Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 13/02/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11933/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. GUASTAFIERRO PASQUALE Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_1 atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/06/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 10/06/2021, alla sede di Na-Soccavo, CP_1 domanda per la concessione dell'Assegno Sociale, ritenendo di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
che l' con provvedimento del CP_1
14/06/2021, rigettava la domanda presentata dal ricorrente per il seguente motivo: "dai controlli effettuati negli archivi dell' è emerso che la CP_2
S.V. riveste il ruolo di Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore nonché liquidatore di diverse società. Tali ruoli sono incompatibili con la prestazione richiesta"; che avverso tale provvedimento, in data 01/03/2023, il ricorrente inoltrava ricorso al Comitato Provinciale chiedendo l'annullamento del provvedimento di reiezione, senza CP_1 ottenere alcun riscontro in merito. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente, lamentando l'infondatezza e l'illegittimità del provvedimento emesso dall resistente, rassegnava le CP_3 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, il diritto del sig.re alla corresponsione dell'Assegno Sociale a Parte_1 decorrere dal 01/07/2021 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
- condannare l' in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”. Si costituiva tempestivamente l' , che, con articolate argomentazioni, CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato in fatto e diritto. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto. È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “
1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. … 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”. La Corte di Cassazione (si veda la sentenza n. 5326 del 1999), nel valutare la pensione sociale, ha stabilito che la condizione di bisogno individuata dalla legge si riferisce esclusivamente al reddito che è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non vengono quindi considerate tutte le altre forme di entrata economica, sebbene queste possano essere dimostrate tramite una documentazione fiscale rigorosa, come la certificazione allegata alla dichiarazione del richiedente su un modulo specifico (in proposito si vedano anche le sentenze Cass. n. 2273 del 2 aprile 1986; n. 6472 del 18 dicembre 1985; e n. 6085 del 29 maggio 1991). In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi (Cass. 28 gennaio 1987 n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che “Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”. Ai sensi, poi, dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”. L'assegno sociale ha preso dunque il posto della pensione sociale, mantenendone però la funzione di sostegno assistenziale. Esso si basa sulla condizione di bisogno di persone con più di sessantacinque anni che non dispongono di redditi adeguati a garantire il minimo necessario per vivere. A differenza della pensione sociale, per l'assegno sociale la legge stabilisce lo stato di bisogno facendo riferimento a tutte le forme di reddito, comprese quelle non soggette a tassazione e gli assegni alimentari ricevuti, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa. È oggetto di dibattito se l'ampia formulazione utilizzata dal legislatore ("redditi di qualsiasi natura") e la sua differenza rispetto al concetto di reddito fiscale possano giustificare l'esclusione dal beneficio dell'assegno sociale anche in presenza di entrate patrimoniali, attuali o potenziali (eccetto quelle espressamente escluse dalla legge), che farebbero venir meno la situazione di bisogno economico. In tal senso, ci si interroga se la possibilità di superare la difficoltà economica possa incidere sul diritto all'assegno. In base ai principi generali che regolano l'onere della prova, è il richiedente a dover dimostrare di possedere i requisiti reddituali, calcolati secondo i criteri stringenti previsti dalla normativa specifica. Va poi sottolineato che l'esame complessivo delle entrate patrimoniali è legittimato dall'art. 3 della legge citata, il quale stabilisce che al reddito complessivo concorrono i redditi di “qualsiasi natura”. Di conseguenza, è possibile considerare – anche in maniera presuntiva – lo stile di vita del richiedente, non per introdurre nuovi criteri di accesso alla prestazione diversi da quelli stabiliti dalla normativa, ma per rilevare, attraverso il suo modo di vivere, una serie di elementi che, valutati nel loro insieme, possono far emergere un reddito effettivo superiore al limite massimo previsto (si veda Cass. n. 13577/2013). Ciò posto, per quanto rileva nella controversia in esame, secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. A tali fini non è normativamente rilevante, che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (v. Cass. n. 6570/2010 in relazione alla mera titolarità dell'assegno di mantenimento;
Cass. n. 24954 del 15/09/2021 che ha escluso rilievo alla mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile). In altri termini, per il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, occorre fare riferimento alla condizione reddituale nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (Cass. n. 21573 del 20/07/2023). Alla luce dei principi sopra richiamati, nel caso specifico, l' ha CP_1 contestato la presenza del requisito reddituale, sostenendo che la situazione di bisogno non potesse considerarsi non superabile, in quanto il ricorrente risultava essere liquidatore delle seguenti società: 1) - I.P.L. SRL IN LIQUIDAZIONE Liquidatore P.IVA_1
(liquidazione volontaria) dal 31/8/2020; 2) - Liquidatore P.IVA_2 Controparte_4
(liquidazione volontaria) dal 31/8/2020; 3) - P.IVA_3 Controparte_5
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio
[...] amministratore dal 9/5/2000. Tuttavia, il criterio ipotetico utilizzato dall'ente, basato unicamente sulla potenziale capacità del ricorrente di generare reddito dall'attività della società di cui è legale rappresentante, non può ritenersi conforme al diritto. Ed invero, dalla documentazione in atti (v. attestazione Agenzia delle Entrate, dichiarazioni dei redditi, visura camerale) risulta che il ricorrente è titolare di un reddito entro i limiti di legge. In assenza, poi, di indicatori volti ad individuare un tenore di vita incompatibile con lo stato di bisogno, non è stata prospettata in maniera specifica la possibilità per l'istante di conseguire “concretamente” un reddito in misura tale da impedire anche l'eventuale corresponsione dell'assegno sociale in forma ridotta. Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dall'1.7.2021 e, per l'effetto, condannato l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati da liquidarsi in separata sede. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dall'1.7.2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati, oltre accessori di legge;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in € 2100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Guastafierro Pasquale. c) Si comunichi.
Così deciso in data 13/02/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori