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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1053/2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te dom.to in Caserta al Viale delle Parte_1
Querce 20, presso lo studio degli avv.ti Marco Ippolito Matano e Giuseppe Cundari che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi per il tramite dell'articolazione territoriale
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari
, tutti elettivamente domiciliati in CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Caserta, alla Via Lubich n. 6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente del
, assistente tecnico, assunto con contratto a tempo indeterminato a Controparte_1 far data dal 01.09.2018, in servizio presso l'Istituto Ugo Foscolo di Teano (CE), ha convenuto in giudizio il nonché le sue articolazioni territoriali al Controparte_1 fine di “1) Accertare e dichiarare che l'art. 569 D.Lgs. 297/1994 vada disatteso e
1 disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dal personale ATA assunto con contratto a tempo indeterminato vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa progressione stipendiale;
2) Accertare e dichiarare che in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro
a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del
20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 569 D.Lgs. 297/1994, al ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici l'intero servizio pre- ruolo fin dalla data di assunzione e, per l'effetto, 3) Disapplicare la normativa italiana di diritto interno;
4) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto;
5)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera e, quindi, all'attribuzione in proprio favore delle classi stipendiali di anzianità maturate negli anni in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo prestato;
6) Ordinare all'Amministrazione resistente di riconoscere integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio pre ruolo prestato dal ricorrente nella scuola statale, con conseguente inserimento della stessa nelle fasce retributive maturate nel corso del tempo ed alla conseguente ricostruzione di carriera con adeguamento della retribuzione ed inclusione nella fascia stipendiale di anni 3/8 dal 15/02/2004, nella fascia 9/15 dal 14/02/2010 e nella fascia 15/21 dal 27/10/2016, a seguire;
7) Condannare il in persona legale rapp.te p.t., a CP_7 collocare il ricorrente nel livello stipendiale del CCNL Scuola corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata, fascia stipendiale di anni 3/8 dal 15/02/2004, nella fascia 9/15 dal 14/02/2010 e nella fascia 15/21 dal 27/10/2016, a seguire, ed a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo maturate;
8) Condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi sulla base CP_1
di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione a termine e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, per l'importo di €
29.304,75, come risulta dai conteggi analitici allegati e da considerarsi parte integrante del presente atto, nonché degli ulteriori importi che matureranno in pendenza di causa, da determinare assumendosi quali parametri di riferimento la retribuzione iniziale e gli importi delle fasce di anzianità previste dalle norme in materia e dal CCNL di Comparto di tempo
2 in tempo vigenti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. 22 comma
36 L. n. 724/1994, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione”.
Al riguardo ha lamentato che il decreto di ricostruzione della carriera n. 5269 del 28/12/2019,
a fronte di 16 anni, 3 mesi e 27 giorni complessivamente maturati, gli aveva riconosciuto un'anzianità di servizio di soli anni anni 11, mesi 7 e giorni 28, utili sia ai fini giuridici che economici alla data di assunzione in ruolo, non tenendo conto integralmente del servizio prestato. Ha poi dedotto la disparità di trattamento rispetto al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato in ragione del parziale riconoscimento dell'anzianità di servizio e del trattamento stipendiale percepito a seguito dell'immissione in ruolo, in conseguenza di una diversa progressione della propria posizione stipendiale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il convenuto e le sue CP_1
articolazioni territoriali resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Ritenuta la natura documentale della controversia e rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza all'esito delle note depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, alla luce delle argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31150/2019, condivise ed in tale sede integralmente richiamate.
Si ritiene opportuno delineare il quadro normativo di riferimento atteso che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, al personale amministrativo si applicano principi diversi rispetto a quelli previsti per il personale docente in tema di pre - ruolo perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito», non operando l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
3 Il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni nella l. n. 576 del 1970, aveva previsto all'art. 9 la possibilità di un riconoscimento del servizio prestato ai fini giuridici ed economici per il personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, in ragione di un terzo.
La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23 e poi dalla
L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» l'art. 569 vigente ratione temporis prevede quanto segue: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.».
È poi intervenuto il CCNL 4 agosto 1995 con il quale le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno
4 previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n.
370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt.
569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l.
n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario
e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
5 Da tanto discende che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo è determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti dall'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra.
Al riguardo il CCNL di settore prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio.
Il CCNL 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i CCNL precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8)
e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio.
L'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011 ai commi 2 e 3 stabilisce tuttavia che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-
14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Tanto premesso, il sistema così come disciplinato può in concreto determinare un evidente svantaggio per i precari di lunga durata, come evidenziato dalla Corte di legittimità e dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro CES
UNICE e CEEP che vieta discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Più precisamente, l'art. 4 dell'Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che:
1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive;
2. se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis;
3. i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo
6 indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Sulla base di tale previsione la Corte di legittimità e la Corte di Giustizia dell'Unione hanno statuito i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa
C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del
7 lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Tali principi non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C466/17,
In questa pronuncia la Corte di Giustizia ha argomentato in ordine alla non decisività Per_1
– ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato – delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso (punto 51).
Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro.
Si ritiene dunque che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto al lavoratore comparabile assunto a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione svolta, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Alla luce di tali principi è, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 che per il personale A.T.A. riconosce integralmente i soli primi 3 anni,
8 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive.
Quindi, come statuito dalla pronuncia della S.C. n. 31150/2019 e da ultimo dalle pronunce di legittimità n. 2924/2020 e n. 3474/2020, “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo
Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta.
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C
302/11 a C 305/11, e altri, “la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e Per_2
sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli
Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70” (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68).
Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n.31149/19 cit.) occorre:
9 a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Dunque, affinché il personale amministrativo possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre-ruolo come disciplinata dall'art. 569 del D. Lgs n.297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale è inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato il lavoratore comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, dal decreto di ricostruzione della carriera n. 5269 del 28.12.2019 versato in atti, risulta che a fronte della richiesta di riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nelle scuole statali pari ad anni 16 mesi 3 giorni 27, è stata riconosciuta alla data di assunzione effettiva un'anzianità complessiva non di ruolo a fini giuridici ed economici di anni 11 mesi 7 e 28 giorni e di anni 3 mesi 9 e giorni 29 ai soli fini economici.
Dal certificato di servizio prodotto in atti risultano prestati servizi pre-ruolo gli a.s. dal
2000/2001 al 2017/2018, per un totale di anni 16 mesi 3 e giorni 23 di effettivo servizio pre- ruolo.
L'Amministrazione ha calcolato quindi per intero i primi 3 anni, e gli altri con abbattimento, nella misura di due terzi, pervenendo quindi complessivamente al computo di un'anzianità non di ruolo (cfr. doc. in atti) inferiore a quella effettiva, con inserimento del ricorrente nella seconda fascia retributiva, corrispondente ad un'anzianità di 9 anni.
Laddove invece fosse riconosciuto l'intero servizio prestato effettivamente, l'istante, nel
2018, al momento della immissione in ruolo, avrebbe ottenuto il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo pari ad anni 16 mesi 3 e giorni 23.
Deve allora osservarsi che il computo dell'anzianità di servizio operato dall'Amministrazione si palesa svantaggioso nonché discriminatorio nei confronti del ricorrente. Lo stesso inoltre non appare giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dal ricorrente rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, neppure specificamente allegate e provate dal convenuto su cui gravava l'onere CP_1
della prova.
Né il carattere a tempo determinato della prestazione così come le modalità di reclutamento possono costituire, alla stregua delle argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per
10 ciò stesso condivisibile - di differenziazione della prestazione lavorativa del ricorrente rispetto al lavoratore comparabile, assunto a tempo indeterminato.
Ebbene, calcolando per intero gli anni scolastici così come lavorati dal ricorrente, l'istante vanta un'anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 16 mesi 3 e giorni 23.
Tale riconoscimento comporta che all'atto della immissione in ruolo, al ricorrente spettano gli anni pre-ruolo, calcolati per intero, con il conseguente riconoscimento della corretta fascia stipendiale in ragione del servizio pre-ruolo effettivamente prestato.
In ordine alla domanda di condanna del convenuto al pagamento delle differenze CP_1
retributive maturate tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, applicabile in conseguenza dell'integrale riconoscimento del servizio, sin dalla prima assunzione a tempo determinato, deve precisarsi che la contrattazione collettiva di categoria prevedeva la seguente sequenza di posizioni stipendiali (sulla base degli anni di anzianità di servizio): 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre.
Tale sistema è stato successivamente modificato con l'art. 2 del CCNL 4.8.2011, che ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio 0/8. Tale ultima disposizione contrattuale che riguarda tutto il personale della Scuola, prevede una clausola di salvaguardia in favore di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL.
Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Ebbene, tale clausola di salvaguardia non dovrebbe operare nei confronti del ricorrente, immesso in ruolo in data 1/9/2018.
Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il
11 conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva
(9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
Tale interpretazione è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. lav. 07/02/2020 n. 2924) che ha riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il
2011, ma che, come il ricorrente, ha prestato servizio a tempo determinato per almeno un anno negli anni precedenti al 1° settembre 2011, il diritto all'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni.
Deve essere quindi riconosciuta l'integrale anzianità lavorativa del periodo pre-ruolo dal 15 febbraio 2001 e il passaggio, sulla base dei periodi effettivamente lavorati, nelle successive classi stipendiali.
Spettano, pertanto, al ricorrente le differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio e dalla conseguente progressione stipendiale accertata.
Venendo a questo punto alla quantificazione delle differenze retributive maturate, in assenza di qualsiasi contestazione da parte del , si ritiene di poter tener conto parzialmente CP_1
dei conteggi formulati dalla parte ricorrente i quali complessivamente appaiono privi di vizi logici e contabili e quindi correttamente impostati, tenuto conto dei giorni effettivamente lavorati (sicché al rigo 18 dei conteggi vanno calcolati 140 giorni in luogo dei 505 ivi indicati), nonché dei principi sopra richiamati e delle previsioni della contrattazione di categoria versata in atti. Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 27.589,71.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano ovviamente al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della
12 legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della
CP carriera con integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato sin dall' 2000/2001 nel calcolo dell'anzianità di servizio utile ai fini dell'inquadramento nel corretto scaglione stipendiale;
2) per l'effetto condanna il in persona del l.r.p.t. al pagamento, Controparte_1
in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate pari ad € 27.589,71, oltre interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo;
3) condanna il alla refusione nei confronti della ricorrente Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Santa Maria Capua Vetere, il 21.2.2025
Il giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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