Articolo 22 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 21Articolo 23
Versione
4 febbraio 1979
Art. 22. Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale

Presso il Consiglio nazionale e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non piu' dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.
I revisori dei conti durano in carico tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente