Art. 1.
E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia (O.N.M.I.) un contributo straordinario di lire 6 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' inscritta nello stato della previsione della spesa del Ministero della sanita' in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.
E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia (O.N.M.I.) un contributo straordinario di lire 6 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' inscritta nello stato della previsione della spesa del Ministero della sanita' in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.