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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/06/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n 1467 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 vertente
TRA
Avv. ( c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c.;
-appellante-
E
(c.f. ) nato ad [...] il [...]; CP_1 C.F._2
-appellato contumace-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 24 febbraio 2025 l'appellante precisava le conclusioni come da note depositate agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 316 e 281 decies c.p.c., depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi, l'avv. premesso di aver svolto attività difensiva quale Parte_1 difensore d'ufficio di , imputato nel procedimento penale avente RGNR 4034/2019 CP_1
mod. 21 instaurato presso la Procura presso questo Tribunale e di aver ricevuto la nomina, contestualmente all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 30.10.2019, deduceva di aver provveduto ad espletare l'incarico e chiedeva la liquidazione dei relativi compensi.
Precisamente, il ricorrente asseriva di aver svolto:
- Attività difensiva di competenza delle indagini preliminari, precisamente la fase di studio
- Attività difensiva di competenza dell'udienza preliminare relativamente alla fase di studio in quanto, a seguito di successiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare,
1 presentatosi in udienza, prendeva atto della presenza di altro difensore di fiducia nominato dall'imputato.
Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi con sentenza n. 506/2023 pubbl. il 07/11/2023, così provvedeva: 1)-accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente avv. della somma di euro 810,00, oltre Parte_1
rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, nonché interessi legali come in motivazione;
2)-condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'avv. che CP_1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 139,00, oltre accessori come per legge.”
L'appellante, con atto di citazione ritualmente notificato ha censurato la sentenza di I grado per i seguenti motivi:
1) Violazione o falsa applicazione dell'art.12, comma 1 e comma 3 lettera A) del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, nonché dell'art.415bis cpp. nella parte in cui, il Giudice di prime cure, disattendeva la richiesta del ricorrente di vedersi liquidare l'attività difensiva di studio relativa alla fase delle indagini preliminari.
In merito il Giudice di Pace ha motivato il rigetto di tale motivo di opposizione come segue:
“Nessuna attività è stata provata per la fase di studio della controversia nella fase delle indagini preliminari. Invero la fase delle indagini preliminari si è conclusa con il provvedimento di conclusioni delle indagini del 30/10/2019 (cfr. doc. sub 1). Solo con la notifica di detto provvedimento l'avv. veniva a conoscenza della nomina a difensore di ufficio dell'imputato Pt_1
. Ergo, nessuna attività difensiva di studio della controversa poteva essere svolta CP_1 dall'avv.to nella fase delle indagini preliminari, per la semplice ragione che non era neppure Pt_1
a conoscenza del processo”.
L'appellante ha dedotto che la decisione del Giudice di Pace è errata in quanto ha posto alla base della propria motivazione una interpretazione “ristretta” della fase delle indagini preliminari non tenendo conto del fatto che, successivamente all'art.415 bis cpp, si apre quell'attività che, proprio grazie allo studio degli atti d'indagine, il difensore può porre in essere.
L'appellante ha dedotto che l'avviso in questione avvisa solo l'indagato che si sono “concluse le indagini a suo carico” ma ciò non è equiparabile al voler dire che si è conclusa anche la fase “delle indagini preliminari” la quale, secondo le deduzioni dell'appellante si conclude trascorsi 20 giorni concessi all'indagato e/o compiute le attività defensionali previste dall'art.415 bis cpp.
2) Violazione o falsa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui, il Giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda, ha violato
2 i parametri di cui al D.M.147/2022 nella liquidazione delle spese processuali di lite del giudizio svolto dinanzi a lui atteso che non ha liquidato alcun compenso per la fase istruttoria.
In merito il Giudice di Pace riguardo alla pronuncia sulle spese processuali ha motivando come segue: “Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 173 del 13/08/2022 entrato in vigore il 23/10/2022, sono quindi poste a carico del soccombente ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore minimo
(attesa la particolare semplicità della causa), per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione (fino a €.
1.100,00) entro il quale è racchiuso il decisum di causa”.
L'appellante ha dedotto che la decisione del Giudice di Pace è errata in quanto per fase “istruttoria” non va intesa solo l'effettuazione di attività istruttoria in senso stretto bensì, ai sensi del comma 5 lett. C) dell'art.4 del D.M. n. 55/2014, anche l'attività di partecipazione all'udienze non strettamente istruttorie a cui l'appellante sostiene di aver presenziato nel giudizio di I grado e che, pertanto, gli deve essere liquidata.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n.
506/2023 dello 07/11/2023, resa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, riconoscendo la liquidazione anche per la fese di studio di competenza delle indagini preliminari, pari ad € 810,00, in quella minor somma che l'On.le Giudice dovesse ritenere, applicando ai parametri medi una diminuzione percentuale nella misura che sarà valutata, ma comunque entro il massimo del 50% e non al di sotto dei valori MINIMI liquidabili, previsti da ultimo dal D.M. 37/2018 e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza riconoscendo per le spese di lite la liquidazione con
l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00;
- accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n.
506/2023 dello 07/11/2023, resa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, riconoscendo per le spese di lite del giudizio di primo grado anche la liquidazione della fase istruttoria/trattazione;
- con vittoria di spese di lite, IVA, CPA, e spese generali (ex DM 147/2022) di entrambi i gradi del giudizio”.
In via preliminare si osserva che l'appello è stato ritualmente notificato all'appellato CP_1 nelle forme dell'art. 140 c.p.c.
L'appellato non si è costituita in giudizio e, quindi, all'udienza del 23 settembre 2024 il Giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia.
3 Successivamente all'udienza del 24 febbraio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Riguardo al primo motivo di appello riguardante la violazione dell'art. 12 del DM 55/2014 e, precisamente, l'erronea interpretazione del concetto di “indagini preliminari” il Tribunale osserva quanto segue.
L'appellante si duole che la sentenza di I grado non ha liquidato al difensore alcun compenso per l'attività di studio relativa alla fase delle indagini preliminare e che il Giudice di Pace ha motivato il diniego alla luce di una “visione ristretta” della nozione della fase delle indagini preliminari, senza tenere conto che, proprio grazie all'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. si apre, subito dopo la sua emissione, tutta quell'attività che, proprio grazie allo studio degli atti d'indagine, il difensore può porre in essere e di cui lo stesso avviso lo notizia di poter fare
In merito si osserva che l'art. 12 comma 1 e comma 3 lett.a) del DM 55/2014 così dispone in ordine ai parametri di liquidazione dei compensi professionali: “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonchè dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche
o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. (…) 3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intendeesemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”
I criteri indicati dall'art. 12 del DM 55 del 2014 fungono da supporto per orientare la scelta tra i diversi parametri di liquidazione.
4 Alla luce di tali parametri il Giudice, nel liquidare il compenso, è tenuto a verificare la complessità della vicenda, lo studio della stessa, il numero di udienze e l'attività complessiva svolta dall'avvocato.
Il difensore dovrà, quindi, allegare i documenti da cui emerge il compimento della attività difensiva svolta.
Si pensi, nella fase delle indagini preliminari, al verbale di interrogatorio ovvero alle memorie depositate all'esito dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.
L'importo da liquidare, pertanto, dovrà essere proporzionato alla durata e alla complessità dell'attività difensiva svolta in relazione ad ogni fase.
Nel caso di specie, come espressamente dedotto dallo stesso appellante, l'avv. è venuto a Pt_1 conoscenza della propria nomina a difensore d'ufficio di solo contestualmente alla CP_1 notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e, già nel corso del giudizio di primo grado, tenutosi dinanzi al Giudice di Pace di Benevento, non allegava alcuna prova o documentazione atta a dimostrare di aver svolto, dopo la notifica di tale avviso, nella fase precedente alla celebrazione dell'udienza preliminare, l'attività di studio preliminare al compimento di quelle attività che il difensore ha facoltà di compiere dopo la notifica dell'avviso cui all'art. 415 bis c.p.c..
Si osserva che ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c. il difensore dell'indagato:
- ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia della documentazione relativa alle indagini espletate depositata presso la segreteria del P.M.;
-ha facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero;
-ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
L'avv. chiede che, in riforma della sentenza impugnata, gli sia liquidato, per tale fase del Pt_1 procedimento penale, il compenso per la fase di studio degli atti per l'importo di € 810,00.
Tale motivo di appello è infondato.
L'avv. ha dedotto che il compenso per l'attività di studio compiuta in tale fase gli è dovuto, Pt_1
anche se di fatto egli non abbia svolto alcuna delle attività che egli aveva la facoltà di compiere ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c.
5 Tale argomentazione è priva di pregio. Si osserva che il Giudice di Pace ha liquidato all'avv. Pt_1
l'importo di € 810,00 per la sola attività di studio della fase dell'udienza preliminare.
Si ritiene che lo studio svolto dall'avv. si sia limitato, necessariamente, all'esame dell'avviso Pt_1 di conclusioni delle indagini preliminari, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. ed eventualmente della documentazione relativa alle indagini espletate depositata presso la segreteria del P.M. (comunicazione di notizia di reato, verbale di sommarie informazioni, documentazione medica, ordinanza sindacale e ricorso del P.M. presso il
Tribunale per i minorenni)
Ne consegue che riconoscere il compenso per la fase di studio sia per la fase delle indagini preliminari sia per la fase dell'udienza preliminare darebbe luogo alla liquidazione di un doppio compenso in quanto si è trattato dello studio dei medesimi atti e documenti.
È altresì infondato il secondo motivo dell'atto di appello con il quale si censura la sentenza impugnata che nella liquidazione delle spese processuali del giudizio di I grado non ha riconosciuto all'avv. alcun compenso per la fase istruttoria. Pt_1
L'appellante ha argomentato che per fase “istruttoria” non va intesa solo l'effettuazione di attività istruttoria in senso stretto di espletamento di mezzi di prova (ad esempio un esame testi) ma, ai sensi del comma 5 lett. C) dell'art.4 del D.M. n. 55/2014, anche “...(omissis) conclusioni....(omissis)....le deduzioni a verbale”, per cui anche l'attività di partecipazione all'udienze non strettamente istruttorie, come quelle che si sono avute nel giudizio di I grado, fa maturare il diritto al compenso per tale fase.
L'appellante ha dedotto di avere partecipato nel giudizio di I grado, personalmente o a mezzo sostituti nominati, alle udienze del 12.09.23 e del 31.10.23; dunque, ad avviso dell'appellante, benchè non vi sia stata attività istruttoria in senso stretto, vi è comunque stata l'attività di partecipazione che doveva essere liquidata.
In merito il Tribunale osserva che l'art. 4 comma 5 D.M. 55/2014 alla lettera C) enuncia che, nei procedimenti civili, per fase istruttoria si intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni,
l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle
6 domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Orbene si osserva che, nel giudizio di I grado, il resistente non si è costituito in giudizio per cui l'avv. non ha dovuto esaminare alcuno scritto difensivo o documento della controparte. Pt_1
Non risulta agli atti del fascicolo del giudizio di I grado che l'avv. abbia articolato richieste Pt_1
istruttorie, stante la natura documentale della causa, e abbia partecipato ad udienze in cui sono stati espletati mezzi istruttori.
Si osserva che l'avv. non ha depositato i verbali delle due udienze celebrate nel giudizio di I Pt_1
grado per cui deve presumersi, considerato l'oggetto della controversia e la contumacia del resistente e in mancanza di altre risultanze, che egli si è limitato a riportarsi all'atto introduttivo.
Alla luce di ciò alcun compenso per la fase istruttoria era dovuto.
In conclusione, l'appello va respinto.
Nulla deve statuirsi per le spese processuali del presente giudizio atteso che l'appellato “vittorioso” non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese per l'attività difensiva.
Deve darsi atto che l'appellante è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 506/2023 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ogni Parte_1
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese processuali;
dà atto che l'appellante è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1bis d.p.r. 115/02 mandando alla cancelleria per l'esatta riscossione.
7 Benevento 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n 1467 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 vertente
TRA
Avv. ( c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c.;
-appellante-
E
(c.f. ) nato ad [...] il [...]; CP_1 C.F._2
-appellato contumace-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 24 febbraio 2025 l'appellante precisava le conclusioni come da note depositate agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 316 e 281 decies c.p.c., depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi, l'avv. premesso di aver svolto attività difensiva quale Parte_1 difensore d'ufficio di , imputato nel procedimento penale avente RGNR 4034/2019 CP_1
mod. 21 instaurato presso la Procura presso questo Tribunale e di aver ricevuto la nomina, contestualmente all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 30.10.2019, deduceva di aver provveduto ad espletare l'incarico e chiedeva la liquidazione dei relativi compensi.
Precisamente, il ricorrente asseriva di aver svolto:
- Attività difensiva di competenza delle indagini preliminari, precisamente la fase di studio
- Attività difensiva di competenza dell'udienza preliminare relativamente alla fase di studio in quanto, a seguito di successiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare,
1 presentatosi in udienza, prendeva atto della presenza di altro difensore di fiducia nominato dall'imputato.
Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi con sentenza n. 506/2023 pubbl. il 07/11/2023, così provvedeva: 1)-accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente avv. della somma di euro 810,00, oltre Parte_1
rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, nonché interessi legali come in motivazione;
2)-condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'avv. che CP_1 Parte_1 si liquidano in complessivi € 139,00, oltre accessori come per legge.”
L'appellante, con atto di citazione ritualmente notificato ha censurato la sentenza di I grado per i seguenti motivi:
1) Violazione o falsa applicazione dell'art.12, comma 1 e comma 3 lettera A) del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, nonché dell'art.415bis cpp. nella parte in cui, il Giudice di prime cure, disattendeva la richiesta del ricorrente di vedersi liquidare l'attività difensiva di studio relativa alla fase delle indagini preliminari.
In merito il Giudice di Pace ha motivato il rigetto di tale motivo di opposizione come segue:
“Nessuna attività è stata provata per la fase di studio della controversia nella fase delle indagini preliminari. Invero la fase delle indagini preliminari si è conclusa con il provvedimento di conclusioni delle indagini del 30/10/2019 (cfr. doc. sub 1). Solo con la notifica di detto provvedimento l'avv. veniva a conoscenza della nomina a difensore di ufficio dell'imputato Pt_1
. Ergo, nessuna attività difensiva di studio della controversa poteva essere svolta CP_1 dall'avv.to nella fase delle indagini preliminari, per la semplice ragione che non era neppure Pt_1
a conoscenza del processo”.
L'appellante ha dedotto che la decisione del Giudice di Pace è errata in quanto ha posto alla base della propria motivazione una interpretazione “ristretta” della fase delle indagini preliminari non tenendo conto del fatto che, successivamente all'art.415 bis cpp, si apre quell'attività che, proprio grazie allo studio degli atti d'indagine, il difensore può porre in essere.
L'appellante ha dedotto che l'avviso in questione avvisa solo l'indagato che si sono “concluse le indagini a suo carico” ma ciò non è equiparabile al voler dire che si è conclusa anche la fase “delle indagini preliminari” la quale, secondo le deduzioni dell'appellante si conclude trascorsi 20 giorni concessi all'indagato e/o compiute le attività defensionali previste dall'art.415 bis cpp.
2) Violazione o falsa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per la liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui, il Giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda, ha violato
2 i parametri di cui al D.M.147/2022 nella liquidazione delle spese processuali di lite del giudizio svolto dinanzi a lui atteso che non ha liquidato alcun compenso per la fase istruttoria.
In merito il Giudice di Pace riguardo alla pronuncia sulle spese processuali ha motivando come segue: “Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 173 del 13/08/2022 entrato in vigore il 23/10/2022, sono quindi poste a carico del soccombente ed a favore della vittoriosa parte attrice, tenendo a mente un valore minimo
(attesa la particolare semplicità della causa), per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione (fino a €.
1.100,00) entro il quale è racchiuso il decisum di causa”.
L'appellante ha dedotto che la decisione del Giudice di Pace è errata in quanto per fase “istruttoria” non va intesa solo l'effettuazione di attività istruttoria in senso stretto bensì, ai sensi del comma 5 lett. C) dell'art.4 del D.M. n. 55/2014, anche l'attività di partecipazione all'udienze non strettamente istruttorie a cui l'appellante sostiene di aver presenziato nel giudizio di I grado e che, pertanto, gli deve essere liquidata.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n.
506/2023 dello 07/11/2023, resa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, riconoscendo la liquidazione anche per la fese di studio di competenza delle indagini preliminari, pari ad € 810,00, in quella minor somma che l'On.le Giudice dovesse ritenere, applicando ai parametri medi una diminuzione percentuale nella misura che sarà valutata, ma comunque entro il massimo del 50% e non al di sotto dei valori MINIMI liquidabili, previsti da ultimo dal D.M. 37/2018 e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza riconoscendo per le spese di lite la liquidazione con
l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 nello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00;
- accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n.
506/2023 dello 07/11/2023, resa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, riconoscendo per le spese di lite del giudizio di primo grado anche la liquidazione della fase istruttoria/trattazione;
- con vittoria di spese di lite, IVA, CPA, e spese generali (ex DM 147/2022) di entrambi i gradi del giudizio”.
In via preliminare si osserva che l'appello è stato ritualmente notificato all'appellato CP_1 nelle forme dell'art. 140 c.p.c.
L'appellato non si è costituita in giudizio e, quindi, all'udienza del 23 settembre 2024 il Giudice istruttore ne ha dichiarato la contumacia.
3 Successivamente all'udienza del 24 febbraio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Riguardo al primo motivo di appello riguardante la violazione dell'art. 12 del DM 55/2014 e, precisamente, l'erronea interpretazione del concetto di “indagini preliminari” il Tribunale osserva quanto segue.
L'appellante si duole che la sentenza di I grado non ha liquidato al difensore alcun compenso per l'attività di studio relativa alla fase delle indagini preliminare e che il Giudice di Pace ha motivato il diniego alla luce di una “visione ristretta” della nozione della fase delle indagini preliminari, senza tenere conto che, proprio grazie all'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. si apre, subito dopo la sua emissione, tutta quell'attività che, proprio grazie allo studio degli atti d'indagine, il difensore può porre in essere e di cui lo stesso avviso lo notizia di poter fare
In merito si osserva che l'art. 12 comma 1 e comma 3 lett.a) del DM 55/2014 così dispone in ordine ai parametri di liquidazione dei compensi professionali: “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonchè dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche
o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. (…) 3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intendeesemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”
I criteri indicati dall'art. 12 del DM 55 del 2014 fungono da supporto per orientare la scelta tra i diversi parametri di liquidazione.
4 Alla luce di tali parametri il Giudice, nel liquidare il compenso, è tenuto a verificare la complessità della vicenda, lo studio della stessa, il numero di udienze e l'attività complessiva svolta dall'avvocato.
Il difensore dovrà, quindi, allegare i documenti da cui emerge il compimento della attività difensiva svolta.
Si pensi, nella fase delle indagini preliminari, al verbale di interrogatorio ovvero alle memorie depositate all'esito dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.
L'importo da liquidare, pertanto, dovrà essere proporzionato alla durata e alla complessità dell'attività difensiva svolta in relazione ad ogni fase.
Nel caso di specie, come espressamente dedotto dallo stesso appellante, l'avv. è venuto a Pt_1 conoscenza della propria nomina a difensore d'ufficio di solo contestualmente alla CP_1 notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e, già nel corso del giudizio di primo grado, tenutosi dinanzi al Giudice di Pace di Benevento, non allegava alcuna prova o documentazione atta a dimostrare di aver svolto, dopo la notifica di tale avviso, nella fase precedente alla celebrazione dell'udienza preliminare, l'attività di studio preliminare al compimento di quelle attività che il difensore ha facoltà di compiere dopo la notifica dell'avviso cui all'art. 415 bis c.p.c..
Si osserva che ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c. il difensore dell'indagato:
- ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia della documentazione relativa alle indagini espletate depositata presso la segreteria del P.M.;
-ha facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero;
-ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
L'avv. chiede che, in riforma della sentenza impugnata, gli sia liquidato, per tale fase del Pt_1 procedimento penale, il compenso per la fase di studio degli atti per l'importo di € 810,00.
Tale motivo di appello è infondato.
L'avv. ha dedotto che il compenso per l'attività di studio compiuta in tale fase gli è dovuto, Pt_1
anche se di fatto egli non abbia svolto alcuna delle attività che egli aveva la facoltà di compiere ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c.
5 Tale argomentazione è priva di pregio. Si osserva che il Giudice di Pace ha liquidato all'avv. Pt_1
l'importo di € 810,00 per la sola attività di studio della fase dell'udienza preliminare.
Si ritiene che lo studio svolto dall'avv. si sia limitato, necessariamente, all'esame dell'avviso Pt_1 di conclusioni delle indagini preliminari, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. ed eventualmente della documentazione relativa alle indagini espletate depositata presso la segreteria del P.M. (comunicazione di notizia di reato, verbale di sommarie informazioni, documentazione medica, ordinanza sindacale e ricorso del P.M. presso il
Tribunale per i minorenni)
Ne consegue che riconoscere il compenso per la fase di studio sia per la fase delle indagini preliminari sia per la fase dell'udienza preliminare darebbe luogo alla liquidazione di un doppio compenso in quanto si è trattato dello studio dei medesimi atti e documenti.
È altresì infondato il secondo motivo dell'atto di appello con il quale si censura la sentenza impugnata che nella liquidazione delle spese processuali del giudizio di I grado non ha riconosciuto all'avv. alcun compenso per la fase istruttoria. Pt_1
L'appellante ha argomentato che per fase “istruttoria” non va intesa solo l'effettuazione di attività istruttoria in senso stretto di espletamento di mezzi di prova (ad esempio un esame testi) ma, ai sensi del comma 5 lett. C) dell'art.4 del D.M. n. 55/2014, anche “...(omissis) conclusioni....(omissis)....le deduzioni a verbale”, per cui anche l'attività di partecipazione all'udienze non strettamente istruttorie, come quelle che si sono avute nel giudizio di I grado, fa maturare il diritto al compenso per tale fase.
L'appellante ha dedotto di avere partecipato nel giudizio di I grado, personalmente o a mezzo sostituti nominati, alle udienze del 12.09.23 e del 31.10.23; dunque, ad avviso dell'appellante, benchè non vi sia stata attività istruttoria in senso stretto, vi è comunque stata l'attività di partecipazione che doveva essere liquidata.
In merito il Tribunale osserva che l'art. 4 comma 5 D.M. 55/2014 alla lettera C) enuncia che, nei procedimenti civili, per fase istruttoria si intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni,
l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle
6 domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Orbene si osserva che, nel giudizio di I grado, il resistente non si è costituito in giudizio per cui l'avv. non ha dovuto esaminare alcuno scritto difensivo o documento della controparte. Pt_1
Non risulta agli atti del fascicolo del giudizio di I grado che l'avv. abbia articolato richieste Pt_1
istruttorie, stante la natura documentale della causa, e abbia partecipato ad udienze in cui sono stati espletati mezzi istruttori.
Si osserva che l'avv. non ha depositato i verbali delle due udienze celebrate nel giudizio di I Pt_1
grado per cui deve presumersi, considerato l'oggetto della controversia e la contumacia del resistente e in mancanza di altre risultanze, che egli si è limitato a riportarsi all'atto introduttivo.
Alla luce di ciò alcun compenso per la fase istruttoria era dovuto.
In conclusione, l'appello va respinto.
Nulla deve statuirsi per le spese processuali del presente giudizio atteso che l'appellato “vittorioso” non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese per l'attività difensiva.
Deve darsi atto che l'appellante è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1bis D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 506/2023 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ogni Parte_1
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese processuali;
dà atto che l'appellante è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1bis d.p.r. 115/02 mandando alla cancelleria per l'esatta riscossione.
7 Benevento 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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