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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 15/01/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3824/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa Cooperativa Sociale Onlus - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5381/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100003 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100003 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100003 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7806/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
A seguito di verifica operata nei confronti della società_1 soc. coop. sociale, esercente assistenza sociale e residenziale, perveniva una segnalazione verso la Resistente_1 soc. coop. esercente analoga attività.
In particolare veniva accertato che la società_1 aveva contabilizzato, negli anni 2017 e 2018, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società_3 srl la quale aveva come lavoratore tale Nominativo_1, legale rappresentante della Resistente_1.
A sua volta la Resistente_1 ha emesso nel 2018 fatture alla società_1 per euro 86.807,18, oltre IVA le quali recavano una motivazione generica quale prestazione di servizi socio- assistenziali laddove le società svolgevano la medesima attività.
La società_1, nonostante la richiesta formulata dai verbalizzanti, non aveva fornito alcun documento attestante l'attività svolta con motivazione generica tanto da far ritenere che le operazioni si sostanziassero nel distacco di dipendenti dell'una società presso l'altra società e ciò anche in violazione della norma in materia.
Inverosimile, infatti, appariva il fatto che la Resistente_1, che indicava costi di personale per euro 200.906,00, potesse servirsi dell'opera di altra società.
L'Ufficio, pertanto, aveva recuperato l'importo di euro 86.807,00.
Avverso l'accertamento aveva proposto ricorso la Resistente_1 soc. coop. Società_2 che aveva eccepito la nullità dell'accertamento in quanto non sottoscritto da funzionario appartenente alla carriera direttiva nonché la nullità dell'atto per difetto di motivazione e per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Nel merito faceva presente che la fattura è un documento idoneo a documentare i costi e che nel caso in esame sussistevano tutti gli elementi per far ritenere che le operazioni fossero state realmente effettuate dal momento che le società avevano presentato le dichiarazioni, avevano una propria sede, pagavano le imposte, avevano dipendenti, avevano la competenza per svolgere l'attività.
Aveva richiamato i rapporti tra le società, lo scambio di know out tra loro, la messa a disposizione del personale dell'una verso l'atra e l'esistenza della documentazione.
Aveva fatto presente che il personale della Resistente_1 non poteva svolgere tutta l'attività con la conseguenza che era ricorsa all'aiuto della società_1.
Tale circostanza risultava chiara se si esaminava il regolamento regionale dal quale risultava che la Resistente_1 non aveva personale tale da svolgere tutte le attività e ciò in considerazione del fatto che l'assistenza andava svolta tutti i giorni per l'intero giorno.
Ricostruiva i tempi di lavoro per ciascuna comunità ed il necessario personale distinguendolo per compiti, contestava quanto affermato dall'ufficio il quale prima sosteneva che si trattava di operazioni inesistenti e poi affermava che si configurava un distacco di dipendenti da una società ad altra società.
Faceva presente che nel caso in esame non si era avuto alcun danno per l'erario.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate che aveva contestato il contenuto del ricorso ed in particolare l'eccezione di nullità dell'accertamento per difetto di motivazione e mancata sottoscrizione, nel merito sosteneva la legittimità del proprio operato.
Con successive memorie la parte aveva contestato il contenuto della comparsa di costituzione ed aveva depositato sentenze di accoglimento delle proprie eccezioni pronunziate da questa Corte.
Il ricorso veniva accolto.
Il ricorso va, pertanto, accolto mentre la particolarità della materia trattata comporta la compensazione delle spese di lite.
Contro la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
preliminarmente è opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato.
Thema decidendum è la effettività di una serie di operazioni effettuate tra la appellata ed un'altra cooperativa sociale, asseritamente riconducibile alle medesime persone, la società_1 società cooperativa sociale.
Deve preliminarmente essere precisato che la appellata è una società cooperativa a finalità mutualistica che esercita l'attività di “gestione di comunità educativa di tipo familiare per minori” - cod. att. 87.99.00; essa, pertanto, aveva diritto a beneficiare, nel 2018, della tassazione agevolata del solo 3% di utile ad aliquota ordinaria (24%); e che la cooperativa società_1 svolgeva, sostanzialmente, una attività analoga a quella dell'appellata, come appare incontroverso, visto che viene contestato il prestito di personale dall'una cooperativa all'altra.
La sentenza impugnata non presenta profili da censurare, condividendone questa Corte il suo intero contenuto. Difatti, è ben vero, come rilevato nella sentenza, che sussiste una contraddizione in termini nell'avviso di accertamento circa la riconducibilità delle fatture emesse da società_1 in favore della soc. coop Resistente_1 ad operazioni oggettivamente inesistenti e cioè a servizi non realmente effettuati, laddove si afferma che “le eventuali prestazioni rese dalla società_1 si sostanzierebbero, altrettanto, in un distacco del proprio personale. Infatti, le eventuali prestazioni sarebbero rese dal personale della società_1 ai ragazzi che sono ospitati negli alloggi/case famiglia gestite dalla Resistente_1 in sostituzione e/o affiancamento al personale di quest'ultima”. Difatti o le operazioni esistono, qualunque sia la loro qualificazione, oppure sono inesistenti e quindi non possono sostanziarsi in un distacco di personale. Tertium non datur. La appellata, peraltro, ha sufficientemente motivato l'esigenza, per la peculiare natura delle attività svolte
(peraltro spesso per conto dell'autorità giudiziaria), di improvvise sostituzioni od integrazioni di personale, dell'utilizzo di figure professionali non disponibili, etc.
Anche in ordine al riparto ed assolvimento dell'onere della prova, si condividono le valutazioni della Corte di prime cure: a fronte della generica e contraddittoria contestazione dell'Ufficio, la parte ha documentato analiticamente le singole prestazioni fornite dalla società_1, le specialità coinvolte, gli interventi effettuati, etc.
In ultimo, si condividono le valutazioni della Corte di Caserta anche in ordine all'idoneità della documentazione esibita dalla appellata a precisare il contenuto delle fatture che l'Ufficio riteneva inidonee all'esercizio della detrazione e della deduzione dei costi.
L'appello deve dunque essere rigettato.
Ritiene questa Corte, stante la natura della controversia e la questione affrontata, che le spese possano essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3824/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa Cooperativa Sociale Onlus - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5381/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100003 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100003 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100003 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7806/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
A seguito di verifica operata nei confronti della società_1 soc. coop. sociale, esercente assistenza sociale e residenziale, perveniva una segnalazione verso la Resistente_1 soc. coop. esercente analoga attività.
In particolare veniva accertato che la società_1 aveva contabilizzato, negli anni 2017 e 2018, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società_3 srl la quale aveva come lavoratore tale Nominativo_1, legale rappresentante della Resistente_1.
A sua volta la Resistente_1 ha emesso nel 2018 fatture alla società_1 per euro 86.807,18, oltre IVA le quali recavano una motivazione generica quale prestazione di servizi socio- assistenziali laddove le società svolgevano la medesima attività.
La società_1, nonostante la richiesta formulata dai verbalizzanti, non aveva fornito alcun documento attestante l'attività svolta con motivazione generica tanto da far ritenere che le operazioni si sostanziassero nel distacco di dipendenti dell'una società presso l'altra società e ciò anche in violazione della norma in materia.
Inverosimile, infatti, appariva il fatto che la Resistente_1, che indicava costi di personale per euro 200.906,00, potesse servirsi dell'opera di altra società.
L'Ufficio, pertanto, aveva recuperato l'importo di euro 86.807,00.
Avverso l'accertamento aveva proposto ricorso la Resistente_1 soc. coop. Società_2 che aveva eccepito la nullità dell'accertamento in quanto non sottoscritto da funzionario appartenente alla carriera direttiva nonché la nullità dell'atto per difetto di motivazione e per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Nel merito faceva presente che la fattura è un documento idoneo a documentare i costi e che nel caso in esame sussistevano tutti gli elementi per far ritenere che le operazioni fossero state realmente effettuate dal momento che le società avevano presentato le dichiarazioni, avevano una propria sede, pagavano le imposte, avevano dipendenti, avevano la competenza per svolgere l'attività.
Aveva richiamato i rapporti tra le società, lo scambio di know out tra loro, la messa a disposizione del personale dell'una verso l'atra e l'esistenza della documentazione.
Aveva fatto presente che il personale della Resistente_1 non poteva svolgere tutta l'attività con la conseguenza che era ricorsa all'aiuto della società_1.
Tale circostanza risultava chiara se si esaminava il regolamento regionale dal quale risultava che la Resistente_1 non aveva personale tale da svolgere tutte le attività e ciò in considerazione del fatto che l'assistenza andava svolta tutti i giorni per l'intero giorno.
Ricostruiva i tempi di lavoro per ciascuna comunità ed il necessario personale distinguendolo per compiti, contestava quanto affermato dall'ufficio il quale prima sosteneva che si trattava di operazioni inesistenti e poi affermava che si configurava un distacco di dipendenti da una società ad altra società.
Faceva presente che nel caso in esame non si era avuto alcun danno per l'erario.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate che aveva contestato il contenuto del ricorso ed in particolare l'eccezione di nullità dell'accertamento per difetto di motivazione e mancata sottoscrizione, nel merito sosteneva la legittimità del proprio operato.
Con successive memorie la parte aveva contestato il contenuto della comparsa di costituzione ed aveva depositato sentenze di accoglimento delle proprie eccezioni pronunziate da questa Corte.
Il ricorso veniva accolto.
Il ricorso va, pertanto, accolto mentre la particolarità della materia trattata comporta la compensazione delle spese di lite.
Contro la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
preliminarmente è opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato.
Thema decidendum è la effettività di una serie di operazioni effettuate tra la appellata ed un'altra cooperativa sociale, asseritamente riconducibile alle medesime persone, la società_1 società cooperativa sociale.
Deve preliminarmente essere precisato che la appellata è una società cooperativa a finalità mutualistica che esercita l'attività di “gestione di comunità educativa di tipo familiare per minori” - cod. att. 87.99.00; essa, pertanto, aveva diritto a beneficiare, nel 2018, della tassazione agevolata del solo 3% di utile ad aliquota ordinaria (24%); e che la cooperativa società_1 svolgeva, sostanzialmente, una attività analoga a quella dell'appellata, come appare incontroverso, visto che viene contestato il prestito di personale dall'una cooperativa all'altra.
La sentenza impugnata non presenta profili da censurare, condividendone questa Corte il suo intero contenuto. Difatti, è ben vero, come rilevato nella sentenza, che sussiste una contraddizione in termini nell'avviso di accertamento circa la riconducibilità delle fatture emesse da società_1 in favore della soc. coop Resistente_1 ad operazioni oggettivamente inesistenti e cioè a servizi non realmente effettuati, laddove si afferma che “le eventuali prestazioni rese dalla società_1 si sostanzierebbero, altrettanto, in un distacco del proprio personale. Infatti, le eventuali prestazioni sarebbero rese dal personale della società_1 ai ragazzi che sono ospitati negli alloggi/case famiglia gestite dalla Resistente_1 in sostituzione e/o affiancamento al personale di quest'ultima”. Difatti o le operazioni esistono, qualunque sia la loro qualificazione, oppure sono inesistenti e quindi non possono sostanziarsi in un distacco di personale. Tertium non datur. La appellata, peraltro, ha sufficientemente motivato l'esigenza, per la peculiare natura delle attività svolte
(peraltro spesso per conto dell'autorità giudiziaria), di improvvise sostituzioni od integrazioni di personale, dell'utilizzo di figure professionali non disponibili, etc.
Anche in ordine al riparto ed assolvimento dell'onere della prova, si condividono le valutazioni della Corte di prime cure: a fronte della generica e contraddittoria contestazione dell'Ufficio, la parte ha documentato analiticamente le singole prestazioni fornite dalla società_1, le specialità coinvolte, gli interventi effettuati, etc.
In ultimo, si condividono le valutazioni della Corte di Caserta anche in ordine all'idoneità della documentazione esibita dalla appellata a precisare il contenuto delle fatture che l'Ufficio riteneva inidonee all'esercizio della detrazione e della deduzione dei costi.
L'appello deve dunque essere rigettato.
Ritiene questa Corte, stante la natura della controversia e la questione affrontata, che le spese possano essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.