Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2024, n. 17984
CASS
Sentenza 1 luglio 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un condomino avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibili alcune opposizioni a delibere condominiali e rigettato altre, condannando l'attore al pagamento delle spese. Il ricorrente, avvocato, aveva impugnato diverse delibere assembleari relative a lavori straordinari, alla destinazione di fondi, all'ultimazione dei lavori e alla ripartizione dei costi, lamentando la mancata comunicazione della documentazione, l'indeterminatezza dell'oggetto di un contratto d'appalto, l'errata destinazione dei fondi e la mancata redazione delle tabelle millesimali. Aveva altresì chiesto la condanna dei condomini, dei direttori dei lavori e degli amministratori al risarcimento dei danni. La Corte di Appello aveva rigettato l'appello principale, ritenendo annullabili e non nulle le delibere, confermando la tardività di alcune impugnazioni per mancata prova della ricezione della comunicazione, dichiarando inammissibili altre censure per novità o infondatezza, e rigettando le domande di responsabilità nei confronti di amministratori e direttori dei lavori per carenza di allegazioni o per la natura della responsabilità.

La Corte di Cassazione, accogliendo il terzo motivo di ricorso e rigettando tutti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione. Il terzo motivo, ritenuto fondato, riguardava la presunzione di conoscenza della delibera condominiale del 7 ottobre 2010. La Corte ha statuito che la Corte di Appello aveva erroneamente basato la presunzione di ricezione della raccomandata contenente il verbale dell'assemblea sulla mera prova dell'invio, senza adeguata dimostrazione dell'avvenuto recapito presso il domicilio del condomino, soprattutto in considerazione delle risultanze dei passaggi telematici che indicavano un invio non lavorabile. Ha precisato che l'onere probatorio dell'avvenuto recapito incombeva sul Condominio notificante, e che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, o la sua mancata giustificazione, unitamente all'assenza di altri elementi di prova univoci, impediva di ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e, conseguentemente, la decorrenza del termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. Gli altri motivi di ricorso sono stati rigettati per infondatezza, inammissibilità o genericità, con particolare riferimento alla corretta qualificazione dei vizi delle delibere come annullabilità e non nullità, alla corretta applicazione dei principi in materia di responsabilità degli amministratori e dei direttori dei lavori, e alla valutazione della novità di alcune questioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2024, n. 17984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17984
    Data del deposito : 1 luglio 2024

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