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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa OR AJ, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4121/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Pollarà e Parte_1
ER NS ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in via
EN ed EL ER 34, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati Carla Maria Omodei Zorini e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell presso l'avvocato Delia Cernigliaro;
CP_1
- convenuto-
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “Ritenere e dichiarare illegittimo l'accertamento di CP_1 indebito con contestuale richiesta di rimborso di cui alla comunicazione dell del CP_1
22/5/2024 per decorso della ordinaria prescrizione decennale. In linea subordinata ritenere e dichiarare la decadenza dell dall'azione di recupero Controparte_2
ex art. 13 comma 2° Legge 412/1991. In linea ancora più subordinata ritenere e dichiarare legittimamente corrisposta la prestazione. Condannare l' convenuto CP_2
alla restituzione di somme eventualmente ed illegittimamente recuperate con qualsivoglia modalità nelle more del presente procedimento. Condannare l' CP_2
convenuto alle spese e compensi del giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che “gli uffici hanno rivalutato la posizione di parte ricorrente pervenendo in via di autotutela all'abbandono del debito notificato. Con disposizione n° 550200-
24-0143 del 28/11/2024 l' ha disposto l'annullamento del provvedimento CP_2
notificato in data 11/06/2024, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito -
INDEBITI DA PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO” (all. 3 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 04.10.2025, la parte ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'08.10.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 04.12.2024 e notificato in data 17.12.2024, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00, oltre CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 03/11/2025
IL GIUDICE
OR AJ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa OR AJ, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4121/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Pollarà e Parte_1
ER NS ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo in via
EN ed EL ER 34, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avvocati Carla Maria Omodei Zorini e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell presso l'avvocato Delia Cernigliaro;
CP_1
- convenuto-
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “Ritenere e dichiarare illegittimo l'accertamento di CP_1 indebito con contestuale richiesta di rimborso di cui alla comunicazione dell del CP_1
22/5/2024 per decorso della ordinaria prescrizione decennale. In linea subordinata ritenere e dichiarare la decadenza dell dall'azione di recupero Controparte_2
ex art. 13 comma 2° Legge 412/1991. In linea ancora più subordinata ritenere e dichiarare legittimamente corrisposta la prestazione. Condannare l' convenuto CP_2
alla restituzione di somme eventualmente ed illegittimamente recuperate con qualsivoglia modalità nelle more del presente procedimento. Condannare l' CP_2
convenuto alle spese e compensi del giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso compensi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che “gli uffici hanno rivalutato la posizione di parte ricorrente pervenendo in via di autotutela all'abbandono del debito notificato. Con disposizione n° 550200-
24-0143 del 28/11/2024 l' ha disposto l'annullamento del provvedimento CP_2
notificato in data 11/06/2024, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito -
INDEBITI DA PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO” (all. 3 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 04.10.2025, la parte ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'08.10.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 04.12.2024 e notificato in data 17.12.2024, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00, oltre CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 03/11/2025
IL GIUDICE
OR AJ