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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 399 /2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 05.02.2024, da
1) Parte_1
Nata a Erba il 31.01.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maura Benzoni
e
2) Parte_2
Nato a Como il 02.04.1987 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio De Capitani
visto l'accordo intervenuto in corso di causa all'udienza del 25.2.2025 tra le parti sopra indicate a seguito di proposta del giudice, come successivamente integrato con nota del 6.3.2025, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul FIGLIO MINORE:
1 1) nato a [...] in data [...] Parte_3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del 25.2.2025, come successivamente integrate con nota del 6.3.2025 e di seguito trascritte:
✓ affido condiviso di Pt_3
✓ collocamento paritetico alternato del minore presso i genitori con cambio da un genitore all'altro la domenica sera;
✓ suddivisione al 50% delle vacanze natalizie nelle settimane dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 7 gennaio, da alternarsi di anno in anno;
✓ tre giorni durante le vacanze pasquali avendo cura che il giorno di Pasqua sia alternato, di anno in anno, tra i due genitori;
✓ 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
✓ ponti da suddividersi al 50% con accordi da prendersi entro il 30 ottobre di ogni anno;
✓ festa della mamma con la mamma e festa del papà con il papà;
✓ giorno del compleanno del papà con il papà, giorno del compleanno della mamma con la mamma;
✓ in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari;
✓ impegno dei genitori a seguire, anche individualmente, un percorso di supporto alla genitorialità, per poter trovare un metodo comunicativo nell'interesse del minore;
✓ assegno unico al 50%;
✓ il padre verserà alla madre, mensilmente, un importo a titolo perequativo di 200 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como. ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le
2 figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 27.2.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
3
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 05.02.2024, da
1) Parte_1
Nata a Erba il 31.01.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maura Benzoni
e
2) Parte_2
Nato a Como il 02.04.1987 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabrizio De Capitani
visto l'accordo intervenuto in corso di causa all'udienza del 25.2.2025 tra le parti sopra indicate a seguito di proposta del giudice, come successivamente integrato con nota del 6.3.2025, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul FIGLIO MINORE:
1 1) nato a [...] in data [...] Parte_3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del 25.2.2025, come successivamente integrate con nota del 6.3.2025 e di seguito trascritte:
✓ affido condiviso di Pt_3
✓ collocamento paritetico alternato del minore presso i genitori con cambio da un genitore all'altro la domenica sera;
✓ suddivisione al 50% delle vacanze natalizie nelle settimane dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 7 gennaio, da alternarsi di anno in anno;
✓ tre giorni durante le vacanze pasquali avendo cura che il giorno di Pasqua sia alternato, di anno in anno, tra i due genitori;
✓ 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
✓ ponti da suddividersi al 50% con accordi da prendersi entro il 30 ottobre di ogni anno;
✓ festa della mamma con la mamma e festa del papà con il papà;
✓ giorno del compleanno del papà con il papà, giorno del compleanno della mamma con la mamma;
✓ in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari;
✓ impegno dei genitori a seguire, anche individualmente, un percorso di supporto alla genitorialità, per poter trovare un metodo comunicativo nell'interesse del minore;
✓ assegno unico al 50%;
✓ il padre verserà alla madre, mensilmente, un importo a titolo perequativo di 200 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como. ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le
2 figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 27.2.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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