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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/07/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5418 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Donnarumma Felicia RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.9.2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell''assegno mensile di assistenza, dedotto di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G. 6450 del 2023), adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del suddetto beneficio sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1 Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva una integrazione peritale. All'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali in atti. Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione. Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase
“preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della
“specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale.
1 La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U.. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. All'esito del deposito della integrazione peritale, il ctu (cfr. consulenza in atti) ha concluso per il riconoscimento della condizione sanitaria, ai fini della percezione dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza marzo 2025 (epoca della protesizzazione d'anca destra). Per la decorrenza si rimanda alla perizia in atti, in cui il ctu ha ampiamente motivato al riguardo, tenendo conto dell'intervento all'anca, che ha modificato in senso peggiorativo le condizioni della parte. Tuttavia, la ricorrente alla predetta data non aveva il requisito anagrafico necessario, avendo compiuto 67 anni il 4.6.2024. Al riguardo, la parte ricorrente, sollecitata dal Tribunale, nulla ha detto al riguardo, limitandosi a richiedere una retrodatazione del beneficio, che, tuttavia, non è suffragata d alcun corredo documentale. Il difetto del requisito anagrafico impone il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone le spese della integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1 Torre Annunziata, 10.7.2025
Il Giudice dott.ssa Marianna Molinario
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