Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 395 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MESSINEO PAOLO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DE GREGORIO ATTILIO verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “L'Avv. Parte_1
Paolo Messineo, per il ricorrente, si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito tanto nel ricorso introduttivo quanto nei successivi scritti e, segnatamente, insiste nelle argomentazioni del consulente di parte Dott. , dedotte tanto in sede di relazione di parte quanto Persona_1
in sede di osservazioni alla bozza della relazione del CTU.
Nella denegata ipotesi che l'Ill.mo G.L. ritenga di non aderire a quanto argomentato dal Dott.
, si chiede di voler compensare interamente le spese di lite. Per_1
Infatti, la domanda del ricorrente è stata proposta sulla base di un quadro clinico oggettivamente complesso e multifattoriale, attestato da diversa documentazione medica in atti, inclusa la perizia di parte. Le diverse valutazioni medico-legali succedutesi nel corso del giudizio (CTP e CTU) hanno evidenziato una condizione di salute comunque compromessa, sebbene con esiti valutativi diversi circa il grado di incidenza sulla capacità lavorativa specifica. La questione oggetto del giudizio, in particolare l'applicazione dei criteri medico-legali previsti dagli artt. 54
e 55 del Regolamento Cassa Forense e l'interpretazione del concetto di “riduzione della capacità lavorativa specifica a meno di un terzo” in presenza di patologie complesse e con incidenza sinergica, presenta profili di oggettiva incertezza e difficoltà interpretativa, che possono giustificare la proposizione del ricorso. Il ricorrente ha agito in buona fede e con ragionevole motivo di proporre la domanda, confidando nella fondatezza delle proprie ragioni, supportate da
[...]
si riporta Controparte_2
a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella memoria conclusionale del 4.6.25 e negli atti di causa e chiede la decisione con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali come quantificate nella memoria conclusionale. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c, depositato il 18/03/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Regolamento
Unico della Previdenza Forense.
Fissata udienza di comparizione, si costituiva la Controparte_2
, che eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per
[...]
l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “ OSAS in trattamento con CPAP Turbe d'ansia Emicrania con aura saltuaria recidivante trattata con FANS al bisogno Spondiloartrosi con discopatie lombari a lieve incidenza funzionale MRGE in trattamento farmacologico. CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI
La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno può determinare sonnolenza diurna, difficoltà di concentrazione e affaticamento, nel caso in oggetto il paziente è in trattamento con CPAP, sebbene con difficoltà di tolleranza. Non risultano evidenze cliniche recenti di una ipersonnia diurna invalidante che possa compromettere l'attività intellettuale richiesta dalla professione di avvocato, né sono documentati accertamenti specialistici che attestino una grave compromissione della vigilanza. Sebbene il paziente lamenti una scarsa tolleranza, non è possibile desumere, de plano, una inefficacia del trattamento. Sarebbe opportuno, in un'ottica di miglioramento della qualità di vita del paziente e di ottimizzazione della terapia, un approfondimento pneumologico per valutare alternative terapeutiche o aggiustamenti del settaggio della CPAP. Tuttavia, allo stato attuale, la terapia in atto, pur se non ottimale, è verosimilmente in grado di mitigare significativamente l'impatto dell'OSAS sulla capacità lavorativa specifica. Si aggiunge, inoltre, che il paziente durante la visita peritale non ha mostrato sintomi relativi ad amnesia o ipersonnia (vedasi a tal proposito il paragrafo sull'esame obiettivo).
L'emicrania con aura, pur potendo in taluni casi determinare una riduzione della performance lavorativa quando si presenti con elevata frequenza e intensità, nel caso in esame si configura come disturbo episodico a bassa incidenza clinica. Dalla documentazione e dall'anamnesi raccolta, emerge che gli episodi algici si manifestano in modo saltuario e sono trattati esclusivamente con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) al bisogno, in assenza di un protocollo terapeutico continuativo (dal referto neurologico presente agli atti del 2009, nonostante la difficile comprensione della grafia, si evince che le crisi “sono rare, 1 al mese in media”). Tale modalità di gestione, unitamente all'assenza di terapia profilattica – che rappresenta un presidio terapeutico imprescindibile nei quadri di emicrania ad alto impatto funzionale – depone per una condizione clinica di lieve entità e scarsamente invalidante. A ciò si aggiunge che l'ultima valutazione neurologica documentata risale al 2009, fatto che conferma l'assenza di necessità di follow-up specialistici regolari, rafforzando ulteriormente il giudizio di scarsa rilevanza medico-legale della patologia nel contesto della capacità lavorativa specifica.
Per quanto riguarda il disturbo ansioso, sebbene possa influire sulle prestazioni lavorative, il paziente non assume in atto terapia farmacologica ansiolitica o antidepressiva e non risulta in trattamento psicoterapico, circostanze che suggeriscono una sintomatologia non gravemente invalidante. Inoltre, non sono presenti certificazioni specialistiche recenti che attestino un disturbo psichiatrico significativo di grado grave. Considerando la natura della professione di avvocato, che può essere stressante, non emergono elementi che suggeriscano una compromissione tale da renderne impossibile lo svolgimento.
Le patologie degenerative osteoarticolari, tra cui la spondiloartrosi e la discopatia lombosacrali, possono causare dolore e riduzione della mobilità; dall'esame obiettivo a carico del ricorrente emerge una limitazione funzionale di grado lieve. Non risultano, infatti, documentate limitazioni motorie gravi, né è riportato l'uso di terapie antalgiche continuative, suggerendo una gestione efficace del dolore. Inoltre, l'attività di avvocato non comporta sollecitazioni fisiche rilevanti.
Gli esiti della frattura dello scafoide carpale destro potrebbero limitare la funzionalità della mano dominante, ma dall'esame obiettivo non emergono deficit significativi di motilità o forza prensile. Non sono documentate limitazioni che impediscano l'uso della tastiera o della penna, strumenti essenziali per lo svolgimento della professione.
Infine, il reflusso gastroesofageo è gestito con terapia cronica, con beneficio discreto.
Non risultano complicanze severe né un impatto significativo sulla capacità lavorativa.
Alla luce della documentazione clinica e dell'esame medico-legale, le patologie di cui è affetto il Sig.
non determinano una riduzione della capacità lavorativa specifica superiore ai due terzi in Pt_1
modo continuativo e permanente. Le condizioni patologiche appaiono, in larga parte, controllate o controllabili con terapie adeguate e l'impatto funzionale residuo non è tale da limitare in maniera significativa lo svolgimento dell'attività professionale forense.
Pertanto, non sussistono i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di invalidità secondo la normativa specifica della Cassa Forense.
CONCLUSIONI
Per le suesposte considerazioni ritengo che la capacità lavorativa specifica del ricorrente
[...]
nato a [...] il [...] non è ridotta a meno di un terzo. “ (v. Parte_1
conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese legali le stesse seguono la soccombenza così come liquidate nel dispositivo, nella misura solitamente applicata dal Tribunale per tali giudizi.
Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1 in € 800 oltre rimborso forfettario IVA e CpA se dovuto;
- lascia definitivamente a carico del ricorrente il compenso al c.t.u. già liquidato con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 19/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini