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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 4533/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Pasquale Fuschino;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71
a far data dalla domanda amministrativa - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI La consulenza in oggetto riguarda le problematiche di salute della signora e se le stesse siano idonee al riconoscimento della Parte_1 pensione di inabilità.
In fase amministrativa all'istante è stata attribuita una percentuale invalidante del 60%, ragion per cui ha adito le vie legali con l'intento di ottenere la prestazione negata in fase amministrativa.
1 Trattandosi di soggetto infra67enne il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al DM.5-2-1992.
- Orbene per la duplice protesi totale d'anca è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 55% con criterio proporzionale al codice tabellare n. 7223: “esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca 31- 40%”. Orbene si è aumentata la percentuale invalidante di cui al codice 7223 perché quest'ultimo disciplina un singolo impianto protesico;
nel caso di specie l'impianto è bilaterale.
-Per l'artrosi deformante alle mani in fase iniziale + le protrusioni discali multiple è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 14% in analogia al riferimento tabellare n. 7222:
“esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi totale di gomito, 14%”.
-Per l'ipertensione arteriosa in buon controllo terapeutico è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 15% in analogia al riferimento tabellare n. 6445: “coronaropatia lieve
(I classe NYHA), 11-20%”.
-Non è attribuibile alcuna percentuale invalidante per la problematica respiratoria perché all'atto della visita non si apprezzava alcuna anomalia all'ascultazione del torace;
non è declinata in anamnesi alcuna assunzione di broncodilatatori né è versata in atti documentazione pneumologica seriata nel tempo. Questi gap documentali non mi permettono di attribuire qualsivoglia percentuale invalidante per la problematica respiratoria.
Orbene integrando le singole percentuali invalidanti con il calcolo riduzionistico di BA così come impone la normativa vigente si ottiene una percentuale invalidante conclusiva del 67%; essa non è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile.
LE CONCLUSIONI
La signora è affetta da: esiti di protesi totale anca bilaterale in soggetto con Parte_1 iniziale artrosi deformante mani ed ipertensione arteriosa in buon controllo terapeutico. Il complesso menomativo legittima la concessione di una percentuale invalidante del 67%, non idonea alla concessione dell'assegno di assistenza mensile”.
In consulente, in risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente, ha esposto: “Si replica nel modo seguente:
- per l'ipertensione arteriosa è doveroso attribuire percentuali invalidanti non superiori al 15% rilevato che:
1) l'esame strumentale in atti non rileva alterazioni morfostrutturali delle camere cardiache compatibili con una collocazione in II classe NYHA dell'ipertensione arteriosa. La frazione d'eiezione del 46% esprime un valore nella norma che ben si concilia con il 15% sopra proposto e che contestualmente appare inconciliabile con la collocazione in II classe NYHA;
2) non si rilevano interventi (quali impianto di PM, PTCA, angioplastiche) che possano meritare una collocazione in II classe NYHA.
- Per la problematica respiratoria si confermano i precedenti precisando che l'assenza di terapia farmacologica in essere (né declinata in anamnesi né prescritta dagli specialisti) è prova indiretta della tesi sopra esposta e che rende superflua la richiesta di qualsivoglia approfondimento documentale. In estrema sintesi non è necessario proprio perché l'assenza di documentazione seriata nel tempo è spiegabile in un solo modo: la problematica è stata transitoria e non ha alcuna dignità valutativa.
2 Per tutti i motivi di cui sopra si conferma integralmente il contenuto della bozza di relazione”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998,
Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge 118/1971.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
3 -nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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