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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10627 2024 RG
FRA
Avv. DI BELLA DANIELE, Parte_1
FONTANA MARIA TERESA
E
Funzionario Controparte_1
Dott. VENTURA FLAVIO
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.3.2024 ha Parte_2 convenuto in giudizio l' al fine di sentir condannare tale al CP_2 CP_1
pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi della prestazione di cui all'art. 1 della L. 18/80 (indennità di accompagnamento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 26.7.2022, come riconosciuto con decreto di omologa del 13.7.2023.
L' si è costituito per l'udienza di discussione chiedendo un CP_2
differimento al fine di consentire al competente ufficio la liquidazione della prestazione. Alla odierna udienza, disposti due differimenti per la verifica del pagamento, quindi, il processo è stato deciso sulle conclusioni concordi delle parti che hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Va premesso che la parte ricorrente ha fondatamente chiesto la erogazione della prestazione di cui all'art.
1. L. 18/80 alla stregua del requisito sanitario accertato in sede di ATP procedimento questo che, tuttavia, per come ricordato anche dalla S.C., anche se implica una valutazione sommaria degli ulteriori requisiti al fine di vagliare la ammissibilità del ricorso in termini di utilità dell'azione, non esaurisce gli oneri imposti alla parte che aneli al riconoscimento della prestazione.
Ciò detto, osserva invero il Giudice che, nella odierna fattispecie per come evidenziato dalla parte ricorrente, risulta in atti che il decreto di omologa è stato notificato in data 13.7.2023 (v. all. not. via PEC) ed è stato trasmesso all' anche il modello AP70 (in data 6.9.2023), utile CP_2 all'attestazione degli ulteriori requisiti sicché, trascorsi i termini di legge,
l' avrebbe dovuto dar luogo alla erogazione del beneficio CP_2
tempestivamente, al fine di evitare il presente giudizio, nell'intento di assicurare al beneficiario la prestazione assistenziale richiesta.
Constatato quindi che il pagamento del dovuto è avvenuto in data
7.10.2024 (v. all. ) va quindi dichiarata la cessazione della materia del CP_2
contendere non residuando alcun motivo di disputa sostanziale legittimante la decisione nel merito mentre la liquidazione tardiva, giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, come liquidate in dispositivo.
Si specifica, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che le stesse vengono liquidate tenuto conto non solo della limitata attività processuale, della assenza di particolari questioni giuridiche, ma anche della natura della controversia, coinvolgente soggetti pubblici interessati da un elevato numero di procedimenti di analoga tipologia, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede processuale (Cass. n. 4228/2015, Cass.
n. 12682/2022).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' CP_2
al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro
1.200,00, oltre accessori di legge, da distrarre.
Roma lì, 7.3.2025 Il Giudice