TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Rosalia Ganci, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 26/5/2025 per l'udienza del 28/5/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/2/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 27/7/2007 a Santa VI (PA), e di essere separati in forza di decreto di omologa del 29-30/11/2023 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 28 maggio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel
1 ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 27/7/2007 a Santa VI (PA);
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 29-
30/11/2023.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, consistenti nella parziale conferma delle condizioni di separazione, come di seguito integralmente trasposte:
“1) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE – AFFIDAMENTO E TEMPI DI
CURA DELLA PROLE
E' stabilito l'affidamento condiviso dei figli minori dei ricorrenti, (nata il [...]) Persona_1 ed (nato il [...]), con domicilio prevalente dei medesimi presso l'abitazione Persona_2 materna e conseguente assegnazione alla sig.ra che peraltro ne è proprietaria in via Parte_1 esclusiva, della casa familiare sita in Monreale (PA), Via Esterna Spartiviolo n. 2/21, al fine di salvaguardare le consolidate abitudini di vita dei predetti minori.
In ordine al regime di visita tra il genitore non collocatario ed i figli minori, lo stesso viene concordato in relazione al fatto che il padre non collocatario vive stabilmente in diversa Regione e, perciò, è stabilito che le parti hanno la facoltà di regolare con propri accordi tempi e modi di frequentazione tra i figli e il padre ogni volta che quest'ultimo si trovi in Sicilia, prevedendo che in mancanza di accordo il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché secondo le esigenze e i desideri spontaneamente manifestati dagli stessi figli minori, con le seguenti modalità:
a) per quattro giorni consecutivi, comprensivi di pernottamento, in ciascun mese presso il Comune di domicilio dei minori, da comunicare di volta in volta alla madre con un preavviso di almeno quindici giorni e saranno a carico del padre gli oneri economici correlati al soggiorno dei minori presso il locale temporaneo domicilio paterno;
b) nel bimestre luglio-agosto di ciascun anno per un periodo di 15 giorni consecutivi (o frazionati in due settimane), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio, anche in questo caso saranno a
2 carico del padre gli oneri economici correlati al trasporto ed al soggiorno dei minori;
c) durante le festività natalizie di ciascun anno, per un periodo di cinque giorni consecutivi, comprensivi - ad anni alterni - il 24 ed il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1° gennaio e saranno a carico del padre gli oneri economici correlati al trasporto ed al soggiorno dei minori;
d) in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, per un periodo di tre giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo e saranno a carico del padre gli oneri economici correlati al soggiorno dei minori.
I sigg.ri eserciteranno congiuntamente la responsabilità sui minori provvedendo Parte_2
a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni, entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli minori, i genitori dovranno confrontarsi, sempre, nel reciproco rispetto e concordare le migliori scelte di vita per i figli, relative anche alla istruzione, all'educazione e ad eventuali cure sanitarie.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori.
Durante tutte le ricorrenze importanti per i figli, i genitori cureranno di essere contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese nella misura concordata per le spese straordinarie, previo accordo sul luogo e sulla spesa. Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di VI e Per_2
2) CONTRIBUTO MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE PROLE
Il padre sig. contribuirà, in via indiretta, al mantenimento dei figli minori CP_1 mediante la corresponsione in favore della sig.ra entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese, per l'importo di euro 300,00= (trecento/00=), nella misura di € 150,00 per ciascun figlio, importo annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT.
I genitori, nell'interesse dei figli minori, sosterranno e condivideranno in ragione del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale
Civile di Palermo che di seguito si riporta:
“Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese:
3 le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private quando non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo, r.c. per messo della prole (motociclo, autovettura), laddove acquistato con consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano:
- le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
(nel caso si dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
- le spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione ( lingue straniere, disegno, tecnologia ecc.) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuola- guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimento per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SILENZIO – ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
4 Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitari, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onore dell'altro genitore di comunicare entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonchè alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.”
3) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% ed integralmente dal sig.
CP_1
4) DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA ECONOMICA
Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, quindi, nessuna pronuncia si chiede in materia di assegno divorzile essendovi espressa e reciproca rinuncia.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/7/2007 a Santa VI (PA) da nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
5 nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2007 al n. 43, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6