Sentenza 19 settembre 2005
Massime • 1
Ai fini della valutazione in ordine al diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente, il tratto caratteristico della figura del dirigente d'azienda rispetto a funzioni simili come quella di impiegato con funzioni direttive, va individuato nell'autonomia e nella discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l'attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito, interpretando il contratto collettivo di riferimento, avesse fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo la qualifica dirigenziale di un capocantiere di un'impresa edile stante la mancanza di prova in ordine alla responsabilità di più cantieri quale sintomo, insieme ad altri, di assenza di significativa autonomia e potere decisionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/09/2005, n. 18482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18482 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE RA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TONIOLO 16, presso lo studio dell'avvocato DAVIDE GALLOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato LIMATOLA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI S.P.A. (incorporante della SOC. ITALSTRADE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato SILVETTI CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6/02 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 30/01/02 r.g.n. 264/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/04/05 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato LIMATOLA;
udito l'Avvocato SILVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI RA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
La Corte d'appello di Campobasso, rigettando il gravame di RA LO, ha confermato la sentenza di primo grado che nella controversia tra il LO e la società Italstrade aveva negato al primo la qualifica dirigenziale in relazione alle mansioni da lui svolte. Nella motivazione la Corte di merito riferisce che con il ricorso di primo grado il LO aveva esposto di essere stato assunto nel 1990 come direttore di cantiere dalla ISA Costruzioni Generali s.p.a., società partecipata dalla Italstrade ed aggiudicataria di taluni lavori del programma Italia '90; di essere stato comandato a rendere la sua prestazione alla GIR.IT, societa' consortile fra la Italstrade e la soc. Girola, per i lavori di completamento dell'impianto di depurazione Napoli Est e collettori per la regione Campania, dell'importo di 110.000.000.000; di esser stato successivamente assunto dal 1 giugno 1996, a seguito di cessione di contratto, dalla Italstrade s.p.a. per venir addetto, come direttore di cantiere, ai lavori per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee Vairano-Campobasso e Roma-Napoli 1 e 2; di avere, nel triennio 1994/1996, gestito contemporaneamente sia la commessa della società consortile per i passaggi a livello che quella Italstrade;
che nell'organigramma di quest'ultima società egli rispondeva direttamente ed esclusivamente al direttore tecnico ingegner Lombardo, mentre rispondevano a lui tutti i responsabili dei vari settori;
che gli era stata conferita procura generale che aveva esteso illimitatamente i suoi poteri di gestione, coordinamento e controllo nonché l'ambito di autonomia e discrezionalità; che, in particolare, aveva intrattenuto rapporti di ordinaria amministrazione con i vertici degli Enti committenti e con la Direzione Lavori, aveva sottoscritto contabilità e le domande afferenti le opere da realizzare;
aveva stipulato contratti superiori a lire 100.000.000;
aveva disposto pagamenti nei limiti della disponibilità e dei fidi societari;
aveva incassato somme;
aveva provveduto all'assunzione di personale gestendo i rapporti di lavoro anche nei confronti del sindacato;
aveva rappresentato la società in giudizi civili e penali;
aveva espletato le descritte incombenze anche per la GIR.IT., occupandosi peraltro della organizzazione e coordinamento degli altri cantieri (viadotto Vallone del Duca e Viadotto Leone). La sentenza impugnata riferisce ancora che la convenuta, nel resistere, aveva sottolineato per un verso le modeste dimensioni dei cantieri nei quali il LO era stato impiegato, essendo in ciascuno di essi impegnati non più di 20/30 lavoratori e, per altro verso, il ruolo di "esecutore di strategie operative da altri dettate, impostate e suggerite" svolto dal LO nella struttura organizzativa aziendale, nonostante il dato quantitativo delle incombenze demandategli.
La sentenza mette in luce quindi che il Tribunale non aveva riconosciuto al ricorrente la qualifica dirigenziale avendo considerato ostativo il fatto che delle singole commesse egli aveva curato gli aspetti esecutivi, aveva provveduto ad istruire le pratiche in materia di cessione di acquisti mentre la decisione finale in tale materia era rimasta riservata alla sede centrale di Milano, e il fatto che nell'attività lavorativa prestata aveva ricevuto le direttive dall'ingegner Lombardo, a lui gerarchicamente sovraordinato.
La Corte di merito riassume poi la censura dell'appellante come diretta a contestare la superata concezione della figura del dirigente inteso quale alter ego dell'imprenditore accolta dal Tribunale, ed osserva che in tal modo l'appellante aveva cercato di attenuare il peso dei dati di fatto valutabili in senso sfavorevole alla sua pretesa, costituiti dalla sua dipendenza gerarchica dall'Ingegner Lombardo e dalla sua mancata partecipazione allo studio ed alla individuazione di indirizzi operativi meglio confacente all'impresa gestita dalla società Italstrade. Ciò premesso la Corte osserva tuttavia che, anche non concordando con l'impostazione del giudice di primo grado ed accedendo invece ad una concezione meno restrittiva ed elitaria delle mansioni dirigenziali, quale quella recepita nel contratto collettivo di riferimento, la pretesa del LL non meritava accoglimento.
Infatti, secondo il contratto collettivo il ruolo dirigenziale si connota per un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e per il collegamento delle funzioni espletate alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa, caratteristiche assenti nell'attività dell'appellante. Quanto all'elevato grado di professionalità era rimasta infatti mera allegazione il dato che il LO, al momento dell'assunzione dalla ISA Costruzioni Generali s.p.a., fosse reduce da esperienze di lavoro pregresse ed altamente qualificate, tali da consentirgli di conferire un taglio manageriale alla conduzione dei cantieri di volta in volta affidatigli. Era rimasta indimostrato che egli avesse avuto il contestuale governo di più cantieri, anzi tale circostanza non trovava riscontro nella documentazione versata in atti dal momento che le due procure rilasciategli dalla GIR.IT e dalla ITALSTRADE erano intervallate da circa un triennio mentre dalla nota 10 giugno 1996 si apprendeva del suo temporaneo distacco presso il cantiere di Venafro, e in nessuno dei documenti prodotti si rinveniva cenno della contestualità dei due incarichi.
Quanto all'autonomia e al potere decisionale, sia la prima che il secondo avevano ambito circoscritto al cantiere in cui il LL era preposto come direttore e poiché nella struttura organizzativa di un'impresa edile il cantiere costituisce l'articolazione minima, ovverosia un'unità produttiva, ne derivava che le prestazioni fornite dall'appellante non erano potenzialmente idonee a spiegare incidenza positiva sul conseguimento degli obiettivi complessivi dell'azienda o di un suo settore o ramo. In definitiva, a giudizio della Corte d'appello anche sostituendo al criterio della supremazia gerarchica e dei connessi poteri direttivi quello della incidenza, rilevante ed immediata sugli obiettivi aziendali, la pretesa del LL non poteva trovare accoglimento.
D'altra parte neppure poteva giovargli il conferimento delle due procure, prima dalla GIR.IT e poi dalla Italstrade. La qualifica dirigenziale in base al contratto collettivo competeva infatti a quei procuratori ai quali la procura conferisca poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda. Le procure di cui trattavasi invece non avevano tale pienezza essendo esse strettamente correlate ai lavori che occorreva realizzare nei cantieri di cui il LL era direttore, venendogli attribuiti i poteri indispensabili alla proficua e spedita gestione del cantiere stesso, e non dell'azienda o di un suo settore o ramo autonomo. Di questa sentenza RA LO chiede la cassazione sulla base di due motivi unitariamente trattati.
La s.pa. LD, quale incorporante della Italstrade, resiste con contro ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunziata contraddittoria, omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Con il secondo motivo è denunziata falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2103, 2066, 2077 e 2095 C.C.. Si addebita alla sentenza impugnata con riferimento alla asserita mancanza del governo di più cantieri errore di collocazione e comprensione giuridica dei termini tecnici di cantiere e commessa. Si contesta il giudizio della Corte di merito circa il carattere esecutivo e circoscritto dei compiti affidati al LO. Si assume che la sussistenza contestuale di più incarichi sarebbe dimostrata dalle procure rilasciate al ricorrente . Si sostiene che l'importanza delle commesse emerge dalle dichiarazioni dei testi. Si censura la mancata considerazione da parte della Corte di merito dell'attività del "montaggio" delle riserve, consistente nel formulare e documentare ricorsi basati su specifiche conoscenze tecnico/legali del settore finalizzati al recupero nei confronti della committenza di oneri anticipati dall'impresa e non previsti nel contratto di appalto. Si sottolinea la circostanza che tale compito in seno alla struttura Italstrade era affidato ad un ufficio composto da dirigenti di elevata esperienza tecnico legale.
I due motivi da trattare congiuntamente perché connessi non sono fondati.
Non risulta alcuna vincolante nozione giuridica di "cantiere", quindi non è possibile apprezzare un eventuale vizio della relativa ricostruzione in confronto al (meno indeterminato, ma con riferimento ad altri campi di esperienza giuridica) concetto di "commessa". La sentenza impugnata ha tenuto conto delle condizioni previste nel contratto collettivo di riferimento per l'attribuzione della qualifica dirigenziale ed in tale prospettiva ha escluso la contestuale attribuzione della responsabilità di più cantieri quale sintomo, fra gli altri, di mancanza, nel caso specifico, di significativa autonomia e potere decisionale. A quest'ultima valutazione, perno della sentenza impugnata, il ricorrente oppone che l'incarico di seguire una pluralità di commesse avrebbe comportato poteri decisoli con riflessi su risultato delle stesse. Senonché altro è il risultato concernente il singolo incarico affidato altro è la possibilità di incidenza rilevante e immediata sugli obiettivi aziendali che la Corte di merito ha ritenuto necessaria, interpretando il contratto di riferimento secondo linee non lontane da quelle sviluppate da questa Corte in tema di presupposti per il riconoscimento della qualifica in questione (v. Cass. 30 agosto 2004 n. 17344, secondo la quale ai fini della salutazione in ordine al diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente, il tratto caratteristico della figura del dirigente d'azienda rispetto a funzioni simili come quella di impiegato con funzioni direttive, va individuato nell'autonomia e nella discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l'attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore; nello stesso ordine di idee;
Cass. 27 aprile 2004 n. 8064, che ai fini della valutazione in ordine al diritto al riconoscimento della qualifica di Dirigente, ha ritenuto necessario che le mansioni in concreto svolte dal dipendente siano coordinate - e non subordinate - a quelle dei Dirigenti, essendo caratterizzata la figura professionale del Dirigente dalla autonomia e discrezionalità delle decisioni, dalla mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni - tali da influire sulla conduzione di un'intera azienda o di un suo ramo autonomo, e non circoscritte ad un settore di essa - senza che possa rilevare il trattamento riservato dall'azienda ad altro dipendente svolgente identiche mansioni, in mancanza di un principio di parità di trattamento, o di comparazione soggettiva tra lavoratori). Quindi non giova al ricorrente invocare il superamento della concezione del dirigente quale alter ego dell'imprenditore (attestato da Cass. 28 dicembre 1998 n. 12860) perché anche sulla base di tale diversa ricostruzione, cui si è espressamene riferita la corte territoriale, e sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice di merito mancherebbero le condizioni per il riconoscimento della qualifica desiderata, sicché in questa prospettiva è del tutto irrilevante il riferimento alle testimonianze, riprodotte nel ricorso, che hanno riguardo alla pluralità di commesse. Ed altrettanto deve dirsi per gli argomenti desumibili dalla presenza di due procure in favore del LL, rilievo al quale deve anche aggiungersi che comunque il contenuto dei documenti non è riprodotto nel ricorso, in violazione di un onere del ricorrente per Cassazione costantemente ribadito da questa Corte (per tutte, v. Cass. 10 agosto 2004 n. 15412). Nè infine la motivata ricostruzione del giudice di merito può esser ribaltata dal solo riferimento all'affermazione del teste Lombardo secondo cui il LL seguiva più cantieri contemporaneamente, trattandosi di una affermazione estrapolata dal contesto che, inoltre, nulla dice sul ruolo concreto assunto in tale attività dal ricorrente. Quanto alla gestione delle riserve, tenuta presente l'irrilevanza dell'attribuzione ad altri dipendenti di qualifiche dirigenziali (v., fra le tante, la cit. Cass. 8064/04) basta a togliere peso a tale circostanza il rilievo che non risulta in alcun modo essersi trattato di compiti idonei ad incidere, nei modi di cui s'è detto in precedenza, sulla vita della azienda o di un ramo di essa.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in 20,00 (venti) oltre ad E. 2000 per onorari, nonché spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2005