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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 616 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 16.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CHIAVIELLO DEBORA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
resistente contumace Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 parte ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'integrale servizio di ruolo prestato nel ruolo di collaboratore scolastico dal 01-09-1998 al 31-08-2010 per complessivi ANNI 12 all'atto del passaggio nel ruolo di assistente amministrativa e condannare il convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di CP_1 euro 3.733,11 a titolo di differenze retributive dall'as. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 evidenziando in particolare che qualora l'anzianità di servizio le fosse stata integralmente riconosciuta sarebbe stata inquadrata nella fascia stipendiale 21 -27 a far data dall'anno scolastico 2019/2020; Instauratosi il contraddittorio il non si costituiva in giudizio;
la causa veniva infine rinviata all'udienza del CP_1
16.1.25 che è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto regolarmente citato in giudizio e non CP_1 costituito;
Nel merito di osserva che la sig.ra dal 01-09-1998 a tutto il 31-08-2010 è stata dipendente a Pt_1 tempo indeterminato del ministero convenuto ed inquadrata nel profilo di “collaboratore scolastico” ed a seguito di procedura concorsuale per mobilità professionale è stata assunta con decorrenza giuridica
1.9.2010 e profilo di “assistente amministrativa”; L'amministrazione procedeva alla ricostruzione di carriera della dipendente riconoscendole il servizio di ruolo svolto prima del 1.9.2010 con il meccanismo previsto dall'art 4 commi 8, 9 dpr 399 1988, le venivano pertanto riconosciuti 9 anni di anzianità pregressa e veniva collocata nella corrispondente posizione stipendiale con riconoscimento di assegno ad personam di € 177,66 (cfr decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 358 del 16-12-2016 ALL.1)
L'amministrazione adottava il criterio della c.d. "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva;
La parte ricorrente deduce di aver subito un pregiudizio dal modo in cui l'amministrazione ha proceduto alla ricostruzione di carriera ed invoca l'applicazione dell'art 4 comma 13 dpr 399/1988 sostenendo inoltre il proprio diritto al riconoscimento “integrale” dell'anzianità in virtù di richiamati precedenti di giurisprudenza contabile, di legittimità e di merito;
Innanzitutto deve osservarsi che l'art 3 comma 13 dpr 399/1988 prevede che: “ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni…”
L'art 3 del DL 370/1970 richiamato prevede a sua volta che “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.”
L 'art 4 comma 3 DPR 399/ 1988 dispone infine che “Al compimento…del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore… l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Il meccanismo di ricostruzione di carriera previsto dalle norme innanzi richiamate prevede pertanto il
“congelamento” di parte dell'anzianità posseduta (2/3 di quella eccedente i 4 anni di servizio) ed il recupero della suddetta anzianità (riconosciuta ai soli fini economici) al compimento del ventesimo anno dell'anzianità già riconosciuta ai fini giuridici ed economici;
La magistratura contabile richiamata da parte ricorrente ha evidenziato come l'istituto della temporizzazione e del riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi affermando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole e ritenendo pertanto conforme a legge il Par provvedimento con il quale l'amministrazione, nei casi di passaggio di ruolo del personale , a seguito di concorso pubblico riservato, provveda alla ricostruzione della carriera riconoscendo integralmente il servizio prestato da detto personale fino all'immissione in ruolo con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive (CORTE DEI CONTI Sez. SCL 000004 del 25/07/2019)
Al diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (ovvero scegliere se avvalersi del meccanismo della ricostruzione di carriera invece di quello della temporizzazione) non si ritiene però consegua anche il dovere di disapplicare l'art 4 comma 13 del DPR 399/1988 al fine di riconoscere la pregressa anzianità di servizio in misura integrale in quanto il fatto che la giurisprudenza di legittimità, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato (poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica) abbia ritenuto che il meccanismo previsto dall'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 debba essere disapplicato in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, non appare dirimente ai fini della presente decisione poiché nel caso esaminato non si tratta di riconoscere la sostanziale identità del servizio reso da dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato con quello assunto a tempo determinato ma di valutare servizi resi con profili differenti (da collaboratore scolastico ad assistente amministrativa) che, tra l'altro, parte ricorrente neanche ha dedotto essere stati sovrapponibili;
Anche il fatto che la S.C. abbia ritenuto , con riguardo al passaggio di ruolo del personale docente dalla scuola materna alla secondaria, che l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna debba essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della cd. Temporizzazione (Corte di Cassazione del 6 maggio 2016, n. 9144) non appare risolutivo in quanto la S.C. si è pronunciata con riferimento a normativa espressamente riferita “allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato” di cui invece la ricorrente non fa parte;
D'altro canto, anche a voler valutare la domanda limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art 4 comma 13 dpr 399/1988, il ricorso non è fondato in quanto, in concreto, il meccanismo della temporizzazione applicato dall'Amministrazione ha comportato per la ricorrente un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello di cui la stessa avrebbe goduto qualora il pregresso servizio di ruolo fosse stato riconosciuto secondo la disciplina della “ricostruzione di carriera”;
Alla lavoratrice venivano infatti riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, 9 anni di anzianità di servizio e la stessa è stata pertanto collocata nella corrispondente posizione stipendiale con riconoscimento anche di un assegno ad personam di € 177,66 (cfr decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 358 del 16-12-2016 ALL.1)
Se invece l'amministrazione avesse proceduto alla ricostruzione di carriera secondo il meccanismo previsto dall'art 4 comma 13 DPR 399/1988 all'atto del passaggio di ruolo le sarebbero stati riconosciuti meno di 7 anni di servizio (4 anni in misura integrale e soltanto 1/3 di otto anni ai fini giuridici ed economici ) e pertanto non solo sarebbe stata collocata in una posizione stipendiale inferiore a quella in cui veniva collocata ma neanche avrebbe raggiunto la fascia 21-27 prima del 29.10.22 -in quanto il meccanismo di recupero dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici opera dopo il compimento di 20 anni di servizio da calcolare comunque tenendo conto dell'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici -;
Il ricorso va pertanto respinto;
Nulla per spese di lite considerando la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 616 /2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Nocera Inferiore 24/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 16.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CHIAVIELLO DEBORA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
resistente contumace Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 parte ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'integrale servizio di ruolo prestato nel ruolo di collaboratore scolastico dal 01-09-1998 al 31-08-2010 per complessivi ANNI 12 all'atto del passaggio nel ruolo di assistente amministrativa e condannare il convenuto al pagamento in suo favore dell'importo di CP_1 euro 3.733,11 a titolo di differenze retributive dall'as. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 evidenziando in particolare che qualora l'anzianità di servizio le fosse stata integralmente riconosciuta sarebbe stata inquadrata nella fascia stipendiale 21 -27 a far data dall'anno scolastico 2019/2020; Instauratosi il contraddittorio il non si costituiva in giudizio;
la causa veniva infine rinviata all'udienza del CP_1
16.1.25 che è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto regolarmente citato in giudizio e non CP_1 costituito;
Nel merito di osserva che la sig.ra dal 01-09-1998 a tutto il 31-08-2010 è stata dipendente a Pt_1 tempo indeterminato del ministero convenuto ed inquadrata nel profilo di “collaboratore scolastico” ed a seguito di procedura concorsuale per mobilità professionale è stata assunta con decorrenza giuridica
1.9.2010 e profilo di “assistente amministrativa”; L'amministrazione procedeva alla ricostruzione di carriera della dipendente riconoscendole il servizio di ruolo svolto prima del 1.9.2010 con il meccanismo previsto dall'art 4 commi 8, 9 dpr 399 1988, le venivano pertanto riconosciuti 9 anni di anzianità pregressa e veniva collocata nella corrispondente posizione stipendiale con riconoscimento di assegno ad personam di € 177,66 (cfr decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 358 del 16-12-2016 ALL.1)
L'amministrazione adottava il criterio della c.d. "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva;
La parte ricorrente deduce di aver subito un pregiudizio dal modo in cui l'amministrazione ha proceduto alla ricostruzione di carriera ed invoca l'applicazione dell'art 4 comma 13 dpr 399/1988 sostenendo inoltre il proprio diritto al riconoscimento “integrale” dell'anzianità in virtù di richiamati precedenti di giurisprudenza contabile, di legittimità e di merito;
Innanzitutto deve osservarsi che l'art 3 comma 13 dpr 399/1988 prevede che: “ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni…”
L'art 3 del DL 370/1970 richiamato prevede a sua volta che “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.”
L 'art 4 comma 3 DPR 399/ 1988 dispone infine che “Al compimento…del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore… l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Il meccanismo di ricostruzione di carriera previsto dalle norme innanzi richiamate prevede pertanto il
“congelamento” di parte dell'anzianità posseduta (2/3 di quella eccedente i 4 anni di servizio) ed il recupero della suddetta anzianità (riconosciuta ai soli fini economici) al compimento del ventesimo anno dell'anzianità già riconosciuta ai fini giuridici ed economici;
La magistratura contabile richiamata da parte ricorrente ha evidenziato come l'istituto della temporizzazione e del riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi affermando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole e ritenendo pertanto conforme a legge il Par provvedimento con il quale l'amministrazione, nei casi di passaggio di ruolo del personale , a seguito di concorso pubblico riservato, provveda alla ricostruzione della carriera riconoscendo integralmente il servizio prestato da detto personale fino all'immissione in ruolo con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive (CORTE DEI CONTI Sez. SCL 000004 del 25/07/2019)
Al diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (ovvero scegliere se avvalersi del meccanismo della ricostruzione di carriera invece di quello della temporizzazione) non si ritiene però consegua anche il dovere di disapplicare l'art 4 comma 13 del DPR 399/1988 al fine di riconoscere la pregressa anzianità di servizio in misura integrale in quanto il fatto che la giurisprudenza di legittimità, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato (poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica) abbia ritenuto che il meccanismo previsto dall'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 debba essere disapplicato in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, non appare dirimente ai fini della presente decisione poiché nel caso esaminato non si tratta di riconoscere la sostanziale identità del servizio reso da dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato con quello assunto a tempo determinato ma di valutare servizi resi con profili differenti (da collaboratore scolastico ad assistente amministrativa) che, tra l'altro, parte ricorrente neanche ha dedotto essere stati sovrapponibili;
Anche il fatto che la S.C. abbia ritenuto , con riguardo al passaggio di ruolo del personale docente dalla scuola materna alla secondaria, che l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna debba essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della cd. Temporizzazione (Corte di Cassazione del 6 maggio 2016, n. 9144) non appare risolutivo in quanto la S.C. si è pronunciata con riferimento a normativa espressamente riferita “allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato” di cui invece la ricorrente non fa parte;
D'altro canto, anche a voler valutare la domanda limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art 4 comma 13 dpr 399/1988, il ricorso non è fondato in quanto, in concreto, il meccanismo della temporizzazione applicato dall'Amministrazione ha comportato per la ricorrente un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello di cui la stessa avrebbe goduto qualora il pregresso servizio di ruolo fosse stato riconosciuto secondo la disciplina della “ricostruzione di carriera”;
Alla lavoratrice venivano infatti riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, 9 anni di anzianità di servizio e la stessa è stata pertanto collocata nella corrispondente posizione stipendiale con riconoscimento anche di un assegno ad personam di € 177,66 (cfr decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 358 del 16-12-2016 ALL.1)
Se invece l'amministrazione avesse proceduto alla ricostruzione di carriera secondo il meccanismo previsto dall'art 4 comma 13 DPR 399/1988 all'atto del passaggio di ruolo le sarebbero stati riconosciuti meno di 7 anni di servizio (4 anni in misura integrale e soltanto 1/3 di otto anni ai fini giuridici ed economici ) e pertanto non solo sarebbe stata collocata in una posizione stipendiale inferiore a quella in cui veniva collocata ma neanche avrebbe raggiunto la fascia 21-27 prima del 29.10.22 -in quanto il meccanismo di recupero dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici opera dopo il compimento di 20 anni di servizio da calcolare comunque tenendo conto dell'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici -;
Il ricorso va pertanto respinto;
Nulla per spese di lite considerando la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 616 /2024
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Nocera Inferiore 24/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale