Art. 2.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalita', limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1 gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilita', entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennita' integrativa speciale spettante al 1 gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti, compresi quelli con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori, e al personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ove particolari esigenze di servizio lo richiedano e con le stesse modalita', limiti e maggiorazioni previsti per il personale indicato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' determinata per ciascuna qualifica sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale previsto dal 1 gennaio 1984 e dalla relativa tredicesima mensilita', entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennita' integrativa speciale spettante al 1 gennaio di ciascun anno, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.