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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 335/2024 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per 'avv. SBALCHIERO KATI Parte_1
Per la dott.ssa Controparte_1 CP_2
[...]
[...]
da atto del pagamento della somma, come rideterminata con provvedimento del 6.10.2025, di €
[...]
3.808,50, che deposita in copia cartacea riservandosi il deposito telematico. Chiede la cessazione della materia del contendere a spese compensate
Parte ricorrente si associa alla richiesta di cessata materia con compensazione delle spese di liteI
l Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SBALCHIERO KATI, elettivamente domiciliato in in Contrà delle Morette, 17, CP_1 presso i difensori
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Capo del suddetto Ente Dott. , rappresentato dai funzionari Controparte_3 CP_2
, , e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 elettivamente domiciliato in presso la sede dell' , Via E. Montale n. 27 CP_1 CP_7 PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 8.3.2024 proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione emessa Con dall' n. 8/2024 il 5 febbraio 2024 e notificata il 9 febbraio 2024 per il pagamento la somma di € 7.211,60 per la violazione dell'art. 3, co. 3 D.L. 12/2002 conv. con mod.ni in L. 73/2012 per aver impiegato, in qualità di legale rappresentante di senza preventiva Parte_2 comunicazione due lavoratori per un periodo inferiore a 30 giorni. Eccepiva, in particolare, l'omessa notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 10/2019 del 18 dicembre 2019 alla base dell'ordinanza di ingiunzione opposta e, con riferimento al verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza di Arzignano n. 11/2019 del 18 dicembre 2019, dal quale si evincerebbe che in data 9 dicembre 2019 avrebbe impiegato e senza preventiva Persona_1 Controparte_8 obbligatoria visita medica pre-assuntiva eccepiva la carenza di legittimazione passiva, del requisito soggettivo e, comunque, l'applicabilità dell'esimente della buona fede per aver ricoperto la carica soltanto formale legale rappresentante della società, non avendo mai compiuto atti gestori, di competenza di e prestando la propria attività lavorativa nei locali dell'impresa soltanto Controparte_9 di mattina, né essendo mai venuta in contatto con i lavoratori indicati nell'ordinanza di ingiunzione opposta. Deduceva altresì l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra e i 2 Parte_2 soggetti in contestazione atteso che gli stessi avevano preso contatti con il signor - Controparte_9 effettivo gestore della - e, con lo stesso, avevano concordato l'affitto ad ore Parte_2 dello spazio sito al piano superiore dei locali adibiti all'attività commerciale “Il Borghetto”, siti al piano terra, al fine di organizzarvi una festa privata per la serata del 9 dicembre 2019. Chiedeva, infine, in via ulteriormente subordinata la rideterminazione delle sanzioni al minimo editale proponendo altresì istanza di sospensione dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Con Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, si costituiva l' ripercorrendo gli accertamenti ispettivi effettuati e sostenendo la regolarità della notifica, tramite consegna a mani, del verbale unico di accertamento e notificazione n.000010/2019 sostenendo l'effettivo svolgimento dell'amministrazione dell'impresa da parte della ricorrente, con conseguente sussistenza di responsabilità della stessa per la violazione contestata alla luce della pubblicità dichiarativa delle risultanze contenute nel registro delle imprese nonché del dovere di vigilanza in capo all'amministratore; deduceva altresì la sussistenza degli illeciti contestati mancando la prova del contratto di affitto del locale asseritamente stipulato dai soggetti cui la contestazione si riferisce ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, sostenendo infine la congruità delle sanzioni comminate.
La causa, istruita oralmente, formulata una proposta conciliativa all'udienza del 15.7.2025, accolta dalle parti, è così decisa.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione della rideterminazione della sanzione da parte dell'Ente, in accoglimento della proposta conciliativa del Giudice, nella misura di € 3.808,50 con provvedimento dell'8.10.2025 prot. N. U0024951 7.10.2025, depositato in copia cartacea all'udienza odierna, cui è conseguito il tempestivo pagamento della parte ricorrente.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, come richiesto congiuntamente dalle parti all'udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 28 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 335/2024 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 novembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per 'avv. SBALCHIERO KATI Parte_1
Per la dott.ssa Controparte_1 CP_2
[...]
[...]
da atto del pagamento della somma, come rideterminata con provvedimento del 6.10.2025, di €
[...]
3.808,50, che deposita in copia cartacea riservandosi il deposito telematico. Chiede la cessazione della materia del contendere a spese compensate
Parte ricorrente si associa alla richiesta di cessata materia con compensazione delle spese di liteI
l Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SBALCHIERO KATI, elettivamente domiciliato in in Contrà delle Morette, 17, CP_1 presso i difensori
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Capo del suddetto Ente Dott. , rappresentato dai funzionari Controparte_3 CP_2
, , e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 elettivamente domiciliato in presso la sede dell' , Via E. Montale n. 27 CP_1 CP_7 PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 8.3.2024 proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione emessa Con dall' n. 8/2024 il 5 febbraio 2024 e notificata il 9 febbraio 2024 per il pagamento la somma di € 7.211,60 per la violazione dell'art. 3, co. 3 D.L. 12/2002 conv. con mod.ni in L. 73/2012 per aver impiegato, in qualità di legale rappresentante di senza preventiva Parte_2 comunicazione due lavoratori per un periodo inferiore a 30 giorni. Eccepiva, in particolare, l'omessa notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 10/2019 del 18 dicembre 2019 alla base dell'ordinanza di ingiunzione opposta e, con riferimento al verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza di Arzignano n. 11/2019 del 18 dicembre 2019, dal quale si evincerebbe che in data 9 dicembre 2019 avrebbe impiegato e senza preventiva Persona_1 Controparte_8 obbligatoria visita medica pre-assuntiva eccepiva la carenza di legittimazione passiva, del requisito soggettivo e, comunque, l'applicabilità dell'esimente della buona fede per aver ricoperto la carica soltanto formale legale rappresentante della società, non avendo mai compiuto atti gestori, di competenza di e prestando la propria attività lavorativa nei locali dell'impresa soltanto Controparte_9 di mattina, né essendo mai venuta in contatto con i lavoratori indicati nell'ordinanza di ingiunzione opposta. Deduceva altresì l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra e i 2 Parte_2 soggetti in contestazione atteso che gli stessi avevano preso contatti con il signor - Controparte_9 effettivo gestore della - e, con lo stesso, avevano concordato l'affitto ad ore Parte_2 dello spazio sito al piano superiore dei locali adibiti all'attività commerciale “Il Borghetto”, siti al piano terra, al fine di organizzarvi una festa privata per la serata del 9 dicembre 2019. Chiedeva, infine, in via ulteriormente subordinata la rideterminazione delle sanzioni al minimo editale proponendo altresì istanza di sospensione dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Con Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, si costituiva l' ripercorrendo gli accertamenti ispettivi effettuati e sostenendo la regolarità della notifica, tramite consegna a mani, del verbale unico di accertamento e notificazione n.000010/2019 sostenendo l'effettivo svolgimento dell'amministrazione dell'impresa da parte della ricorrente, con conseguente sussistenza di responsabilità della stessa per la violazione contestata alla luce della pubblicità dichiarativa delle risultanze contenute nel registro delle imprese nonché del dovere di vigilanza in capo all'amministratore; deduceva altresì la sussistenza degli illeciti contestati mancando la prova del contratto di affitto del locale asseritamente stipulato dai soggetti cui la contestazione si riferisce ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, sostenendo infine la congruità delle sanzioni comminate.
La causa, istruita oralmente, formulata una proposta conciliativa all'udienza del 15.7.2025, accolta dalle parti, è così decisa.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione della rideterminazione della sanzione da parte dell'Ente, in accoglimento della proposta conciliativa del Giudice, nella misura di € 3.808,50 con provvedimento dell'8.10.2025 prot. N. U0024951 7.10.2025, depositato in copia cartacea all'udienza odierna, cui è conseguito il tempestivo pagamento della parte ricorrente.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, come richiesto congiuntamente dalle parti all'udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 28 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri