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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ASTI Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 777 / 2025 Registro Generale,
avente ad oggetto: usucapione promossa da
1) (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Maria Cristina Capra del Foro di Asti, in forza di procura speciale datata e già allegata agli atti.
- Attore -
contro
2) (c.f.: ), CP_1 CodiceFiscale_2
3) (c.f.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_3
4) (c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_4
5) (c.f.: ), Parte_3 CodiceFiscale_5
6) (c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_6 7) (c.f.: ), Parte_5 CodiceFiscale_6
8) (c.f.: ), Parte_6 CodiceFiscale_7
9) (c.f.: ), Parte_7 CodiceFiscale_8
10) (c.f.: ), Parte_8 CodiceFiscale_9
11) (c.f.: ), Parte_9 CodiceFiscale_10
12) (c.f.: ), Parte_10 CodiceFiscale_11
13) (c.f.: ), Parte_11 CodiceFiscale_12
14) (c.f.: ), Parte_12 CodiceFiscale_13
15) (c.f.: ) e Parte_13 CodiceFiscale_14
16) (c.f.: ). Parte_14 CodiceFiscale_15
- Convenuti contumaci -
Conclusioni di parte attrice: Respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione, Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Asti NEL MERITO - Accertare e dichiarare che l'attore Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F.
) ha acquistato per usucapione ex art. 1158 C.C., in virtù del possesso C.F._16
continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, la proprietà del bene immobile (terreno adibito a vigneto) così contraddistinto al N.C.T. del Comune di Calosso (AT): Foglio 18, Particella 295,
Qualità Classe Vigneto 2, Superficie are 14 ca 50, Reddito dominicale € 17,97, Reddito Agrario
€ 11,98, sulla scorta dei fatti e per le causali di cui in atto di citazione e dichiarare di conseguenza che l'attore è proprietario a titolo originario del suddetto terreno. - Mandare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Asti di provvedere alle trascrizioni di legge, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. - Con vittoria di spese in favore di parte attrice per la sola ipotesi in cui le parti convenute dovessero opporsi alla causa di usucapione.
Conclusioni delle parti convenute: nessuna conclusione è stata formulata dalle parti convenute,
le quali sono rimaste contumaci per l'intera durata del giudizio.
Motivazioni per la decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti, la parte attrice, Sig. Parte_1
, chiedeva che il Tribunale di Asti volesse riconoscere l'avvenuta usucapione del terreno
[...]
individuato al Catasto Terreni del Comune di Calosso (AT) contraddistinto al Foglio 18,
Particella 295, Qualità Classe Vigneto 2, Superficie are 14 ca 50, Reddito dominicale € 17,97,
Reddito Agrario € 11,98, catastalmente intestato al Sig. , fu (doc. 3 di Parte_1 Per_1
parte attrice), omonimo dell'attore ma nato il [...] (doc. 4 di parte attrice).
La verifica dei registri dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Calosso (doc. 5 di parte attrice)
consentiva di individuare cinque successibili del Sig. , fu , fratelli e Parte_1 Per_1
sorelle del medesimo, poiché l'intesteatario del terreno oggetto del presente giudizio non è
risultato essersi coniugato o aver avuto figli propri.
Poiché, tutti e cinque, i germani del Sig. (fu ) sono risultati deceduti Parte_1 Per_1
prima della instaurazione del procedimento, venivano esperite ulteriori ricerche che portavano alla individuazione di quindici ulteriori successibili, ricerche sempre operate a mezzo dei registri dell'anagrafe e di stato civile, consentendo di individuare i Sigg.ri:
1- figlia di (doc. 7 di parte attrice); CP_1 Parte_15
2- figlio di a sua volta figlio di Controparte_2 Persona_2 Parte_15
(doc. 8 di parte attrice);
[...]
3- figlia di a sua volta figlio di Parte_2 Persona_2 Parte_15
(doc. 9 di parte attrice);
4- figlia di a sua volta figlio di Parte_3 Persona_2 Parte_15
(doc. 10 di parte attrice); 5- , figlio di a sua volta figlia di Parte_4 Persona_3
(doc. 11 di parte attrice); Parte_15
6- , figlia di a sua volta figlia di Parte_5 Persona_3 Parte_15
(doc. 12 di parte attrice);
[...]
7- , figlio di , a sua volta figlio di Parte_8 Persona_4 Persona_5
(doc. 13 di parte attrice);
8- , figlio di , a sua volta figlio di (doc. 14 di Parte_6 Per_6 Persona_5
parte attrice);
9- , figlio di , a sua volta figlio di (doc. 15 Parte_7 Per_6 Persona_5
di parte attrice);
10- , figlia di (doc. 16 di parte attrice); Parte_9 Per_7
11- , figlio di , a sua volta figlia di Parte_11 Persona_8 Persona_9
(doc. 17 di parte attrice);
12- , figlio di , a sua volta figlia di Parte_10 Persona_8 Persona_9
(doc. 18 di parte attrice);
13- , figlio di , a sua volta figlio di (doc. 19 Parte_12 Persona_10 Persona_9
di parte attrice);
14- , figlia di , a sua volta figlio di (doc. 20 Parte_13 Persona_10 Persona_9
di parte attrice);
15- , figlia di , a sua volta volta figlia di Parte_14 Persona_11 Persona_9
(doc. 21 di parte attrice).
L'odierno attore, Sig. , nel proprio atto di citazione introduttivo del Parte_1
procedimento asseriva di aver sempre posseduto, alla stregua di proprietario, il fondo (vigneto)
oggetto della domanda ed altresì dichiarava di averlo sempre lavorato e curato senza alcuna interferenza, contestazione o opposizione di alcun soggetto. Riferiva, infatti, che detto bene immobile, in precedenza fosse stato pacificamente e palesemente posseduto dal proprio genitore, Sig. e che, a partire dal momento CP_3
del decesso di Questi avvenuto nell'anno 1979, fosse stato lui stesso a possederlo, uti dominus,
sino alla data odierna, impiegandolo a proprio uso e servendosene per i trattamenti alle viti, per gli impianti di nuove barbatelle, ecc., senza mai alcuna autorizzazione o permesso richiesto a soggetti terzi.
L'attore integrava le proprie difese con memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. datata 15 Ottobre
2024 ed alla udienza del 11 Novembre 2024 domandava la ammissione delle proprie istanze istruttorie ivi svolte.
Il giudice ammetteva le prove e si procedeva alla relativa assunzione;
quindi alla data del 21
Luglio 2025, previa precedente concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la parte attrice chiedeva prendersi la causa a decisione.
Il Sig. precisava le proprie conclusioni definitive come in epigrafe riportato Parte_1
con apposita memoria datata 25 Maggio 2025, ritualmente versata in atti.
La domanda formulata dalla parte attrice appare oggi meritevole di accoglimento.
Valutata la corretta convocazione dei soggetti successibili dell'originario intestatario del terreno, Sig. fu , nelle persone ricercate e specificamente individuate Parte_1 Per_1
dall'attore, sulla base delle risultanze anagrafiche, disponibili ed idonee a tal fine, deve ritenersi dimostrato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del procedimento e delle produzioni documentali prodotte nel fascicolo dell'Ufficio, che l'immobile oggetto del giudizio
(terreno individuato al Catasto Terreni del Comune di Calosso (AT) contraddistinto al C.T. del
Comune di Calosso (AT): Foglio 18, Particella 295, Qualità Classe Vigneto 2, Superficie are 14
ca 50, Reddito dominicale € 17,97, Reddito Agrario € 11,98), sia stato fruito, uti dominus, dalla parte attrice, senza opposizione e violenza, alla luce del sole ed ininterrottamente, per un periodo di ben oltre venti anni (nec vi, nec clam, nec precario). Infatti, all'udienza del 27 Marzo 2025, il teste , altro omonimo dell'attore, ma Parte_1
non parente di Questi, riferiva “… io conosco bene il Sig. in quanto sono suo Parte_1
confinante di terreni. Vedendo la documentazione esibitami (doc. 1, 5 fotogrammi e doc. 2)
riconosco con certezza il terreno di cui stiamo parlando. Io di fianco a tale terreno ho un
noccioleto. Io ho sempre visto il Sig. , papà del Sig. , che CP_3 Parte_1
utilizzava tale terreno sia coltivandolo sia curandolo sia utilizzandolo in via esclusiva. Poi dopo
che è mancato il Sig. è stato il figlio a continuare ad utilizzare tale CP_3 Pt_1 Pt_1
terreno proprio come il papà. Non ho mai visto nessun altro che abbia utilizzato in qualche
modo quel terreno, ma sempre e solo e prima di lui suo papà DO . Parte_1 Pt_1
Io da sempre ho visto chi utilizzava quel terreno. Quel terreno ricordo che è sempre stato adibito
a vigneto ed ancora adesso è così. Confermo che, a quanto ne so io, mai nessuno abbia
sollevato contestazioni a o a in ordine al pacifico utilizzo di quel terreno. Pt_1 CP_3
circa il capo 9 ribadisco quanto già detto: assolutamente nessuno mai si è fatto sentire per quel
terreno o ha rivendicato un qualsiasi tipo di diritto. Se fosse capitato io l'avrei saputo
sicuramente essendo lì. Io vado tutti i giorni sul mio terreno ed abito vicino ad esso. Nelle
frazioni comunque se capita qualcosa tutti vengono a saperlo ed una circostanza del genere
sarebbe venuta fuori per forza.”.
Dichiarazioni di analogo tenore venivano rese anche dal testimone, Sig. , Tes_1
anch'Egli escusso alla udienza del 27 Marzo 2025, con cui dichiarava: “… vista la
documentazione rammostratami (doc. 1, 5 fotogrammi e doc. 2)) dichiaro di aver ben presente
il terreno in oggetto. Io conosco bene il Sig. , attore nel processo, perché dal Parte_1
1954 sino al 1962 sono stato suo vicino di casa e poi comunque sono rimasto vicino a lui ed ho
continuato a vederlo regolarmente. Relativamente a quel terreno io ricordo che una volta c'era
il papà del Sig. che si chiamava DO che utilizzava quel terreno come se Parte_1
fosse proprio. Anche la sorella andava a lavorare quel terreno. Quando poi è Pt_1
mancato il Sig. quel terreno è stato utilizzato e lavorato dal solo Parte_1 CP_4 , figlio di . Io ho sempre e solo visto lui e la sua famiglia Parte_1 CP_3
lavorare ed utilizzare quel terreno e non ho mai sentito di qualcuno che abbia avanzato pretese
su di esso;
circa il capo 9 a me non risulta che nessuno mai si sia opposto o lamentato
all'utilizzo esclusivo di quel terreno da parte prima del Sig. e poi del figlio CP_3 Parte_1
. Mi sembra che il Sig. sia mancato nel 1979 ma non ne sono sicuro.”
[...] CP_3 Pt_1
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può
eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. Civ., Sez.
2, Sentenza n.ro 14092 del 11 Giugno 2010).
I due testimoni sentiti in udienza, Sigg.ri e , hanno confermato Parte_1 Tes_1
la circostanza di essere a conoscenza che da oltre venti anni il Siig. e prima di Parte_1
lui il padre, Sig. , si siano sempre comportati come proprietari del terreno e CP_3 Pt_1
che gli altri soggetti possibili titolari del diritto di proprietà, in realtà, non abbiano mai utilizzato quel terreno nè abbiano manifestato alcuna pretesa relativamente ad esso, da ben oltre venti anni.
Anche la condotta processuale dei convenuti, i quali, seppur correttamente convocati nel processo, si sono completamente disinteressati delle vicende processuali, induce a ritenere fondate le prospettazioni di parte attrice.
E' ben vero che il Supremo Collegio di Legittimità, con la Sentenza n. 20539, della Sez. 2 del
30 Agosto 2017, ha ritenuto che in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale, ma è altrettanto corretto ritenere oggi raggiunto ogni requisito istruttorio a tal fine necessario, poiché, come già sopra rilevato, seppur espressamente chiamate in giudizio nessuna delle parti possibili interessate ha manifestato alcun interesse alla vicenda e le dichiarazioni rese dai soggetti terzi, escussi nel procedimento, hanno evidenziato al di là di ogni possibile diversa interpretazione la situazione sia soggettiva (animus possidendi) che oggettiva (corpore possidere) dell'attore in ordine al terreno de quo.
Devono, quindi, ritenersi integrati i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. necessari all'usucapione: il decorso continuato ed ininterrotto nel possesso di tale terreno, per oltre venti anni, da parte del Sig. , così come non emergono elementi che inducano a Parte_1
ritenere che il possesso dell'odierno attore sia avvenuto di nascosto o sia stato esercitato con violenza ed anzi le testimonianze sopra analizzate hanno evidenziato come tale possesso ultraventennale sia stato esercitato dal Sig. , non solo senza violenza ed Parte_1
opposizione ma anche apertamente ed avanti alla intera comunità.
Dal complesso delle risultanze istruttorie emerge, come detto, che il Sig. , nato Parte_1
a Calosso (AT), il 19 Ottobre 1938, abbia inequivocabilmente mantenuto un comportamento continuo e non interrotto che dimostri l'intenzione di esercitare un potere di signoria sulla cosa corrispondente a quello del proprietario e dovrà quindi riconoscersi l'avvenuta usucapione a favore di Questi, relativamente all'immobile catastalmente ancora intestato al Sig. Parte_1
, fu , nato a [...], il [...], identificato al Catasto Terreni
[...] Per_1
del Comune di Calosso (AT): Foglio 18, Particella 295, Qualità Classe Vigneto 2, Superficie
are 14 ca 50, Reddito dominicale € 17,97, Reddito Agrario € 11,98.
Per quanto concerne le spese di lite, il Sig. , nelle proprie conclusioni, espressamente Pt_1
domandava la condanna delle sole parti convenute che avessero formulato contestazioni al proprio diritto di usucapione e ritenuto che nessuna delle parti convenute abbia espresso un qualche dissenso su tale questione, le spese anticipate dal Sig. nel processo Parte_1
dovranno essere dichiarate irripetibili nei confronti delle parti convenute, rimaste tutte contumaci.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
p.q.m.
- accerta la intervenuta usucapione a favore del Sig. , nato a [...], il Parte_1
19 Ottobre 1938, del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Calosso (AT): Foglio
18, Particella 295, Qualità Classe Vigneto 2, Superficie are 14 ca 50, Reddito dominicale €
17,97, Reddito Agrario € 11,98, attualmente catastalmente intestato al Sig. Parte_1
(fu ), nato il [...]; Per_1
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di dare corso alla trascrizione della presente sentenza;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio anticipate dal Sig. . Parte_1
Così deciso in Asti il 16 Novembre 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto
TRIBUNALE DI ASTI Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 777 / 2025 Registro Generale,
avente ad oggetto: usucapione promossa da
1) (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Maria Cristina Capra del Foro di Asti, in forza di procura speciale datata e già allegata agli atti.
- Attore -
contro
2) (c.f.: ), CP_1 CodiceFiscale_2
3) (c.f.: ), Controparte_2 CodiceFiscale_3
4) (c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_4
5) (c.f.: ), Parte_3 CodiceFiscale_5
6) (c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_6 7) (c.f.: ), Parte_5 CodiceFiscale_6
8) (c.f.: ), Parte_6 CodiceFiscale_7
9) (c.f.: ), Parte_7 CodiceFiscale_8
10) (c.f.: ), Parte_8 CodiceFiscale_9
11) (c.f.: ), Parte_9 CodiceFiscale_10
12) (c.f.: ), Parte_10 CodiceFiscale_11
13) (c.f.: ), Parte_11 CodiceFiscale_12
14) (c.f.: ), Parte_12 CodiceFiscale_13
15) (c.f.: ) e Parte_13 CodiceFiscale_14
16) (c.f.: ). Parte_14 CodiceFiscale_15
- Convenuti contumaci -
Conclusioni di parte attrice: Respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione, Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Asti NEL MERITO - Accertare e dichiarare che l'attore Parte_1
nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F.
) ha acquistato per usucapione ex art. 1158 C.C., in virtù del possesso C.F._16
continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, la proprietà del bene immobile (terreno adibito a vigneto) così contraddistinto al N.C.T. del Comune di Calosso (AT): Foglio 18, Particella 295,
Qualità Classe Vigneto 2, Superficie are 14 ca 50, Reddito dominicale € 17,97, Reddito Agrario
€ 11,98, sulla scorta dei fatti e per le causali di cui in atto di citazione e dichiarare di conseguenza che l'attore è proprietario a titolo originario del suddetto terreno. - Mandare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Asti di provvedere alle trascrizioni di legge, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. - Con vittoria di spese in favore di parte attrice per la sola ipotesi in cui le parti convenute dovessero opporsi alla causa di usucapione.
Conclusioni delle parti convenute: nessuna conclusione è stata formulata dalle parti convenute,
le quali sono rimaste contumaci per l'intera durata del giudizio.
Motivazioni per la decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a tutti i convenuti, la parte attrice, Sig. Parte_1
, chiedeva che il Tribunale di Asti volesse riconoscere l'avvenuta usucapione del terreno
[...]
individuato al Catasto Terreni del Comune di Calosso (AT) contraddistinto al Foglio 18,
Particella 295, Qualità Classe Vigneto 2, Superficie are 14 ca 50, Reddito dominicale € 17,97,
Reddito Agrario € 11,98, catastalmente intestato al Sig. , fu (doc. 3 di Parte_1 Per_1
parte attrice), omonimo dell'attore ma nato il [...] (doc. 4 di parte attrice).
La verifica dei registri dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Calosso (doc. 5 di parte attrice)
consentiva di individuare cinque successibili del Sig. , fu , fratelli e Parte_1 Per_1
sorelle del medesimo, poiché l'intesteatario del terreno oggetto del presente giudizio non è
risultato essersi coniugato o aver avuto figli propri.
Poiché, tutti e cinque, i germani del Sig. (fu ) sono risultati deceduti Parte_1 Per_1
prima della instaurazione del procedimento, venivano esperite ulteriori ricerche che portavano alla individuazione di quindici ulteriori successibili, ricerche sempre operate a mezzo dei registri dell'anagrafe e di stato civile, consentendo di individuare i Sigg.ri:
1- figlia di (doc. 7 di parte attrice); CP_1 Parte_15
2- figlio di a sua volta figlio di Controparte_2 Persona_2 Parte_15
(doc. 8 di parte attrice);
[...]
3- figlia di a sua volta figlio di Parte_2 Persona_2 Parte_15
(doc. 9 di parte attrice);
4- figlia di a sua volta figlio di Parte_3 Persona_2 Parte_15
(doc. 10 di parte attrice); 5- , figlio di a sua volta figlia di Parte_4 Persona_3
(doc. 11 di parte attrice); Parte_15
6- , figlia di a sua volta figlia di Parte_5 Persona_3 Parte_15
(doc. 12 di parte attrice);
[...]
7- , figlio di , a sua volta figlio di Parte_8 Persona_4 Persona_5
(doc. 13 di parte attrice);
8- , figlio di , a sua volta figlio di (doc. 14 di Parte_6 Per_6 Persona_5
parte attrice);
9- , figlio di , a sua volta figlio di (doc. 15 Parte_7 Per_6 Persona_5
di parte attrice);
10- , figlia di (doc. 16 di parte attrice); Parte_9 Per_7
11- , figlio di , a sua volta figlia di Parte_11 Persona_8 Persona_9
(doc. 17 di parte attrice);
12- , figlio di , a sua volta figlia di Parte_10 Persona_8 Persona_9
(doc. 18 di parte attrice);
13- , figlio di , a sua volta figlio di (doc. 19 Parte_12 Persona_10 Persona_9
di parte attrice);
14- , figlia di , a sua volta figlio di (doc. 20 Parte_13 Persona_10 Persona_9
di parte attrice);
15- , figlia di , a sua volta volta figlia di Parte_14 Persona_11 Persona_9
(doc. 21 di parte attrice).
L'odierno attore, Sig. , nel proprio atto di citazione introduttivo del Parte_1
procedimento asseriva di aver sempre posseduto, alla stregua di proprietario, il fondo (vigneto)
oggetto della domanda ed altresì dichiarava di averlo sempre lavorato e curato senza alcuna interferenza, contestazione o opposizione di alcun soggetto. Riferiva, infatti, che detto bene immobile, in precedenza fosse stato pacificamente e palesemente posseduto dal proprio genitore, Sig. e che, a partire dal momento CP_3
del decesso di Questi avvenuto nell'anno 1979, fosse stato lui stesso a possederlo, uti dominus,
sino alla data odierna, impiegandolo a proprio uso e servendosene per i trattamenti alle viti, per gli impianti di nuove barbatelle, ecc., senza mai alcuna autorizzazione o permesso richiesto a soggetti terzi.
L'attore integrava le proprie difese con memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. datata 15 Ottobre
2024 ed alla udienza del 11 Novembre 2024 domandava la ammissione delle proprie istanze istruttorie ivi svolte.
Il giudice ammetteva le prove e si procedeva alla relativa assunzione;
quindi alla data del 21
Luglio 2025, previa precedente concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la parte attrice chiedeva prendersi la causa a decisione.
Il Sig. precisava le proprie conclusioni definitive come in epigrafe riportato Parte_1
con apposita memoria datata 25 Maggio 2025, ritualmente versata in atti.
La domanda formulata dalla parte attrice appare oggi meritevole di accoglimento.
Valutata la corretta convocazione dei soggetti successibili dell'originario intestatario del terreno, Sig. fu , nelle persone ricercate e specificamente individuate Parte_1 Per_1
dall'attore, sulla base delle risultanze anagrafiche, disponibili ed idonee a tal fine, deve ritenersi dimostrato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del procedimento e delle produzioni documentali prodotte nel fascicolo dell'Ufficio, che l'immobile oggetto del giudizio
(terreno individuato al Catasto Terreni del Comune di Calosso (AT) contraddistinto al C.T. del
Comune di Calosso (AT): Foglio 18, Particella 295, Qualità Classe Vigneto 2, Superficie are 14
ca 50, Reddito dominicale € 17,97, Reddito Agrario € 11,98), sia stato fruito, uti dominus, dalla parte attrice, senza opposizione e violenza, alla luce del sole ed ininterrottamente, per un periodo di ben oltre venti anni (nec vi, nec clam, nec precario). Infatti, all'udienza del 27 Marzo 2025, il teste , altro omonimo dell'attore, ma Parte_1
non parente di Questi, riferiva “… io conosco bene il Sig. in quanto sono suo Parte_1
confinante di terreni. Vedendo la documentazione esibitami (doc. 1, 5 fotogrammi e doc. 2)
riconosco con certezza il terreno di cui stiamo parlando. Io di fianco a tale terreno ho un
noccioleto. Io ho sempre visto il Sig. , papà del Sig. , che CP_3 Parte_1
utilizzava tale terreno sia coltivandolo sia curandolo sia utilizzandolo in via esclusiva. Poi dopo
che è mancato il Sig. è stato il figlio a continuare ad utilizzare tale CP_3 Pt_1 Pt_1
terreno proprio come il papà. Non ho mai visto nessun altro che abbia utilizzato in qualche
modo quel terreno, ma sempre e solo e prima di lui suo papà DO . Parte_1 Pt_1
Io da sempre ho visto chi utilizzava quel terreno. Quel terreno ricordo che è sempre stato adibito
a vigneto ed ancora adesso è così. Confermo che, a quanto ne so io, mai nessuno abbia
sollevato contestazioni a o a in ordine al pacifico utilizzo di quel terreno. Pt_1 CP_3
circa il capo 9 ribadisco quanto già detto: assolutamente nessuno mai si è fatto sentire per quel
terreno o ha rivendicato un qualsiasi tipo di diritto. Se fosse capitato io l'avrei saputo
sicuramente essendo lì. Io vado tutti i giorni sul mio terreno ed abito vicino ad esso. Nelle
frazioni comunque se capita qualcosa tutti vengono a saperlo ed una circostanza del genere
sarebbe venuta fuori per forza.”.
Dichiarazioni di analogo tenore venivano rese anche dal testimone, Sig. , Tes_1
anch'Egli escusso alla udienza del 27 Marzo 2025, con cui dichiarava: “… vista la
documentazione rammostratami (doc. 1, 5 fotogrammi e doc. 2)) dichiaro di aver ben presente
il terreno in oggetto. Io conosco bene il Sig. , attore nel processo, perché dal Parte_1
1954 sino al 1962 sono stato suo vicino di casa e poi comunque sono rimasto vicino a lui ed ho
continuato a vederlo regolarmente. Relativamente a quel terreno io ricordo che una volta c'era
il papà del Sig. che si chiamava DO che utilizzava quel terreno come se Parte_1
fosse proprio. Anche la sorella andava a lavorare quel terreno. Quando poi è Pt_1
mancato il Sig. quel terreno è stato utilizzato e lavorato dal solo Parte_1 CP_4 , figlio di . Io ho sempre e solo visto lui e la sua famiglia Parte_1 CP_3
lavorare ed utilizzare quel terreno e non ho mai sentito di qualcuno che abbia avanzato pretese
su di esso;
circa il capo 9 a me non risulta che nessuno mai si sia opposto o lamentato
all'utilizzo esclusivo di quel terreno da parte prima del Sig. e poi del figlio CP_3 Parte_1
. Mi sembra che il Sig. sia mancato nel 1979 ma non ne sono sicuro.”
[...] CP_3 Pt_1
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può
eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. Civ., Sez.
2, Sentenza n.ro 14092 del 11 Giugno 2010).
I due testimoni sentiti in udienza, Sigg.ri e , hanno confermato Parte_1 Tes_1
la circostanza di essere a conoscenza che da oltre venti anni il Siig. e prima di Parte_1
lui il padre, Sig. , si siano sempre comportati come proprietari del terreno e CP_3 Pt_1
che gli altri soggetti possibili titolari del diritto di proprietà, in realtà, non abbiano mai utilizzato quel terreno nè abbiano manifestato alcuna pretesa relativamente ad esso, da ben oltre venti anni.
Anche la condotta processuale dei convenuti, i quali, seppur correttamente convocati nel processo, si sono completamente disinteressati delle vicende processuali, induce a ritenere fondate le prospettazioni di parte attrice.
E' ben vero che il Supremo Collegio di Legittimità, con la Sentenza n. 20539, della Sez. 2 del
30 Agosto 2017, ha ritenuto che in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale, ma è altrettanto corretto ritenere oggi raggiunto ogni requisito istruttorio a tal fine necessario, poiché, come già sopra rilevato, seppur espressamente chiamate in giudizio nessuna delle parti possibili interessate ha manifestato alcun interesse alla vicenda e le dichiarazioni rese dai soggetti terzi, escussi nel procedimento, hanno evidenziato al di là di ogni possibile diversa interpretazione la situazione sia soggettiva (animus possidendi) che oggettiva (corpore possidere) dell'attore in ordine al terreno de quo.
Devono, quindi, ritenersi integrati i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. necessari all'usucapione: il decorso continuato ed ininterrotto nel possesso di tale terreno, per oltre venti anni, da parte del Sig. , così come non emergono elementi che inducano a Parte_1
ritenere che il possesso dell'odierno attore sia avvenuto di nascosto o sia stato esercitato con violenza ed anzi le testimonianze sopra analizzate hanno evidenziato come tale possesso ultraventennale sia stato esercitato dal Sig. , non solo senza violenza ed Parte_1
opposizione ma anche apertamente ed avanti alla intera comunità.
Dal complesso delle risultanze istruttorie emerge, come detto, che il Sig. , nato Parte_1
a Calosso (AT), il 19 Ottobre 1938, abbia inequivocabilmente mantenuto un comportamento continuo e non interrotto che dimostri l'intenzione di esercitare un potere di signoria sulla cosa corrispondente a quello del proprietario e dovrà quindi riconoscersi l'avvenuta usucapione a favore di Questi, relativamente all'immobile catastalmente ancora intestato al Sig. Parte_1
, fu , nato a [...], il [...], identificato al Catasto Terreni
[...] Per_1
del Comune di Calosso (AT): Foglio 18, Particella 295, Qualità Classe Vigneto 2, Superficie
are 14 ca 50, Reddito dominicale € 17,97, Reddito Agrario € 11,98.
Per quanto concerne le spese di lite, il Sig. , nelle proprie conclusioni, espressamente Pt_1
domandava la condanna delle sole parti convenute che avessero formulato contestazioni al proprio diritto di usucapione e ritenuto che nessuna delle parti convenute abbia espresso un qualche dissenso su tale questione, le spese anticipate dal Sig. nel processo Parte_1
dovranno essere dichiarate irripetibili nei confronti delle parti convenute, rimaste tutte contumaci.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
p.q.m.
- accerta la intervenuta usucapione a favore del Sig. , nato a [...], il Parte_1
19 Ottobre 1938, del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Calosso (AT): Foglio
18, Particella 295, Qualità Classe Vigneto 2, Superficie are 14 ca 50, Reddito dominicale €
17,97, Reddito Agrario € 11,98, attualmente catastalmente intestato al Sig. Parte_1
(fu ), nato il [...]; Per_1
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di dare corso alla trascrizione della presente sentenza;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio anticipate dal Sig. . Parte_1
Così deciso in Asti il 16 Novembre 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto