TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 22.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2404 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Montalto ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Fontanelle s.n.c., in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corina ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla piazza Bilotti n. 4, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 10 CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso da sé medesimo;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio al fine di ottenere, previo accertamento Controparte_1 della responsabilità professionale dell'avv. , la condanna della convenuta, Controparte_2 quale assicuratrice del citato procuratore, al risarcimento dei danni - quantificati in € 23.633,00 e, in via subordinata, quantificati in € 22.500,00 ovvero da quantificarsi in via equitativa per perdita di chance - subiti da essi attori per la negligente attività professionale svolta dal terzo chiamato in causa.
Gli attori, in particolare, deducevano di aver acquistato un appartamento sito in Corigliano
Schiavonea di proprietà di;
che per detto acquisto corrispondevano a la Parte_3 Parte_3 somma di € 7.500,00 e a , che dichiarava si essere anch'esso proprietario, la somma Parte_4 di € 22.500,00; che successivamente accertavano che l'immobile de quo era oggetto della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 64/89 del Tribunale di Rossano;
che, pertanto, conferivano l'incarico professionale all'avv. , al fine di instaurare il Controparte_2 giudizio nei confronti di e;
che essi attori agivano nei confronti di Parte_4 Parte_3 Pt_3
per il risarcimento del danno, quantificato in € 38.830,00 (di cui € 7.500,00 quale prezzo
[...] corrisposto in favore della stessa per l'acquisto dell'immobile in parola, € 23.300,00 versati per l'acquisto del bene nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, € 6.990,00 pagati a titolo di spese della detta procedura ed € 1.040,00 quali canoni versati in virtù del contratto di locazione stipulato col custode giudiziario), e nei confronti di ai sensi dell'art . 2033 c.c., e, in Parte_4
pagina 2 di 10 via subordinata, chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; che con sentenza n. 738/2017 del 29.12.2017 (R.G. n. 2266/2008), il Tribunale di
Castrovillari (ex Rossano) rigettava la domanda proposta nei confronti di per Parte_4 intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito e dall'azione di ingiustificato arricchimento e condannava al risarcimento dei danni quantificati nella sola somma di Parte_3
€ 7.757,00; che, pertanto, essi attori incaricavano l'avv. di proporre appello;
che CP_2
l'appello, iscritto presso la Corte di Appello di Catanzaro al n. R.G. 276/2019, veniva dichiarato improcedibile con sentenza n. 665/2020, poiché proposto tardivamente;
che il gravame se tempestivamente proposto avrebbe avuto buone probabilità di accoglimento;
che, invero, la sentenza di primo grado aveva errato nel rigettare la richiesta di liquidazione dei frutti e del lucro cessante, poiché asseritamente non provata, atteso che essi attori avevano prodotto in giudizio il contratto locazione dell'immobile pignorato e le ricevute di pagamento del canone, la dichiarazione di acquisto dell'immobile per la vendita senza incanto, la copia del verbale di udienza con aggiudicazione dell'immobile, la copia del verbale di deposito dei libretti nella procedura esecutiva immobiliare per la somma totale di € 26.000,00; che, pertanto, la Corte d'Appello avrebbe condannato al pagamento della somma di € 31.038,00; che la sentenza era erronea Parte_3 anche nel ritenere prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito e l'azione di cui all'art. 2041 c.c., atteso che la prescrizione decorreva dal momento in cui si era avuta contezza della procedura esecutiva e non dal momento del pagamento della somma, come ritenuto dal Giudice di prime cure.
Gli attori, chiedevano altresì, la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la stessa partecipato alla procedura di mediazione.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, Controparte_1 chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'improcedibilità della domanda, non essendo ammissibile l'azione diretta nei confronti di essa convenuta;
di dichiarare l'inoperatività del contratto assicurativo per violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. e delle condizioni generali di polizza;
nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta chiedeva, altresì, di condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. In prima udienza gli attori, in seguito alle deduzioni di parte convenuta, chiedevano di chiamare in giudizio l'avv. e il Giudice autorizzava la chiamata ai sensi Controparte_2 dell'art. 269 c.p.c.
pagina 3 di 10 4. Si costituiva tardivamente in giudizio l'avv. , che chiedeva di Controparte_2 trasmettere gli atti di causa al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro, ai fini dell'accertamento della violazione dei doveri di lealtà e di probità in capo al procuratore di parte convenuta, e l'invio degli atti alla Procura della Repubblica, per la valutazione della sussistenza dei reati configurabili relativamente alla condotta posta in essere congiuntamente dalla convenuta e dal suo procuratore;
nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata;
in via subordinata, di dichiarare la validità del contratto d'assicurazione, dichiarando la convenuta tenuta al pagamento di tutte le somme liquidate.
5. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 22.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa.
***
6. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, sollevata da parte convenuta, atteso che l'atto risulta ben determinato, avendo gli attori allegato le ragioni poste alle base della domanda, ivi compreso il nesso di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente del terzo chiamato e i presunti danni conseguiti, e chiedendo la condanna della convenuta, previo accertamento della responsabilità del terzo chiamato, al pagamento del risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra le somme richieste e non riconosciute nel predetto giudizio iscritto presso il Tribunale di Rossano al n. R.G. 2266/2008.
7. Va accolta, invece, l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, e di conseguenza si rigetta la domanda di condanna avanzata dagli attori nei confronti di atteso che non è possibile, salvo i casi eccezionali stabiliti dalla legge Controparte_1
(che non ricorrono nel caso di specie), proporre una domanda diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante.
Invero, la Suprema Corte ha esplicitato che “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo pagina 4 di 10 detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 5259/2021).
8. Ciò premesso, nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Inoltre, si rileva che al fine di accertare l'effettiva sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato è necessario che il cliente provi la condotta negligente dello stesso, il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra detti due elementi.
Invero, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie pagina 5 di 10 ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 2638/2013).
In altre parole, grava sul cliente, che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale, l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la negligente attività prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent.
n. 9238/2007), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del “più probabile che non”, onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. Cass. civ., sez. III, ord.
n. 3566/2021).
9. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte attrice ha provato documentalmente la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti (circostanza neanche contestata ex art. 115 c.p.c.) e ha allegato l'inadempimento (rectius il non corretto adempimento del terzo chiamato), costituito dall'aver notificato l'atto di appello tardivamente, e il nesso di causalità tra la condotta inadempiente del terzo chiamato e gli asseriti pregiudizi subiti.
Ciò premesso, si rileva, tuttavia, che le deduzioni di parte attrice in merito al nesso di causalità non colgono nel segno.
Invero, per quanto riguarda le somme corrisposte per l'acquisto dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva di cui in premessa, per i costi della stessa procedura esecutiva e per il pagamento dei canoni di locazione, si rileva che non sussiste il nesso di causalità tra la condotta del terzo chiamato e il versamento di dette somme, in quanto le stesse non risultano essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del professionista, né costituiscono conseguenza mediata e indiretta secondo il principio di regolarità causale, atteso che la scelta di acquistare l'immobile nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare e il pagamento del canone di locazione è una scelta del tutto discrezionale degli odierni attori, che non risulta imputabile al terzo chiamato.
Inoltre, trattandosi di inadempimento colposo, neanche possono essere riparabili i danni eccezionali e anormali. Né dette somme possono considerarsi i frutti corrisposti a colui da cui gli attori siano stati evitti.
A tal proposito, si segnala che la Suprema Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di evizione totale, il venditore deve normalmente risarcire al compratore il danno, nei limiti del cd. interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che pagina 6 di 10 l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali;
tuttavia, qualora si accerti che abbia agito con dolo o con colpa, in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, il venditore è obbligato al risarcimento integrale del danno, comprensivo anche del lucro cessante, ponendosi la causa di evizione sullo stesso piano giuridico dell'inadempimento” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 18259/2015).
Per quanto concerne il lucro cessante, si ritiene che anche se l'appello fosse stato tempestivamente promosso la statuizione non sarebbe mutata, non avendo le parti attrici allegato e provato alcunchè in proposito.
10. Per quanto riguarda la somma versata in favore di , si ritiene che non sussiste Parte_4 il nesso di causalità tra la condotta del terzo chiamato e i danni subiti, atteso che parte attrice nel giudizio per cui è causa richiede la ripetizione dell'indebito non per l'intervenuta evizione dell'immobile, ma per il pagamento non dovuto in favore del detto soggetto che con dolo si sarebbe mostrato proprietario dell'immobile.
In altre parole, il fatto generatore dell'azione di ripetizione dell'indebito non è l'evizione dell'immobile, ma il pagamento indebito (in quanto effettuato in favore di un soggetto che si è dichiarato proprietario). Pertanto, il termine di prescrizione decorre del versamento della somma, come evidenziato dal Giudice di prime cure, cioè dal momento della conoscenza della mancanza della causa giustificatrice del pagamento, che parte attrice con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza avrebbe dovuto conoscere sin dalla stipula del contratto di compravendita, avvenuta in data
28.12.1990, atteso che nel predetto contratto quale unica proprietaria alienante era indicata la sola
. Parte_3
11. Né l'appello se tempestivamente proposto avrebbe potuto accogliere la domanda di cui all'art. 2041 c.c. per assenza di residualità.
A tal proposito, in punto di diritto, si rileva che l'art. 2041 c.c. regola l'azione di arricchimento, stabilendo che chiunque si sia arricchito senza causa a spese e danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale.
Invero, gli spostamenti patrimoniali devono, di regola, rispondere ad una giustificazione obiettiva in termini di meritevolezza;
pertanto, il legislatore ha dettato una norma di chiusura dell'ordinamento volta ad evitare che, al di fuori di vicende giustificate e pur nell'ambito dei fatti leciti, i patrimoni di due soggetti possano modificarsi l'uno a discapito dell'altro.
pagina 7 di 10 L'arricchimento costituisce elemento costitutivo della fattispecie, ponendosi quale presupposto genetico dell'obbligazione, e si ritiene che lo stesso possa consistere in un incremento patrimoniale, in un risparmio di spesa oppure in una perdita evitata.
All'arricchimento deve corrispondere il danno (o impoverimento) di un altro soggetto che, così come l'arricchimento, deve essere inteso esclusivamente in senso economico e cioè come diminuzione patrimoniale.
L'arricchimento ed il danno, inoltre, devono poter essere ricondotti ad un medesimo fatto causativo.
L'ultimo presupposto dell'istituto in esame è la mancanza di giusta causa dello spostamento patrimoniale.
L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 28930/2022).
L'art. 2042 c.c., nel delineare il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, dispone che l'azione non è proponibile quando il danneggiato può proporre un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. L'ambito di proponibilità dell'azione in questione è dunque definito dalla legge, con la conseguenza che il Giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito contro lo stesso arricchito o contro altra persona.
Il carattere sussidiario della azione di indebito arricchimento comporta, difatti, che tale azione non può essere promossa non solo quando sussista un'altra azione tipica proponibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente una azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito, che siano obbligate per legge o per contratto
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14939/2012).
Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione
- sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova pagina 8 di 10 del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 33954/2023; Cass., sez. III, ord. n. 27008/2024).
Ebbene, nel caso di specie, rilevato che la domanda di ripetizione dell'indebito era stata rigettata per prescrizione, risultava preclusa la possibilità di proporre la domanda di ingiustificato arricchimento.
12. Si rigetta, altresì, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance -occasione che è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente apprezzabile - in quanto la perdita di “chance” favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto se l'occasione favorevole aveva la probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi da provare in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 24670/2024).
Invero, a tal proposito si segnala che la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 24670/2024).
Ebbene, per le ragioni viste, nel caso di specie l'appello non aveva ragionevoli probabilità di accoglimento.
13. Per tali motivi la domanda va rigettata.
14. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
pagina 9 di 10 Ebbene, non essendo emersa prova né del danno in concreto subìto dalla richiedente, né della mala fede con cui avrebbe agito parte attrice, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
15. Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte attrice nei confronti della convenuta, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, atteso che la domanda nei confronti della stessa è risultata inammissibile, in quanto non proponibile nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, e la definizione in rito della domanda giustifica la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- rigetta la richiesta di condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte attrice;
- rigetta la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta;
- condanna il e alla refusione, in solido fra loro, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 2.700,00 (di cui Controparte_1
€ 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed
€ 900,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge;
- condanna il e alla refusione, in solido fra loro, in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese di lite che si liquidano in euro 2.700,00 (di cui € Controparte_2
500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed €
900,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 22.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2404 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Montalto ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla via Fontanelle s.n.c., in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corina ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla piazza Bilotti n. 4, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 10 CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso da sé medesimo;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio al fine di ottenere, previo accertamento Controparte_1 della responsabilità professionale dell'avv. , la condanna della convenuta, Controparte_2 quale assicuratrice del citato procuratore, al risarcimento dei danni - quantificati in € 23.633,00 e, in via subordinata, quantificati in € 22.500,00 ovvero da quantificarsi in via equitativa per perdita di chance - subiti da essi attori per la negligente attività professionale svolta dal terzo chiamato in causa.
Gli attori, in particolare, deducevano di aver acquistato un appartamento sito in Corigliano
Schiavonea di proprietà di;
che per detto acquisto corrispondevano a la Parte_3 Parte_3 somma di € 7.500,00 e a , che dichiarava si essere anch'esso proprietario, la somma Parte_4 di € 22.500,00; che successivamente accertavano che l'immobile de quo era oggetto della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 64/89 del Tribunale di Rossano;
che, pertanto, conferivano l'incarico professionale all'avv. , al fine di instaurare il Controparte_2 giudizio nei confronti di e;
che essi attori agivano nei confronti di Parte_4 Parte_3 Pt_3
per il risarcimento del danno, quantificato in € 38.830,00 (di cui € 7.500,00 quale prezzo
[...] corrisposto in favore della stessa per l'acquisto dell'immobile in parola, € 23.300,00 versati per l'acquisto del bene nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, € 6.990,00 pagati a titolo di spese della detta procedura ed € 1.040,00 quali canoni versati in virtù del contratto di locazione stipulato col custode giudiziario), e nei confronti di ai sensi dell'art . 2033 c.c., e, in Parte_4
pagina 2 di 10 via subordinata, chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; che con sentenza n. 738/2017 del 29.12.2017 (R.G. n. 2266/2008), il Tribunale di
Castrovillari (ex Rossano) rigettava la domanda proposta nei confronti di per Parte_4 intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito e dall'azione di ingiustificato arricchimento e condannava al risarcimento dei danni quantificati nella sola somma di Parte_3
€ 7.757,00; che, pertanto, essi attori incaricavano l'avv. di proporre appello;
che CP_2
l'appello, iscritto presso la Corte di Appello di Catanzaro al n. R.G. 276/2019, veniva dichiarato improcedibile con sentenza n. 665/2020, poiché proposto tardivamente;
che il gravame se tempestivamente proposto avrebbe avuto buone probabilità di accoglimento;
che, invero, la sentenza di primo grado aveva errato nel rigettare la richiesta di liquidazione dei frutti e del lucro cessante, poiché asseritamente non provata, atteso che essi attori avevano prodotto in giudizio il contratto locazione dell'immobile pignorato e le ricevute di pagamento del canone, la dichiarazione di acquisto dell'immobile per la vendita senza incanto, la copia del verbale di udienza con aggiudicazione dell'immobile, la copia del verbale di deposito dei libretti nella procedura esecutiva immobiliare per la somma totale di € 26.000,00; che, pertanto, la Corte d'Appello avrebbe condannato al pagamento della somma di € 31.038,00; che la sentenza era erronea Parte_3 anche nel ritenere prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito e l'azione di cui all'art. 2041 c.c., atteso che la prescrizione decorreva dal momento in cui si era avuta contezza della procedura esecutiva e non dal momento del pagamento della somma, come ritenuto dal Giudice di prime cure.
Gli attori, chiedevano altresì, la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la stessa partecipato alla procedura di mediazione.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, Controparte_1 chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e l'improcedibilità della domanda, non essendo ammissibile l'azione diretta nei confronti di essa convenuta;
di dichiarare l'inoperatività del contratto assicurativo per violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. e delle condizioni generali di polizza;
nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta chiedeva, altresì, di condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. In prima udienza gli attori, in seguito alle deduzioni di parte convenuta, chiedevano di chiamare in giudizio l'avv. e il Giudice autorizzava la chiamata ai sensi Controparte_2 dell'art. 269 c.p.c.
pagina 3 di 10 4. Si costituiva tardivamente in giudizio l'avv. , che chiedeva di Controparte_2 trasmettere gli atti di causa al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro, ai fini dell'accertamento della violazione dei doveri di lealtà e di probità in capo al procuratore di parte convenuta, e l'invio degli atti alla Procura della Repubblica, per la valutazione della sussistenza dei reati configurabili relativamente alla condotta posta in essere congiuntamente dalla convenuta e dal suo procuratore;
nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata;
in via subordinata, di dichiarare la validità del contratto d'assicurazione, dichiarando la convenuta tenuta al pagamento di tutte le somme liquidate.
5. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 22.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa.
***
6. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, sollevata da parte convenuta, atteso che l'atto risulta ben determinato, avendo gli attori allegato le ragioni poste alle base della domanda, ivi compreso il nesso di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente del terzo chiamato e i presunti danni conseguiti, e chiedendo la condanna della convenuta, previo accertamento della responsabilità del terzo chiamato, al pagamento del risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra le somme richieste e non riconosciute nel predetto giudizio iscritto presso il Tribunale di Rossano al n. R.G. 2266/2008.
7. Va accolta, invece, l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, e di conseguenza si rigetta la domanda di condanna avanzata dagli attori nei confronti di atteso che non è possibile, salvo i casi eccezionali stabiliti dalla legge Controparte_1
(che non ricorrono nel caso di specie), proporre una domanda diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante.
Invero, la Suprema Corte ha esplicitato che “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo pagina 4 di 10 detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 5259/2021).
8. Ciò premesso, nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Inoltre, si rileva che al fine di accertare l'effettiva sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato è necessario che il cliente provi la condotta negligente dello stesso, il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra detti due elementi.
Invero, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie pagina 5 di 10 ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 2638/2013).
In altre parole, grava sul cliente, che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale, l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la negligente attività prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent.
n. 9238/2007), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del “più probabile che non”, onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. Cass. civ., sez. III, ord.
n. 3566/2021).
9. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte attrice ha provato documentalmente la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti (circostanza neanche contestata ex art. 115 c.p.c.) e ha allegato l'inadempimento (rectius il non corretto adempimento del terzo chiamato), costituito dall'aver notificato l'atto di appello tardivamente, e il nesso di causalità tra la condotta inadempiente del terzo chiamato e gli asseriti pregiudizi subiti.
Ciò premesso, si rileva, tuttavia, che le deduzioni di parte attrice in merito al nesso di causalità non colgono nel segno.
Invero, per quanto riguarda le somme corrisposte per l'acquisto dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva di cui in premessa, per i costi della stessa procedura esecutiva e per il pagamento dei canoni di locazione, si rileva che non sussiste il nesso di causalità tra la condotta del terzo chiamato e il versamento di dette somme, in quanto le stesse non risultano essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del professionista, né costituiscono conseguenza mediata e indiretta secondo il principio di regolarità causale, atteso che la scelta di acquistare l'immobile nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare e il pagamento del canone di locazione è una scelta del tutto discrezionale degli odierni attori, che non risulta imputabile al terzo chiamato.
Inoltre, trattandosi di inadempimento colposo, neanche possono essere riparabili i danni eccezionali e anormali. Né dette somme possono considerarsi i frutti corrisposti a colui da cui gli attori siano stati evitti.
A tal proposito, si segnala che la Suprema Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di evizione totale, il venditore deve normalmente risarcire al compratore il danno, nei limiti del cd. interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che pagina 6 di 10 l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali;
tuttavia, qualora si accerti che abbia agito con dolo o con colpa, in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, il venditore è obbligato al risarcimento integrale del danno, comprensivo anche del lucro cessante, ponendosi la causa di evizione sullo stesso piano giuridico dell'inadempimento” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 18259/2015).
Per quanto concerne il lucro cessante, si ritiene che anche se l'appello fosse stato tempestivamente promosso la statuizione non sarebbe mutata, non avendo le parti attrici allegato e provato alcunchè in proposito.
10. Per quanto riguarda la somma versata in favore di , si ritiene che non sussiste Parte_4 il nesso di causalità tra la condotta del terzo chiamato e i danni subiti, atteso che parte attrice nel giudizio per cui è causa richiede la ripetizione dell'indebito non per l'intervenuta evizione dell'immobile, ma per il pagamento non dovuto in favore del detto soggetto che con dolo si sarebbe mostrato proprietario dell'immobile.
In altre parole, il fatto generatore dell'azione di ripetizione dell'indebito non è l'evizione dell'immobile, ma il pagamento indebito (in quanto effettuato in favore di un soggetto che si è dichiarato proprietario). Pertanto, il termine di prescrizione decorre del versamento della somma, come evidenziato dal Giudice di prime cure, cioè dal momento della conoscenza della mancanza della causa giustificatrice del pagamento, che parte attrice con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza avrebbe dovuto conoscere sin dalla stipula del contratto di compravendita, avvenuta in data
28.12.1990, atteso che nel predetto contratto quale unica proprietaria alienante era indicata la sola
. Parte_3
11. Né l'appello se tempestivamente proposto avrebbe potuto accogliere la domanda di cui all'art. 2041 c.c. per assenza di residualità.
A tal proposito, in punto di diritto, si rileva che l'art. 2041 c.c. regola l'azione di arricchimento, stabilendo che chiunque si sia arricchito senza causa a spese e danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale.
Invero, gli spostamenti patrimoniali devono, di regola, rispondere ad una giustificazione obiettiva in termini di meritevolezza;
pertanto, il legislatore ha dettato una norma di chiusura dell'ordinamento volta ad evitare che, al di fuori di vicende giustificate e pur nell'ambito dei fatti leciti, i patrimoni di due soggetti possano modificarsi l'uno a discapito dell'altro.
pagina 7 di 10 L'arricchimento costituisce elemento costitutivo della fattispecie, ponendosi quale presupposto genetico dell'obbligazione, e si ritiene che lo stesso possa consistere in un incremento patrimoniale, in un risparmio di spesa oppure in una perdita evitata.
All'arricchimento deve corrispondere il danno (o impoverimento) di un altro soggetto che, così come l'arricchimento, deve essere inteso esclusivamente in senso economico e cioè come diminuzione patrimoniale.
L'arricchimento ed il danno, inoltre, devono poter essere ricondotti ad un medesimo fatto causativo.
L'ultimo presupposto dell'istituto in esame è la mancanza di giusta causa dello spostamento patrimoniale.
L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. 28930/2022).
L'art. 2042 c.c., nel delineare il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, dispone che l'azione non è proponibile quando il danneggiato può proporre un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. L'ambito di proponibilità dell'azione in questione è dunque definito dalla legge, con la conseguenza che il Giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito contro lo stesso arricchito o contro altra persona.
Il carattere sussidiario della azione di indebito arricchimento comporta, difatti, che tale azione non può essere promossa non solo quando sussista un'altra azione tipica proponibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente una azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito, che siano obbligate per legge o per contratto
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 14939/2012).
Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione
- sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova pagina 8 di 10 del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 33954/2023; Cass., sez. III, ord. n. 27008/2024).
Ebbene, nel caso di specie, rilevato che la domanda di ripetizione dell'indebito era stata rigettata per prescrizione, risultava preclusa la possibilità di proporre la domanda di ingiustificato arricchimento.
12. Si rigetta, altresì, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance -occasione che è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente apprezzabile - in quanto la perdita di “chance” favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto se l'occasione favorevole aveva la probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi da provare in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 24670/2024).
Invero, a tal proposito si segnala che la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 24670/2024).
Ebbene, per le ragioni viste, nel caso di specie l'appello non aveva ragionevoli probabilità di accoglimento.
13. Per tali motivi la domanda va rigettata.
14. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata da parte convenuta nei confronti di parte attrice, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
pagina 9 di 10 Ebbene, non essendo emersa prova né del danno in concreto subìto dalla richiedente, né della mala fede con cui avrebbe agito parte attrice, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
15. Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte attrice nei confronti della convenuta, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, atteso che la domanda nei confronti della stessa è risultata inammissibile, in quanto non proponibile nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, e la definizione in rito della domanda giustifica la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- rigetta la richiesta di condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte attrice;
- rigetta la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta;
- condanna il e alla refusione, in solido fra loro, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 2.700,00 (di cui Controparte_1
€ 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed
€ 900,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge;
- condanna il e alla refusione, in solido fra loro, in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese di lite che si liquidano in euro 2.700,00 (di cui € Controparte_2
500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed €
900,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
Castrovillari, 26.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 10 di 10