto che la sua inosservanza determinerà la nullità dello stesso (“Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario
a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario.” Cass. n. 15929/2018; Cass. 24699/2017).
Invero, non è sufficiente a configurarlo la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato: “Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto.”
(Cass. n. 25193 del 19/09/2024).
I tratti caratteristici del mutuo di scopo hanno condotto da tempo la prevalente dottrina e giurisprudenza a qualificarlo quale fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, ad una funzione creditizia ove la consegna della somma mutuata costituisce un'obbligazione del mutuante ed attiene quindi alla fase esecutiva del negozio, non rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie, in mancanza del quale il contratto non si perfeziona, come accade, invece, nel contratto reale di mutuo.
Nel contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtu' del quale il mutuatario e' obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo benefici il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19 luglio 2012, n. 12454; Cass. 16 febbraio 2010, n. 3589).
Ciò premesso, occorre verificare se, nel caso di specie, il contratto di finanziamento intercorso tra l'odierna parte attrice e la convenuta presenti i connotati propri del mutuo di scopo, CP_3
facendo ricorso allo schema del collegamento negoziale.
Rileva al riguardo che la banca convenuta non contesti la natura di mutuo di scopo e l'esistenza di un collegamento negoziale col contratto di fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico;
inoltre, dal contenuto del contratto di mutuo, allegato da entrambe le parti in causa, è espressamente indicato al punto 1 che la somma erogata “sarà utilizzata dalla parte finanziata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, in conformità alla vigente normativa”. Nessun dubbio, pertanto, sulla natura di mutuo di scopo e sul collegamento negoziale.
Ne consegue che, sebbene non si possa ricondurre la fattispecie nell'alveo di operatività dell'art. 125 quinquies TUB, rientrando nelle ipotesi di esclusione della applicazione della norma (art. 122
TUB lett. f), non vi sono ragioni per escludere l'applicazione dei principi di diritto come sopra delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Per cui, alla risoluzione del contratto concluso con la ditta installatrice, consegue la risoluzione del contratto di mutuo e l'onere restitutorio a carico dalla convenuta. CP_3
Come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata, la conseguenza della risoluzione del contratto collegato al mutuo, pone a carico del terzo venditore (o, nel caso di specie, anche installatore)
l'onere economico del proprio inadempimento.
La Banca convenuta ha chiesto, in via subordinata, di accertare che , titolare della Controparte_2
ditta sia obbligata a corrispondere la somma di € 42.500,00 oltre interessi. CP_2
Non vi è motivo per non accogliere tale domanda, pur non espressamente indicata come domanda riconvenzionale, potendo il Giudice procedere a tale qualificazione. D'altra parte, la giurisprudenza chiarisce che “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 9441 del
23/03/2022; cfr. Cass. n. 6846 del 16/03/2017).
Pertanto, in accoglimento della domanda posta in via subordinata da parte della Banca convenuta, va disposta la condanna della a rifondere l'importo percepito in ragione Controparte_4
del contratto dichiarato risolto, € 42.500,00 oltre interessi legali dalla data in cui è avvenuto il pagamento (24.12.2010).
Ciò determina che alla declaratoria di risoluzione consegue che l'obbligo di restituzione si concretizza unicamente con riguardo alla Banca, e non può, invece, essere disposto in favore dell'attore , che, diversamente, trarrebbe un'ingiusta locupletazione dalla duplicazione di Pt_1
obblighi restitutori (da parte della Banca finanziatrice e da parte della ditta).
____ Infine, va disposta la conferma dei provvedimenti cautelari di sequestro adottati, avendo trovato conferma nel presente giudizio di merito le ragioni creditorie dell'attore.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'attore come in dispositivo.
CP_ Va disposta, altresì, la condanna della alle spese in favore della Banca Controparte_2
convenuta, attrice in riconvenzionale., considerato, altresì, che la stessa si era opposta alla domanda avanzata in subordine dalla Banca (cfr. verbale del 26.10.2015).
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
14939/2014 R.G., ogni altra domanda rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di fornitura installazione e messa in opera del
15.11.2010;
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto il 7.12.2010 tra e la e per l'effetto, condanna quest'ultima Parte_1 Controparte_3
alla restituzione delle somme versate da a titolo di capitale, interessi e spese, Parte_1
dalla data di sottoscrizione del contratto;
- condanna la alla restituzione alla Controparte_2 Controparte_3
dell'importo di € 42.500,00 oltre interessi legali dal 24.12.2010;
- conferma il sequestro conservativo emesso da questo Tribunale nei confronti di Controparte_2
in data 29/04/2014 (confermato il 26/07/2014) e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Catania il 04/06/2014 ai nn. 20915/15726;
- conferma il provvedimento cautelare emesso da questo Tribunale nei confronti della
[...]
in data 26 luglio 2014; Controparte_3
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano per il merito in € 6.150,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, e in complessivi €
1.615,00 per la fase cautelare, oltre spese generali, IVA e cassa, come per legge;
- condanna alle spese giudiziali in favore della liquidate in € 4.700,00 oltre Controparte_2 CP_5
spese generali, IVA e cassa nella misura di legge.
Catania il 07/07/2025.
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----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini