Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3651 R.G. dell'anno 2023
TRA
, elett. dom. in Castellammare di Stabia, via Petrarca n. 65, presso l'avv. Parte_1 Nicola Basile, che lo rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello --- appellante
E in p.l.r.p.t., con sede in Roma, Viale Eroi di Rodi n. 254, elett. dom. in Controparte_1 Sorrento, presso lo studio dell'avv. Guido Di Nola, rapp. e dif. Dall'avv. Luciano Abbate giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta --- appellata avente ad oggetto: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1185 del 2023, depositata in data 23.3.2023
CONCLUSIONI Come da atti di causa
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata per sentirla condannare al risarcimento dei danni da vacanza CP_1 rovinata in riferimento a un pacchetto turistico che presso tale agenzia era stato acquistato. All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace (con la sentenza di cui in epigrafe) ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per mancato tempestivo esperimento del reclamo previsto dall'art. 49 cod. turismo. Avverso tale decisione il ha interposto appello con atto di citazione notificato in Parte_1 data 25.7.2023, lamentando la errata applicazione della disciplina del codice del turismo. L'appellata si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Rassegnate le conclusioni dalle parti, la causa è stata introitata a sentenza.
DIRITTO Pt_ Preliminarmente va rigettata la eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis sollevata da appellata, atteso che i motivi di doglianza appaiono chiaramente espressi e che non sussistono ipotesi di manifesta infondatezza
Infatti, e sempre in via preliminare, va evidenziato che il GdP ha dichiarato improcedibile la domanda facendo applicazione dell'art. 49 del Codice del Turismo vigente all'epoca dei fatti (art. 49 che è stato poi completamente sostituito a partire dall'1.7.2018) e che prevedeva l'obbligo di reclamo (procedura di contestazione stragiudiziale) da parte del cliente, da effettuare entro determinati termini che il GdP ha ritenuto perentori. Premesso ciò va accolto il motivo di appello proposto avverso l'improcedibilità della domanda ritenuta dal primo giudice.
Ciò poiché, alla luce di una interpretazione coerente con la tutela del consumatore del reclamo previsto dall'art. 49 cod. Turismo (vigente all'epoca dei fatti) si deve ritenere che il termine ivi previsto non possa in alcun caso considerarsi perentorio.
La Suprema Corte (sentenza n. 3256/2012) ha ritenuto, pur applicando ancora l'art. 19 del D.Lg
111 del 1995, che "in caso di contestazioni relative all'esecuzione di un contratto di viaggio "tutto
Invero, si tratta di previsioni a favore del consumatore, che lo mettono al riparo da oneri e decadenze che renderebbero di fatto estremamente problematica la sua tutela e quindi costituirebbero un vulnus alla tutela del c.d. contraente debole.
La previsione del c.d. reclamo in loco è volta a consentire di porre rimedio alle inadempienze e non anche a frapporre ostacoli alla tutela giudiziaria.; del pari il reclamo con raccomandata è facoltativo poiché volto alla denuncia degli inadempimenti al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiudiziale. (Cfr. Cass. 10 gennaio 2011, n. 297, in motivazione).
Ciò posto, dichiarata quindi la domanda procedibile, occorre passare alla disamina del merito.
Anzitutto, deve evidenziarsi come l'attore abbia dedotto in primis la pretesa responsabilità contrattuale della convenuta, allegando il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico.
Trattandosi di responsabilità da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., l'onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo principio è stato posto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto.
I principi di cui sopra devono trovare applicazione anche nei contratti con consumatori, contemperando le stesse con le peculiarità proprie della normativa di settore che prevedono un sistema di tutele particolarmente pregnante a favore dei clienti.
Ed infatti in tema di diritti dei consumatori, la giurisprudenza della S.C. ha chiarito che secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE il c.d. danno da vacanza rovinata, costituisce uno dei casi in cui ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., è risarcibile anche il pregiudizio non patrimoniale sofferto (le successive modifiche del Codice del Turismo hanno poi sostanzialmente ribadito ed avallato tale interpretazione distinguendo in ultima analisi fra danno patrimoniale per quel che concerne il tempo di vacanza “inutilmente trascorso” e danno non patrimoniale in riferimento alla “irripetibilità dell'occasione perduta” ancorando comunque il tutto ad un inadempimento che “non è di scarsa importanza” – v. art. 46). Invero non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma più precisamente solo quelli che alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento in fatto da condurre da parte del giudice di merito. (Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2012 n. 7256).
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede pertanto la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, laddove accerti la violazione di norme di legge che contemplano il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo (ai fini della risarcibilità di esso danno non patrimoniale) solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile ed in concreto la portata effettiva del diritto tutelato.
È evidente, dunque, che non ogni disagio o mancata realizzazione di quanto programmato determina il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, ma occorre che sussistano i presupposti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, per accertare la compatibilità (o meno) dei riscontrati inconvenienti, col principio di tolleranza delle lesioni minime (occorre in ultima analisi effettuare un'operazione di bilanciamento ponendo in relazione i fatti accertati con l'offesa sofferta).
Applicando quindi i (comuni) principi in tema di onere della prova e tenuto conto delle particolarità di della disciplina, al fine di ritenere configurato il c.d. danno da vacanza rovinata, per il consumatore è sufficiente provare l'inadempimento dell'operatore turistico ovverosia il mancato e puntuale rispetto di quanto previsto nel pacchetto turistico in esame. Non v'è quindi la necessità di verificare propri stati psichici causati da stress o tensioni, e l'attore potrà allegare gli elementi di fatto indicanti l'esistenza e l'entità del pregiudizio sofferto in base alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Ovviamente l'inadempimento dell'operatore turistico dovrà essere valutato come “grave” e correlativamente il danno sofferto dal turista deve essere ritenuto serio e non tollerabile in relazione alle specificità del caso concreto. Nel caso di specie, i problemi riscontrati dall'attore attenevano alla sistemazione in cabine che si rivelavano, nella capienza e nell'igiene, secondo le allegazioni da questi fornite, non in linea con gli standard pattuiti con la compagnia turistica. Inoltre, l'attore ha lamentato la presenza di un cantiere istallato a ridosso del complesso alberghiero che disturbava notevolmente il regolare svolgersi del sonno a causa di forti rumori di scavo durante le ore notturne. A riprova dell'inadempimento, parte attrice ha depositato fascicolo fotografico contenente n. 8 immagini e chiesto l'escussione testi. Ciò premesso, dall'esame del fascicolo fotografico versato in atti, emerge che in nessun fotogramma si evince la data né il luogo in cui è stata scattata la foto, trattandosi perdipiù di primi piani che non consentono di individuare con certezza la location. In particolare, due delle immagini depositate ritraggono uno scarafaggio al di sopra di un'unica mattonella bianca, senza che vi sia la piena prospettiva della fotografia scattata con possibili riferimenti che individuino l'alloggio dell'attore. Un'altra immagine, invece, è posta a corredo della doglianza relativa ai rumori notturni;
tuttavia, la stessa ritrae il cantiere in pieno giorno, peraltro collocato all'esterno della struttura alberghiera in cui il soggiornava;
nessuna registrazione video è inoltre stata fornita dall'attore a prova Parte_1 del lamentato trambusto notturno.
Per quanto attiene alle dichiarazioni del teste escusso in primo grado, esse appaiono Tes_1 generiche e superficiali e da sole non sufficienti a provare il danno lamentato da parte attrice che pertanto non appare rientrare nel grave pregiudizio giustificativo del risarcimento del danno da vacanza rovinata. L'assenza di una prova convincente circa i disagi patiti durante la vacanza in questione induce al rigetto della domanda nel merito, così dovendosi intendere corretta la motivazione dell'impugnata sentenza. Proprio l'incertezza del materiale probatorio raccolto impone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese anche del presente grado. Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese di Giustizia (come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 228/2012 – Legge di Stabilità 2013).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. CP_1
1185 del 2023, depositata in data 23.3.2023 così provvede:
- Dichiara procedibile la domanda proposta dall'attore in primo grado e la rigetta nel merito;
- Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di giudizio;
- Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis stesso dpr.
Così deciso in Torre Annunziata addì 21.1.2025. IL GIUDICE