Art. 3.
Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessita' delle opere universitarie e' autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.
La ripartizione di detta somma tra le opere universitarie in condizioni di maggior disagio e' effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni a
Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessita' delle opere universitarie e' autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.
La ripartizione di detta somma tra le opere universitarie in condizioni di maggior disagio e' effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni a