TAR
Sentenza 24 marzo 2026
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01624/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/03/2026
N. 00420 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01624/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1624 del 2025, proposto da HA OU, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gilardoni, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro il Prefetto pro tempore di Brescia, il Ministero dell'Interno in persona del ministro pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'accertamento N. 01624/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Immigrazione di Brescia in connessione alla domanda di rilascio del nulla osta per lo svolgimento del lavoro subordinato del 27.05.2025 P-BS/L/N/2025/107192
e, per la condanna dell'Amministrazione a provvedere alla conclusione del procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo, disponendo contestualmente l'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ai sensi degli art 30, comma 1, e 34, lett. c), c.p.a., nominando il commissario ad acta che provvederà ad adottare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione il provvedimento scritto e motivato a definizione del procedimento amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il pres. cons. Angelo
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
MOTIVAZIONI
1.1. Espone la ricorrente HA OU, cittadina marocchina, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, rilasciato dalla Questura di
Brescia con scadenza al 31 ottobre 2024, di aver presentato il 27 maggio 2025 allo
Sportello Unico per l'immigrazione di Brescia istanza per il rilascio del nulla osta per la conversione del suo permesso, ex art. 24, X comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. N. 01624/2025 REG.RIC.
1.2. Lo Sportello, con atto 24 ottobre 2025, nel preavviso emesso ex art. 10 bis l.
241/1990 comunicava di non poter accogliere l'istanza, in quanto “La sola ricevuta del Permesso di Soggiorno non è valida, è necessario produrre copia del permesso di soggiorno valido al momento di presentazione della domanda di conversione”.
1.3. Il 29 ottobre seguente l'interessata presentava le proprie controdeduzioni, ma da allora, e sino all'udienza di discussione, l'Amministrazione non ha più assunto alcuna determinazione, né ha svolto alcuna difesa processuale, limitandosi ad una formale costituzione in giudizio; resta nel frattempo sospeso anche il procedimento corrente per il rilascio del permesso di soggiorno, esso pure richiesto alla locale questura.
2.1. Quale sia il termine applicabile per la conclusione del procedimento – quello di sessanta giorni di cui all'art. 22, V comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del 1998, ovvero quello di centottanta giorni (C.d.S., III, 9 maggio 2022, n. 3578) – non v'è dubbio che lo stesso si sia consumato, e che il ricorso ex artt. 31, II comma, e 117
c.p.a., sia ammissibile – il termine annuale di cui al citato art. 31 non era certamente spirato al momento della presentazione del ricorso – e fondato, essendo l'Amministrazione obbligata a fornire, dopo il compimento di quel termine, una risposta sull'istanza per il rilascio del nulla osta, ciò che viceversa non ha fatto, senza neppure fornirne le ragioni.
2.2. Il silenzio tenuto dall'amministrazione in relazione allo svolgimento dell'attività provvedimentale, è dunque illegittimo, appunto perché il termine di conclusione del procedimento amministrativo è senza che sia stato emesso alcun provvedimento scritto in relazione alla domanda presentata.
2.3. Va pertanto ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento in questione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione con un provvedimento scritto; in difetto, è riservata la successiva nomina di un commissario ad acta. N. 01624/2025 REG.RIC.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Prefetto pro tempore di Brescia, e per esso al responsabile del
SUI, di definire entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, il procedimento con un provvedimento definitivo, secondo quanto richiesto in epigrafe.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali 15% e ulteriori accessori, in favore della ricorrente e per essa del suo procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 01624/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/03/2026
N. 00420 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01624/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1624 del 2025, proposto da HA OU, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gilardoni, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro il Prefetto pro tempore di Brescia, il Ministero dell'Interno in persona del ministro pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'accertamento N. 01624/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Immigrazione di Brescia in connessione alla domanda di rilascio del nulla osta per lo svolgimento del lavoro subordinato del 27.05.2025 P-BS/L/N/2025/107192
e, per la condanna dell'Amministrazione a provvedere alla conclusione del procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo, disponendo contestualmente l'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ai sensi degli art 30, comma 1, e 34, lett. c), c.p.a., nominando il commissario ad acta che provvederà ad adottare in caso di persistente inerzia dell'amministrazione il provvedimento scritto e motivato a definizione del procedimento amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il pres. cons. Angelo
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
MOTIVAZIONI
1.1. Espone la ricorrente HA OU, cittadina marocchina, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, rilasciato dalla Questura di
Brescia con scadenza al 31 ottobre 2024, di aver presentato il 27 maggio 2025 allo
Sportello Unico per l'immigrazione di Brescia istanza per il rilascio del nulla osta per la conversione del suo permesso, ex art. 24, X comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. N. 01624/2025 REG.RIC.
1.2. Lo Sportello, con atto 24 ottobre 2025, nel preavviso emesso ex art. 10 bis l.
241/1990 comunicava di non poter accogliere l'istanza, in quanto “La sola ricevuta del Permesso di Soggiorno non è valida, è necessario produrre copia del permesso di soggiorno valido al momento di presentazione della domanda di conversione”.
1.3. Il 29 ottobre seguente l'interessata presentava le proprie controdeduzioni, ma da allora, e sino all'udienza di discussione, l'Amministrazione non ha più assunto alcuna determinazione, né ha svolto alcuna difesa processuale, limitandosi ad una formale costituzione in giudizio; resta nel frattempo sospeso anche il procedimento corrente per il rilascio del permesso di soggiorno, esso pure richiesto alla locale questura.
2.1. Quale sia il termine applicabile per la conclusione del procedimento – quello di sessanta giorni di cui all'art. 22, V comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del 1998, ovvero quello di centottanta giorni (C.d.S., III, 9 maggio 2022, n. 3578) – non v'è dubbio che lo stesso si sia consumato, e che il ricorso ex artt. 31, II comma, e 117
c.p.a., sia ammissibile – il termine annuale di cui al citato art. 31 non era certamente spirato al momento della presentazione del ricorso – e fondato, essendo l'Amministrazione obbligata a fornire, dopo il compimento di quel termine, una risposta sull'istanza per il rilascio del nulla osta, ciò che viceversa non ha fatto, senza neppure fornirne le ragioni.
2.2. Il silenzio tenuto dall'amministrazione in relazione allo svolgimento dell'attività provvedimentale, è dunque illegittimo, appunto perché il termine di conclusione del procedimento amministrativo è senza che sia stato emesso alcun provvedimento scritto in relazione alla domanda presentata.
2.3. Va pertanto ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento in questione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione con un provvedimento scritto; in difetto, è riservata la successiva nomina di un commissario ad acta. N. 01624/2025 REG.RIC.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Prefetto pro tempore di Brescia, e per esso al responsabile del
SUI, di definire entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, il procedimento con un provvedimento definitivo, secondo quanto richiesto in epigrafe.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali 15% e ulteriori accessori, in favore della ricorrente e per essa del suo procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 01624/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO