CA
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 160/2021
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PERUGIA, CORSO VANNUCCI N. 10, presso lo studio dell'Avv. Michele Antognoni, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di Procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(P.VA , Controparte_1 P.VA_1
elettivamente domiciliato in PERUGIA, VIA BAGLIONI, N. 36 presso lo studio dell'Avv. Nicola Blasi in virtù di procura allegata all'atto di costituzione
APPELLATA
nonché contro
21 (P.VA , elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.VA_2
TORINO, CORSO DANTE, N. 90 presso lo studio dell'Avv. Paolo Rocca in virtù di procura allegata all'atto di costituzione APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come da note scritte depositate per l'udienza del 08.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 177/2024 del 2.02.2021 il Tribunale di Perugia - provvedendo sulle due opposizioni a decreto ingiuntivo (procedimenti riuniti nn. R.G. 1387/2015 e 1506/2015)
separatamente proposte da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_3
3137/2014 emesso dal Tribunale di Perugia ottenuto nei loro confronti da CP_1
per il complessivo importo di € 39.840,89 quale saldo ancora dovuto di tre fatture
[...]
emesse in relazione all'esecuzione di lavori di consolidamento eseguiti presso il
Condominio sito in Cerqueto di Marsciano, via 2 Giugno n. 44 revocava il decreto ingiuntivo limitatamente alla società ed accoglieva solo parzialmente CP_3
l'opposizione proposta dalla Sig.ra riducendo il dovuto ad € Parte_1
35.044,75, oltre VA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso detta sentenza propone appello la Sig.ra articolando due Parte_1
motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione della formulata eccezione di cosa giudicata rispetto all'oggetto della controversia allegando che l'odierna appellata avrebbe già azionato la richiesta di saldo delle fatture oggetto della presente causa nel procedimento rubricato al n. R.G. 1508/2010 del Tribunale di Perugia, sez.
distaccata di Todi, che ha accolto l'opposizione della Sig.ra con sentenza n. Pt_1
1332/2013, revocando il decreto ingiuntivo n. 71/2011 emesso a favore del CP_4
per il pagamento delle spese straordinarie derivate dai lavori di consolidamento.
pag. 2/12 Inoltre, con altra sentenza n. 1331/2013 il Tribunale di Perugia, sez. distaccata di Todi,
aveva accertato l'illegittimità della delibera condominiale del 08.02.2011, avente ad oggetto le medesime fatture qui azionate.
Sostiene l'appellante che vi sia incontestabile identità di petitum e causa petendi fra questo giudizio e gli altri e che il giudice di primo grado, escludendo l'opponibilità a del giudicato formatosi sulla domanda, avrebbe quindi violato Controparte_1
l'art. 2909 c.c. e il divieto di ne bis in idem.
Con il secondo motivo d'appello, subordinato al primo, l'appellante censura nel merito e sotto vari profili l'errata e incompleta valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe di conseguenza erroneamente omesso di accertare e dichiarare l'illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge della delibera del condominiale 10.04.10, fonte negoziale del contratto di appalto per i lavori di consolidamento, con conseguente inesistenza dell'obbligazione di pagamento e illegittimità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Sig.ra nonché Pt_1
l'illegittimità delle tabelle millesimali, contenute nella predetta delibera, con le quali era stato stabilito il riparto degli oneri derivanti dai lavori di consolidamento del
. CP_4
L'appellante quindi conclude per la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto opposto chiedendo: nel merito in via principale, di accertare e dichiarare che nulla è dovuto a in forza del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, essendo il relativo credito oggetto del giudicato derivante dalla sentenza n. 1332/2015; in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera condominiale del 10.04.2010; in via subordinata alternativa, accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera condominiale del 10.04.2010 laddove ha approvato le tabelle millesimali;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque la non correttezza o l'inutilizzabilità delle tabelle millesimali.
pag. 3/12 Con comparsa di risposta si è costituita la società la quale, sostenendo la CP_3
correttezza della decisione del giudice di prime cure, eccepisce, innanzitutto,
l'inesistenza di bis in idem tra l'oggetto della presente controversia e le sentenze citate da controparte, le quali hanno lasciate impregiudicate le questioni intorno alla validità
della delibera assembleare del 10.04.2010 e all'effettiva esistenza del credito vantato da nei confronti delle ingiunte. Controparte_1
Inoltre, la società appellata sostiene la piena legittimità della delibera impugnata,
adottata secondo le maggioranze prescritte e in assenza di qualsivoglia vizio, allegando peraltro che la validità della stessa era stata precedentemente oggetto di altro procedimento, rubricato al n. R.G. 14894/2010 del Tribunale di Perugia Sez. distaccata di Todi, interrotto e mai proseguito da parte appellante, e che di conseguenza tutte le domande in merito alla validità della delibera devono essere considerate tardive o comunque inammissibili.
La società ha concluso quindi chiedendo, innanzitutto, il rigetto dell'appello CP_5
e la conferma della sentenza di primo grado. Inoltre, l'appellata chiede comunque la conferma della revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di avendo questa CP_5
pagato la quota di sua competenza, ed in ogni caso di essere tenuta indenne da quanto dovesse pagare per conto della Sig.ra Pt_1
Si è costituito anche , il quale parimenti Controparte_1
eccepisce l'assenza di violazione del divieto di ne bis in idem da parte del giudice di primo grado, non essendovi mai stato un accertamento circa l'esistenza del credito azionato con decreto ingiuntivo emesso in suo favore. Sottolinea come il giudizio di impugnazione della delibera, oggetto di altro procedimento, è ormai estinto perché non riassunto dalla unica parte ad averne interesse, e che dunque ogni domanda in Pt_1
merito deve considerarsi tardiva e quindi inammissibile.
pag. 4/12 L'appellata chiede quindi il rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante e la conferma della sentenza di primo grado.
Nelle more del giudizio di appello, il procuratore della società depositava CP_3
dichiarazione di estinzione della parte rappresentata a seguito di scioglimento e cancellazione della società dal Registro delle imprese. Tale dichiarazione veniva notificata a mezzo pec alle altre parti costituite in data 3.11.2022.
La difesa di chiedeva dunque che venisse dichiarata l'interruzione del CP_5
processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Il processo veniva dunque dichiarato interrotto dalla Corte d'Appello con ordinanza in data 3.02.2023.
In data 9.02.2023 la difesa di depositava istanza per la Controparte_1
declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito di interruzione del giudizio.
L'appellante, invece, depositava in data 28.03.2023 ricorso per riassunzione del processo a seguito di interruzione ai sensi dell'art. 303 c.p.c., reiterando le proprie deduzioni ed eccezioni contenute nell'atto di citazione in appello.
Nella successiva udienza del 6.04.2023, tenutasi in modalità telematica, la difesa dell'appellante, eccepiva che, essendo le cause scindibili, la vicenda interruttiva avrebbe interessato unicamente la posizione dell'estinta nei confronti del CP_3 [...]
, con conseguente prosecuzione del giudizio promosso Controparte_1
dalla Sig.ra nei confronti del . Pt_1 CP_1
Aggiungeva che ciò non è contraddetto dalla citazione in appello della società estinta da parte della Sig.ra posto che tale citazione è avvenuta ai meri fini di litis Pt_1
denuntiatio ai sensi dell'art. 332 c.p.c.
pag. 5/12 Infine, l'appellante sosteneva in ogni caso la tempestività dell'atto di riassunzione, in quanto il termine dovrebbe essere calcolato dalla dichiarazione giudiziale di interruzione pronunciata in udienza e non anche dalla notifica dell'evento interruttivo.
La difesa del insisteva, invece, per la declaratoria di estinzione del CP_1
procedimento nei confronti di tutte le parti costituite, ritenendo irrilevante la scindibilità
delle cause poiché l'evento interruttivo si è verificato nelle more del giudizio di appello ove la ha concluso anche nei confronti dell'appellante. CP_3
Con atto di costituzione in appello si costituiva, infine, la società Controparte_6
in qualità di socio unico e successore di reiterando nel merito le deduzioni CP_3
già proposte dalla società ed eccependo in rito la tardività dell'atto di CP_3
riassunzione e quindi l'estinzione del giudizio.
Ciò premesso, è necessario pronunciarsi sulla questione di rito emersa a seguito della cancellazione della società e la conseguente interruzione del giudizio per CP_3
cessazione della parte ai sensi dell'art. 300 c.p.c. in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio.
Innanzitutto, va rilevato che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, l'atto di riassunzione depositato dalla Sig.ra è sicuramente tardivo, in quanto il relativo Pt_1
deposito è avvenuto oltre il termine perentorio trimestrale previsto dall'art. 305 c.p.c.
In merito parte appellante sostiene che il termine per la riassunzione del giudizio debba decorrere dalla dichiarazione di interruzione del processo pronunciata con l'ordinanza del 3.02.2023, citando Cass., Sez. Unite, 7 maggio 2021, n. 12154; tuttavia, il riferimento che parte appellante opera a tale sentenza non può ritenersi pertinente, in quanto essa si è occupata del particolare caso dell'interruzione del processo derivata dalla dichiarazione di fallimento della parte costituita. Tale arresto si è infatti preoccupato di dirimere un contrasto sorto a seguito dell'introduzione del comma 3
dell'art 43 l. fall., il quale è norma speciale che, prescrivendo l'interruzione ipso iure
pag. 6/12 del processo dalla dichiarazione di apertura del fallimento, deroga agli ordinari meccanismi di operatività dell'interruzione previsti dall'art. 300 c.p.c., commi 1, 2 e 4.
Da tale ipotesi va dunque tenuto distinto il diverso caso in cui l'interruzione sia determinata dall'estinzione della società parte del procedimento per cancellazione dal
Registro delle imprese, regolato invece dalle ordinarie norme sull'interruzione previste dagli artt. 299 e ss. c.p.c.
In tal senso si esprime costantemente la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “la cancellazione di una società dal registro delle imprese, a partire dal momento in
cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità
di stare in giudizio, determinando però un evento interruttivo del processo pendente
regolato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte
o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.” (cfr. Cass.
civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 17/02/2022, n. 5232, si veda anche Cass. civ., Sez. Unite,
Sentenza, 12/03/2013, n. 6070).
La fattispecie in esame è quindi regolata dall'art. 300, comma 2, che prevede l'interruzione del processo dal momento “in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza
legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o,
altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
29/05/2024, n. 15004; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/04/2019, n. 10594).
Nel caso di specie il termine ha quindi iniziato a decorrere dal momento della
Contr dichiarazione dell'avvenuta cessazione della società da parte del procuratore costituito, notificata alle altre parti in data 3.11.2022.
L'atto di riassunzione è stato depositato in data 28.03.2023, e quindi tardivamente, oltre quattro mesi dopo l'avvenuta interruzione del procedimento.
Ciò posto, la difesa dell'appellante eccepisce che, essendo il presente procedimento frutto della riunione di cause scindibili, la declaratoria di estinzione del giudizio non pag. 7/12 potrebbe estendersi alle domande svolte dalla Sig.ra nei confronti del Pt_1 CP_1
e che il processo dovrebbe invece proseguire, essendosi realizzata un'ipotesi di interruzione solo parziale.
Tale assunto non è fondato.
La Corte ritiene infatti che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento nei confronti di tutte le parti costituite, in quanto le posizioni della Sig.ra e della Pt_1 [...]
CP (ora 21 investimenti non possono che ritenersi, in rapporto alle domande da CP_3
questa formulate, come rapporti avvinti da un rapporto di dipendenza, e dunque – a tacer del fatto che la stessa aveva citato entrambe le parti già in primo Parte_1
grado, e quindi il suo processo era ab origine unitario - divenute inscindibili a seguito della riunione disposta dal giudice di prime cure e della decisione del primo grado di giudizio.
Una tale possibilità è ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “due cause sono tra loro dipendenti quando, trattate e
decise in primo grado in un unico processo, per la natura propria della situazione
giuridica controversa ovvero per effetto di domande proposte congiuntamente, la
decisione dell'una costituisce presupposto logico della decisione dell'altra; in tal caso,
al fine di evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto tra le
parti che hanno partecipato al processo, esse devono essere trattate unitariamente
anche nella fase di impugnazione” (cfr. Cass. Cass. civ., Sez. II, 11/07/2006, n. 15686;
si veda anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/10/2018, n. 27937), realizzandosi un'ipotesi di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale o unitario.
Oltretutto, l'appello introdotto dalla Sig.ra è stato certamente introdotto tanto nei Pt_1
confronti del quanto nei confronti di quali parti di Controparte_1 CP_3
un processo unitario, non rilevando più con quale forma essi fossero stati introdotti in primo grado e non potendo la parte autonomamente decidere di sciogliere il cumulo.
pag. 8/12 In particolare, verso la società in seguito estinta non è stata svolta una mera litis
denuntiatio, ma una vera e propria vocatio in ius: ciò è suggerito dal tenore stesso delle difese svolte nell'atto di appello, ove sia il che la società vengono CP_1 CP_3
indistintamente indicati quali “appellati”.
Per quanto poi la domanda principale dell'appellante sia rivolta soltanto nei confronti del , la subordinata di annullamento della delibera condominiale coinvolge CP_1
Contr anche la e quest'ultima, anche in grado di appello, ha concluso anche nei confronti della Sig.ra che era parte comune tanto del procedimento n. R.G. 1387/2015 Pt_1
quanto di quello n. R.G. 1506/2015.
Del resto l'appellante, successivamente alla richiesta di estinzione del giudizio, ha richiesto la riassunzione del processo ex art 303 c.p.c. nei confronti di
[...]
mentre nel caso avesse ritenuto che il processo non fosse interrotto per Controparte_1
la sua posizione si sarebbe limitata a chiedere al giudice la fissazione di un'udienza in prosecuzione.
Occorre d'altronde notare come l'odierna appellante, oltre a sollevare l'exceptio iudicati
ha contestato la pretesa creditoria del sotto un duplice profilo, Controparte_1
chiedendo: l'annullamento per eccesso di potere e violazione di legge della delibera condominiale 10.04.2010, con la quale il ha, da un lato, deciso CP_4
l'affidamento dei lavori di consolidamento sismico dell'immobile e dall'altro approvato le relative tabelle millesimali ai fini della ripartizione delle spese;
l'accertamento della nullità della delibera in relazione all'approvazione delle tabelle millesimali.
Con la proposizione di tale domanda l'odierna appellante ha introdotto una questione vertente non solo sul criterio di ripartizione degli oneri derivanti dai lavori di consolidazione intrapresi dal ma anche e soprattutto sulla validità della CP_4
fonte negoziale del consenso prestato dal per l'esecuzione dei lavori di CP_4
consolidamento dell'immobile e quindi il presupposto stesso CP_7
pag. 9/12 dell'obbligazione delle parti nei confronti di , questione da analizzarsi in CP_1
contraddittorio fra tutti i condomini.
Un'eventuale decisione nel merito che accertasse e dichiarasse l'illegittimità della delibera del 10.04.2010 senza la partecipazione di successore di Controparte_6
significherebbe per quest'ultima il passaggio in giudicato della sentenza di CP_3
primo grado ai sensi dell'art. 310 c.p.c, provvedimento che, presupponendo la validità
della delibera, entrerebbe in insanabile contrasto con la pronuncia di secondo grado.
La società si troverebbe, in altre parole, ad aver adempiuto al pagamento in virtù di un titolo valido nei suoi confronti ma che per l'altra parte ingiunta sarebbe invece dichiarato invalido in quanto viziato.
Sussiste quindi un rapporto di interdipendenza tale fra le questioni prospettate dalle parti nei due giudizi, per cui non può considerarsi avvenuta un'ipotesi di interruzione solo parziale del processo.
Ciò è d'altronde riconosciuto dagli stessi arresti giurisprudenziali citati da parte appellante, nei quali la Suprema Corte ha sempre cura di precisare che l'istituto dell'interruzione parziale evocata dalla parte è ravvisabile nei soli casi in cui diversi procedimenti siano riuniti in difetto di questioni comuni alle parti, o comunque in assenza di domande legate fra loro da un rapporto di interdipendenza o di incompatibilità.
Nel citato precedente Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/07/2007, n. 15142, nel quale è
stata ammessa la possibilità dell'interruzione parziale del processo a fronte di una causa di interruzione che interessi una sola delle parti del procedimento in cause scindibili riunite, si esclude espressamente il caso in cui le questioni oggetto del procedimento riunito siano tra loro “interdipendenti” puntualizzando che “allorché il soggetto che
perde la capacità processuale è parte di tutti i procedimenti riuniti o unitariamente
pag. 10/12 trattati ovvero di una causa pregiudiziale alle altre oggetto dei vari giudizi, tutto il
processo si interromperà”.
Ancora, nel caso trattato da Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/04/2017, n. 9960, vertente sulle diverse opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dal debitore principale e del fideiussore, parimenti la Cassazione ha applicato tale principio, decidendo per l'interruzione parziale sulla base della premessa che il rapporto processuale fra creditore, debitore principale e fideiussore era sorto “in assenza di temi comuni al debitore principale e al fideiussore”, avendo il debitore secondario agito eccependo unicamente l'invalidità del contratto fonte dell'obbligazione fideiussoria.
Tale indirizzo è d'altronde seguito in tutte le pronunce, anche recenti, che trattano del tema, che partono sempre dalla premessa che la riunione sia avvenuta tra cause vertenti su questioni tra loro totalmente autonome e indipendenti, affermando in caso contrario che “quando le cause siano tra loro dipendenti o le distinte posizioni dei coobbligati
presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità
delle cause e quindi un litisconsorzio processuale necessario” (cfr. Cass. civ., Sez. V,
Ord., 20/02/2024, n. 4566; si vedano anche, fra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/11/2022, n. 34899; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/04/2020, n. 8123).
Deve quindi ritenersi che la tardiva riassunzione determini l'estinzione dell'intero giudizio.
Essendo sorta una controversia in tema di estinzione del processo, le spese si liquidano seguendo il principio di soccombenza, a carico della (si veda, fra le altre, Cass. Pt_1
civ., Sez. II, Ordinanza, 14/07/2021, n. 20073).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
dichiara l'estinzione del giudizio;
pag. 11/12 condanna al rimborso in favore di 21 Investimenti s.s. delle spese Parte_1
processuali, che si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre VA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica,
[...]
in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre VA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Perugia, 20.1.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 160/2021
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PERUGIA, CORSO VANNUCCI N. 10, presso lo studio dell'Avv. Michele Antognoni, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di Procura in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
(P.VA , Controparte_1 P.VA_1
elettivamente domiciliato in PERUGIA, VIA BAGLIONI, N. 36 presso lo studio dell'Avv. Nicola Blasi in virtù di procura allegata all'atto di costituzione
APPELLATA
nonché contro
21 (P.VA , elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.VA_2
TORINO, CORSO DANTE, N. 90 presso lo studio dell'Avv. Paolo Rocca in virtù di procura allegata all'atto di costituzione APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come da note scritte depositate per l'udienza del 08.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 177/2024 del 2.02.2021 il Tribunale di Perugia - provvedendo sulle due opposizioni a decreto ingiuntivo (procedimenti riuniti nn. R.G. 1387/2015 e 1506/2015)
separatamente proposte da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_3
3137/2014 emesso dal Tribunale di Perugia ottenuto nei loro confronti da CP_1
per il complessivo importo di € 39.840,89 quale saldo ancora dovuto di tre fatture
[...]
emesse in relazione all'esecuzione di lavori di consolidamento eseguiti presso il
Condominio sito in Cerqueto di Marsciano, via 2 Giugno n. 44 revocava il decreto ingiuntivo limitatamente alla società ed accoglieva solo parzialmente CP_3
l'opposizione proposta dalla Sig.ra riducendo il dovuto ad € Parte_1
35.044,75, oltre VA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso detta sentenza propone appello la Sig.ra articolando due Parte_1
motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione della formulata eccezione di cosa giudicata rispetto all'oggetto della controversia allegando che l'odierna appellata avrebbe già azionato la richiesta di saldo delle fatture oggetto della presente causa nel procedimento rubricato al n. R.G. 1508/2010 del Tribunale di Perugia, sez.
distaccata di Todi, che ha accolto l'opposizione della Sig.ra con sentenza n. Pt_1
1332/2013, revocando il decreto ingiuntivo n. 71/2011 emesso a favore del CP_4
per il pagamento delle spese straordinarie derivate dai lavori di consolidamento.
pag. 2/12 Inoltre, con altra sentenza n. 1331/2013 il Tribunale di Perugia, sez. distaccata di Todi,
aveva accertato l'illegittimità della delibera condominiale del 08.02.2011, avente ad oggetto le medesime fatture qui azionate.
Sostiene l'appellante che vi sia incontestabile identità di petitum e causa petendi fra questo giudizio e gli altri e che il giudice di primo grado, escludendo l'opponibilità a del giudicato formatosi sulla domanda, avrebbe quindi violato Controparte_1
l'art. 2909 c.c. e il divieto di ne bis in idem.
Con il secondo motivo d'appello, subordinato al primo, l'appellante censura nel merito e sotto vari profili l'errata e incompleta valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe di conseguenza erroneamente omesso di accertare e dichiarare l'illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge della delibera del condominiale 10.04.10, fonte negoziale del contratto di appalto per i lavori di consolidamento, con conseguente inesistenza dell'obbligazione di pagamento e illegittimità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Sig.ra nonché Pt_1
l'illegittimità delle tabelle millesimali, contenute nella predetta delibera, con le quali era stato stabilito il riparto degli oneri derivanti dai lavori di consolidamento del
. CP_4
L'appellante quindi conclude per la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto opposto chiedendo: nel merito in via principale, di accertare e dichiarare che nulla è dovuto a in forza del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, essendo il relativo credito oggetto del giudicato derivante dalla sentenza n. 1332/2015; in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera condominiale del 10.04.2010; in via subordinata alternativa, accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera condominiale del 10.04.2010 laddove ha approvato le tabelle millesimali;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque la non correttezza o l'inutilizzabilità delle tabelle millesimali.
pag. 3/12 Con comparsa di risposta si è costituita la società la quale, sostenendo la CP_3
correttezza della decisione del giudice di prime cure, eccepisce, innanzitutto,
l'inesistenza di bis in idem tra l'oggetto della presente controversia e le sentenze citate da controparte, le quali hanno lasciate impregiudicate le questioni intorno alla validità
della delibera assembleare del 10.04.2010 e all'effettiva esistenza del credito vantato da nei confronti delle ingiunte. Controparte_1
Inoltre, la società appellata sostiene la piena legittimità della delibera impugnata,
adottata secondo le maggioranze prescritte e in assenza di qualsivoglia vizio, allegando peraltro che la validità della stessa era stata precedentemente oggetto di altro procedimento, rubricato al n. R.G. 14894/2010 del Tribunale di Perugia Sez. distaccata di Todi, interrotto e mai proseguito da parte appellante, e che di conseguenza tutte le domande in merito alla validità della delibera devono essere considerate tardive o comunque inammissibili.
La società ha concluso quindi chiedendo, innanzitutto, il rigetto dell'appello CP_5
e la conferma della sentenza di primo grado. Inoltre, l'appellata chiede comunque la conferma della revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di avendo questa CP_5
pagato la quota di sua competenza, ed in ogni caso di essere tenuta indenne da quanto dovesse pagare per conto della Sig.ra Pt_1
Si è costituito anche , il quale parimenti Controparte_1
eccepisce l'assenza di violazione del divieto di ne bis in idem da parte del giudice di primo grado, non essendovi mai stato un accertamento circa l'esistenza del credito azionato con decreto ingiuntivo emesso in suo favore. Sottolinea come il giudizio di impugnazione della delibera, oggetto di altro procedimento, è ormai estinto perché non riassunto dalla unica parte ad averne interesse, e che dunque ogni domanda in Pt_1
merito deve considerarsi tardiva e quindi inammissibile.
pag. 4/12 L'appellata chiede quindi il rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante e la conferma della sentenza di primo grado.
Nelle more del giudizio di appello, il procuratore della società depositava CP_3
dichiarazione di estinzione della parte rappresentata a seguito di scioglimento e cancellazione della società dal Registro delle imprese. Tale dichiarazione veniva notificata a mezzo pec alle altre parti costituite in data 3.11.2022.
La difesa di chiedeva dunque che venisse dichiarata l'interruzione del CP_5
processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Il processo veniva dunque dichiarato interrotto dalla Corte d'Appello con ordinanza in data 3.02.2023.
In data 9.02.2023 la difesa di depositava istanza per la Controparte_1
declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito di interruzione del giudizio.
L'appellante, invece, depositava in data 28.03.2023 ricorso per riassunzione del processo a seguito di interruzione ai sensi dell'art. 303 c.p.c., reiterando le proprie deduzioni ed eccezioni contenute nell'atto di citazione in appello.
Nella successiva udienza del 6.04.2023, tenutasi in modalità telematica, la difesa dell'appellante, eccepiva che, essendo le cause scindibili, la vicenda interruttiva avrebbe interessato unicamente la posizione dell'estinta nei confronti del CP_3 [...]
, con conseguente prosecuzione del giudizio promosso Controparte_1
dalla Sig.ra nei confronti del . Pt_1 CP_1
Aggiungeva che ciò non è contraddetto dalla citazione in appello della società estinta da parte della Sig.ra posto che tale citazione è avvenuta ai meri fini di litis Pt_1
denuntiatio ai sensi dell'art. 332 c.p.c.
pag. 5/12 Infine, l'appellante sosteneva in ogni caso la tempestività dell'atto di riassunzione, in quanto il termine dovrebbe essere calcolato dalla dichiarazione giudiziale di interruzione pronunciata in udienza e non anche dalla notifica dell'evento interruttivo.
La difesa del insisteva, invece, per la declaratoria di estinzione del CP_1
procedimento nei confronti di tutte le parti costituite, ritenendo irrilevante la scindibilità
delle cause poiché l'evento interruttivo si è verificato nelle more del giudizio di appello ove la ha concluso anche nei confronti dell'appellante. CP_3
Con atto di costituzione in appello si costituiva, infine, la società Controparte_6
in qualità di socio unico e successore di reiterando nel merito le deduzioni CP_3
già proposte dalla società ed eccependo in rito la tardività dell'atto di CP_3
riassunzione e quindi l'estinzione del giudizio.
Ciò premesso, è necessario pronunciarsi sulla questione di rito emersa a seguito della cancellazione della società e la conseguente interruzione del giudizio per CP_3
cessazione della parte ai sensi dell'art. 300 c.p.c. in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio.
Innanzitutto, va rilevato che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, l'atto di riassunzione depositato dalla Sig.ra è sicuramente tardivo, in quanto il relativo Pt_1
deposito è avvenuto oltre il termine perentorio trimestrale previsto dall'art. 305 c.p.c.
In merito parte appellante sostiene che il termine per la riassunzione del giudizio debba decorrere dalla dichiarazione di interruzione del processo pronunciata con l'ordinanza del 3.02.2023, citando Cass., Sez. Unite, 7 maggio 2021, n. 12154; tuttavia, il riferimento che parte appellante opera a tale sentenza non può ritenersi pertinente, in quanto essa si è occupata del particolare caso dell'interruzione del processo derivata dalla dichiarazione di fallimento della parte costituita. Tale arresto si è infatti preoccupato di dirimere un contrasto sorto a seguito dell'introduzione del comma 3
dell'art 43 l. fall., il quale è norma speciale che, prescrivendo l'interruzione ipso iure
pag. 6/12 del processo dalla dichiarazione di apertura del fallimento, deroga agli ordinari meccanismi di operatività dell'interruzione previsti dall'art. 300 c.p.c., commi 1, 2 e 4.
Da tale ipotesi va dunque tenuto distinto il diverso caso in cui l'interruzione sia determinata dall'estinzione della società parte del procedimento per cancellazione dal
Registro delle imprese, regolato invece dalle ordinarie norme sull'interruzione previste dagli artt. 299 e ss. c.p.c.
In tal senso si esprime costantemente la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “la cancellazione di una società dal registro delle imprese, a partire dal momento in
cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità
di stare in giudizio, determinando però un evento interruttivo del processo pendente
regolato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte
o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.” (cfr. Cass.
civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 17/02/2022, n. 5232, si veda anche Cass. civ., Sez. Unite,
Sentenza, 12/03/2013, n. 6070).
La fattispecie in esame è quindi regolata dall'art. 300, comma 2, che prevede l'interruzione del processo dal momento “in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza
legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o,
altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
29/05/2024, n. 15004; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/04/2019, n. 10594).
Nel caso di specie il termine ha quindi iniziato a decorrere dal momento della
Contr dichiarazione dell'avvenuta cessazione della società da parte del procuratore costituito, notificata alle altre parti in data 3.11.2022.
L'atto di riassunzione è stato depositato in data 28.03.2023, e quindi tardivamente, oltre quattro mesi dopo l'avvenuta interruzione del procedimento.
Ciò posto, la difesa dell'appellante eccepisce che, essendo il presente procedimento frutto della riunione di cause scindibili, la declaratoria di estinzione del giudizio non pag. 7/12 potrebbe estendersi alle domande svolte dalla Sig.ra nei confronti del Pt_1 CP_1
e che il processo dovrebbe invece proseguire, essendosi realizzata un'ipotesi di interruzione solo parziale.
Tale assunto non è fondato.
La Corte ritiene infatti che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento nei confronti di tutte le parti costituite, in quanto le posizioni della Sig.ra e della Pt_1 [...]
CP (ora 21 investimenti non possono che ritenersi, in rapporto alle domande da CP_3
questa formulate, come rapporti avvinti da un rapporto di dipendenza, e dunque – a tacer del fatto che la stessa aveva citato entrambe le parti già in primo Parte_1
grado, e quindi il suo processo era ab origine unitario - divenute inscindibili a seguito della riunione disposta dal giudice di prime cure e della decisione del primo grado di giudizio.
Una tale possibilità è ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “due cause sono tra loro dipendenti quando, trattate e
decise in primo grado in un unico processo, per la natura propria della situazione
giuridica controversa ovvero per effetto di domande proposte congiuntamente, la
decisione dell'una costituisce presupposto logico della decisione dell'altra; in tal caso,
al fine di evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto tra le
parti che hanno partecipato al processo, esse devono essere trattate unitariamente
anche nella fase di impugnazione” (cfr. Cass. Cass. civ., Sez. II, 11/07/2006, n. 15686;
si veda anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/10/2018, n. 27937), realizzandosi un'ipotesi di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale o unitario.
Oltretutto, l'appello introdotto dalla Sig.ra è stato certamente introdotto tanto nei Pt_1
confronti del quanto nei confronti di quali parti di Controparte_1 CP_3
un processo unitario, non rilevando più con quale forma essi fossero stati introdotti in primo grado e non potendo la parte autonomamente decidere di sciogliere il cumulo.
pag. 8/12 In particolare, verso la società in seguito estinta non è stata svolta una mera litis
denuntiatio, ma una vera e propria vocatio in ius: ciò è suggerito dal tenore stesso delle difese svolte nell'atto di appello, ove sia il che la società vengono CP_1 CP_3
indistintamente indicati quali “appellati”.
Per quanto poi la domanda principale dell'appellante sia rivolta soltanto nei confronti del , la subordinata di annullamento della delibera condominiale coinvolge CP_1
Contr anche la e quest'ultima, anche in grado di appello, ha concluso anche nei confronti della Sig.ra che era parte comune tanto del procedimento n. R.G. 1387/2015 Pt_1
quanto di quello n. R.G. 1506/2015.
Del resto l'appellante, successivamente alla richiesta di estinzione del giudizio, ha richiesto la riassunzione del processo ex art 303 c.p.c. nei confronti di
[...]
mentre nel caso avesse ritenuto che il processo non fosse interrotto per Controparte_1
la sua posizione si sarebbe limitata a chiedere al giudice la fissazione di un'udienza in prosecuzione.
Occorre d'altronde notare come l'odierna appellante, oltre a sollevare l'exceptio iudicati
ha contestato la pretesa creditoria del sotto un duplice profilo, Controparte_1
chiedendo: l'annullamento per eccesso di potere e violazione di legge della delibera condominiale 10.04.2010, con la quale il ha, da un lato, deciso CP_4
l'affidamento dei lavori di consolidamento sismico dell'immobile e dall'altro approvato le relative tabelle millesimali ai fini della ripartizione delle spese;
l'accertamento della nullità della delibera in relazione all'approvazione delle tabelle millesimali.
Con la proposizione di tale domanda l'odierna appellante ha introdotto una questione vertente non solo sul criterio di ripartizione degli oneri derivanti dai lavori di consolidazione intrapresi dal ma anche e soprattutto sulla validità della CP_4
fonte negoziale del consenso prestato dal per l'esecuzione dei lavori di CP_4
consolidamento dell'immobile e quindi il presupposto stesso CP_7
pag. 9/12 dell'obbligazione delle parti nei confronti di , questione da analizzarsi in CP_1
contraddittorio fra tutti i condomini.
Un'eventuale decisione nel merito che accertasse e dichiarasse l'illegittimità della delibera del 10.04.2010 senza la partecipazione di successore di Controparte_6
significherebbe per quest'ultima il passaggio in giudicato della sentenza di CP_3
primo grado ai sensi dell'art. 310 c.p.c, provvedimento che, presupponendo la validità
della delibera, entrerebbe in insanabile contrasto con la pronuncia di secondo grado.
La società si troverebbe, in altre parole, ad aver adempiuto al pagamento in virtù di un titolo valido nei suoi confronti ma che per l'altra parte ingiunta sarebbe invece dichiarato invalido in quanto viziato.
Sussiste quindi un rapporto di interdipendenza tale fra le questioni prospettate dalle parti nei due giudizi, per cui non può considerarsi avvenuta un'ipotesi di interruzione solo parziale del processo.
Ciò è d'altronde riconosciuto dagli stessi arresti giurisprudenziali citati da parte appellante, nei quali la Suprema Corte ha sempre cura di precisare che l'istituto dell'interruzione parziale evocata dalla parte è ravvisabile nei soli casi in cui diversi procedimenti siano riuniti in difetto di questioni comuni alle parti, o comunque in assenza di domande legate fra loro da un rapporto di interdipendenza o di incompatibilità.
Nel citato precedente Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/07/2007, n. 15142, nel quale è
stata ammessa la possibilità dell'interruzione parziale del processo a fronte di una causa di interruzione che interessi una sola delle parti del procedimento in cause scindibili riunite, si esclude espressamente il caso in cui le questioni oggetto del procedimento riunito siano tra loro “interdipendenti” puntualizzando che “allorché il soggetto che
perde la capacità processuale è parte di tutti i procedimenti riuniti o unitariamente
pag. 10/12 trattati ovvero di una causa pregiudiziale alle altre oggetto dei vari giudizi, tutto il
processo si interromperà”.
Ancora, nel caso trattato da Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/04/2017, n. 9960, vertente sulle diverse opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dal debitore principale e del fideiussore, parimenti la Cassazione ha applicato tale principio, decidendo per l'interruzione parziale sulla base della premessa che il rapporto processuale fra creditore, debitore principale e fideiussore era sorto “in assenza di temi comuni al debitore principale e al fideiussore”, avendo il debitore secondario agito eccependo unicamente l'invalidità del contratto fonte dell'obbligazione fideiussoria.
Tale indirizzo è d'altronde seguito in tutte le pronunce, anche recenti, che trattano del tema, che partono sempre dalla premessa che la riunione sia avvenuta tra cause vertenti su questioni tra loro totalmente autonome e indipendenti, affermando in caso contrario che “quando le cause siano tra loro dipendenti o le distinte posizioni dei coobbligati
presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità
delle cause e quindi un litisconsorzio processuale necessario” (cfr. Cass. civ., Sez. V,
Ord., 20/02/2024, n. 4566; si vedano anche, fra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/11/2022, n. 34899; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/04/2020, n. 8123).
Deve quindi ritenersi che la tardiva riassunzione determini l'estinzione dell'intero giudizio.
Essendo sorta una controversia in tema di estinzione del processo, le spese si liquidano seguendo il principio di soccombenza, a carico della (si veda, fra le altre, Cass. Pt_1
civ., Sez. II, Ordinanza, 14/07/2021, n. 20073).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
dichiara l'estinzione del giudizio;
pag. 11/12 condanna al rimborso in favore di 21 Investimenti s.s. delle spese Parte_1
processuali, che si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre VA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica,
[...]
in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre VA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Perugia, 20.1.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 12/12