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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7881 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE Parte_1
PUGLISI BERTOLINO N° 21, PALERMO presso l'Avv. BONGIORNO
NO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attrice –
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA DANTE N° 166 PALERMO presso l'avv. MAURONER ROBERTO,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
Oggetto: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27.10.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
citava in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali derivanti dall'errore diagnostico commesso dai sanitari dell'Azienda ospedaliera convenuta.
A sostegno della domanda l'attrice rappresentava che in data 23.09.2018,
accusando forti vertigini, acufeni e un quadro di ipostenia agli arti inferiori, veniva trasportata tramite ambulanza del 118 presso il P.S
dell'Azienda sanitaria convenuta ove i sanitari di turno, eseguito esame
Tc encefalico, risultato negativo per lesioni, decidevano di dimettere la paziente, rinviandola al giorno successivo per eseguire controllo ORL,
anch'esso con esito negativo per patologie di competenza specialistica.
L'attrice rappresentava, altresì, che in data 26.09.2028, alle 10:30 circa del mattino, accusava sul luogo di lavoro forte cefalea e afasia sicché,
allertato il servizio 118 intorno alle ore 11.47, veniva trasportata presso il
P.S dell'Ospedale di Palermo (cfr Verbale Centrale Operativa CP_1
del 118), ove veniva accertato dal sanitario di turno dell'Area di
Emergenza medico-chirurgica “"algia orecchio di sn e emivolto di sn in
stato confusionale con crisi di pianto" e indi veniva collocata in codice rosso con monitoraggio dei parametri vitali.
Eseguiti dopo un certo lasso di tempo i necessari esami strumentali,
venne posta la diagnosi di "Ictus ischemico acuto in territorio carotideo
sinistro da trombo occlusione della a. carotide in-terna intracranica" con dimissione in data 05.10.2018 e successivo trasferimento presso il Centro
2 di Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, ove, dopo avere effettuato diversi periodi di neuro riabilitazione, in data 08.04.2019, l'attrice veniva definitivamente dimessa, con la diagnosi di: "Emiparesi facio- brachio-
crurale destra ed afasia in esito di ictus cerebri”.
Lamentando imperizia e negligenza da parte dei sanitari dell'azienda convenuta in considerazione dei ritardi e/o delle omissioni nel trattamento e nella diagnosi della patologia ischemica, l'attrice concludeva chiedendo di:
“Accertare e dichiarare che, a seguito dell'errore diagnostico e della
condotta imperita e negligente del personale medico operante alle
dipendenze dell' Controparte_1
di Palermo, la signora ha subito i danni fisici meglio Parte_1
descritti in narrativa.
- Per l'effetto, ritenere e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
, in persona Controparte_2
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale
a Palermo in Viale Strasburgo n. 223 - CAP 90146, Cod. Fisc. e P.IVA
e condannarla, per i motivi descritti in narrativa, al P.IVA_1
risarcimento dei danni patrimoniali, extra patrimoniali, delle lesioni fisiche,
del danno morale e alla vita di relazione, tutti subiti dalla signora Pt_1
, così come descritti e quantificabili in €. 745.218,00, liquidandoli
[...]
in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in base alle
risultanze istruttorie e processuali.
Con computo degli interessi compensativi da quanto dovuti fino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
3 Con comparsa depositata il 26.10.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando in toto le Controparte_1
richieste attoree e chiedendone l'integrale rigetto.
La struttura convenuta deduceva la conformità dell'operato dei sanitari alle regole della buona scienza medica e, sulla base dei sintomi presentati dalla pz, la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni mediche secondo quanto prescritto dalle linee guida nel trattamento dell'ictus cerebrale ischemico.
L'Azienda sanitaria concludeva chiedendo di:
-“in via principale ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la
nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt
163, comma 3, n.3 e 4, e all'art. 164, co 4 c.p.c, adottando ogni
conseguente statuizione,
-in via subordinata, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è
ascrivibile all' ; Controparte_1
conseguentemente rigettare le domande tutte proposte dalla sig.ra , Pt_1
perché illegittime e infondate;
-in via ancora subordinata, nella denegata ed estrema ipotesi in cui il G.I
dovesse riconoscere una responsabilità (anche) parziale della convenuta,
per le ragioni illustrate in narrativa, ridurre l'ammontare del risarcimento in
ragione della grave patologia da cui era affetta la sig.ra . Parte_1
In ogni caso con rifusione di spese, diritti ed onorari”
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.c., la causa veniva istruita attraverso C.T.U. medico legale e, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione a mezzo di ordinanza ex art. 185-bis
4 c.p.c., veniva infine posta in decisione all'udienza del 27.10.2025.
Così compendiati i fatti di causa la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Occorre prendere le mosse dagli esiti della CTU i cui contenuti vanno pienamente condivisi ai fini del decidere.
I CCTTUU, all'esito degli accertamenti, hanno riscontrato nel comportamento dei sanitari dell' convenuta che hanno gestito il CP_1
caso clinico dei profili di responsabilità professionale. In particolare, sono stati rilevati dei ritardi nell'esecuzione dei necessari esami diagnostici che non hanno permesso di poter eseguire nei tempi corretti la terapia trombolitica sulla paziente la quale, se tempestivamente praticata,
avrebbe sensibilmente contenuto le lesioni riportate dall'attrice costituite da “necrosi cerebrale estesa” foriera di “gravi deficit neurologici (afasia
motoria, plegia arto superiore destro e paresi grave arto inferiore destro)
irreversibili”.
I CCTTUU, sulla base della documentazione sanitaria versata in atti,
hanno ricostruito la cronologia dei fatti relativi al caso clinico accertando che:
1) Il 23.09.2018 l'attrice accedeva al P.S di per vertigini, CP_1 acufeni e nausea dove, eseguiti esami ematochimici regolari e tac cranio che dava esito negativo, veniva dimessa con invito a ripresentarsi il giorno successivo per visita ORL che non evidenziava nulla di patologico;
2) Il 26.09.2018 alle ore 11,47 per riferito malore, stato confusionale veniva allertato il 118 che arrivava sul luogo alle 11,57 e trasportava l'attrice al P.S di alle ore 12,23, ove fu CP_1 accettata alle ore 12,32 con codice rosso e sottoposta a visita medica alle ore 14,25;
3) Alle ore 14,56 fu eseguita tac cranio, refertata come immodificata rispetto alla precedente del 23.09.2018 e sottoposta a visita neurologica alle ore 17,05 con referto di paziente vigile, non colla-
5 borante, afasia completa, emiparesi facio-brachio-crurale dx con omolaterale, e prescrizione ad eseguire angio tac del Per_1 circolo intracranico;
4) Alle ore 17,57 fu eseguita angiotac che evidenziò "trombo- occlusione della cerebrale media di sinistra per cui fu trasferita al reparto di neurologia con degenza dal 26.09 al 05.10.2018;
5) Sempre in data 26.09.2018 fu eseguita RMN encefalo che evidenziò ”estesa area di alterato segnale a carico della regione frontale sinistra e del centro semiovale omolaterale, come da lesione ischemica recente”. E il 04.10.2018 ecodoppler dei TSA che evidenziò a sinistra marcato kinking della carotide interna dove si rileva un marcato aumento della velocità di flusso compatibile con stenosi > 75% del lume vasale…”.
6) Il 05.10.2018 l'attrice fu dimessa con la seguente diagnosi “vigile, con permanente afasia e severa emiparesi destra con plegia arto superiore” a cui è seguito il ricovero, in diversi periodi, dal 18/2/19 all'8/4/19 al Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina per riabilitazione motoria e logopedica.
Ebbene gli ausiliari, alla luce della cronologia degli eventi in atti, hanno ritenuto che “la corretta diagnosi di natura e sede esatta della lesione
vascolare fu posta solo alle ore 17,57 del 26-9-2018 dopo circa cinque ore e
mezzo dall'accettazione al P.S. in codice rosso”. Il consulente, richiamando le linee guida SPREAD 2016, che a suo dire sono “certamente conosciute
dall'Azienda convenuta essendo l'Ospedale Villa Sofia un Centro Stroke
Unit di II° livello” ha precisato che “l'inquadramento clinico precoce
dell'ictus ischemico-trombotico ha lo scopo di avviare entro i limiti temporali
che identificano la finestra terapeutica il trattamento più appropriato e in
tali casi è fortemente raccomandato il ricovero precoce presso una stroke- unit- dedicata al trattamento dell'ictus- Tutte le procedure cliniche devono essere effettuate il più rapidamente possibile per consentire la gestione
ottimale del paziente e, quando possibile, il trattamento trombolitico entro i
limiti temporali che identificano la finestra terapeutica.. In caso di trombosi
la “finestra temporale” per eseguire la trombolisi e.v. è di 3-4,5 ore dal
6 momento dell'insorgenza del primo segno-sintomo; e per eseguire
trombectomia meccanica è fino a 6 ore”.
Secondo quanto riportato nella relazione, infatti, per “aumentare le
possibilità di recupero e limitare le conseguenze disabilitanti causate
dall'ictus cerebrale è necessario intervenire con la trombolisi endovenosa
cioè con la somministrazione di un farmaco contenente sostanze
fibrinolitiche capace di disostruire l'arteria cerebrale occlusa o con la
trombectomia meccanica (utilizzando cioè device meccanici per via endovas-
colare) entro le prime 6 ore”.
Tale terapia endovenosa deve essere però praticata il prima possibile, non oltre le prime tre ore-quattro ore e trenta minuti dall'esordio, in una stroke unit.
Ciò posto, accertato secondo i CCTTU che:
1) l'attrice non aveva alcun criterio di esclusione né controindicazione per la terapia trombolitica;
2) che, inoltre, già qualche giorno prima dell'insorgenza dell'ictus, la paziente si era presentata al P.S dell'azienda convenuta per una sintomatologia vertiginosa che, ex post, si rileva essere un chiaro prodromo della successiva lesione trombo-embolica dell'arteria cerebrale sinistra, che fu poi accertata a partenza dalle placche di stenosi serrata (> 75%) della carotide interna sinistra;
3) che l'ora di esordio dell'ictus si possa certamente collocare tra le ore 11 e le 11,47 pur essendo la paziente pervenuta al P.S. di CP_1
alle ore 12,25 ed accettata al triage in codice rosso alle ore
[...] 12,32 per “riferito malore,stato confusionale”, e visitata dal medico solo alle ore 14,25;
è possibile concludere “che il lasso di tempo intercorso (ben due ore) tra
l'arrivo al P.S. della paziente (posta in codice rosso) e la visita neurologica
sia stato eccessivo. La stessa che era con notevole probabilità affetta da
ictus cerebrale acuto, essendo disartrica e in stato confusionale avrebbe
dovuto essere diagnosticata al più presto possibile con un esame obbiettivo
7 neurologico accurato”.
Un ritardo è stato, inoltre, riscontrato dal momento in cui il sanitario,
avendo visitato la paziente alle ore 14,25 e accertato la presenza di disartria, abbia impiegato mezz'ora per farle eseguire la tac cranio (ore
14,57) e poi altre due ore per farla vistare dal neurologo (ore 17,05) il quale prescrisse l'angio tac cerebrale anch'essa eseguita dopo quasi un'altra ora (ore 17,57).
Si può dunque ritenere con elevata probabilità che se i sanitari del PS al momento della visita (ore 14,25), avessero fatto eseguire subito, in rapida successione, una tc cranio e una visita neurologica, ragionevolmente (alle ore 15,00) sarebbe stata eseguita con urgenza l'angio tac, che invece fu eseguita solo alle ore 17,57.
L'angio TC, se fosse stata eseguita almeno due ore prima, di certo
“avrebbe consentito facilmente di potere accedere alla necessaria terapia
trombolitica, entro la corretta “finestra temporale”, compresa fra le tre ore
dall'esordio (se eseguita tra le ore 14,00 e le ore 14,30), che sarebbe stato
l'optimum, e le quattro ore e trenta (se eseguita tra le ore 15,30 e le ore 16),
il che sarebbe stato ugualmente accettabile per eseguire la trombolisi”.
Dalla somma di questi ritardi continuativi per un totale di 5 ore e mezza,
si riscontra un comportamento negligente e imperito dei sanitari convenuti meritevole di censura.
Sulla scorta degli eventi descritti, risulta accertato che la paziente sia pervenuta al P.S dell'ospedale dopo circa un'ora dall'esordio sicchè,
secondo gli ausiliari, era quindi “non solo pienamente candidabile a
trombolisi ma era una candidata ottimale a tale terapia”. Ne deriva,
8 sempre secondo i CCTTUU, che “il non avere eseguito la doverosa
trombolisi, unica arma veramente efficace nel trattamento della sua
malattia, ha lasciato che essa facesse il suo naturale decorso.
I consulenti hanno, pertanto, concluso che stante il nesso di causa tra le lesioni riportate dall'attrice e il comportamento dei sanitari che gestirono la paziente, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un danno biologico permanente complessivo del 60-65% inteso quale maggior danno atteso che, qualora i sanitari fossero intervenuti tempestivamente con un intervento di trombolisi, sarebbe verisimilmente residuata quella disartria già presente all'atto del ricovero a (patologia da sola CP_1
valutabile con una percentuale di danno biologico di circa il 10%).
I CCTTUU hanno altresì valutato una invalidità temporanea assoluta di cinque mesi e una invalidità temporanea relativa al 50% di mesi due
(periodo di riabilitazione).
Agli atti non sono state allegate spese mediche.
Le valutazioni svolte dai consulenti appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici di talché le risultanze cui pervengono gli ausiliari vengono fatte proprie da questo decidente quantificando nel 62% il danno biologico complessivo patito dall'attrice (ossia nella misura mediana della forbice individuata nella relazione).
I CCTTUU hanno poi esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dei consulenti di parte convenuta alla bozza di relazione sulla non immediata evidenza dei sintomi tipici della patologia ischemica all'accesso dell'attrice al P.S e sulla reale efficacia della terapia trombolitica.
9 In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulen-ti di fiducia che, anche se non espressamente
confutate, restano implicita-mente disattese perché incompatibili con le
argomentazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Né d'altra parte possono in questa sede essere sollevati profili di critica nuovi o diversi rispetto all'elaborato degli ausiliari che potevano essere dedotti durante la consulenza tecnica.
Occorre allora calcolare il danno biologico ascrivibile alla censurabile condotta dei sanitari partendo dalla considerazione che, naturalmente,
non l'integrale danno biologico riscontrato (62%, per come indicato sopra)
potrà essere risarcito, ma esclusivamente il danno iatrogeno differenziale,
ossia il danno che è la conseguenza dell'errore medico e che rappresenta i soli pregiudizi che ne derivano direttamente, escludendo i postumi che si sarebbero comunque inevitabilmente verificati, anche senza l'illecito commesso dal medico.
Tralasciando il lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinario sulle varie metodologie di calcolo, questo giudice si uniforma agli ultimi approdi giurisprudenziali inclini a calcolare il risarcimento da danno iatrogeno mediante la differenza tra il livello di invalidità permanente complessiva finale e quello assegnato alla condotta illecita del medico che ha prodotto
10 la lesione, misurandolo però non in termini percentualistici di invalidità,
ma direttamente nei loro valori monetari corrispondenti.
La Cassazione si è espressa infatti in favore di questa metodologia di calcolo. Infatti, la Corte ha chiarito che la quantificazione del risarcimento basata esclusivamente sulla differenza tra le percentuali di invalidità
senza conversione in somme di denaro è da ritenersi viziata, causando una sottostima del danno in violazione dell'articolo 1223 c.c. ( Cass. n.
18442 del 2023).
Secondo la Cassazione, «è principio di diritto che: "La liquidazione del
danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti
riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa
naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art.
1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura del 62%), interamente ascritta
all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non
imputabile all'errore medico (nella specie, del 10%), poiché, stante la
progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il
risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello
relativo allo stesso valore percentuale (52%) ove calcolato dal punto 0 al
punto 52, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità
materiale" (Cass. 26851/2023; Cass. 26117/2021)».
Occorre pertanto calcolare il valore monetario del danno biologico patito dall'attrice (62%) e da esso sottrarre il valore monetario del danno biologico che sarebbe comunque residuato anche se non vi fosse stato alcun errore medico (10%). La differenza tra questi due valori monetari
11 rappresenta il danno iatrogeno differenziale che va risarcito all'attrice.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè
del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale,
riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n°
14402/2011). Indi, questo Tribunale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione di essa approvata dall' (giugno 2024). Controparte_3
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attrice, la quale all'epoca dell'evento aveva 58 anni, spetterà un risarcimento pari ad euro
€ 378.498,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale della danneggiata.
Da tale somma andrà detratto il valore monetario della invalidità al 10%
che sarebbe residuato nel caso in cui non vi fossero stati errori medici ossia euro 23.535,00. Si perviene così ad un danno iatrogeno differenziale di euro 354.963,00. Quanto al danno derivante dalla inabilità
temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 15.000,00 in valori attuali per l'inabilità totale e per l'inabilità parziale tenuto conto che un
12 lungo periodo riabilitativo sarebbe stato necessario anche se non vi fossero stati errori medici.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attrice è, dunque, pari ad euro
369.963,00.
Sull'importo così individuato dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
In definitiva, la struttura convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 408.099,02 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno morale e alla vita di
13 relazione va detto che le Tabelle milanesi propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" (sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari) con il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Ciò vale a dire che le Tabelle propongono la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: (i) danno biologico e (ii) danno morale.
Sicché, il danno come sopra liquidato già comprende, oltre alla lesione permanente e temporanea dell'integrità psico-fisica, anche nei suoi risvolti dinamico-relazionali, la componente di danno morale inteso come sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Ciò detto, nel caso in esame non vi sono elementi capaci di elidere la presunzione di sofferenza soggettiva patita dall'attrice che è da ritenersi già compresa nel valore monetario relativo al danno non patrimoniale.
Ne consegue che, in assenza della prova di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, la liquidazione del danno morale (o da sofferenza soggettiva inferiore) è da ritenersi computata nel caso de quo nella liquidazione del danno c.d. biologico in quanto già comprensivo dei pregiudizi “normali” alle attività quotidiane, personali e relazionali.
Alla luce di ciò, non vi sono ragioni per riconoscere un aumento del danno per maggiore sofferenza soggettiva rispetto a quella
14 presuntivamente patita collegabile alla specifica lesione riscontrata.
Non può neanche procedersi all'aumento personalizzato del danno in quanto, tale operazione è ammessa solo in presenza di peculiarità del caso concreto che siano allegate e comprovate che, nel caso di specie,
sono mancate del tutto.
Pertanto, anche sotto questo profilo, nessun aumento può essere operato all'importo come sopra liquidato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo considerati i valori minimi, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, delle questioni sottese alla causa e del valore del
decisum, ponendo quelle di CTU definitivamente a carico della CP_4
convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente le domande di;
Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di €
408.099,02 , oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 11.229,00 oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta liquidate come in atti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 28.11.2025.
15 Il giudice
dott. Enrico Catanzaro
16
Catanzaro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7881 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE Parte_1
PUGLISI BERTOLINO N° 21, PALERMO presso l'Avv. BONGIORNO
NO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attrice –
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA DANTE N° 166 PALERMO presso l'avv. MAURONER ROBERTO,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
Oggetto: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27.10.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
citava in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali derivanti dall'errore diagnostico commesso dai sanitari dell'Azienda ospedaliera convenuta.
A sostegno della domanda l'attrice rappresentava che in data 23.09.2018,
accusando forti vertigini, acufeni e un quadro di ipostenia agli arti inferiori, veniva trasportata tramite ambulanza del 118 presso il P.S
dell'Azienda sanitaria convenuta ove i sanitari di turno, eseguito esame
Tc encefalico, risultato negativo per lesioni, decidevano di dimettere la paziente, rinviandola al giorno successivo per eseguire controllo ORL,
anch'esso con esito negativo per patologie di competenza specialistica.
L'attrice rappresentava, altresì, che in data 26.09.2028, alle 10:30 circa del mattino, accusava sul luogo di lavoro forte cefalea e afasia sicché,
allertato il servizio 118 intorno alle ore 11.47, veniva trasportata presso il
P.S dell'Ospedale di Palermo (cfr Verbale Centrale Operativa CP_1
del 118), ove veniva accertato dal sanitario di turno dell'Area di
Emergenza medico-chirurgica “"algia orecchio di sn e emivolto di sn in
stato confusionale con crisi di pianto" e indi veniva collocata in codice rosso con monitoraggio dei parametri vitali.
Eseguiti dopo un certo lasso di tempo i necessari esami strumentali,
venne posta la diagnosi di "Ictus ischemico acuto in territorio carotideo
sinistro da trombo occlusione della a. carotide in-terna intracranica" con dimissione in data 05.10.2018 e successivo trasferimento presso il Centro
2 di Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, ove, dopo avere effettuato diversi periodi di neuro riabilitazione, in data 08.04.2019, l'attrice veniva definitivamente dimessa, con la diagnosi di: "Emiparesi facio- brachio-
crurale destra ed afasia in esito di ictus cerebri”.
Lamentando imperizia e negligenza da parte dei sanitari dell'azienda convenuta in considerazione dei ritardi e/o delle omissioni nel trattamento e nella diagnosi della patologia ischemica, l'attrice concludeva chiedendo di:
“Accertare e dichiarare che, a seguito dell'errore diagnostico e della
condotta imperita e negligente del personale medico operante alle
dipendenze dell' Controparte_1
di Palermo, la signora ha subito i danni fisici meglio Parte_1
descritti in narrativa.
- Per l'effetto, ritenere e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
, in persona Controparte_2
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale
a Palermo in Viale Strasburgo n. 223 - CAP 90146, Cod. Fisc. e P.IVA
e condannarla, per i motivi descritti in narrativa, al P.IVA_1
risarcimento dei danni patrimoniali, extra patrimoniali, delle lesioni fisiche,
del danno morale e alla vita di relazione, tutti subiti dalla signora Pt_1
, così come descritti e quantificabili in €. 745.218,00, liquidandoli
[...]
in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in base alle
risultanze istruttorie e processuali.
Con computo degli interessi compensativi da quanto dovuti fino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
3 Con comparsa depositata il 26.10.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando in toto le Controparte_1
richieste attoree e chiedendone l'integrale rigetto.
La struttura convenuta deduceva la conformità dell'operato dei sanitari alle regole della buona scienza medica e, sulla base dei sintomi presentati dalla pz, la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni mediche secondo quanto prescritto dalle linee guida nel trattamento dell'ictus cerebrale ischemico.
L'Azienda sanitaria concludeva chiedendo di:
-“in via principale ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la
nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt
163, comma 3, n.3 e 4, e all'art. 164, co 4 c.p.c, adottando ogni
conseguente statuizione,
-in via subordinata, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è
ascrivibile all' ; Controparte_1
conseguentemente rigettare le domande tutte proposte dalla sig.ra , Pt_1
perché illegittime e infondate;
-in via ancora subordinata, nella denegata ed estrema ipotesi in cui il G.I
dovesse riconoscere una responsabilità (anche) parziale della convenuta,
per le ragioni illustrate in narrativa, ridurre l'ammontare del risarcimento in
ragione della grave patologia da cui era affetta la sig.ra . Parte_1
In ogni caso con rifusione di spese, diritti ed onorari”
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.c., la causa veniva istruita attraverso C.T.U. medico legale e, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione a mezzo di ordinanza ex art. 185-bis
4 c.p.c., veniva infine posta in decisione all'udienza del 27.10.2025.
Così compendiati i fatti di causa la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Occorre prendere le mosse dagli esiti della CTU i cui contenuti vanno pienamente condivisi ai fini del decidere.
I CCTTUU, all'esito degli accertamenti, hanno riscontrato nel comportamento dei sanitari dell' convenuta che hanno gestito il CP_1
caso clinico dei profili di responsabilità professionale. In particolare, sono stati rilevati dei ritardi nell'esecuzione dei necessari esami diagnostici che non hanno permesso di poter eseguire nei tempi corretti la terapia trombolitica sulla paziente la quale, se tempestivamente praticata,
avrebbe sensibilmente contenuto le lesioni riportate dall'attrice costituite da “necrosi cerebrale estesa” foriera di “gravi deficit neurologici (afasia
motoria, plegia arto superiore destro e paresi grave arto inferiore destro)
irreversibili”.
I CCTTUU, sulla base della documentazione sanitaria versata in atti,
hanno ricostruito la cronologia dei fatti relativi al caso clinico accertando che:
1) Il 23.09.2018 l'attrice accedeva al P.S di per vertigini, CP_1 acufeni e nausea dove, eseguiti esami ematochimici regolari e tac cranio che dava esito negativo, veniva dimessa con invito a ripresentarsi il giorno successivo per visita ORL che non evidenziava nulla di patologico;
2) Il 26.09.2018 alle ore 11,47 per riferito malore, stato confusionale veniva allertato il 118 che arrivava sul luogo alle 11,57 e trasportava l'attrice al P.S di alle ore 12,23, ove fu CP_1 accettata alle ore 12,32 con codice rosso e sottoposta a visita medica alle ore 14,25;
3) Alle ore 14,56 fu eseguita tac cranio, refertata come immodificata rispetto alla precedente del 23.09.2018 e sottoposta a visita neurologica alle ore 17,05 con referto di paziente vigile, non colla-
5 borante, afasia completa, emiparesi facio-brachio-crurale dx con omolaterale, e prescrizione ad eseguire angio tac del Per_1 circolo intracranico;
4) Alle ore 17,57 fu eseguita angiotac che evidenziò "trombo- occlusione della cerebrale media di sinistra per cui fu trasferita al reparto di neurologia con degenza dal 26.09 al 05.10.2018;
5) Sempre in data 26.09.2018 fu eseguita RMN encefalo che evidenziò ”estesa area di alterato segnale a carico della regione frontale sinistra e del centro semiovale omolaterale, come da lesione ischemica recente”. E il 04.10.2018 ecodoppler dei TSA che evidenziò a sinistra marcato kinking della carotide interna dove si rileva un marcato aumento della velocità di flusso compatibile con stenosi > 75% del lume vasale…”.
6) Il 05.10.2018 l'attrice fu dimessa con la seguente diagnosi “vigile, con permanente afasia e severa emiparesi destra con plegia arto superiore” a cui è seguito il ricovero, in diversi periodi, dal 18/2/19 all'8/4/19 al Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina per riabilitazione motoria e logopedica.
Ebbene gli ausiliari, alla luce della cronologia degli eventi in atti, hanno ritenuto che “la corretta diagnosi di natura e sede esatta della lesione
vascolare fu posta solo alle ore 17,57 del 26-9-2018 dopo circa cinque ore e
mezzo dall'accettazione al P.S. in codice rosso”. Il consulente, richiamando le linee guida SPREAD 2016, che a suo dire sono “certamente conosciute
dall'Azienda convenuta essendo l'Ospedale Villa Sofia un Centro Stroke
Unit di II° livello” ha precisato che “l'inquadramento clinico precoce
dell'ictus ischemico-trombotico ha lo scopo di avviare entro i limiti temporali
che identificano la finestra terapeutica il trattamento più appropriato e in
tali casi è fortemente raccomandato il ricovero precoce presso una stroke- unit- dedicata al trattamento dell'ictus- Tutte le procedure cliniche devono essere effettuate il più rapidamente possibile per consentire la gestione
ottimale del paziente e, quando possibile, il trattamento trombolitico entro i
limiti temporali che identificano la finestra terapeutica.. In caso di trombosi
la “finestra temporale” per eseguire la trombolisi e.v. è di 3-4,5 ore dal
6 momento dell'insorgenza del primo segno-sintomo; e per eseguire
trombectomia meccanica è fino a 6 ore”.
Secondo quanto riportato nella relazione, infatti, per “aumentare le
possibilità di recupero e limitare le conseguenze disabilitanti causate
dall'ictus cerebrale è necessario intervenire con la trombolisi endovenosa
cioè con la somministrazione di un farmaco contenente sostanze
fibrinolitiche capace di disostruire l'arteria cerebrale occlusa o con la
trombectomia meccanica (utilizzando cioè device meccanici per via endovas-
colare) entro le prime 6 ore”.
Tale terapia endovenosa deve essere però praticata il prima possibile, non oltre le prime tre ore-quattro ore e trenta minuti dall'esordio, in una stroke unit.
Ciò posto, accertato secondo i CCTTU che:
1) l'attrice non aveva alcun criterio di esclusione né controindicazione per la terapia trombolitica;
2) che, inoltre, già qualche giorno prima dell'insorgenza dell'ictus, la paziente si era presentata al P.S dell'azienda convenuta per una sintomatologia vertiginosa che, ex post, si rileva essere un chiaro prodromo della successiva lesione trombo-embolica dell'arteria cerebrale sinistra, che fu poi accertata a partenza dalle placche di stenosi serrata (> 75%) della carotide interna sinistra;
3) che l'ora di esordio dell'ictus si possa certamente collocare tra le ore 11 e le 11,47 pur essendo la paziente pervenuta al P.S. di CP_1
alle ore 12,25 ed accettata al triage in codice rosso alle ore
[...] 12,32 per “riferito malore,stato confusionale”, e visitata dal medico solo alle ore 14,25;
è possibile concludere “che il lasso di tempo intercorso (ben due ore) tra
l'arrivo al P.S. della paziente (posta in codice rosso) e la visita neurologica
sia stato eccessivo. La stessa che era con notevole probabilità affetta da
ictus cerebrale acuto, essendo disartrica e in stato confusionale avrebbe
dovuto essere diagnosticata al più presto possibile con un esame obbiettivo
7 neurologico accurato”.
Un ritardo è stato, inoltre, riscontrato dal momento in cui il sanitario,
avendo visitato la paziente alle ore 14,25 e accertato la presenza di disartria, abbia impiegato mezz'ora per farle eseguire la tac cranio (ore
14,57) e poi altre due ore per farla vistare dal neurologo (ore 17,05) il quale prescrisse l'angio tac cerebrale anch'essa eseguita dopo quasi un'altra ora (ore 17,57).
Si può dunque ritenere con elevata probabilità che se i sanitari del PS al momento della visita (ore 14,25), avessero fatto eseguire subito, in rapida successione, una tc cranio e una visita neurologica, ragionevolmente (alle ore 15,00) sarebbe stata eseguita con urgenza l'angio tac, che invece fu eseguita solo alle ore 17,57.
L'angio TC, se fosse stata eseguita almeno due ore prima, di certo
“avrebbe consentito facilmente di potere accedere alla necessaria terapia
trombolitica, entro la corretta “finestra temporale”, compresa fra le tre ore
dall'esordio (se eseguita tra le ore 14,00 e le ore 14,30), che sarebbe stato
l'optimum, e le quattro ore e trenta (se eseguita tra le ore 15,30 e le ore 16),
il che sarebbe stato ugualmente accettabile per eseguire la trombolisi”.
Dalla somma di questi ritardi continuativi per un totale di 5 ore e mezza,
si riscontra un comportamento negligente e imperito dei sanitari convenuti meritevole di censura.
Sulla scorta degli eventi descritti, risulta accertato che la paziente sia pervenuta al P.S dell'ospedale dopo circa un'ora dall'esordio sicchè,
secondo gli ausiliari, era quindi “non solo pienamente candidabile a
trombolisi ma era una candidata ottimale a tale terapia”. Ne deriva,
8 sempre secondo i CCTTUU, che “il non avere eseguito la doverosa
trombolisi, unica arma veramente efficace nel trattamento della sua
malattia, ha lasciato che essa facesse il suo naturale decorso.
I consulenti hanno, pertanto, concluso che stante il nesso di causa tra le lesioni riportate dall'attrice e il comportamento dei sanitari che gestirono la paziente, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un danno biologico permanente complessivo del 60-65% inteso quale maggior danno atteso che, qualora i sanitari fossero intervenuti tempestivamente con un intervento di trombolisi, sarebbe verisimilmente residuata quella disartria già presente all'atto del ricovero a (patologia da sola CP_1
valutabile con una percentuale di danno biologico di circa il 10%).
I CCTTUU hanno altresì valutato una invalidità temporanea assoluta di cinque mesi e una invalidità temporanea relativa al 50% di mesi due
(periodo di riabilitazione).
Agli atti non sono state allegate spese mediche.
Le valutazioni svolte dai consulenti appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici di talché le risultanze cui pervengono gli ausiliari vengono fatte proprie da questo decidente quantificando nel 62% il danno biologico complessivo patito dall'attrice (ossia nella misura mediana della forbice individuata nella relazione).
I CCTTUU hanno poi esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dei consulenti di parte convenuta alla bozza di relazione sulla non immediata evidenza dei sintomi tipici della patologia ischemica all'accesso dell'attrice al P.S e sulla reale efficacia della terapia trombolitica.
9 In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulen-ti di fiducia che, anche se non espressamente
confutate, restano implicita-mente disattese perché incompatibili con le
argomentazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Né d'altra parte possono in questa sede essere sollevati profili di critica nuovi o diversi rispetto all'elaborato degli ausiliari che potevano essere dedotti durante la consulenza tecnica.
Occorre allora calcolare il danno biologico ascrivibile alla censurabile condotta dei sanitari partendo dalla considerazione che, naturalmente,
non l'integrale danno biologico riscontrato (62%, per come indicato sopra)
potrà essere risarcito, ma esclusivamente il danno iatrogeno differenziale,
ossia il danno che è la conseguenza dell'errore medico e che rappresenta i soli pregiudizi che ne derivano direttamente, escludendo i postumi che si sarebbero comunque inevitabilmente verificati, anche senza l'illecito commesso dal medico.
Tralasciando il lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinario sulle varie metodologie di calcolo, questo giudice si uniforma agli ultimi approdi giurisprudenziali inclini a calcolare il risarcimento da danno iatrogeno mediante la differenza tra il livello di invalidità permanente complessiva finale e quello assegnato alla condotta illecita del medico che ha prodotto
10 la lesione, misurandolo però non in termini percentualistici di invalidità,
ma direttamente nei loro valori monetari corrispondenti.
La Cassazione si è espressa infatti in favore di questa metodologia di calcolo. Infatti, la Corte ha chiarito che la quantificazione del risarcimento basata esclusivamente sulla differenza tra le percentuali di invalidità
senza conversione in somme di denaro è da ritenersi viziata, causando una sottostima del danno in violazione dell'articolo 1223 c.c. ( Cass. n.
18442 del 2023).
Secondo la Cassazione, «è principio di diritto che: "La liquidazione del
danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti
riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa
naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art.
1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura del 62%), interamente ascritta
all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non
imputabile all'errore medico (nella specie, del 10%), poiché, stante la
progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il
risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello
relativo allo stesso valore percentuale (52%) ove calcolato dal punto 0 al
punto 52, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità
materiale" (Cass. 26851/2023; Cass. 26117/2021)».
Occorre pertanto calcolare il valore monetario del danno biologico patito dall'attrice (62%) e da esso sottrarre il valore monetario del danno biologico che sarebbe comunque residuato anche se non vi fosse stato alcun errore medico (10%). La differenza tra questi due valori monetari
11 rappresenta il danno iatrogeno differenziale che va risarcito all'attrice.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè
del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale,
riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n°
14402/2011). Indi, questo Tribunale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione di essa approvata dall' (giugno 2024). Controparte_3
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attrice, la quale all'epoca dell'evento aveva 58 anni, spetterà un risarcimento pari ad euro
€ 378.498,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale della danneggiata.
Da tale somma andrà detratto il valore monetario della invalidità al 10%
che sarebbe residuato nel caso in cui non vi fossero stati errori medici ossia euro 23.535,00. Si perviene così ad un danno iatrogeno differenziale di euro 354.963,00. Quanto al danno derivante dalla inabilità
temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 15.000,00 in valori attuali per l'inabilità totale e per l'inabilità parziale tenuto conto che un
12 lungo periodo riabilitativo sarebbe stato necessario anche se non vi fossero stati errori medici.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attrice è, dunque, pari ad euro
369.963,00.
Sull'importo così individuato dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
In definitiva, la struttura convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 408.099,02 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno morale e alla vita di
13 relazione va detto che le Tabelle milanesi propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" (sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari) con il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Ciò vale a dire che le Tabelle propongono la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: (i) danno biologico e (ii) danno morale.
Sicché, il danno come sopra liquidato già comprende, oltre alla lesione permanente e temporanea dell'integrità psico-fisica, anche nei suoi risvolti dinamico-relazionali, la componente di danno morale inteso come sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Ciò detto, nel caso in esame non vi sono elementi capaci di elidere la presunzione di sofferenza soggettiva patita dall'attrice che è da ritenersi già compresa nel valore monetario relativo al danno non patrimoniale.
Ne consegue che, in assenza della prova di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, la liquidazione del danno morale (o da sofferenza soggettiva inferiore) è da ritenersi computata nel caso de quo nella liquidazione del danno c.d. biologico in quanto già comprensivo dei pregiudizi “normali” alle attività quotidiane, personali e relazionali.
Alla luce di ciò, non vi sono ragioni per riconoscere un aumento del danno per maggiore sofferenza soggettiva rispetto a quella
14 presuntivamente patita collegabile alla specifica lesione riscontrata.
Non può neanche procedersi all'aumento personalizzato del danno in quanto, tale operazione è ammessa solo in presenza di peculiarità del caso concreto che siano allegate e comprovate che, nel caso di specie,
sono mancate del tutto.
Pertanto, anche sotto questo profilo, nessun aumento può essere operato all'importo come sopra liquidato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo considerati i valori minimi, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, delle questioni sottese alla causa e del valore del
decisum, ponendo quelle di CTU definitivamente a carico della CP_4
convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente le domande di;
Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di €
408.099,02 , oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 11.229,00 oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta liquidate come in atti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 28.11.2025.
15 Il giudice
dott. Enrico Catanzaro
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