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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2709 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina GIUSTO Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria FABIANI Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
1 1)Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento e ad ogni altro incombente.
2)Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
Per_ 3)Affidare i figli minori e in via esclusiva alla sig.ra con Per_2 Parte_1
collocamento e residenza anagrafica presso la madre.
4) Prevedere che il padre possa vedere i figli, inizialmente con gradualità, tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 12.00 prevedendo un ampiamento delle visite nelle modalità che verranno di volta in volta concordate tra le parti tenendo conto delle esigenze dei minori e delle necessità lavorative dei genitori.
5)Per quanto riguarda le festività prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé
i figli una settimana durante le vacanze estive, in periodi da comunicare preventivamente (in caso di mancato accordo gli anni dispari deciderà la madre, i pari il padre); durante le altre festività i genitori passeranno con i figli in via alternata la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania, i giorni di Pasqua e Pasquetta.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli la somma complessiva di €300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT entro il 05 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
7)Le parti concordano che l'assegno unico previsto per il nucleo familiare venga percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
2 8) Le parti dichiarano che ogni altro rapporto economico intercorrente fra loro è già
stato definito con reciproca soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
9)Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.6.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Bassano del Grappa il 13.2.2016, che dall'unione erano Controparte_1
nati due figli, entrambi ancora minorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa depositata in data 14.10.2025 si costituiva in giudizio CP_1
.
[...]
All'udienza del 14.11.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi, avendo raggiunto un accordo,
precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
3 Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo alla madre dei due figli minori ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei minori.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Bassano del Grappa il 13.2.2016, con atto trascritto al n.
[...]
3, parte I, anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2709 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina GIUSTO Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria FABIANI Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
1 1)Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento e ad ogni altro incombente.
2)Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
Per_ 3)Affidare i figli minori e in via esclusiva alla sig.ra con Per_2 Parte_1
collocamento e residenza anagrafica presso la madre.
4) Prevedere che il padre possa vedere i figli, inizialmente con gradualità, tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 12.00 prevedendo un ampiamento delle visite nelle modalità che verranno di volta in volta concordate tra le parti tenendo conto delle esigenze dei minori e delle necessità lavorative dei genitori.
5)Per quanto riguarda le festività prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé
i figli una settimana durante le vacanze estive, in periodi da comunicare preventivamente (in caso di mancato accordo gli anni dispari deciderà la madre, i pari il padre); durante le altre festività i genitori passeranno con i figli in via alternata la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania, i giorni di Pasqua e Pasquetta.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli la somma complessiva di €300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT entro il 05 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
7)Le parti concordano che l'assegno unico previsto per il nucleo familiare venga percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
2 8) Le parti dichiarano che ogni altro rapporto economico intercorrente fra loro è già
stato definito con reciproca soddisfazione e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
9)Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.6.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Bassano del Grappa il 13.2.2016, che dall'unione erano Controparte_1
nati due figli, entrambi ancora minorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa depositata in data 14.10.2025 si costituiva in giudizio CP_1
.
[...]
All'udienza del 14.11.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi, avendo raggiunto un accordo,
precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
3 Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo alla madre dei due figli minori ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei minori.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Bassano del Grappa il 13.2.2016, con atto trascritto al n.
[...]
3, parte I, anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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