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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11403/2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Aci Castello (CT), via Antonello da Messina, Parte_1
n. 1, presso lo studio dell'avv. prof. Antonino Longo, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvestro Vitale, in Catania, Piazza S. Maria della Guardia,
n. 28, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Resistente
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica, n. 26, presso l'Avvocatura Distrettuale, presso l'avv.to Alessandra Vetri, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 22.3.2024; Persona_1
Resistente
Oggetto: contratto a termine – scadenza del termine – prosecuzione attività lavorativa – conversione – impugnazione di licenziamento
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 6 novembre 2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere stato assunto in data 31.5.2021
1 alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
determinato, con decorrenza dal 4.6.2021 e scadenza al 3.6.2022, con orario di lavoro full time, qualifica di “impiegato” e mansioni di “addetto services manager”, inquadrato nel livello VI del
CCNL “Metalmeccanica piccole e medie industrie”, ha esposto:
- di aver disimpegnato per tutta la durata del rapporto di lavoro, seppur formalmente inquadrato al VI livello del CCNL Metalmeccanica piccola e media industria, mansioni appartenenti alla 8^ categoria, quadri livello B;
- di avere, difatti, costantemente svolto, sulla scorta di precise disposizioni datoriali, sin dalla data di assunzione, mansioni di responsabile della sede di IG (sita nel territorio comunale di Aragona in c.da San Benedetto, presso la quale è presente sia il reparto vendita che il reparto officina) - ad esclusione delle attività strettamente connesse alla mera vendita dei veicoli, per le quali i due dipendenti ivi addetti si riferivano ad un responsabile della sede di Catania, Per_2
- nonché di aver svolto mansioni di responsabile della sede di TT (ove è presente
[...]
il solo reparto officina), e, di aver, altresì, gestito il personale addetto ad entrambe le sedi;
- di essersi occupato, in particolare, con riferimento alla gestione del personale, di effettuare i colloqui preassuntivi, di selezionare i dipendenti da assumere, di autorizzare le proroghe dei rapporti a tempo determinato, di organizzare i turni di lavoro, di disporre eventuali trasferte e/o trasferimenti, di autorizzare il lavoro straordinario, di accordare i periodi di ferie e i permessi;
- di essersi occupato, inoltre, in qualità di responsabile di entrambe le predette sedi aziendali, della gestione dei rapporti con le ditte esterne (elettricisti, impiantisti, ditte di pulizia) che si occupavano della manutenzione ordinaria, nonché, per quanto riguarda la sede di TT, di tenere i rapporti con il locatore dell'immobile presso cui si trovava la sede medesima;
- di avere avuto il compito, sempre nella predetta qualità, di autorizzare, tramite il programma interno “Arxivar” (al quale accedeva con nome utente e password dedicati), il pagamento delle fatture - anche per diverse migliaia di euro - in favore delle ditte fornitrici di servizi (quali autocarrozzerie, servizi di soccorsi stradali) e delle ditte fornitrici di prodotti (ad esempio, tra le più importanti, la NA e WU);
- di avere osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 presso la sede di IG e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso la sede di TT (eccetto alcuni giorni in cui sia di mattina che di pomeriggio aveva prestato attività solo presso la sede di TT, circostanza verificatasi mediamente per n. 3-
4 volte al mese), per un totale di 45 ore lavorative settimanali;
- di avere continuato a lavorare, pur non avendo sottoscritto alcuna proroga del proprio rapporto di lavoro a tempo determinato, anche dopo la scadenza del termine del 3.6.2022, apposto
2 all'originario contratto di lavoro, e a rendere, ininterrottamente e regolarmente, le proprie prestazioni lavorative in favore della sino al 7.6.2023 eciò svolgendo le Controparte_1
medesime mansioni, osservando il medesimo orario di lavoro e ricevendo regolarmente i cedolini paga e le relative retribuzioni;
- che in data 7.6.2023 - dopo essere stato convocato da responsabile HR Persona_3 dell'azienda datrice di lavoro, presso gli uffici amministrativi della società siti nella zona industriale di Catania, ove era stato invitato a riconsegnare il pc ed il telefono aziendale - si era recato, altresì, presso la sede aziendale di TE (CT), ove gli aveva Controparte_3 comunicato oralmente l'immediato licenziamento, invitandolo a riconsegnare l'autovettura aziendale in uso, il badge e la carta carburante, consegnati nella medesima giornata a
[...]
CP_4
- di avere impugnato il licenziamento orale, chiedendo l'immediata reintegra nel posto di lavoro con il correlato risarcimento del danno, per mezzo di impugnativa e contestuale diffida ad adempiere del 30.06.2023, inviata a mezzo raccomandata a/r e anticipata a mezzo pec nella medesima data;
- di avere impugnato espressamente, con la medesima impugnativa, anche l'eventuale proroga del proprio rapporto di lavoro a tempo determinato (in realtà mai sottoscritta) e di avere rilevato, in ogni caso, il superamento del termine di 24 mesi di durata massima di un rapporto a tempo determinato;
- di avere altresì chiesto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la conseguente riammissione in servizio con il risarcimento del danno di cui all'art. 28, c. 2, d.lgs.
81/2015;
- di avere diffidato la società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive in ragione delle mansioni superiori di fatto disimpegnate, nonché al pagamento delle spettanze di fine rapporto e del TFR;
- che, tuttavia, la suddetta impugnativa era rimasta priva di qualsivoglia riscontro.
Tanto esposto in fatto, ha dedotto in diritto che il contratto di lavoro, originariamente a tempo determinato, si era trasformato de jure in contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 4.6.2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, d.lgs. 81/2015 (nella versione vigente all'epoca dei fatti) o, quantomeno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del medesimo d.lgs. 81/2015, a decorrere dal 24.07.2022, avendo lo stesso, dopo la scadenza del contratto di lavoro sottoscritto in data 31.05.2021, prevista per il 03.06.2022, continuato a prestare la propria attività lavorativa svolgendo le medesime mansioni e osservando il medesimo orario di lavoro in
3 favore della resistente senza soluzione di continuità e senza sottoscrivere alcuna proroga, CP_5
né alcun rinnovo, del contratto a termine.
Ha, quindi, asserito che il provvedimento adottato dal datore di lavoro in data 7.6.2023 per la cessazione del rapporto di lavoro andava qualificato a tutti gli effetti come un “licenziamento”, nullo, in quanto adottato oralmente e senza alcuna motivazione.
Ha affermato l'illegittimità e la nullità dell'eventuale proroga apposta al contratto a tempo determinato con scadenza originaria al 3.6.2022, poiché in violazione della disciplina di legge vigente all'epoca dei fatti, rilevando, inoltre, come il rapporto di lavoro doveva ritenersi trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal 04.06.2022, con ogni conseguenza di legge in termini di ricostituzione del rapporto e di risarcimento del danno ex art. 28, d.lgs. 81/2015, nell'ipotesi in cui l'atto di interruzione del rapporto di lavoro non fosse qualificabile come licenziamento orale.
Ha evidenziato di avere prestato senza soluzione di continuità la propria attività lavorativa in favore della società datrice di lavoro, per lo svolgimento delle medesime mansioni, dal 4.6.2021 al 7.6.2023, per un periodo complessivo pari a 24 mesi e 3 giorni, e, quindi, superiore al limite di
24 mesi di cui all'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015, deducendo, pertanto, che il rapporto di lavoro, avendo superato il predetto limite, doveva considerarsi trasformato ex lege, a decorrere dal 05.06.2023 (giorno di superamento del limite di 24 mesi) in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna della società resistente al ripristino del rapporto di lavoro, al versamento di tutti i contributi maturati dall'illegittima cessazione del rapporto, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dall'art. 28 D.Lgs. n.
81/2015, ossia nella misura di 12 mensilità.
Ha rimarcato che le mansioni dallo stesso disimpegnate erano sussumibili nella 8^ categoria, quadri livello B, o, in subordine, nella 8^ categoria o, in ulteriore subordine, nella 7^ categoria del CCNL metalmeccanica piccola e media industria.
Ha lamentato che la società resistente non aveva mai retribuito allo stesso il lavoro straordinario nella misura di fatto prestata, pari a n. 5 ore di lavoro straordinario a settimana, ed affermato, quindi, il diritto a percepire le relative differenze retributive con la maggiorazione del 20% prevista dal CCNL di categoria.
Ha affermato, altresì, di avere diritto al pagamento dell'indennità di trasferta, essendo stato assunto per prestare la propria attività lavorativa esclusivamente presso la sede di c.da San
Benedetto, Aragona (AG), ossia presso la sede comunemente denominata come «IG», ma avendo di fatto prestato la propria attività quotidianamente anche presso la sede di TT, ovvero, fuori dalla sede di assunzione.
4 Rivendicato, quindi, il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito sulla scorta dell'inquadramento assegnatogli e quanto dovutogli in relazione all'asserito corretto inquadramento, nonché il proprio diritto al pagamento del lavoro straordinario asseritamente prestato e dell'indennità di trasferta, come da conteggi allegati in ricorso, ha concluso chiedendo: «
1. In via principale, ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente si è trasformato de jure in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 04.06.2022 o, in subordine, dal 24.07.2022 in ragione di tutto quanto esposto al punto I della parte in diritto;
2. conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare che il provvedimento di recesso adottato e comunicato dall'azienda datrice in data 07.06.2023 sia a tutti gli effetti un licenziamento orale e, pertanto, condannare la alla reintegra nel posto di Controparte_1
lavoro precedentemente occupato, con inquadramento nella categoria 8^, quadri livello B, in ragione di quanto esposto al punto IV della parte in diritto, con condanna del datore di lavoro, altresì, al pagamento, a titolo risarcitorio, di “un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione” che, in ogni caso, non può essere inferiore a 5 mensilità e con ulteriore condanna “per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali” ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, d.lgs. 23/2015;
3. in via subordinata, ritenere e dichiarare che l'eventuale proroga apposta al contratto a tempo determinato con scadenza originaria al 03.06.2022 sia inesistente/illegittima/nulla, in ragione di quanto esposto al punto II della parte in diritto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente deve ritenersi trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal
04.06.2022;
4. conseguentemente e per l'effetto, condannare la al ripristino del rapporto di Controparte_1
lavoro intercorso con il lavoratore, con ricostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento nella categoria 8^, quadri livello B, in ragione di quanto esposto al punto IV della parte in diritto, con regolarizzazione della relativa posizione contributiva e con condanna della società datrice al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 28, D.Lgs. n.
81/2015, nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della L. n.
604 del 1966;
5. in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare, in ogni caso, che il rapporto di lavoro
a tempo determinato del ricorrente abbia superato il termine massimo di 24 mesi in data
5 05.06.2023, con conseguente violazione dell'art. 19, c. 1, 1.1. e 2, d.lgs. 81/2015 per i motivi meglio esposti in seno al superiore punto III della parte in diritto;
6. conseguentemente e per l'effetto condannare la società al ripristino del Controparte_1
rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore, con ricostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento nella categoria 8^, quadri livello B, in ragione di quanto esposto al punto IV della parte in diritto, con regolarizzazione della relativa posizione contributiva e con condanna della società datrice al pagamento dell'indennità prevista dall'art.
28, D.Lgs. n. 81/2015, nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della L. n. 604 del 1966;
7. ritenere e dichiarare, comunque, che il Sig. , in funzione delle mansioni Parte_1
assegnate dal datore di lavoro e di fatto costantemente e continuativamente espletate nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della ha diritto ad essere inquadrata Controparte_1
nella 8^ categoria, quadri livello B, del CCNL di categoria applicato in azienda e conseguente abbia diritto a percepire le relative differenze retributive, anche per lavoro straordinario e indennità di trasferta, in ragione di tutto quanto esposto in seno al punto IV, lett. A) e B) della parte in diritto;
8. conseguentemente e per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente delle correlate differenze retributive maturate e non corrisposte per le superiori causali, tenuto conto del corretto inquadramento nell'8^ categoria, quadri livello B, pari alla somma lorda di € 34.763,65 (euro trentaquattromilasettecentosessantatre/65) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quell'altra maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, e con condanna della società datrice alla correlata regolarizzazione contributiva in ragione dell'attribuzione predetto livello di inquadramento per il periodo dal 04.06.2021 al 07.06.2023, per le motivazioni esposte in seno al punto IV), lett. C) della parte in diritto;
9. in via gradata, condannare la al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente delle correlate differenze retributive maturate e non corrisposte per le superiori causali, tenuto conto dell'inquadramento nella semplice 8^ categoria, pari alla somma lorda di € 29.397,10 (euro ventinovemilatrecentonovantasette/10) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quell'altra maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, e con condanna della società datrice alla correlata regolarizzazione contributiva in ragione dell'attribuzione predetto livello di inquadramento per il periodo dal 04.06.2021 al 07.06.2023, per le motivazioni esposte in seno al punto IV), lett. C) della parte in diritto;
6 10. in via ulteriormente gradata, condannare la al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente delle correlate differenze retributive maturate e non corrisposte per le superiori causali, tenuto conto dell'inquadramento nella 7^ categoria, pari alla somma lorda di €
21.127,92 (euro ventunomilacentoventisette/92) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
o quell'altra maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, e con condanna della società datrice alla correlata regolarizzazione contributiva in ragione dell'attribuzione predetto livello di inquadramento per il periodo dal
04.06.2021 al 07.06.2023, per le motivazioni esposte in seno al punto IV), lett. C) della parte in diritto;
11. con vittoria di spese e compensi di lite.».
CP_ Con memoria tempestivamente depositata il 18.12.2023, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: «…ove fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto e nei termini illustrati in ricorso introduttivo, sia accertato il corrispondente obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del presente ricorso ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge n. 335/1995. Circa l'onere delle spese, infine, va rilevato che l' non CP_2
ha promosso né determinato la lite, né ha partecipato volontariamente al giudizio, ma vi è stato chiamato, per cui gli andranno integralmente rifuse, a carico della parte che con il suo ingiusto comportamento ha determinato l'insorgere della lite stessa in relazione al capo di domanda che ha causato la partecipazione al giudizio dell'Istituto medesimo».
Con memoria depositata il 4.1.2024, si è altresì tempestivamente costituita in giudizio la
[...]
contestando le domande principali e subordinate formulate dal ricorrente ed CP_1 affermandone l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto.
In particolare, la società resistente ha contestato di aver irrogato un licenziamento verbale nei riguardi del , precisando di avere, invece, confermato l'avvenuta cessazione del Parte_1
rapporto di lavoro, avendo erroneamente ritenuto concluso il contratto a tempo determinato stante la supposta scadenza del termine.
Ha sottolineato di avere comunque tempestivamente offerto al ricorrente l'immediata assunzione a tempo indeterminato nei medesimi termini contrattuali del perento contratto a tempo determinato, affermando, quindi, in ordine alla domanda volta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cessazione della materia del contendere.
Ha evidenziato, a conferma dell'assenza in capo alla stessa della volontà di licenziare il lavoratore, che la in quanto dipendente di altra impresa, la Controparte_6
7 «Servizi di Impresa S.r.l. », non aveva alcun potere di «licenziare» il e, altresì, che Parte_1
neppure il Direttore post-vendita aveva il compito di estromettere un Controparte_3 dipendente strutturato dall'organico aziendale poiché non munito dei relativi poteri, riservati, invece, al DG . Persona_4
Ha contestato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni equivalenti a quelli ascrivibili alle funzioni direttive di «Quadro» livello B del CCNL applicato, nonché di mansioni sussumibili nell'8^ categoria o in via ancora più gradata nella 7^ categoria del suddetto CCNL.
Ha, in particolare, rilevato che il , come tutti gli altri «Service Manager» delle varie Parte_1
Officine, era sottoposto alla direzione e controllo del Direttore post-vendita , Controparte_3
inquadrato con la qualifica di «Quadro», rimarcando, altresì, il mancato esercizio da parte del suddetto di «alcuna reale funzione direttiva con esercizio di discrezionalità di poteri, facoltà decisionale ed autonomia di iniziativa».
Ha contestato che il ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa oltre l'ordinario orario contrattuale, nonché la domanda volta ad ottenere l'indennità di trasferta, precisando che il riparto dell'attività lavorativa per due giorni ad IG e tre giorni a TT era stata frutto degli accordi assunti con il Direttore post-vendita . Controparte_3
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «-Ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al capo di domanda riguardante la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 03.06.2022, tenuto conto della proposta della Società resistente di procedere immediatamente all'assunzione del a tempo indeterminato, Parte_1
orario full time, anzianità convenzionale 03.06.2022, qualifica di impiegato e mansione di
“Addetto Service Manager”, livello VI CCNL PMI Metalmeccaniche, sede di lavoro U.T.
Aragona (IG).
-Ritenere e dichiarare inammissibili e comunque destituite di fondamento in fatto e in diritto tutte le restanti domande, principali e subordinate, proposte dal ricorrente. -Condannare il resistente alle spese e compensi del giudizio in relazione al chiesto rigetto delle domande per le quali non è cessata la materia del contendere.».
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, espletata la prova testi, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.3.2025 per l'escussione dei testi e . Testimone_1 Testimone_2
Alla predetta udienza il Tribunale, preso atto della mancata comparizione dei testimoni e della richiesta di parte ricorrente di voler rinviare l'udienza per escutere gli stessi, ha disposto la separazione del procedimento avente ad oggetto le domande dal punto n. 1 al punto n. 6 delle conclusioni del ricorso introduttivo, sì come epurate dal riferimento all'8 livello del CCNL applicato, dalle domande di cui ai punti da 7 a 10 delle conclusioni del ricorso introduttivo e,
8 provvedendo nel procedimento avente ad oggetto le domande dal punto n. 1 al punto n. 6 delle conclusioni del ricorso introduttivo, così come riqualificate, ha rinviato la causa per discussione e decisione all'udienza del 18.6.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note autorizzate e le note sostitutive depositate dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.
2. Oggetto del presente giudizio sono le domande proposte dal ricorrente e formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo dal punto n. 1 al punto n. 6, sì come epurate dal riferimento all'8 livello del CCNL Metalmeccanica piccole e medie industrie.
Segnatamente, l'istante, premesso di essere stato assunto in data 31.5.2021 alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza dal Controparte_1
4.6.2021 e scadenza al 3.6.2022, con orario di lavoro full time, qualifica di impiegato e mansioni di addetto services manager, inquadrato nel livello VI del CCNL Metalmeccanica piccole e medie industrie, ha dedotto che il rapporto di lavoro era proseguito oltre la scadenza del termine, in assenza di formale proroga e con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e che pertanto l'atto con cui il 7.6.2023 gli era stata comunicata dalla società, nella persona di la cessazione del rapporto, con invito a riconsegnare Controparte_3
l'autovettura aziendale in uso, il badge e la carta carburante, andava qualificato come licenziamento orale.
Il ricorrente deduce, quindi, di essere stato licenziato oralmente nel corso di un rapporto di lavoro che si era protratto ininterrottamente oltre la sua naturale scadenza.
La società, dal canto suo, ha contestato di aver irrogato un licenziamento orale nei riguardi del
, deducendo che «Alla scadenza del contratto il 03.06.2022, per un disguido Parte_1
amministrativo, la Società non ha sottoposto al la sottoscrizione della proroga del Parte_1
tempo definito per un altro anno, pur sussistendone la specifica causale, per cui il rapporto di lavoro è proseguito in assenza del rinnovo contrattuale» (v. memoria difensiva, pag. 3) e che «il
3 giugno 2023 -ritenendo erroneamente concluso il contratto a tempo determinato- ha confermato al la conclusione del rapporto per la presunta scadenza del termine» (v. Parte_1
memoria difensiva, pag. 4).
La resistente ha inoltre aggiunto che la , in quanto dipendente di Controparte_6
altra impresa, la «Servizi di Impresa S.r.l.», non aveva alcun potere di «licenziare» il Parte_1
e che neppure il Direttore post-vendita aveva il compito di estromettere un Controparte_3
9 dipendente strutturato dall'organico aziendale, poiché non munito dei relativi poteri, riservati, invece, al DG . Persona_4
3. Occorre, quindi, qualificare l'atto del 7.6.2023 e, a monte, vagliare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche oltre la scadenza del termine formalmente apposto al contratto concluso dal ricorrente con la società Comer Sud s.p.a.
3.1. Al riguardo, l'onere probatorio di provare i fatti costitutivi della pretesa (ossia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo) grava sul lavoratore, non invertendosi tale onere probatorio nell'ipotesi di rapporto di lavoro cd. di fatto (non assistito da alcuna stipula di contratto).
3.2. Nel caso di specie la sussistenza del rapporto di lavoro oltre la scadenza del contratto a termine (cioè successivamente al 3.6.2022) è stata invero ammessa dalla stessa società datoriale, che, come evidenziato, ha in memoria ammesso che «Alla scadenza del contratto il 03.06.2022, per un disguido amministrativo, la Società non ha sottoposto al la sottoscrizione Parte_1
della proroga del tempo definito per un altro anno, pur sussistendone la specifica causale, per cui il rapporto di lavoro è proseguito in assenza del rinnovo contrattuale» (v. memoria difensiva, pag. 3).
3.3. D'altra parte, che il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della Controparte_1
sia proseguito sino al 7.6.2023 con le stesse modalità proprie del rapporto di lavoro a termine, instaurato dal 4.6.2021 al 3.6.2022, emerge altresì dalle dichiarazioni dei testi Testimone_3
(v. verbale udienza del 27.5.2024), (v. verbale udienza del 27.5.2024), Testimone_4
(v. verbale udienza del 27.5.2024), (v. verbale udienza del Controparte_3 Controparte_4
10.6.2024).
3.4. Pertanto, reputa il Tribunale che sussistano univoci elementi per ritenere fondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui il rapporto, originariamente sottoposto a termine, si sia sviluppato secondo le modalità del rapporto di lavoro subordinato e sia proseguito senza soluzione di continuità sino al 7.6.2023.
3.5. Ne consegue, quindi, la conversione del contratto di lavoro subordinato del ricorrente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 4.6.2021 (v. art. 22 d.lgs. n. 81/2015).
3.6. Sul punto della conversione del contratto di lavoro del ricorrente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non può peraltro dichiararsi – così come richiesto da parte resistente alla lett. b) delle conclusioni di cui alle note autorizzate ove si chiede di dichiarare – cessata la materia del contendere, per aver la società provveduto a reinserire sin dal 3.6.2024 il nel posto di lavoro alle medesime condizioni contrattuali acquisite nel perento Parte_1
rapporto di lavoro a tempo determinato (anzianità di servizio, qualifica, mansioni, sede di lavoro,
10 fringe benefit). E ciò vuoi perché la ragione di siffatta conversione deve ravvisarsi nella prosecuzione in via di fatto del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine apposto al contratto e oltre i limiti temporali di cui all'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 (e non anche nel reinserimento del ricorrente nell'organizzazione aziendale a far data dal 3.6.2024), vuoi perché la qualificazione del rapporto di in termini di unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal
4.6.2021 è funzionale all'individuazione del modo di risoluzione del rapporto e alla qualificazione degli eventi del 7.6.2023 quale licenziamento orale o quale mera constatazione della scadenza del termine del contratto di lavoro.
4. Occorre, infatti, ora individuare le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Venendo, quindi, al vaglio della domanda di impugnazione del licenziamento del 7.6.2023, in thesi irrogato in forma orale, consolidato è il principio di diritto, secondo cui «Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha
l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri
l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.. » (cfr. Cass. 3822/2019; Cass. 13195/2019).
In tale prospettiva, i fatti costitutivi della domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento orale sono l'esistenza del rapporto di lavoro e l'estromissione dal rapporto di lavoro, intesa quest'ultima quale atto manifestante la consapevole intenzione del datore di lavoro di emarginare ed escludere il lavoratore dalla propria organizzazione aziendale, non essendo invece idonea al predetto fine la dimostrazione della mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni.
È stato infatti dalla giurisprudenza di legittimità ribadito che la mera cessazione definitiva nell'espletamento delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di fatto di significato polivalente, che ben può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
In quest'ordine di idee, occorre quindi accertare se, nel caso concreto, l'estromissione dal luogo di lavoro e l'allontanamento dall'attività lavorativa siano effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e di risolvere il rapporto.
A tal fine, ben può essere posto a base del convincimento in ordine all'esistenza di siffatta volontà anche il dato della cessazione dell'esecuzione delle prestazioni, allorquando, valutato
11 unitamente ad altri elementi di prova, assurga a dato sintomatico dell'esercizio del potere di recesso.
6. Ciò premesso sul piano generale, occorre ora calare nel caso concreto i suesposti principi di diritto e verificare se, nel caso che ci occupa, vi si stata o meno unilaterale e volontaria estromissione del lavoratore dall'organizzazione aziendale per mano datoriale.
6.1. Sul punto è stata espletata la prova per testi e, in particolare e per quanto qui interessa in ordine agli eventi del 7.6.2023, sono stati sentiti e (v. verbale Controparte_3 Controparte_4
udienza del 27.5.2024 e del 10.6.2024). È stato altresì sentito , padre del Testimone_5 ricorrente, le cui dichiarazioni non risultano tuttavia funzionali all'accertamento dei fatti occorsi nei locali aziendali il 7.6.2023, in quanto il teste ha riferito, in parte, di fatti Parte_1
conosciuti de realto actoris, essendo pertanto la testimonianza nulla in parte qua, e, per altra parte, su fatti svoltisi al di fuori dei locali aziendali e, come tali, non funzionali ai fini della decisione.
6.1.1. Il teste dopo aver dichiarato di essere «Responsabile del settore officina Controparte_3
e magazzino di tutto il gruppo e ciò anche nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato per CP_1
la , sui fatti del 7.6.2023 ha affermato che «il 7 giugno ci siamo visti, perché lui è CP_1
rientrato, chiamato dal nostro ufficio del personale, perché erano decorsi i termini del contratto
a tempo determinato e ci siamo scambiati i motivi del mancato rinnovo», precisando di aver rappresentato al ricorrente che «vista l'esperienza di lavoro di due anni, non eravamo convinti dell'operato nella sede, perché anche i risultati che gli avevo chiesto di raggiungere, non erano stati soddisfacenti. Gli ho comunicato, quindi, che avevamo deciso di chiudere l'esperienza e di non rinnovare il contratto» (v. verbale udienza del 27.5.2024).
Inoltre, il teste, sempre sui fatti del 7.6.2023, ha aggiunto che «sono stato contattato dal nostro ufficio del personale, in particolare da , che mi ha comunicato che erano Persona_3
decorsi i termini del contratto del ricorrente e che bisognava farlo rientrare a Catania, visto che lui si era già presentato sul luogo di lavoro. Mi ha detto anche che ci aveva pensato lei e che
stava rientrando a Catania e che già aveva lasciato all'ufficio del personale alcuni Pt_1
asset aziendali. Poi il ricorrente ha lasciato anche la vettura con cui era rientrato da IG
a Catania. Come le ho detto prima abbiamo discusso dei motivi del mancato rinnovo» (v. verbale udienza del 27.5.2024).
Quanto al ruolo di il teste ha precisato che « è dipendente Persona_3 Persona_3
della società dei servizi di impresa cui è stata data in outsourcing la gestione del personale» (v. verbale udienza del 27.5.2024).
12 6.1.2. La teste dipendente della resistente con il ruolo di «Service-Manager per Controparte_4
la sede di TE in via del commercio e per quella di viale Vittorio Veneto a Catania», sui fatti del 7.6.2023, ha dichiarato «ho ricevuto una chiamata da un mio diretto superiore,
che mi ha invitata a prendere le chiavi della vettura che avrebbe dovuto Controparte_3
restituire il ricorrente, così come a prendere il badge e la scheda carburante» e ha ribadito di non conoscere le ragioni della risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente e di aver «ho ricevuto una chiamata con cui mi si invitava a prendere in consegna gli oggetti di cui sopra, ma non mi è stata specificata la ragione della riconsegna» (v. verbale udienza del 10.6.2024).
6.2. Vi è, dunque, la prova dell'intervenuta estromissione del lavoratore dall'organizzazione aziendale per effetto della consapevole volontà del datore di lavoro, essendo evidente, al di là di ogni qualificazione valutativa assegnata dai testi alla scelta datoriale di recidere il rapporto di lavoro con il ricorrente, che quest'ultimo sia stato allontanato dall'azienda, con definitiva risoluzione del rapporto di lavoro.
6.3. In senso contrario, non giova fare leva sulla circostanza che la Controparte_6
era priva del potere di «licenziare» il , perché dipendente di altra impresa, e
[...] Parte_1
che altresì era privo del potere di estromettere un dipendente strutturato Controparte_3 dall'organico aziendale.
Ed, invero, a fronte delle inequivocabili risultanze probatorie in ordine alla effettiva e concreta estromissione del lavoratore dall'organizzazione aziendale, non è emersa la prova dell'assenza della volontà datoriale di estromettere il ricorrente, anche tenuto conto che la società, a seguito del ricevimento della lettera di impugnazione del licenziamento (5.7.2023), ha affermato di offerto al lavoratore l'assunzione – ex novo – a tempo indeterminato, così ammettendo la cessazione del rapporto di lavoro, e non ha, invece, contestato l'imputabilità a sé dell'atto di recesso, invitando il lavoratore a proseguire – senza soluzione di continuità – l'attività lavorativa, corrispondendo la retribuzione anche nel lasso di tempo intercorrente tra i fatti del 7.6.2023 e l'invito alla prosecuzione dell'attività lavorativa.
6.4. Risulta, quindi, inequivocabilmente l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di recesso.
Risulta, altresì, incontrovertibilmente dimostrata l'estromissione del lavoratore dell'organizzazione aziendale per effetto di un atto volontario del datore di lavoro posto in essere il 7.6.2023.
6.5. Si è, quindi, nel caso di specie perfezionata, la fattispecie del licenziamento orale.
13 6.6. La dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda impone quindi ora di vagliare la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, del rispetto della forma scritta del licenziamento, siccome prescritta ex lege (cfr. C. Cass. 18087/2007).
6.7. Nella specie, tuttavia, tale prova non è stata fornita dal datore di lavoro.
6.8. Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale dimostrata la cessazione del rapporto di lavoro in scrutinio già dal 7.6.2023 per effetto del licenziamento orale del ricorrente.
7. Così ricostruita la dinamica della cessazione del rapporto di lavoro per effetto del licenziamento orale e venendo ora all'individuazione della tutela applicabile, osserva il
Tribunale che il rapporto di lavoro per cui è causa è sorto successivamente al 7.3.2015 (v. documentazione in atti), con la conseguenza che occorre applicare il regime di tutela stabilito dall'art. 2 d.lgs. 23/2015.
La richiamata norma stabilisce sul punto che «Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è
14 assoggettata alla contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dal deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione».
Il licenziamento intimato al ricorrente va, quindi, dichiarato inefficace, giacché intimato in forma orale.
7.1. L'ordine di reintegrazione è tuttavia in concreto impedito dalla circostanza per cui il lavoratore è stato riammesso in servizio in data 3.6.2024 e, a partire da tale data, ha già ripreso a prestare l'attività lavorativa alle dipendenze della resistente.
7.2. Pertanto e alla luce delle conclusioni del ricorso introduttivo, la resistente va condannata alla corresponsione in favore del ricorrente al risarcimento del danno mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a dodici mensilità, dovendosi fare riferimento al periodo ricompreso dal giorno del licenziamento, ossia dal 7.6.2023, alla data di riammissione in servizio (del 3.6.2024), dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In aggiunta a quanto sopra, la società resistente va altresì condannata, per il medesimo periodo, ossia dal 7.6.2023 al 3.6.2024, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge.
8. L'accoglimento della domanda proposta in via principale determina l'assorbimento delle restanti domande.
9. Nei rapporti tra il ricorrente e la resistente le spese di lite devono essere compensate per 2/3, avendo il ricorrente dato causa alla prosecuzione del giudizio sulle domande in questa sede esaminate, che pure erano state oggetto della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del
14.2.2024, rifiutata dal ricorrente (v. verbale udienza 28.2.2024), anche se avente ad oggetto – per la parte riferibile alle domande oggetto della presente sentenza – la «trasformazione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, con computo dell'anzianità dal 4.6.2021, alle medesime condizioni contrattuali già stabilite con il contratto del 4.6.2021 (doc. n. 1, fasc. ricorrente), dunque con orario di lavoro a tempo pieno, con inquadramento economico e normativo nel VI livello CCNL Metalmeccanica, con assegnazione della qualifica di Impiegato e mansioni di Addetto Services Manager, con sede di lavoro in IG, U.T. Aragona» e l'«indennità risarcitoria (ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015) pari alla somma netta omnicomprensiva di euro 7.000,00». Il restante terzo delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere posto a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in
15 ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, determinato sulla base del decisum.
CP_ Nei rapporti con l' le spese di lite possono essere compensate alla luce della posizione processuale dell' e della marginalità della domanda di condanna al pagamento dei CP_2 contributi previdenziali rispetto all'integrale oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e difesa, così provvede:
A) dichiara l'esistenza di unico rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato tra e la società a partire dal Parte_1 Controparte_1
4.6.2021;
B) dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato in forma orale il 7.6.2023 a
[...]
; Parte_1
C) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno mediante il pagamento un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a dodici mensilità, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
D) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 7.6.2023 al 3.6.2024;
E) condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione in favore del ricorrente di 1/3 delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 4.628,5 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
compensa i restanti 2/3 delle spese di lite. CP_ F) compensa le spese di lite nei confronti dell'
Così deciso in Catania, il 19 giugno 2025
La giudice
Federica Porcelli
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