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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/11/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 2645/2022
Il Giudice NA ER, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORIELLO PAOLA Parte_1
ricorrente contro in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
RB AN resistente
OGGETTO: sentenza definitiva per crediti da lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 502/2025 R.G., emessa in data 12 maggio 2025, questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 30.12.2022 nei confronti della aveva, in Parte_1 Controparte_1
parziale accoglimento del ricorso: accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella 5ᵃ categoria del CCNL Metalmeccanici PMI dal 01.07.2020 al 31.12.2020;
disposto come da separata ordinanza in merito alla quantificazione delle differenze retributive.
La causa veniva dunque istruita mediante la disposta C.T.U. contabile e veniva poi discussa e decisa in esito all' udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2025. Premesso dunque il contenuto tutto della già citata sentenza non definitiva emessa inter partes
in data 12 maggio 2025, non resta in questa sede che procedere alla quantificazione delle residue spettanze retributive (per i titoli indicati nella parte motiva della sentenza) per l'attività lavorativa prestata a favore della ditta resistente nel suddetto periodo.
Con ordinanza resa in data 19.06.2025 è stato quindi chiesto al CTU di determinare dell'eventuale credito retributivo dovuto al ricorrente in forza dei seguenti parametri:
- Periodo lavorato dal 1.07.2020 al 31.12.2020
- Orario osservato: 40 ore settimanali
- Livello di inquadramento: come riconosciuto con sentenza non definitiva (5° livello CCNL
PMI Metalmeccanici Industria)
- Titoli retributivi: differenze per lavoro ordinario (fatta salva la mensilità di settembre 2020,
che dovrà essere tenuta in considerazione per il calcolo del TFR), per indennità di malattia e
per TFR;
- Detratto quanto percepito come indicato in ricorso e nei conteggi di parte allegati”.
Al proposito, si deve senza dubbio affermare che le stesse sono state correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione peritale agli atti.
Le risultanze ivi riportate, infatti, raggiunte all'esito di uno scrupoloso esame tecnico, possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto del C.C.N.L. di riferimento, degli orari di lavoro compiutamente indicati nella già citata sentenza non definitiva e nella successiva ordinanza di formulazione dei quesiti, nonché del livello di inquadramento come giudizialmente accertato.
Il CTU ha dapprima esaminato la documentazione in atti, applicando il CCNL indicato in quesito e ratione temporis applicabile e con il livello di inquadramento come accertato in sentenza ed estrapolando: la retribuzione tabellare per il 5 livello (pari ad € 1837,07 per l'intero periodo); il divisore giornaliero o il divisore orario (173); la normativa relativa
Pag. 2 di 5 all'indennità di malattia e la normativa relativa al TFR.
Ha poi proceduto a quantificare il credito retributivo dopo aver: “esaminato i minimi tabellari
previsti per un 5 livello CCNL PMI metalmeccanici che riportano una retribuzione minima
mensile lorda di € 1837,07 che corrisponde ad una retribuzione oraria lorda di € 10,6189
(1837,07/17); rilevato che la retribuzione lorda minima tabellare 5 livello è inferiore a quella
di cui al contratto di lavoro in atti pari a € 13,00 nette;
lordizzato la retribuzione oraria
contrattuale che corrisponde ad una retribuzione lorda di € 18,00”.
Ha quindi correttamente applicato l'importo lordizzato solo per il periodo di vigenza del contratto (come indicato nella sentenza non definitiva in atti) e quindi soltanto da luglio a settembre 2020; per il successivo periodo è stato applicato il minimo contrattuale previsto per il 5 livello.
Ha quindi proceduto al calcolo delle differenze lorde spettanti, computando la mensilità
relativa al mese di settembre 2020 ai soli fini del calcolo del TFR.
Ha quindi concluso ritenendo che: “esaminata la sentenza non definitiva ed i documenti di
causa in atti, applicati i parametri di cui al quesito, ha sviluppato i conteggi richiesti, come
analiticamente esposto in relazione e conclude che, sono dovute al ricorrente differenze
retributive per € 10.293,01”, di cui euro 1118,07 a titolo di TFR.
Il credito spettante, correttamente calcolato osservando i criteri indicati nella parte motiva della sentenza non definitiva, per differenze di retribuzione per i diversi titoli di cui al quesito giudiziale ed alla sentenza non definitiva ivi espressamente richiamata, ammonta ad €
10.293,01.
Corretta è la quantificazione delle somme da percepire al lordo, posto che –come da costante orientamento della S.C. – alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, grava sul lavoratore operare i prescritti versamenti all'Erario ed all' , perdendo il Controparte_2
datore di lavoro la qualità di sostituto d'imposta quanto alle trattenute fiscali e di delegato ex
Pag. 3 di 5 lege al pagamento, quanto alle trattenute previdenziali.
Al pagamento di quanto sopra, dunque, deve in questa sede essere condannata la CP_1
in persona del l.r.p.t.
[...]
Su tale somma, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria – in considerazione della dichiarazione di parziale incostituzionalità, operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2000 (depositata il 2 novembre 2000) n. 459, della norma dell'art. 22
comma 36° della legge n. 724 del 1994 nella parte in cui escludeva l'operatività del cumulo tra i predetti accessori di legge anche per i dipendenti privati – con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del soddisfo (così da ultimo Cass. S.U.
29 gennaio 2001, n. 38, in Foro it., 2001, I, 845).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, la in persona del l.r.p.t. va infine condannata anche al rimborso dei due terzi Controparte_1
delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, potendosi integralmente compensare il restante terzo, liquidate come in dispositivo in riferimento al valore medio previsto dallo scaglione di riferimento (parametrato su quanto effettivamente riconosciuto), in riferimento alle tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022.
Le spese di CTU, quantificate come da separato decreto, sono poste a carico della società
convenuta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Pag. 4 di 5 al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro € 10.293,01”,
di cui euro 1118,07 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, per le causali di cui alla sentenza non definitiva n. 502/25 dell'intestato Tribunale, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento di metà delle spese del giudizio,
liquidate in complessivi euro 3.592,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 20.11.2025
Il Giudice
NA ER
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 2645/2022
Il Giudice NA ER, all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORIELLO PAOLA Parte_1
ricorrente contro in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
RB AN resistente
OGGETTO: sentenza definitiva per crediti da lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 502/2025 R.G., emessa in data 12 maggio 2025, questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 30.12.2022 nei confronti della aveva, in Parte_1 Controparte_1
parziale accoglimento del ricorso: accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella 5ᵃ categoria del CCNL Metalmeccanici PMI dal 01.07.2020 al 31.12.2020;
disposto come da separata ordinanza in merito alla quantificazione delle differenze retributive.
La causa veniva dunque istruita mediante la disposta C.T.U. contabile e veniva poi discussa e decisa in esito all' udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2025. Premesso dunque il contenuto tutto della già citata sentenza non definitiva emessa inter partes
in data 12 maggio 2025, non resta in questa sede che procedere alla quantificazione delle residue spettanze retributive (per i titoli indicati nella parte motiva della sentenza) per l'attività lavorativa prestata a favore della ditta resistente nel suddetto periodo.
Con ordinanza resa in data 19.06.2025 è stato quindi chiesto al CTU di determinare dell'eventuale credito retributivo dovuto al ricorrente in forza dei seguenti parametri:
- Periodo lavorato dal 1.07.2020 al 31.12.2020
- Orario osservato: 40 ore settimanali
- Livello di inquadramento: come riconosciuto con sentenza non definitiva (5° livello CCNL
PMI Metalmeccanici Industria)
- Titoli retributivi: differenze per lavoro ordinario (fatta salva la mensilità di settembre 2020,
che dovrà essere tenuta in considerazione per il calcolo del TFR), per indennità di malattia e
per TFR;
- Detratto quanto percepito come indicato in ricorso e nei conteggi di parte allegati”.
Al proposito, si deve senza dubbio affermare che le stesse sono state correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione peritale agli atti.
Le risultanze ivi riportate, infatti, raggiunte all'esito di uno scrupoloso esame tecnico, possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto del C.C.N.L. di riferimento, degli orari di lavoro compiutamente indicati nella già citata sentenza non definitiva e nella successiva ordinanza di formulazione dei quesiti, nonché del livello di inquadramento come giudizialmente accertato.
Il CTU ha dapprima esaminato la documentazione in atti, applicando il CCNL indicato in quesito e ratione temporis applicabile e con il livello di inquadramento come accertato in sentenza ed estrapolando: la retribuzione tabellare per il 5 livello (pari ad € 1837,07 per l'intero periodo); il divisore giornaliero o il divisore orario (173); la normativa relativa
Pag. 2 di 5 all'indennità di malattia e la normativa relativa al TFR.
Ha poi proceduto a quantificare il credito retributivo dopo aver: “esaminato i minimi tabellari
previsti per un 5 livello CCNL PMI metalmeccanici che riportano una retribuzione minima
mensile lorda di € 1837,07 che corrisponde ad una retribuzione oraria lorda di € 10,6189
(1837,07/17); rilevato che la retribuzione lorda minima tabellare 5 livello è inferiore a quella
di cui al contratto di lavoro in atti pari a € 13,00 nette;
lordizzato la retribuzione oraria
contrattuale che corrisponde ad una retribuzione lorda di € 18,00”.
Ha quindi correttamente applicato l'importo lordizzato solo per il periodo di vigenza del contratto (come indicato nella sentenza non definitiva in atti) e quindi soltanto da luglio a settembre 2020; per il successivo periodo è stato applicato il minimo contrattuale previsto per il 5 livello.
Ha quindi proceduto al calcolo delle differenze lorde spettanti, computando la mensilità
relativa al mese di settembre 2020 ai soli fini del calcolo del TFR.
Ha quindi concluso ritenendo che: “esaminata la sentenza non definitiva ed i documenti di
causa in atti, applicati i parametri di cui al quesito, ha sviluppato i conteggi richiesti, come
analiticamente esposto in relazione e conclude che, sono dovute al ricorrente differenze
retributive per € 10.293,01”, di cui euro 1118,07 a titolo di TFR.
Il credito spettante, correttamente calcolato osservando i criteri indicati nella parte motiva della sentenza non definitiva, per differenze di retribuzione per i diversi titoli di cui al quesito giudiziale ed alla sentenza non definitiva ivi espressamente richiamata, ammonta ad €
10.293,01.
Corretta è la quantificazione delle somme da percepire al lordo, posto che –come da costante orientamento della S.C. – alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, grava sul lavoratore operare i prescritti versamenti all'Erario ed all' , perdendo il Controparte_2
datore di lavoro la qualità di sostituto d'imposta quanto alle trattenute fiscali e di delegato ex
Pag. 3 di 5 lege al pagamento, quanto alle trattenute previdenziali.
Al pagamento di quanto sopra, dunque, deve in questa sede essere condannata la CP_1
in persona del l.r.p.t.
[...]
Su tale somma, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria – in considerazione della dichiarazione di parziale incostituzionalità, operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2000 (depositata il 2 novembre 2000) n. 459, della norma dell'art. 22
comma 36° della legge n. 724 del 1994 nella parte in cui escludeva l'operatività del cumulo tra i predetti accessori di legge anche per i dipendenti privati – con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del soddisfo (così da ultimo Cass. S.U.
29 gennaio 2001, n. 38, in Foro it., 2001, I, 845).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, la in persona del l.r.p.t. va infine condannata anche al rimborso dei due terzi Controparte_1
delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, potendosi integralmente compensare il restante terzo, liquidate come in dispositivo in riferimento al valore medio previsto dallo scaglione di riferimento (parametrato su quanto effettivamente riconosciuto), in riferimento alle tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022.
Le spese di CTU, quantificate come da separato decreto, sono poste a carico della società
convenuta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Pag. 4 di 5 al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro € 10.293,01”,
di cui euro 1118,07 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, per le causali di cui alla sentenza non definitiva n. 502/25 dell'intestato Tribunale, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento di metà delle spese del giudizio,
liquidate in complessivi euro 3.592,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 20.11.2025
Il Giudice
NA ER
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