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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa IA CA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2787/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.06.1969 e residente in Ficarazzi (PA) in Corso Umberto I° n.773, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonino Ticali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria (PA) in Via Matteotti n. 43, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59 rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino Per_1
- resistente -
oggetto: ripetizione dell'indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.08.2023, la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver ricevuto in data 28.02.2023 un avviso di pagamento per la restituzione di indebito, della somma complessiva di € 1.084,88 percepita a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da giugno 2022 a luglio 2022, con la seguente motivazione :
“mancanza del requisito valore del reddito familiare non superiore ai 6.000 euro moltiplicato per la scala di equivalenza RDC (art.2, com1 b, 4) L.26/2019” conveniva in giudizio l'istituto previdenziale al fine di “annullare o revocare con qualsiasi statuizione il provvedimento prot. datato 18.02.2023 notificato Controparte_2
in data 28.02.2023, stante il fatto che le somme richieste non sono dovute, ed in ogni caso per tutti i motivi esposti in ricorso”.
A sostegno delle proprie ragioni rilevava che aveva fedelmente dichiarato la propria condizione economica in sede di domanda, con la conseguenza che un eventuale errore nell'erogazione delle somme di denaro in eccedenza rispetto al dovuto non poteva essere alla stessa imputabile.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando CP_1
l'infondatezza delle domande avverse, delle quali, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
25.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso non è fondato e merita di essere rigettato.
Orbene, com'è ben noto, ai fini del reddito di cittadinanza, deve prendersi in considerazione la lettera dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta
Ufficiale -Serie generale -n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 che testualmente prevede «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE
(di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di b ni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
18 luglio 2005, numero 171; 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al
Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di
0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del
RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. …”.
Com'è noto, chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (art. 2697 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza dei requisiti per beneficiare della prestazione richiesta, essendosi limitata a produrre il provvedimento di indebito impugnato,
l'attestazione ISEE e modello dichiarazione DSU asseritamente presentati in sede di domanda.
Dalla produzione di parte ricorrente, infatti, non è possibile dedurre che la stessa avesse i requisiti per usufruire del sussidio economico revocato e dunque non risulta la prova della illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale, non avendo quest'ultima allegato alcuna certificazione tributaria dalla quale possa evincersi la corrispondenza tra le dichiarazioni rese in sede di domanda e la permanenza delle condizioni per tutta la durata dell'erogazione. Al riguardo, inoltre, si osserva che la domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza, non allegata alla produzione documentale di parte ricorrente, comunque non fornisce alcuna prova circa il possesso dei requisiti per ottenere la prestazione, né si può ritenere acclarato il riconoscimento della prestazione richiesta da parte dell' , atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun provvedimento di CP_1
accoglimento.
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso va rigettato.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite;
- liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso, il 22.12.2025
IL GIUDICE
IA CA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa IA CA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2787/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.06.1969 e residente in Ficarazzi (PA) in Corso Umberto I° n.773, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonino Ticali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria (PA) in Via Matteotti n. 43, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana n. 59 rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino Per_1
- resistente -
oggetto: ripetizione dell'indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.08.2023, la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver ricevuto in data 28.02.2023 un avviso di pagamento per la restituzione di indebito, della somma complessiva di € 1.084,88 percepita a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da giugno 2022 a luglio 2022, con la seguente motivazione :
“mancanza del requisito valore del reddito familiare non superiore ai 6.000 euro moltiplicato per la scala di equivalenza RDC (art.2, com1 b, 4) L.26/2019” conveniva in giudizio l'istituto previdenziale al fine di “annullare o revocare con qualsiasi statuizione il provvedimento prot. datato 18.02.2023 notificato Controparte_2
in data 28.02.2023, stante il fatto che le somme richieste non sono dovute, ed in ogni caso per tutti i motivi esposti in ricorso”.
A sostegno delle proprie ragioni rilevava che aveva fedelmente dichiarato la propria condizione economica in sede di domanda, con la conseguenza che un eventuale errore nell'erogazione delle somme di denaro in eccedenza rispetto al dovuto non poteva essere alla stessa imputabile.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando CP_1
l'infondatezza delle domande avverse, delle quali, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
25.11.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso non è fondato e merita di essere rigettato.
Orbene, com'è ben noto, ai fini del reddito di cittadinanza, deve prendersi in considerazione la lettera dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta
Ufficiale -Serie generale -n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 che testualmente prevede «Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE
(di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di b ni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
18 luglio 2005, numero 171; 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al
Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di
0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del
RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. …”.
Com'è noto, chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (art. 2697 c.c.).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza dei requisiti per beneficiare della prestazione richiesta, essendosi limitata a produrre il provvedimento di indebito impugnato,
l'attestazione ISEE e modello dichiarazione DSU asseritamente presentati in sede di domanda.
Dalla produzione di parte ricorrente, infatti, non è possibile dedurre che la stessa avesse i requisiti per usufruire del sussidio economico revocato e dunque non risulta la prova della illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale, non avendo quest'ultima allegato alcuna certificazione tributaria dalla quale possa evincersi la corrispondenza tra le dichiarazioni rese in sede di domanda e la permanenza delle condizioni per tutta la durata dell'erogazione. Al riguardo, inoltre, si osserva che la domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza, non allegata alla produzione documentale di parte ricorrente, comunque non fornisce alcuna prova circa il possesso dei requisiti per ottenere la prestazione, né si può ritenere acclarato il riconoscimento della prestazione richiesta da parte dell' , atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun provvedimento di CP_1
accoglimento.
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso va rigettato.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite;
- liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso, il 22.12.2025
IL GIUDICE
IA CA