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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 289/2022 RG promossa da:
[già B n. 11 - ] Parte_1 Parte_2 Pt_1
[CF. ] in persona del suo Amministratore [PI P.IVA_1 Controparte_1
] con sede in Sassari, in persona del suo Amministratore unico signora , P.IVA_2 CP_2 ed elettivamente domiciliato in in Via Genova n. 10, presso lo studio LLAvv. Franco Dore Pt_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa su documento separato, da intendersi apposta in calce all'atto di citazione introduttiva del primo grado del giudizio appellante/appellato incidentale contro
C.F. e P.IVA ), in persona del suo amministratore unico e legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore Ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, in CP_4 virtù di procura speciale alle liti per atto del 22.10.2021 a rogito del notaio , Persona_1 repertorio n. 8625, raccolta n. 5984 (All. A), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Sassari, Viale Umberto I n. 28 appellata/appellante incidentale All'udienza del 19 aprile 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse LLappellante: Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita accogliere le seguenti conclusioni
In accoglimento della proposta impugnazione, in totale riforma della sentenza impugnata e rigettata ogni diversa eccezione, deduzione o domanda;
a) confermata l'ammissione della produzione in giudizio della relazione redatta dal Geom. CP_5 nella sua qualità di consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per accertamento tecnico
[...] preventivo svoltosi davanti al Tribunale di Sassari, contraddistinto dal n. 1402/2017 RG, dichiararsi non dovuta la somma di € 62.500 – al netto della riconosciuta inesigibilità per intervenuta prescrizione - portata dalla fattura n. 201302627390 emessa dalla Società convenuta in data 5 dicembre 2013 e relativa ai consumi del periodo 13 gennaio 2006 - 21 marzo 2013. b) condannarsi a sostituire il contatore a servizio LLutenza di cui è causa in quanto CP_3 non correttamente funzionante ed in assolvimento, tra l'altro, LLobbligo previsto dall'Art. 6 LLallegato “A” della deliberazione 5 maggio 2016 n. 218/2016 adottata dall'AEEGSI [oggi
]. CP_6
c) condannarsi la società convenuta a ricontabilizzare i consumi afferenti all'arco temporale che va dal 13 gennaio 2006 all'attualità nonché quelli futuri fino alla data di sostituzione del misuratore non correttamente funzionante sulla scorta dei dati di consumo registrati dai contatori divisionali di cui l'impianto idrico condominiale è dotato. d) dichiararsi la insussistenza di un obbligo a carico LLattore di pagare a favore della Società la somma di €. 5.424,63 dalla stessa pretesa a titolo di "Conguaglio partite pregresse CP_3
2005/2011" portata dalla fattura n. 2016000500125609.
In via subordinata:
e) In relazione alla domanda sub. lett. c): condannarsi la società convenuta a ricontabilizzare i consumi afferenti all'arco temporale che va dal 13 gennaio 2006 sulla base del consumo medio annuo da stimarsi in base al valore di riferimento della tipologia di utenza in titolarità al Condominio che è quella di “uso domestico non residente”. f) In relazione alla domanda sub lett. d) ed ove ritenuta la sussistenza del negato obbligo di pagamento e salvo gravame: dichiararsi la intervenuta prescrizione, ai sensi LLart. 2948 n. 4 cod. civ., di ogni ragione di credito. In ulteriore subordine e sempre in relazione a tale domanda, disporsi il ricalcolo della misura del “conguaglio partite pregresse 2005 – 2011” sulla scorta dei consumi LLanno 2012 e come essi verranno ricontabilizzati. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Nell'interesse LLappellata/appellante incidentale: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: in via principale: a) dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti LLart. 348 bis c.p.c., e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal;
b) accogliere in toto l'appello incidentale formulato con Parte_3 il presente atto da c) annullare e riformare la sentenza n. 18/2022 pubblicata in data CP_3
11 gennaio 2022, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Sassari in composizione monocratica e nella persona del Dott. Ezio Castaldi, a definizione della causa iscritta al R.G. n. 243/2020, ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, d) dichiarare che alcun importo può ritenersi prescritto in relazione alla fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse, e condannare il al pagamento, in favore di LLintegrale Parte_1 CP_3 importo di cui alla predetta fattura n. 2016000500125609, emessa per Euro 5.424.63, oltre che LLulteriore fattura n. 201302627390, LLimporto di Euro 52.760.93, stimato al netto degli importi prescritti e già ritenuto pienamente dovuto dal Giudice di primo grado;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter accogliere le domande formulate in via principale, condannare il al pagamento di quell'importo Parte_1 maggiore o minore che risulterà dovuto in corso di causa per le forniture oggetto delle fatture contestate, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16 gennaio 2020 il in conveniva in Parte_3 Pt_1 giudizio affinchè il Tribunale di Sassari a) previa ammissione della produzione in CP_3 giudizio della relazione redatta dal Geom. nella sua qualità di consulente tecnico Controparte_5 d'ufficio nel procedimento per accertamento tecnico preventivo svoltosi davanti al Tribunale di Sassari, contraddistinto dal n. 1402/2017 RG, dichiarasse non dovuta la somma di € 62.500 – al netto della riconosciuta inesigibilità per intervenuta prescrizione - portata dalla fattura n. 201302627390 emessa dalla Società convenuta in data 5 dicembre 2013 e relativa ai consumi del periodo 13 gennaio
2006 - 21 marzo 2013; b) condannasse a sostituire il contatore a servizio LLutenza CP_3 di cui è causa in quanto non correttamente funzionante ed in assolvimento, tra l'altro, LLobbligo previsto dall'Art. 6 LLallegato “A” della deliberazione 5 maggio 2016 n. 218/2016 adottata dall' [oggi ]; c) condannasse la società convenuta a ricontabilizzare i consumi CP_7 CP_6 afferenti all'arco temporale che va dal 13 gennaio 2006 all'attualità nonché quelli futuri fino alla data di sostituzione del misuratore non correttamente funzionante sulla scorta dei dati di consumo registrati dai contatori divisionali di cui l'impianto idrico condominiale era dotato;
d) dichiarasse la insussistenza di un obbligo a carico LLattore di pagare a favore della Società la CP_3 somma di €. 5.424,63 dalla stessa pretesa a titolo di "Conguaglio partite pregresse 2005/2011" portata dalla fattura n. 2016000500125609.
In via subordinata, il attore chiedeva altresì, in relazione alla domanda sub. lett. c) che Parte_1 il tribunale: condannasse la società convenuta a ricontabilizzare i consumi afferenti all'arco temporale che va dal 13 gennaio sulla base del consumo medio annuo da stimarsi in base al valore di riferimento della tipologia di utenza in titolarità al Condominio che era quella di “uso domestico non residente”; f) In relazione alla domanda sub lett. d) ed ove fosse stata ritenuta la sussistenza del negato obbligo di pagamento e salvo gravame: dichiarasse la intervenuta prescrizione, ai sensi LLart. 2948 n. 4 cod. civ., di ogni ragione di credito. In ulteriore subordine e sempre in relazione a tale domanda, disponesse il ricalcolo della misura del “conguaglio partite pregresse 2005 – 2011” sulla scorta dei consumi LLanno 2012 e come essi sarebbero stati ricontabilizzati. A sostegno della domanda il attore deduceva che: Parte_1
- era titolare di un rapporto di utenza per la somministrazione del servizio idrico integrato contraddistinto dal codice cliente n. 36613600 ed intercorrente con la a Controparte_8 servizio del fabbricato condominiale posto in in avente un totale di n° 10 unità Pt_1 Parte_1 immobiliari destinate a civile abitazione e tre scantinati;
- tale fabbricato era dotato di un contatore generale, di proprietà del Gestore, il quale era collegato ad una rastrelliera da dove partivano le linee di collegamento ai singoli contatori di pertinenza delle unità immobiliari ed alla riserva idrica interrata;
- in data 5 dicembre 2013 aveva emesso la fattura n. 201302627390 LLimporto di CP_3
€. 80.572,23 relativa ai consumi del periodo 13 gennaio 2006 - 21 marzo 2013 attestati nella medesima fattura in mc. 36.279 rinvenienti dalla differenza tra un consumo finale di mc. 43.432 e quello iniziale di mc. 7.153 [doc. 2], per un consumo medio giornaliero nel periodo pari a mc. 13,82;
- la richiesta di pagamento veniva contrastata dall'Amministratore del condominio con sua nota in data 27 gennaio 2014 con la quale si era anche evidenziato il mal funzionamento del contatore generale matr. 31104533910/6649337" [doc. 3];
- in data 30 gennaio 2015 con nota a firma del responsabile del Settore Commerciale CP_3 del - [doc. 5] e sull'asserito presupposto che il Parte_4 Pt_5 contatore si sarebbe trovato posizionato in una nicchia collocata all'interno della proprietà condominiale per cui non era da considerarsi "a norma", aveva intimato l'esecuzione dei lavori per lo spostamento all'esterno dello stesso;
- il Condominio si era quindi rivolto all'avv. Dore, il quale aveva inviato ad la nota datata CP_3
8 giugno 2015 [doc. 6], con la quale si lamentava che non era stato evaso il reclamo inoltrato dall'Amministratore del Condominio in data 28 luglio 2014 e che alcun intervento era stato operato dai tecnici del Gestore per una verifica del contatore e si invitava, quindi, lo stesso a voler provvedere al ricalcolo della fattura "tenendo a parametro di calcolo i consumi storici in considerazione del mancato funzionamento del misuratore nei termini segnalati";
- in data 20 ottobre 2015 il responsabile del Settore Commerciale del Parte_4
6 aveva inviato nuova nota datata 20 ottobre 2015 con la quale ribadiva, nella sostanza, il contenuto
[...] della precedente comunicazione [doc. 7];
- la lettera inviata dall'avv. Dore veniva riscontrata soltanto in data 9 settembre 2016 con nota con la quale aveva comunicato l'accoglimento LLeccezione di prescrizione parziale del CP_3 credito in relazione al periodo 14.2.2006-5.12.2008 (emettendo la nota di credito numero 270 00 00
960 per euro 25.536,32 a favore del attore) e, richiamando il contenuto delle lettere Parte_1 inviate precedentemente, aveva tuttavia rappresentato che "la verifica del contatore in uso non poteva essere effettuata", negando quindi la verifica del misuratore [doc. 8].
Il Condominio aveva quindi proposto avanti al Tribunale di Sassari ricorso per accertamento tecnico preventivo che veniva iscritto al n. 1402/2017 RG.
Il consulente tecnico d'ufficio, Geom. nominato in fase di ATP, una volta espletato Controparte_5 l'incarico demandatogli, aveva accertato che “In relazione all'incarico affidato, visti i luoghi di causa ed effettuate le prove sopra descritte, si ritiene che l'impianto idrico, per la parte afferente alla nicchia ed i contatori divisionali delle singole utenze, siano in sufficiente stato manutentivo e funzionanti, mentre per la parte relativa al contatore di proprietà del gestore idrico, attuale parte resistente, si è accertato che quest'ultimo sia danneggiato e le letture dei consumi in esso indicate siano affette da errore. Tali errori non sono costanti nel tempo, pertanto non è possibile effettuare una ricostruzione dei consumi risalenti all'epoca della lettura in contestazione e di conseguenza non
è possibile effettuare la determinazione del credito di competenza del gestore scaturenti dai consumi come verificati ed accertati”. Nonostante l'invito ad con nota del 28 giugno 2018 [doc. 11] ad assumere ogni CP_3 determinazione consequenziale alle risultanze LLespletato accertamento tecnico preventivo, la stessa non si era premurata di dare riscontro ed era rimasta del tutto inerte fino alla data del successivo
6 agosto, in cui, senza alcun preavviso, aveva provveduto - a ministero di proprio personale dipendente - alla rimozione del contatore ed alla contestuale sospensione del servizio.
A fronte di tale indebita iniziativa il aveva azionato la tutela cautelare Controparte_9 d'urgenza, proponendo ricorso ai sensi LLart. 700 cod. proc. civ. [doc. 12], in seguito al quale il giudice assegnatario aveva ordinato ad di ripristinare l'erogazione di acqua potabile a favore CP_3 del ricorrente con provvedimento che era stato poi confermato con ordinanza del 16 aprile 2019 in sede di reclamo, con la quale il giudicante aveva argomentava che “l'accertamento tecnico preventivo svoltosi nel contraddittorio delle parti è giunto all'esito correttamente esposto dal : il Parte_1 contatore era malfunzionante" e rigettava i rilievi formulati dalla difesa LLodierna convenuta argomentando che "non è viceversa corretto affermare, come fa che il guasto si sia CP_3 risolto sicuramente in un vantaggio per l'utente del servizio".
Successivamente il aveva provveduto al pagamento a favore del Gestore della somma Parte_1 di €. 2.471,76 ritenuta dovuta e calcolata sulla scorta dei dati di consumo registrati dai contatori divisionali, intraprendendo il giudizio di merito, mentre aveva provveduto a reinstallare il CP_3 medesimo contatore avente matricola 31104533910/6649337 che aveva costituito oggetto LLaccertamento peritale durante la fase di ATP. Il Condominio, pertanto, con l'instaurazione del giudizio di merito eccepiva che erano da considerarsi non corretti non solo i consumi contabilizzati nella contestata fattura n. 201302627390 LLimporto di €. 80.572,23 relativa al periodo 13/01/2006 - 21/03/2013 ma anche quelli successivi e riguardanti l'arco temporale dal 24 marzo 2013 all'attualità. La non correttezza/inattendibilità dei consumi era inoltre, sempre ad avviso del destinata a procrastinarsi nel tempo - e quindi anche nella Parte_1 vigenza della causa - fino alla sostituzione del contatore mal funzionante. Deduceva altresì l'illegittimità della pretesa di relativa alla fattura n. 2016000500125609 di CP_3 euro €. 5.424,63, emessa a titolo di "conguaglio regolatorio" o "conguaglio partite pregresse", dato che tale conguaglio costituiva una inammissibile quota aggiuntiva del corrispettivo del servizio pagato dall'utenza nell'arco temporale 2005-2011 e che, anche nell'ipotesi in cui esso fosse stato ritenuto dovuto, doveva comunque ritenersi prescritto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale deduceva che: 1) aveva CP_3 provveduto in seguito alla procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato dal a reinstallare il Parte_1 contatore che aveva rimosso per la grave esposizione debitoria LLattore dopo averlo previamente ritarato eliminando i vizi emersi in sede di ATP, vizi, questi ultimi, che comunque avevano portato un evidente vantaggio al in quanto nelle due prove eseguite dal CTU nell'ambito Parte_1 LLaccertamento tecnico, era emerso che il contatore aveva registrato solamente il 38% LLacqua transitata, sicchè alcun inadempimento era imputabile al gestore;
2) diversamente da quanto affermato dal non era possibile ritenere che l'impianto di pertinenza del fosse in Parte_1 Parte_1 buone condizioni, avendo l'idraulico di fiducia dello stesso rilasciato dichiarazione con cui era stato attestato che la “linea” dopo il contatore fosse ostruita e che era necessaria la realizzazione di una nuova;
3) era ravvisabile il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di “partite pregresse” con riferimento alla domanda di accertamento negativo del credito portato dalla fattura n. n. 2016000500346898 del 28 aprile 2016, in quanto la domanda attrice aveva ad oggetto la censura di scelte discrezionali LL LLTE;
4) in ogni caso, anche volendo ritenere la CP_7 CP_10 questione attratta alla giurisdizione del giudice ordinario, la domanda era infondata in ragione del fatto che il Gestore è obbligato per legge a procedere all'emissione delle fatture relativa ai conguagli, non residuando in capo allo stesso alcun margine di discrezionalità; 5) era altresì infondata l'eccezione di prescrizione in ordine all'importo dovuto per partite pregresse pari a euro 5.424,63, in quanto tale voce non si riferiva in realtà ai consumi effettivi dei periodi (2005-2011) bensì ad un elemento di costo, rilevante ai fini tariffari, determinato nel 2014 dall'Autorità amministrativa, sicchè solo a partire da tale data era possibile per il gestore richiedere il detto costo, secondo il principio di cui all'art. 2935 c.c. per cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Abbanoa, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 18/2022 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale e mediante acquisizione della CTU espletata in sede di ATP, dichiarava prescritta ogni pretesa di fino all'annualità 2007 compresa, anche relativamente alle cosiddette partite pregresse, e CP_3 rigettava per il resto la domanda. Preliminarmente, il tribunale rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CP_3 con riferimento alle partite pregresse, in quanto la controversia sottoposta al suo esame non riguardava la legittimità della determinazione tariffaria da parte delle autorità all'uopo preposte, bensì l'applicazione che della stessa aveva fatto il gestore con la fatturazione. Inoltre, aggiungeva il tribunale che: - il giudizio aveva per oggetto solo la parte residua della fattura opposta, essendo incontestato non solo che aveva provveduto all'emissione di nota parziale CP_3 di credito relativamente ai crediti prescritti (salve le cosiddette partite pregresse), ma anche che tanto corrispondeva a quanto effettivamente si era prescritto in relazione ai periodi precedenti al quinquennio dall'emissione della fattura stessa;
- nella fase di ATP il Giudice aveva confermato il decreto già emesso inaudita altera parte il 13 agosto 2018, poiché l'accertamento tecnico preventivo
- svoltosi nel contraddittorio delle parti - aveva appurato che il contatore condominiale era effettivamente malfunzionante, secondo quanto si sarebbe precisato di seguito;
- era peraltro pacifico che il attore era composto di 10 unità abitative e tre scantinati, e che il 5 dicembre 2013 Parte_1
aveva emesso la fattura per l'importo di euro 80.572,23 relativa ai consumi dal 13 CP_3 gennaio 2006 al 21 marzo 2013: pari perciò a 36,279 m cubi di consumo giornaliero;
- CP_3 aveva in quella sede contestato la collocazione del contatore c.d. “master” all'interno della proprietà condominiale, in quanto tale collocazione rendeva il misuratore non accessibile dall'esterno; - peraltro già prima del giudizio, aveva aderito alla richiesta del condominio attore di CP_3 ricalcolo della fattura, accogliendo l'eccezione di prescrizione quinquennale;
- l'accertamento tecnico preventivo aveva condotto alla dimostrazione che il contatore c.d. “master” era sì “malfunzionante”, ma in realtà registrava molti meno consumi di quelli effettivi (registrava circa il 38% di essi); - nello specifico e con riguardo al più remoto passato, il consulente tecnico aveva ritenuto - seppure nelle forme sommarie LLaccertamento - che non vi fosse piena attendibilità delle letture del contatore nei periodi precedenti, non potendosi escludere – in linea puramente teorica - nemmeno che l'apparecchio avesse girato anche più velocemente del dovuto. Pertanto, il tribunale riteneva che proprio il fatto che in sede di accertamento tecnico preventivo era stato accertato che il detto contatore, in realtà, registrava solo il 38% dei consumi, rendeva assolutamente certo che quanto addebitato in fattura rappresentava, sia pure al minimo, quanto effettivamente dovuto dal attore, tornando a suo esclusivo vantaggio il residuo 62% non Parte_1 registrato e contabilizzato.
Ancora, il giudice di prime cure, riteneva fondata la pretesa di relativa alle partite pregresse, CP_3 nel limite della prescrizione delle stesse e cioè con esclusione delle pretese anteriori all'annualità 2008. In particolare, il giudice di prime cure affermava, citando plurime decisioni della giurisprudenza amministrativa, che le partite pregresse erano dovute in quanto il corrispettivo del servizio idrico integrato è determinato da una regolamentazione tariffaria, con applicazione del principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio che “consente di assicurare l'efficienza e l'affidabilità della gestione nella tutela di fondamentali interessi collettivi” e che doveva ritenersi ammissibile e legittima, in linea teorica, “la scelta di ricomprendere tra i costi ammissibili gli oneri finanziari sui conguagli e i costi relativi alle altre attività connesse al servizio”. Soggiungeva, infatti, il giudice di primo grado che - pacifico che il aveva ricevuto la Parte_1 fattura de qua nel dicembre 2013- non poteva dubitarsi che anche le pretese per partite pregresse erano soggette alla ordinaria prescrizione quinquennale, trattandosi di ciò che deve essere pagato in ragione di anno o termine più breve, avvenendo la ripartizione degli oneri pregressi sulla base dei consumi.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, il ha Parte_6 impugnato la predetta sentenza, lamentando: 1) l'omissione di pronuncia per non avere il giudice statuito espressamente sulla domanda proposta dal in relazione all'obbligo di Parte_1 CP_3 di sostituire il contatore malfunzionante;
2) l'errata valutazione delle prove e della CTU, con conseguente difetto di motivazione, nonché LLerrata applicazione dei principi LLonere della prova, in relazione ai seguenti profili: 2i) per non avere il giudice tenuto conto della circostanza che, essendo lo stabile condominiale composto di dieci unità abitative (di cui solo quattro costituivano residenza primaria, mentre le altre sei residenze secondarie), era ancora più evidente l'anomalia dei consumi dovuta al cattivo funzionamento del contatore;
2ii) per avere ritenuto che il cosiddetto contatore master era all'interno della proprietà e non accessibile, senza tenere conto che ciò non poteva essere verosimile posto che non sarebbe stato spiegabile come avrebbero fatto gli operatori di ad effettuare le letture e a rimuovere il contatore effettuando lo slaccio per sospendere CP_3 l'erogazione LLacqua;
2iii) per avere erroneamente valutato la CTU nella parte in cui il tecnico officiato aveva accertato il malfunzionamento del misuratore master, attribuendo eccessivo rilievo al solo dato che, al momento della verifica, il predetto strumento misurava solo il 38% dei consumi, avendo il CTU escluso che tale dato potesse ritenersi decisivo per il periodo oggetto della fattura impugnata, dovendo ritenersi che, invece, per detto periodo il misuratore aveva girato molto velocemente dando quale risultato una lettura in eccesso anziché in difetto;
2iv) per avere il tribunale ritenuto che le anomalie riscontrate nei consumi potevano essere addebitate alle tubature relative ai contatori separati divisionali, poste dopo il contatore Master, ritenendole, in quanto ostruite e danneggiate, fonte di consumi e perdite, e ciò senza considerare che le stesse erano state trovate in buone condizioni dallo stesso CTU;
2v) per non avere il tribunale correttamente applicato i principi in tema di onere della prova nei contratti come quello di specie, secondo i quali la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di mera veridicità, ragion per cui era onere di provare CP_3 il corretto funzionamento del contatore, mentre tale dimostrazione non era affatto emersa dall'istruttoria; 3) la violazione del principio di irretroattività per avere il giudice ritenuto legittima la fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse, e in ogni caso, anche se ritenuta legittima, essa doveva ritenersi prescritta, in quanto, riguardando il periodo 2005 -2011 e considerando che il Gestore aveva richiesto la corresponsione della somma in essa indicata solo nel 2016, era intervenuta la prescrizione quinquennale del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha chiesto il rigetto CP_3 LLappello. ha altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza gravata per i seguenti motivi: CP_3
a) per avere il giudice dichiarato prescritto, sia pure solo in parte, il credito di cui alla fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse, non potendo in tal caso individuarsi il dies a quo della prescrizione a partire dall'erogazione del consumo, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, a norma LLart. 2935 c.c, sicchè il dies a quo doveva individuarsi nella delibera LL del 26 aprile 2014; b) per la Parte_7 violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. con conseguente necessità di riformare il capo della sentenza gravata con il quale il tribunale disponeva che il 70 % delle spese di lite doveva essere posta a carico del con compensazione tra le parti del restante 30%, nonostante Parte_1 che il fosse rimasto moroso per un perdurante numero di anni e che fosse del tutto Parte_1 infondata la eccezione di prescrizione formulata dall'attore con riferimento alla somma dovuta per le partite pregresse, dovendosi quindi ritenere il totalmente soccombente, con Parte_1 conseguente condanna di quest'ultimo all'integrale pagamento, in favore di delle spese del CP_3 primo e del secondo grado di Giudizio. All'udienza del 19.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva il Collegio che non è stata impugnata da alcuna delle parti la statuizione del Tribunale che dichiarava, del tutto correttamente, che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza che sul punto è intervenuto il giudicato. Ciò premesso, prima di passare ad esaminare le singole censure nonché l'appello incidentale proposto da è necessario verificare le conclusioni raggiunte dal CTU nominato in fase di ATP. CP_3 In particolare, il tecnico officiato, geom. al quale era stato affidato l'incarico di esaminare CP_5 l'impianto idrico e il contatore ed eventualmente, in caso di non corretto funzionamento LLimpianto, di ricostruire i consumi, determinando il credito di aveva condotto i rilievi CP_3 nella più ampia trasparenza e con metodologia corretta, anche in accordo con ccttpp nominati dalle parti. Erano state , quindi, effettuate diverse prove e all'esito delle varie indagini, il CTU aveva affermato che le misurazioni avevano evidenziato “che il contatore oggetto del presente accertamento non misura correttamente i consumi idrici. Difatti come emerso dalle prove eseguite in loco, le cui risultanze sono evidenziate nello schema sopra riportato, emerge che la lettura del contatore esistente al momento delle prove misurava, a fronte di un consumo di c.a. 1000 lt, solamente c.a. 380 lt. Pertanto al momento del sopralluogo il contatore rilevava solamente il 38% dei consumi effettivi. Inoltre le prove hanno evidenziato che l'errore non risultava essere costante nel tempo, difatti la differenza tra la prima lettura (L1-L0) di lt 1804 e la seconda lettura(L2-L1) di lt. 1985 è pari a lt.
181 su soli lt 500 effettivamente transitati nel contatore rilevava solamente il 38% dei consumi effettivi. Inoltre le prove hanno evidenziato che l'errore non risulta essere costante nel tempo, difatti la differenza tra la prima lettura (L1-L0) di lt 1804 e la seconda lettura (L2-L1) di lt. 1985 è pari a lt. 181 su soli lt 500 effettivamente transitati nel contatore. Questa circostanza non permette di ricostruire i consumi effettivi contabilizzati dall' con fattura n° 201302627390 in CP_3 quanto l'errore non è costante nel tempo”. Tali risultanze avevano indotto il CTU ad escludere “che i consumi indicati nella rilevazione del gestore del servizio idrico quantificati in 36.279 mc si possa riferire al 38% dei consumi effettivi in quanto l'errore di misurazione sarebbe evidente tenendo conto della tipologia di utenza e del numero degli utenti. Si ritiene infatti che, seppur al momento delle prove il contatore misurasse solamente il
38% c.a. dei consumi effettivi, che per il periodo relativo alle misurazioni effettuate dal gestore
(risalenti al 2013) lo stesso contatore abbia girato più velocemente dando quale risultato una lettura in eccesso anziché in difetto”. Il CTU, pertanto, per la parte relativa al contatore di proprietà del gestore idrico, aveva concluso che quest'ultimo “..sia danneggiato e le letture dei consumi in esso indicate siano affette da errore. Tali errori non sono costanti nel tempo, pertanto non è possibile effettuare una ricostruzione dei consumi risalenti all'epoca della lettura in contestazione e di conseguenza non è possibile effettuare la determinazione del credito di competenza del gestore scaturente dai consumi come verificati ed accertati”. Con riferimento, invece, ai singoli misuratori e relative linee idriche private che conducevano ai singoli appartamenti LLedificio, il CTU aveva riscontrato che tale linea versava in “sufficiente stato manutentivo e non si sono osservati gocciolamenti o tracce di umidità o perdite evidenti. Inoltre si è verificato il funzionamento delle valvole di chiusura delle singole utenze e si è rilevato il regolare funzionamento LLimpianto” Tanto precisato in tema di risultanze istruttorie e di CTU, l'appello principale è fondato nei limiti di seguito precisati.
Innanzi tutto, è fondato il primo motivo di doglianza con cui l'appellante si è doluto LLomessa pronuncia in ordine alla domanda diretta ad ottenere la sostituzione del contatore condominiale. Ai sensi LLart. B.35.1 del Regolamento del servizio idrico integrato, che disciplina l'ipotesi in cui l'utente rilevi l'imperfetto funzionamento del misuratore, nell'ipotesi in cui le anomalie rilevate superino, come in questo caso, il limite di tolleranza del 5% in più o in meno rispetto ad una misurazione perfetta, “il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore”. Pertanto, non sembra essere sufficiente l'operato di la quale aveva esclusivamente prima CP_3 ritirato e poi reinstallato il contatore a seguito della dichiarazione del tribunale di illegittimità dello slaccio a suo tempo effettuato in considerazione della morosità del senza nulla Parte_1 specificare in ordine a questa riparazione ovvero fornire idonee garanzia circa il corretto funzionamento del detto dispositivo successivamente a tale intervento.
Tanto più che il ha prodotto, estraendolo dal sito di un prospetto dei consumi Parte_1 CP_3 relativi al 2018 dal quale si evince che il misuratore era praticamente fermo. Conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, deve essere condannata alla CP_3 sostituzione integrale del contatore e alla installazione di uno nuovo. Parimenti fondato è il secondo articolato motivo di impugnazione con cui l'appellante si è doluto della errata valutazione degli elementi istruttori raccolti, con conseguente illogicità della motivazione, nonché errata applicazione del principio LLonere della prova. Giova, preliminarmente, rilevare che in tema di obbligazioni contrattuali come quella di che trattasi, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (v. n. 13533 del 30/10/2001), ha statuito il principio secondo cui “– in tema di prova LLinadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza LLinadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato LLonere della prova del fatto estintivo LLaltrui pretesa..” (cfr Cassazione Civ. n. 5128/2022). Più in particolare, in tema di somministrazione, sempre la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia LLimpianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 28984/23). Nel caso di specie, a seguito delle indagini eseguite dal CTU, il malfunzionamento è risultato specificatamente dimostrato, ragion per cui era palese l'inadempimento di la quale, CP_3 nonostante prima del giudizio fosse stata più volte invitata ad intervenire e a verificare l'esistenza dei guasti, non aveva provveduto in tal senso, non potendo rappresentare valida giustificazione della sua omissione il fatto che il contatore sarebbe stato collocato in una nicchia e perciò inaccessibile dall'esterno, in quanto la società, tramite i suoi operatori, ben avrebbe potuto concordare con l'amministratore del una data per procedere alle verifiche richieste. Parte_1
Infatti, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, gli accertamenti compiuti dal CTU escludevano che il malfunzionamento fosse stato di vantaggio per il in quanto il tecnico incaricato Parte_1 aveva accertato che il funzionamento in difetto non era costante nel tempo e che per il periodo relativo alle misurazioni effettuate dal gestore (risalenti al 2013) lo stesso contatore aveva girato più velocemente dando quale risultato una lettura in eccesso anziché in difetto, escludendo inoltre qualsiasi possibilità di ricostruire correttamente i consumi del periodo. Inoltre, a fronte sempre degli accertamenti peritali, non poteva ritenersi che l'eccesso dei consumi fosse da addebitare alle condizioni LLimpianto privato collegato al Master, in quanto non solo non vi era la prova di perdite provocate da detto impianto, ma il CTU, nel verificare lo stato delle tubature private, aveva riscontrato il buono stato delle stesse. Ne deriva che, stante l'avvenuto superamento della presunzione di veridicità dei consumi, in riforma della sentenza gravata, deve provvedere alla emissione di una nuova fattura – ferma la CP_3 prescrizione relativa al periodo 14.2.2006-5.12.2008 già dichiarata dal tribunale e comunque pacifica tra le parti - previa ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza, stante la mancanza di consumi storici e tenuto conto LLavvenuto pagamento da parte del Condominio della somma di euro €. 2.471,76, da detrarsi da quanto risulterà dovuto. Avuto riguardo al terzo motivo di impugnazione con cui l'appellante si è doluto per avere il giudice di prime cure ritenuto legittima la pretesa di in ordine al credito di cui alla fattura n. CP_3
2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse (periodo 2005-2011), si osserva quanto segue. E' noto che la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte sulla questione della possibilità di ricorrere ai conguagli regolatori fino ad arrivare alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 29593/2022, la quale, in virtù della esegesi e della interpretazione delle varie norme che regolano il servizio idrico integrato, ha riconosciuto la legittimità delle cosiddette “partite pregresse”, stabilendo che i “conguagli regolatori” sono attuativi del precetto comunitario che impone ai Gestori il recupero integrale dei costi derivanti dal Servizio Idrico, il cosiddetto “Full cost recovery”. Tale recupero di costi, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, dovrà ritenersi legittimo limitatamente ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento LLerogazione e fatturazione del servizio;
In particolare, secondo Cass. n. 5492 del 22/02/2023 “In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento LLerogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica”
Ancor più specificatamente, Cass. n. 5127 del 17/02/2023 ha chiarito che “In tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa” Sulla base delle pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5127/23 cit.) pertanto, non può escludersi il ricorso ai cosiddetti conguagli regolari in quanto “la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce "uno" dei mezzi idonei;
nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione LLacqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione LLacqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità LLacqua potabile”. Tuttavia, come sopra specificato, grava sul Gestore l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti nonché la sua pertinenza al servizio offerto. Orbene, nel caso di specie è agevole rilevare come, a fronte delle contestazioni del circa Parte_1 la debenza della somma richiesta a titolo di conguagli pregressi, non dava contezza CP_3 alcuna dei fatti costitutivi della pretesa né sotto il profilo della imprevedibilità di tali ulteriori costi né sotto il profilo LLattinenza degli stessi al servizio reso. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per potere riconoscere in favore di la somma CP_3 riportata nella fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse (periodo 2005-2011), con assorbimento LLappello incidentale sia in relazione all'errata applicazione della prescrizione delle somme pretese dal Gestore a titolo di partite pregresse sia in relazione all'errata applicazione del principio di soccombenza. L'appello deve dunque essere accolto e la sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Sassari riformata – ferma la dichiarata intervenuta prescrizione delle somme di cui alla fattura contestata fattura n. 201302627390 in relazione alle annualità 14.2.2006-5.12.2008 - nel senso che:
- deve dichiararsi tenuta a ricalcolare l'importo dovuto di cui alla predetta fattura n. CP_3
201302627390 mediante ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza, detratta la somma di euro €. 2.471,76 già versata dal Condominio;
- deve dichiararsi altresì non dovuta dal la somma di euro 5.424,63, di cui alla Parte_1 fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse (periodo 2005-
2011), con condanna di provvedere alla sostituzione del contatore in uso al CP_3
Parte_1
Le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di valore indeterminabile – bassa complessità - secondo i parametri medi, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie l'appello proposto dal , in persona LLAmministratore Controparte_11 in carica e, in riforma della sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Sassari – ferma la dichiarata intervenuta prescrizione delle somme di cui alla fattura n. 201302627390 in relazione alle annualità
14.2.2006-5.12.2008 -:
- dichiara tenuta a ricalcolare l'importo di cui alla fattura n. 201302627390 mediante CP_3 ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza, detratta la somma di euro €. 2.471,76 già versata dal;
Parte_6
- dichiara non dovuta dal , la somma di euro 5.424,63, di cui Parte_1 Parte_8 alla fattura n. 2016000500125609, emessa da a titolo di conguagli partite pregresse CP_3 per gli anni 2005/2011;
- condanna a provvedere alla sostituzione del contatore ancora in uso al CP_3 Parte_1 appellante;
rigetta l'appello incidentale;
condanna alla rifusione, in favore del Condominio appellante, delle spese di lite di CP_3 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 7.716,00 per il primo grado di giudizio ed in euro
9.991,00 per il presente grado per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione LLart. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello incidentale. Così deciso in Sassari in data 5 febbraio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 289/2022 RG promossa da:
[già B n. 11 - ] Parte_1 Parte_2 Pt_1
[CF. ] in persona del suo Amministratore [PI P.IVA_1 Controparte_1
] con sede in Sassari, in persona del suo Amministratore unico signora , P.IVA_2 CP_2 ed elettivamente domiciliato in in Via Genova n. 10, presso lo studio LLAvv. Franco Dore Pt_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa su documento separato, da intendersi apposta in calce all'atto di citazione introduttiva del primo grado del giudizio appellante/appellato incidentale contro
C.F. e P.IVA ), in persona del suo amministratore unico e legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore Ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti, in CP_4 virtù di procura speciale alle liti per atto del 22.10.2021 a rogito del notaio , Persona_1 repertorio n. 8625, raccolta n. 5984 (All. A), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Sassari, Viale Umberto I n. 28 appellata/appellante incidentale All'udienza del 19 aprile 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse LLappellante: Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita accogliere le seguenti conclusioni
In accoglimento della proposta impugnazione, in totale riforma della sentenza impugnata e rigettata ogni diversa eccezione, deduzione o domanda;
a) confermata l'ammissione della produzione in giudizio della relazione redatta dal Geom. CP_5 nella sua qualità di consulente tecnico d'ufficio nel procedimento per accertamento tecnico
[...] preventivo svoltosi davanti al Tribunale di Sassari, contraddistinto dal n. 1402/2017 RG, dichiararsi non dovuta la somma di € 62.500 – al netto della riconosciuta inesigibilità per intervenuta prescrizione - portata dalla fattura n. 201302627390 emessa dalla Società convenuta in data 5 dicembre 2013 e relativa ai consumi del periodo 13 gennaio 2006 - 21 marzo 2013. b) condannarsi a sostituire il contatore a servizio LLutenza di cui è causa in quanto CP_3 non correttamente funzionante ed in assolvimento, tra l'altro, LLobbligo previsto dall'Art. 6 LLallegato “A” della deliberazione 5 maggio 2016 n. 218/2016 adottata dall'AEEGSI [oggi
]. CP_6
c) condannarsi la società convenuta a ricontabilizzare i consumi afferenti all'arco temporale che va dal 13 gennaio 2006 all'attualità nonché quelli futuri fino alla data di sostituzione del misuratore non correttamente funzionante sulla scorta dei dati di consumo registrati dai contatori divisionali di cui l'impianto idrico condominiale è dotato. d) dichiararsi la insussistenza di un obbligo a carico LLattore di pagare a favore della Società la somma di €. 5.424,63 dalla stessa pretesa a titolo di "Conguaglio partite pregresse CP_3
2005/2011" portata dalla fattura n. 2016000500125609.
In via subordinata:
e) In relazione alla domanda sub. lett. c): condannarsi la società convenuta a ricontabilizzare i consumi afferenti all'arco temporale che va dal 13 gennaio 2006 sulla base del consumo medio annuo da stimarsi in base al valore di riferimento della tipologia di utenza in titolarità al Condominio che è quella di “uso domestico non residente”. f) In relazione alla domanda sub lett. d) ed ove ritenuta la sussistenza del negato obbligo di pagamento e salvo gravame: dichiararsi la intervenuta prescrizione, ai sensi LLart. 2948 n. 4 cod. civ., di ogni ragione di credito. In ulteriore subordine e sempre in relazione a tale domanda, disporsi il ricalcolo della misura del “conguaglio partite pregresse 2005 – 2011” sulla scorta dei consumi LLanno 2012 e come essi verranno ricontabilizzati. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Nell'interesse LLappellata/appellante incidentale: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: in via principale: a) dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti LLart. 348 bis c.p.c., e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal;
b) accogliere in toto l'appello incidentale formulato con Parte_3 il presente atto da c) annullare e riformare la sentenza n. 18/2022 pubblicata in data CP_3
11 gennaio 2022, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Sassari in composizione monocratica e nella persona del Dott. Ezio Castaldi, a definizione della causa iscritta al R.G. n. 243/2020, ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, d) dichiarare che alcun importo può ritenersi prescritto in relazione alla fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse, e condannare il al pagamento, in favore di LLintegrale Parte_1 CP_3 importo di cui alla predetta fattura n. 2016000500125609, emessa per Euro 5.424.63, oltre che LLulteriore fattura n. 201302627390, LLimporto di Euro 52.760.93, stimato al netto degli importi prescritti e già ritenuto pienamente dovuto dal Giudice di primo grado;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di non poter accogliere le domande formulate in via principale, condannare il al pagamento di quell'importo Parte_1 maggiore o minore che risulterà dovuto in corso di causa per le forniture oggetto delle fatture contestate, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16 gennaio 2020 il in conveniva in Parte_3 Pt_1 giudizio affinchè il Tribunale di Sassari a) previa ammissione della produzione in CP_3 giudizio della relazione redatta dal Geom. nella sua qualità di consulente tecnico Controparte_5 d'ufficio nel procedimento per accertamento tecnico preventivo svoltosi davanti al Tribunale di Sassari, contraddistinto dal n. 1402/2017 RG, dichiarasse non dovuta la somma di € 62.500 – al netto della riconosciuta inesigibilità per intervenuta prescrizione - portata dalla fattura n. 201302627390 emessa dalla Società convenuta in data 5 dicembre 2013 e relativa ai consumi del periodo 13 gennaio
2006 - 21 marzo 2013; b) condannasse a sostituire il contatore a servizio LLutenza CP_3 di cui è causa in quanto non correttamente funzionante ed in assolvimento, tra l'altro, LLobbligo previsto dall'Art. 6 LLallegato “A” della deliberazione 5 maggio 2016 n. 218/2016 adottata dall' [oggi ]; c) condannasse la società convenuta a ricontabilizzare i consumi CP_7 CP_6 afferenti all'arco temporale che va dal 13 gennaio 2006 all'attualità nonché quelli futuri fino alla data di sostituzione del misuratore non correttamente funzionante sulla scorta dei dati di consumo registrati dai contatori divisionali di cui l'impianto idrico condominiale era dotato;
d) dichiarasse la insussistenza di un obbligo a carico LLattore di pagare a favore della Società la CP_3 somma di €. 5.424,63 dalla stessa pretesa a titolo di "Conguaglio partite pregresse 2005/2011" portata dalla fattura n. 2016000500125609.
In via subordinata, il attore chiedeva altresì, in relazione alla domanda sub. lett. c) che Parte_1 il tribunale: condannasse la società convenuta a ricontabilizzare i consumi afferenti all'arco temporale che va dal 13 gennaio sulla base del consumo medio annuo da stimarsi in base al valore di riferimento della tipologia di utenza in titolarità al Condominio che era quella di “uso domestico non residente”; f) In relazione alla domanda sub lett. d) ed ove fosse stata ritenuta la sussistenza del negato obbligo di pagamento e salvo gravame: dichiarasse la intervenuta prescrizione, ai sensi LLart. 2948 n. 4 cod. civ., di ogni ragione di credito. In ulteriore subordine e sempre in relazione a tale domanda, disponesse il ricalcolo della misura del “conguaglio partite pregresse 2005 – 2011” sulla scorta dei consumi LLanno 2012 e come essi sarebbero stati ricontabilizzati. A sostegno della domanda il attore deduceva che: Parte_1
- era titolare di un rapporto di utenza per la somministrazione del servizio idrico integrato contraddistinto dal codice cliente n. 36613600 ed intercorrente con la a Controparte_8 servizio del fabbricato condominiale posto in in avente un totale di n° 10 unità Pt_1 Parte_1 immobiliari destinate a civile abitazione e tre scantinati;
- tale fabbricato era dotato di un contatore generale, di proprietà del Gestore, il quale era collegato ad una rastrelliera da dove partivano le linee di collegamento ai singoli contatori di pertinenza delle unità immobiliari ed alla riserva idrica interrata;
- in data 5 dicembre 2013 aveva emesso la fattura n. 201302627390 LLimporto di CP_3
€. 80.572,23 relativa ai consumi del periodo 13 gennaio 2006 - 21 marzo 2013 attestati nella medesima fattura in mc. 36.279 rinvenienti dalla differenza tra un consumo finale di mc. 43.432 e quello iniziale di mc. 7.153 [doc. 2], per un consumo medio giornaliero nel periodo pari a mc. 13,82;
- la richiesta di pagamento veniva contrastata dall'Amministratore del condominio con sua nota in data 27 gennaio 2014 con la quale si era anche evidenziato il mal funzionamento del contatore generale matr. 31104533910/6649337" [doc. 3];
- in data 30 gennaio 2015 con nota a firma del responsabile del Settore Commerciale CP_3 del - [doc. 5] e sull'asserito presupposto che il Parte_4 Pt_5 contatore si sarebbe trovato posizionato in una nicchia collocata all'interno della proprietà condominiale per cui non era da considerarsi "a norma", aveva intimato l'esecuzione dei lavori per lo spostamento all'esterno dello stesso;
- il Condominio si era quindi rivolto all'avv. Dore, il quale aveva inviato ad la nota datata CP_3
8 giugno 2015 [doc. 6], con la quale si lamentava che non era stato evaso il reclamo inoltrato dall'Amministratore del Condominio in data 28 luglio 2014 e che alcun intervento era stato operato dai tecnici del Gestore per una verifica del contatore e si invitava, quindi, lo stesso a voler provvedere al ricalcolo della fattura "tenendo a parametro di calcolo i consumi storici in considerazione del mancato funzionamento del misuratore nei termini segnalati";
- in data 20 ottobre 2015 il responsabile del Settore Commerciale del Parte_4
6 aveva inviato nuova nota datata 20 ottobre 2015 con la quale ribadiva, nella sostanza, il contenuto
[...] della precedente comunicazione [doc. 7];
- la lettera inviata dall'avv. Dore veniva riscontrata soltanto in data 9 settembre 2016 con nota con la quale aveva comunicato l'accoglimento LLeccezione di prescrizione parziale del CP_3 credito in relazione al periodo 14.2.2006-5.12.2008 (emettendo la nota di credito numero 270 00 00
960 per euro 25.536,32 a favore del attore) e, richiamando il contenuto delle lettere Parte_1 inviate precedentemente, aveva tuttavia rappresentato che "la verifica del contatore in uso non poteva essere effettuata", negando quindi la verifica del misuratore [doc. 8].
Il Condominio aveva quindi proposto avanti al Tribunale di Sassari ricorso per accertamento tecnico preventivo che veniva iscritto al n. 1402/2017 RG.
Il consulente tecnico d'ufficio, Geom. nominato in fase di ATP, una volta espletato Controparte_5 l'incarico demandatogli, aveva accertato che “In relazione all'incarico affidato, visti i luoghi di causa ed effettuate le prove sopra descritte, si ritiene che l'impianto idrico, per la parte afferente alla nicchia ed i contatori divisionali delle singole utenze, siano in sufficiente stato manutentivo e funzionanti, mentre per la parte relativa al contatore di proprietà del gestore idrico, attuale parte resistente, si è accertato che quest'ultimo sia danneggiato e le letture dei consumi in esso indicate siano affette da errore. Tali errori non sono costanti nel tempo, pertanto non è possibile effettuare una ricostruzione dei consumi risalenti all'epoca della lettura in contestazione e di conseguenza non
è possibile effettuare la determinazione del credito di competenza del gestore scaturenti dai consumi come verificati ed accertati”. Nonostante l'invito ad con nota del 28 giugno 2018 [doc. 11] ad assumere ogni CP_3 determinazione consequenziale alle risultanze LLespletato accertamento tecnico preventivo, la stessa non si era premurata di dare riscontro ed era rimasta del tutto inerte fino alla data del successivo
6 agosto, in cui, senza alcun preavviso, aveva provveduto - a ministero di proprio personale dipendente - alla rimozione del contatore ed alla contestuale sospensione del servizio.
A fronte di tale indebita iniziativa il aveva azionato la tutela cautelare Controparte_9 d'urgenza, proponendo ricorso ai sensi LLart. 700 cod. proc. civ. [doc. 12], in seguito al quale il giudice assegnatario aveva ordinato ad di ripristinare l'erogazione di acqua potabile a favore CP_3 del ricorrente con provvedimento che era stato poi confermato con ordinanza del 16 aprile 2019 in sede di reclamo, con la quale il giudicante aveva argomentava che “l'accertamento tecnico preventivo svoltosi nel contraddittorio delle parti è giunto all'esito correttamente esposto dal : il Parte_1 contatore era malfunzionante" e rigettava i rilievi formulati dalla difesa LLodierna convenuta argomentando che "non è viceversa corretto affermare, come fa che il guasto si sia CP_3 risolto sicuramente in un vantaggio per l'utente del servizio".
Successivamente il aveva provveduto al pagamento a favore del Gestore della somma Parte_1 di €. 2.471,76 ritenuta dovuta e calcolata sulla scorta dei dati di consumo registrati dai contatori divisionali, intraprendendo il giudizio di merito, mentre aveva provveduto a reinstallare il CP_3 medesimo contatore avente matricola 31104533910/6649337 che aveva costituito oggetto LLaccertamento peritale durante la fase di ATP. Il Condominio, pertanto, con l'instaurazione del giudizio di merito eccepiva che erano da considerarsi non corretti non solo i consumi contabilizzati nella contestata fattura n. 201302627390 LLimporto di €. 80.572,23 relativa al periodo 13/01/2006 - 21/03/2013 ma anche quelli successivi e riguardanti l'arco temporale dal 24 marzo 2013 all'attualità. La non correttezza/inattendibilità dei consumi era inoltre, sempre ad avviso del destinata a procrastinarsi nel tempo - e quindi anche nella Parte_1 vigenza della causa - fino alla sostituzione del contatore mal funzionante. Deduceva altresì l'illegittimità della pretesa di relativa alla fattura n. 2016000500125609 di CP_3 euro €. 5.424,63, emessa a titolo di "conguaglio regolatorio" o "conguaglio partite pregresse", dato che tale conguaglio costituiva una inammissibile quota aggiuntiva del corrispettivo del servizio pagato dall'utenza nell'arco temporale 2005-2011 e che, anche nell'ipotesi in cui esso fosse stato ritenuto dovuto, doveva comunque ritenersi prescritto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale deduceva che: 1) aveva CP_3 provveduto in seguito alla procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato dal a reinstallare il Parte_1 contatore che aveva rimosso per la grave esposizione debitoria LLattore dopo averlo previamente ritarato eliminando i vizi emersi in sede di ATP, vizi, questi ultimi, che comunque avevano portato un evidente vantaggio al in quanto nelle due prove eseguite dal CTU nell'ambito Parte_1 LLaccertamento tecnico, era emerso che il contatore aveva registrato solamente il 38% LLacqua transitata, sicchè alcun inadempimento era imputabile al gestore;
2) diversamente da quanto affermato dal non era possibile ritenere che l'impianto di pertinenza del fosse in Parte_1 Parte_1 buone condizioni, avendo l'idraulico di fiducia dello stesso rilasciato dichiarazione con cui era stato attestato che la “linea” dopo il contatore fosse ostruita e che era necessaria la realizzazione di una nuova;
3) era ravvisabile il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di “partite pregresse” con riferimento alla domanda di accertamento negativo del credito portato dalla fattura n. n. 2016000500346898 del 28 aprile 2016, in quanto la domanda attrice aveva ad oggetto la censura di scelte discrezionali LL LLTE;
4) in ogni caso, anche volendo ritenere la CP_7 CP_10 questione attratta alla giurisdizione del giudice ordinario, la domanda era infondata in ragione del fatto che il Gestore è obbligato per legge a procedere all'emissione delle fatture relativa ai conguagli, non residuando in capo allo stesso alcun margine di discrezionalità; 5) era altresì infondata l'eccezione di prescrizione in ordine all'importo dovuto per partite pregresse pari a euro 5.424,63, in quanto tale voce non si riferiva in realtà ai consumi effettivi dei periodi (2005-2011) bensì ad un elemento di costo, rilevante ai fini tariffari, determinato nel 2014 dall'Autorità amministrativa, sicchè solo a partire da tale data era possibile per il gestore richiedere il detto costo, secondo il principio di cui all'art. 2935 c.c. per cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Abbanoa, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 18/2022 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con referente documentale e mediante acquisizione della CTU espletata in sede di ATP, dichiarava prescritta ogni pretesa di fino all'annualità 2007 compresa, anche relativamente alle cosiddette partite pregresse, e CP_3 rigettava per il resto la domanda. Preliminarmente, il tribunale rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CP_3 con riferimento alle partite pregresse, in quanto la controversia sottoposta al suo esame non riguardava la legittimità della determinazione tariffaria da parte delle autorità all'uopo preposte, bensì l'applicazione che della stessa aveva fatto il gestore con la fatturazione. Inoltre, aggiungeva il tribunale che: - il giudizio aveva per oggetto solo la parte residua della fattura opposta, essendo incontestato non solo che aveva provveduto all'emissione di nota parziale CP_3 di credito relativamente ai crediti prescritti (salve le cosiddette partite pregresse), ma anche che tanto corrispondeva a quanto effettivamente si era prescritto in relazione ai periodi precedenti al quinquennio dall'emissione della fattura stessa;
- nella fase di ATP il Giudice aveva confermato il decreto già emesso inaudita altera parte il 13 agosto 2018, poiché l'accertamento tecnico preventivo
- svoltosi nel contraddittorio delle parti - aveva appurato che il contatore condominiale era effettivamente malfunzionante, secondo quanto si sarebbe precisato di seguito;
- era peraltro pacifico che il attore era composto di 10 unità abitative e tre scantinati, e che il 5 dicembre 2013 Parte_1
aveva emesso la fattura per l'importo di euro 80.572,23 relativa ai consumi dal 13 CP_3 gennaio 2006 al 21 marzo 2013: pari perciò a 36,279 m cubi di consumo giornaliero;
- CP_3 aveva in quella sede contestato la collocazione del contatore c.d. “master” all'interno della proprietà condominiale, in quanto tale collocazione rendeva il misuratore non accessibile dall'esterno; - peraltro già prima del giudizio, aveva aderito alla richiesta del condominio attore di CP_3 ricalcolo della fattura, accogliendo l'eccezione di prescrizione quinquennale;
- l'accertamento tecnico preventivo aveva condotto alla dimostrazione che il contatore c.d. “master” era sì “malfunzionante”, ma in realtà registrava molti meno consumi di quelli effettivi (registrava circa il 38% di essi); - nello specifico e con riguardo al più remoto passato, il consulente tecnico aveva ritenuto - seppure nelle forme sommarie LLaccertamento - che non vi fosse piena attendibilità delle letture del contatore nei periodi precedenti, non potendosi escludere – in linea puramente teorica - nemmeno che l'apparecchio avesse girato anche più velocemente del dovuto. Pertanto, il tribunale riteneva che proprio il fatto che in sede di accertamento tecnico preventivo era stato accertato che il detto contatore, in realtà, registrava solo il 38% dei consumi, rendeva assolutamente certo che quanto addebitato in fattura rappresentava, sia pure al minimo, quanto effettivamente dovuto dal attore, tornando a suo esclusivo vantaggio il residuo 62% non Parte_1 registrato e contabilizzato.
Ancora, il giudice di prime cure, riteneva fondata la pretesa di relativa alle partite pregresse, CP_3 nel limite della prescrizione delle stesse e cioè con esclusione delle pretese anteriori all'annualità 2008. In particolare, il giudice di prime cure affermava, citando plurime decisioni della giurisprudenza amministrativa, che le partite pregresse erano dovute in quanto il corrispettivo del servizio idrico integrato è determinato da una regolamentazione tariffaria, con applicazione del principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio che “consente di assicurare l'efficienza e l'affidabilità della gestione nella tutela di fondamentali interessi collettivi” e che doveva ritenersi ammissibile e legittima, in linea teorica, “la scelta di ricomprendere tra i costi ammissibili gli oneri finanziari sui conguagli e i costi relativi alle altre attività connesse al servizio”. Soggiungeva, infatti, il giudice di primo grado che - pacifico che il aveva ricevuto la Parte_1 fattura de qua nel dicembre 2013- non poteva dubitarsi che anche le pretese per partite pregresse erano soggette alla ordinaria prescrizione quinquennale, trattandosi di ciò che deve essere pagato in ragione di anno o termine più breve, avvenendo la ripartizione degli oneri pregressi sulla base dei consumi.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, il ha Parte_6 impugnato la predetta sentenza, lamentando: 1) l'omissione di pronuncia per non avere il giudice statuito espressamente sulla domanda proposta dal in relazione all'obbligo di Parte_1 CP_3 di sostituire il contatore malfunzionante;
2) l'errata valutazione delle prove e della CTU, con conseguente difetto di motivazione, nonché LLerrata applicazione dei principi LLonere della prova, in relazione ai seguenti profili: 2i) per non avere il giudice tenuto conto della circostanza che, essendo lo stabile condominiale composto di dieci unità abitative (di cui solo quattro costituivano residenza primaria, mentre le altre sei residenze secondarie), era ancora più evidente l'anomalia dei consumi dovuta al cattivo funzionamento del contatore;
2ii) per avere ritenuto che il cosiddetto contatore master era all'interno della proprietà e non accessibile, senza tenere conto che ciò non poteva essere verosimile posto che non sarebbe stato spiegabile come avrebbero fatto gli operatori di ad effettuare le letture e a rimuovere il contatore effettuando lo slaccio per sospendere CP_3 l'erogazione LLacqua;
2iii) per avere erroneamente valutato la CTU nella parte in cui il tecnico officiato aveva accertato il malfunzionamento del misuratore master, attribuendo eccessivo rilievo al solo dato che, al momento della verifica, il predetto strumento misurava solo il 38% dei consumi, avendo il CTU escluso che tale dato potesse ritenersi decisivo per il periodo oggetto della fattura impugnata, dovendo ritenersi che, invece, per detto periodo il misuratore aveva girato molto velocemente dando quale risultato una lettura in eccesso anziché in difetto;
2iv) per avere il tribunale ritenuto che le anomalie riscontrate nei consumi potevano essere addebitate alle tubature relative ai contatori separati divisionali, poste dopo il contatore Master, ritenendole, in quanto ostruite e danneggiate, fonte di consumi e perdite, e ciò senza considerare che le stesse erano state trovate in buone condizioni dallo stesso CTU;
2v) per non avere il tribunale correttamente applicato i principi in tema di onere della prova nei contratti come quello di specie, secondo i quali la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione di mera veridicità, ragion per cui era onere di provare CP_3 il corretto funzionamento del contatore, mentre tale dimostrazione non era affatto emersa dall'istruttoria; 3) la violazione del principio di irretroattività per avere il giudice ritenuto legittima la fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse, e in ogni caso, anche se ritenuta legittima, essa doveva ritenersi prescritta, in quanto, riguardando il periodo 2005 -2011 e considerando che il Gestore aveva richiesto la corresponsione della somma in essa indicata solo nel 2016, era intervenuta la prescrizione quinquennale del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale ha chiesto il rigetto CP_3 LLappello. ha altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza gravata per i seguenti motivi: CP_3
a) per avere il giudice dichiarato prescritto, sia pure solo in parte, il credito di cui alla fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse, non potendo in tal caso individuarsi il dies a quo della prescrizione a partire dall'erogazione del consumo, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, a norma LLart. 2935 c.c, sicchè il dies a quo doveva individuarsi nella delibera LL del 26 aprile 2014; b) per la Parte_7 violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. con conseguente necessità di riformare il capo della sentenza gravata con il quale il tribunale disponeva che il 70 % delle spese di lite doveva essere posta a carico del con compensazione tra le parti del restante 30%, nonostante Parte_1 che il fosse rimasto moroso per un perdurante numero di anni e che fosse del tutto Parte_1 infondata la eccezione di prescrizione formulata dall'attore con riferimento alla somma dovuta per le partite pregresse, dovendosi quindi ritenere il totalmente soccombente, con Parte_1 conseguente condanna di quest'ultimo all'integrale pagamento, in favore di delle spese del CP_3 primo e del secondo grado di Giudizio. All'udienza del 19.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva il Collegio che non è stata impugnata da alcuna delle parti la statuizione del Tribunale che dichiarava, del tutto correttamente, che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza che sul punto è intervenuto il giudicato. Ciò premesso, prima di passare ad esaminare le singole censure nonché l'appello incidentale proposto da è necessario verificare le conclusioni raggiunte dal CTU nominato in fase di ATP. CP_3 In particolare, il tecnico officiato, geom. al quale era stato affidato l'incarico di esaminare CP_5 l'impianto idrico e il contatore ed eventualmente, in caso di non corretto funzionamento LLimpianto, di ricostruire i consumi, determinando il credito di aveva condotto i rilievi CP_3 nella più ampia trasparenza e con metodologia corretta, anche in accordo con ccttpp nominati dalle parti. Erano state , quindi, effettuate diverse prove e all'esito delle varie indagini, il CTU aveva affermato che le misurazioni avevano evidenziato “che il contatore oggetto del presente accertamento non misura correttamente i consumi idrici. Difatti come emerso dalle prove eseguite in loco, le cui risultanze sono evidenziate nello schema sopra riportato, emerge che la lettura del contatore esistente al momento delle prove misurava, a fronte di un consumo di c.a. 1000 lt, solamente c.a. 380 lt. Pertanto al momento del sopralluogo il contatore rilevava solamente il 38% dei consumi effettivi. Inoltre le prove hanno evidenziato che l'errore non risultava essere costante nel tempo, difatti la differenza tra la prima lettura (L1-L0) di lt 1804 e la seconda lettura(L2-L1) di lt. 1985 è pari a lt.
181 su soli lt 500 effettivamente transitati nel contatore rilevava solamente il 38% dei consumi effettivi. Inoltre le prove hanno evidenziato che l'errore non risulta essere costante nel tempo, difatti la differenza tra la prima lettura (L1-L0) di lt 1804 e la seconda lettura (L2-L1) di lt. 1985 è pari a lt. 181 su soli lt 500 effettivamente transitati nel contatore. Questa circostanza non permette di ricostruire i consumi effettivi contabilizzati dall' con fattura n° 201302627390 in CP_3 quanto l'errore non è costante nel tempo”. Tali risultanze avevano indotto il CTU ad escludere “che i consumi indicati nella rilevazione del gestore del servizio idrico quantificati in 36.279 mc si possa riferire al 38% dei consumi effettivi in quanto l'errore di misurazione sarebbe evidente tenendo conto della tipologia di utenza e del numero degli utenti. Si ritiene infatti che, seppur al momento delle prove il contatore misurasse solamente il
38% c.a. dei consumi effettivi, che per il periodo relativo alle misurazioni effettuate dal gestore
(risalenti al 2013) lo stesso contatore abbia girato più velocemente dando quale risultato una lettura in eccesso anziché in difetto”. Il CTU, pertanto, per la parte relativa al contatore di proprietà del gestore idrico, aveva concluso che quest'ultimo “..sia danneggiato e le letture dei consumi in esso indicate siano affette da errore. Tali errori non sono costanti nel tempo, pertanto non è possibile effettuare una ricostruzione dei consumi risalenti all'epoca della lettura in contestazione e di conseguenza non è possibile effettuare la determinazione del credito di competenza del gestore scaturente dai consumi come verificati ed accertati”. Con riferimento, invece, ai singoli misuratori e relative linee idriche private che conducevano ai singoli appartamenti LLedificio, il CTU aveva riscontrato che tale linea versava in “sufficiente stato manutentivo e non si sono osservati gocciolamenti o tracce di umidità o perdite evidenti. Inoltre si è verificato il funzionamento delle valvole di chiusura delle singole utenze e si è rilevato il regolare funzionamento LLimpianto” Tanto precisato in tema di risultanze istruttorie e di CTU, l'appello principale è fondato nei limiti di seguito precisati.
Innanzi tutto, è fondato il primo motivo di doglianza con cui l'appellante si è doluto LLomessa pronuncia in ordine alla domanda diretta ad ottenere la sostituzione del contatore condominiale. Ai sensi LLart. B.35.1 del Regolamento del servizio idrico integrato, che disciplina l'ipotesi in cui l'utente rilevi l'imperfetto funzionamento del misuratore, nell'ipotesi in cui le anomalie rilevate superino, come in questo caso, il limite di tolleranza del 5% in più o in meno rispetto ad una misurazione perfetta, “il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore”. Pertanto, non sembra essere sufficiente l'operato di la quale aveva esclusivamente prima CP_3 ritirato e poi reinstallato il contatore a seguito della dichiarazione del tribunale di illegittimità dello slaccio a suo tempo effettuato in considerazione della morosità del senza nulla Parte_1 specificare in ordine a questa riparazione ovvero fornire idonee garanzia circa il corretto funzionamento del detto dispositivo successivamente a tale intervento.
Tanto più che il ha prodotto, estraendolo dal sito di un prospetto dei consumi Parte_1 CP_3 relativi al 2018 dal quale si evince che il misuratore era praticamente fermo. Conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza, deve essere condannata alla CP_3 sostituzione integrale del contatore e alla installazione di uno nuovo. Parimenti fondato è il secondo articolato motivo di impugnazione con cui l'appellante si è doluto della errata valutazione degli elementi istruttori raccolti, con conseguente illogicità della motivazione, nonché errata applicazione del principio LLonere della prova. Giova, preliminarmente, rilevare che in tema di obbligazioni contrattuali come quella di che trattasi, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (v. n. 13533 del 30/10/2001), ha statuito il principio secondo cui “– in tema di prova LLinadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza LLinadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato LLonere della prova del fatto estintivo LLaltrui pretesa..” (cfr Cassazione Civ. n. 5128/2022). Più in particolare, in tema di somministrazione, sempre la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia LLimpianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. n. 28984/23). Nel caso di specie, a seguito delle indagini eseguite dal CTU, il malfunzionamento è risultato specificatamente dimostrato, ragion per cui era palese l'inadempimento di la quale, CP_3 nonostante prima del giudizio fosse stata più volte invitata ad intervenire e a verificare l'esistenza dei guasti, non aveva provveduto in tal senso, non potendo rappresentare valida giustificazione della sua omissione il fatto che il contatore sarebbe stato collocato in una nicchia e perciò inaccessibile dall'esterno, in quanto la società, tramite i suoi operatori, ben avrebbe potuto concordare con l'amministratore del una data per procedere alle verifiche richieste. Parte_1
Infatti, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, gli accertamenti compiuti dal CTU escludevano che il malfunzionamento fosse stato di vantaggio per il in quanto il tecnico incaricato Parte_1 aveva accertato che il funzionamento in difetto non era costante nel tempo e che per il periodo relativo alle misurazioni effettuate dal gestore (risalenti al 2013) lo stesso contatore aveva girato più velocemente dando quale risultato una lettura in eccesso anziché in difetto, escludendo inoltre qualsiasi possibilità di ricostruire correttamente i consumi del periodo. Inoltre, a fronte sempre degli accertamenti peritali, non poteva ritenersi che l'eccesso dei consumi fosse da addebitare alle condizioni LLimpianto privato collegato al Master, in quanto non solo non vi era la prova di perdite provocate da detto impianto, ma il CTU, nel verificare lo stato delle tubature private, aveva riscontrato il buono stato delle stesse. Ne deriva che, stante l'avvenuto superamento della presunzione di veridicità dei consumi, in riforma della sentenza gravata, deve provvedere alla emissione di una nuova fattura – ferma la CP_3 prescrizione relativa al periodo 14.2.2006-5.12.2008 già dichiarata dal tribunale e comunque pacifica tra le parti - previa ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza, stante la mancanza di consumi storici e tenuto conto LLavvenuto pagamento da parte del Condominio della somma di euro €. 2.471,76, da detrarsi da quanto risulterà dovuto. Avuto riguardo al terzo motivo di impugnazione con cui l'appellante si è doluto per avere il giudice di prime cure ritenuto legittima la pretesa di in ordine al credito di cui alla fattura n. CP_3
2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse (periodo 2005-2011), si osserva quanto segue. E' noto che la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte sulla questione della possibilità di ricorrere ai conguagli regolatori fino ad arrivare alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 29593/2022, la quale, in virtù della esegesi e della interpretazione delle varie norme che regolano il servizio idrico integrato, ha riconosciuto la legittimità delle cosiddette “partite pregresse”, stabilendo che i “conguagli regolatori” sono attuativi del precetto comunitario che impone ai Gestori il recupero integrale dei costi derivanti dal Servizio Idrico, il cosiddetto “Full cost recovery”. Tale recupero di costi, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, dovrà ritenersi legittimo limitatamente ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento LLerogazione e fatturazione del servizio;
In particolare, secondo Cass. n. 5492 del 22/02/2023 “In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento LLerogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica”
Ancor più specificatamente, Cass. n. 5127 del 17/02/2023 ha chiarito che “In tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa” Sulla base delle pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5127/23 cit.) pertanto, non può escludersi il ricorso ai cosiddetti conguagli regolari in quanto “la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce "uno" dei mezzi idonei;
nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione LLacqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione LLacqua per mettere quest'ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità LLacqua potabile”. Tuttavia, come sopra specificato, grava sul Gestore l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti nonché la sua pertinenza al servizio offerto. Orbene, nel caso di specie è agevole rilevare come, a fronte delle contestazioni del circa Parte_1 la debenza della somma richiesta a titolo di conguagli pregressi, non dava contezza CP_3 alcuna dei fatti costitutivi della pretesa né sotto il profilo della imprevedibilità di tali ulteriori costi né sotto il profilo LLattinenza degli stessi al servizio reso. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per potere riconoscere in favore di la somma CP_3 riportata nella fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse (periodo 2005-2011), con assorbimento LLappello incidentale sia in relazione all'errata applicazione della prescrizione delle somme pretese dal Gestore a titolo di partite pregresse sia in relazione all'errata applicazione del principio di soccombenza. L'appello deve dunque essere accolto e la sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Sassari riformata – ferma la dichiarata intervenuta prescrizione delle somme di cui alla fattura contestata fattura n. 201302627390 in relazione alle annualità 14.2.2006-5.12.2008 - nel senso che:
- deve dichiararsi tenuta a ricalcolare l'importo dovuto di cui alla predetta fattura n. CP_3
201302627390 mediante ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza, detratta la somma di euro €. 2.471,76 già versata dal Condominio;
- deve dichiararsi altresì non dovuta dal la somma di euro 5.424,63, di cui alla Parte_1 fattura n. 2016000500125609, emessa a titolo di conguagli partite pregresse (periodo 2005-
2011), con condanna di provvedere alla sostituzione del contatore in uso al CP_3
Parte_1
Le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione di valore indeterminabile – bassa complessità - secondo i parametri medi, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di CP_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie l'appello proposto dal , in persona LLAmministratore Controparte_11 in carica e, in riforma della sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Sassari – ferma la dichiarata intervenuta prescrizione delle somme di cui alla fattura n. 201302627390 in relazione alle annualità
14.2.2006-5.12.2008 -:
- dichiara tenuta a ricalcolare l'importo di cui alla fattura n. 201302627390 mediante CP_3 ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza, detratta la somma di euro €. 2.471,76 già versata dal;
Parte_6
- dichiara non dovuta dal , la somma di euro 5.424,63, di cui Parte_1 Parte_8 alla fattura n. 2016000500125609, emessa da a titolo di conguagli partite pregresse CP_3 per gli anni 2005/2011;
- condanna a provvedere alla sostituzione del contatore ancora in uso al CP_3 Parte_1 appellante;
rigetta l'appello incidentale;
condanna alla rifusione, in favore del Condominio appellante, delle spese di lite di CP_3 entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 7.716,00 per il primo grado di giudizio ed in euro
9.991,00 per il presente grado per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione LLart. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello incidentale. Così deciso in Sassari in data 5 febbraio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi