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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/04/2024, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Paola Montanari Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1609/2022 R. G.
promosso da
(avv.to Paola Gallegati) Parte_1
appellante contro
(avv.to Carlotta Toschi) Controparte_1 appellato
Avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 2184/2022 del Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Appellante: come da ricorso in appello
Appellata: come da memoria di costituzione
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. P. Montanari;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8-6-2019, adiva il Tribunale di Bologna chiedendo Controparte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10-6-2010 tra
[...]
Per_
e , unione dalla quale erano nate le figlie il 5-5-2010, e il CP_1 Controparte_2 Per_1
26-10-2012.
si costituiva in giudizio. Controparte_2
Con sentenza n. 2184/2022, depositata il 25-8-2022, il Tribunale di Bologna, dato atto dell'intervenuta sentenza parziale n. 927/2021 di scioglimento del matrimonio: 1) disponeva Per_ l'affidamento delle figlie minori e in via esclusiva alla madre;
2) conferiva mandato al Per_1
Servizio Sociale di tenere informato il padre costantemente sulle decisione prese dalla per CP_1 le figlie e di esercitare la necessaria mediazione per l'assunzione da parte dei genitori, in maniera concorde, delle decisioni di maggior interesse per le stesse;
disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio, per la durata di tre anni, con mandato di svolgere il suddetto ruolo di mediazione e informazione e di proseguire nell'attivazione degli interventi che ritenga necessari in favore del nucleo familiare (“in particolare il Servizio continuerà a prestare supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità al padre, che è invitato a proseguire in tali percorsi;
assicurerà che sia mantenuta aperta la sua presa in carico da parte del continuerà ad organizzare gli incontri Pt_2 padre-figlie, con facoltà di ampliarli e di renderli liberi, qualora ne ricorrano i presupposti;
i tempi di permanenza delle figlie col padre potranno essere gradualmente ampliati fino ad adottare il calendario di cui al punto 5; il Servizio riferirà alla Procura presso il TM eventuali circostanze che Org richiedano l'intervento della ”); 3) disponeva il collocamento prevalente delle figlie presso la madre;
4) disponeva in ordine alla frequentazione padre-figlie con incontri protetti con regolamentazione affidata al Servizio Sociale;
5) poneva a carico di l'obbligo di Controparte_2 contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 150,00 per ciascuna, annualmente rivalutabile, fino al 31-12-2019 e, poi, con la somma mensile di euro 100,00 per ciascuna, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, 6) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
La sentenza veniva notificata in data 2-9-2022 e, con ricorso depositato in data 3-10-2022,
ha proposto appello avverso la citata sentenza rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
1) Accertare e dichiarare in accoglimento delle deduzioni sopra esposte il diritto alla bigenitorialità delle minori e nonché la mancanza di qualsiasi pregiudizio per le minori a Per_1 Controparte_3
mantenere rapporti paritari,costanti e duraturi con entrambi i genitori;
2) Per l'effetto disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Per_1 Controparte_3
entrambi i genitori, che nel reciproco rispetto ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione, assecondando l'indole ed i desideri di ciascuna figlia;
Per_ 3) disporre che le figlie minori e vengano collocate presso la Per_1
residenza della madre;
Per_ 4) disporre che le figlie e possano vedere il padre, nonché telefonare allo stesso, Per_1
quando lo desiderino, nel rispetto degli impegni reciproci;
5) in ogni caso le minori potranno stare con il padre e con la madre a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera (con eventuale possibilità di pernottamento anche per la domenica), inoltre potranno stare con il padre due pomeriggi nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il padre e tre pomeriggi nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con la madre, dall'uscita da scuola eventualmente con pernottamento presso il padre, le figlie trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, 7 giorni durante le vacanze natalizie (trascorrendo ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore le giornate del Natale e Santo Stefano con il Capodanno e l'Epifania), nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali;
6) disporre il mantenimento diretto del padre nei confronti delle figlie, allorchè le stesse saranno presso la propria dimora o residenza, revocando l'obbligo di mantenimento di cui alla sentenza appellata;
7) disporre il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territoriali, che assisteranno i genitori nell'esercizio delle competenze genitoriali, intervenendo in caso di possibile dissidio e/o disaccordo tra i genitori;
8) Con vittoria di spese e competenze.”
si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata Controparte_1 inammissibile o sia rigettata.
Il Procuratore Generale è intervenuto, concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7-3-2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha dedotto:
- che la mancata applicazione dell'affidamento condiviso non è stata sufficientemente motivata;
- che il mancato pagamento del mantenimento non è elemento significativo dell'esistenza di un pregiudizio per le minori;
- il carattere temporaneo, cioè fino al settembre 2023, dell'ordinanza vietante al di CP_2 avvicinarsi alla CP_1
- che dalla relazione del Servizio Sociale citata in sentenza non emerge mancanza di equilibrio personale del o della sua “attitudine genitoriale”, ma emerge, CP_2 piuttosto, un rapporto padre-figlie fondato su “una mai persa affettività, ma soprattutto sulla elevata attenzione del padre verso il proprio ruolo” che dimostra capacità di comprensione e condivisione con le figlie e che portava i Servizi Sociali a concludere prevedendo la possibilità di un affido condiviso delle minori in capo ai genitori;
- che i genitori hanno, quindi, le capacità e gli strumenti per la gestione condivisa delle figlie le quali dimostrano un forte attaccamento ad entrambe le figure genitoriali;
- che, in punto a frequentazione, la sentenza prevede lo strumento dell'incontro protetto, senza possibilità di pernottamenti con il padre, ma che tale regolamentazione non tiene conto dell'attuale normalizzazione dei rapporti;
- che attualmente il ha una situazione abitativa che gli permette di ospitare le figlie CP_2 che si trovano a vivere serenamente anche negli spazi di condivisione con gli altri utenti tanto che le minori hanno già pernottato presso il padre e gli incontri sono, sotto la supervisione dei Servizi, gestiti direttamente dalle parti;
- che, seppur occorra dettare regole onde impedire l'insorgere di conflittualità, non vi sono ostacoli ad una liberalizzazione degli incontri padre-figlie, stabilendo tempistiche flessibili e tempi di permanenza indicativamente uguali;
- che, pur dando atto che il è invalido al 70% con mancanza di un arto superiore, CP_2 che nel 2018 ha perso il lavoro per superamento del periodo di comporto e che da tale data non è più riuscito a trovare un'occupazione, il Tribunale ha disposto che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 100,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'appello è infondato.
In ordine alla scelta dell'affidamento esclusivo alla madre il Tribunale di Bologna ha ampiamente motivato (omesso versamento del contributo al mantenimento delle figlie anche in epoca precedente alla perdita del lavoro;
presa in carico da parte del “a supporto del suo percorso di riequilibrio”; Pt_2 condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 612 bis commi 1 e 2 c.p. e 635 cp commessi anche alla presenza delle figlie;
ospite per un certo periodo in locali di fortuna ed attualmente ospite di un “Servizio in convivenza Asp”; rifiuto dell'aiuto offerto dai Servizi per l'inserimento lavorativo con permanente stato di disoccupazione e conseguenti provvidenze economiche da parte dello Stato). I motivi esposti dal primo giudice sono ancora attuali e non scalfiti dai motivi d'appello.
In primis va sottolineato come la suprema Corte di Cassazione ravvisi pregiudizio per l'interesse del minore anche nel caso in cui il genitore non affidatario si renda inadempiente all'obbligo di corrispondere il mantenimento dovuto per i figli in quanto si tratta di condotta sintomatica della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sent. 26587/2009).
Le domande avanzate nell'atto d'appello sono anch'esse indice del fatto che Controparte_2 non ha piena consapevolezza di quali possono essere le esigenze ed i rischi cui vanno incontro due ragazze adolescenti.
La situazione abitativa di è stata descritta nel provvedimento di primo grado ed Controparte_2 in relazione ad essa è stato correttamente stabilito un regime di frequentazione basato sul monitoraggio da parte dei Servizi e sulla vigilanza e cautela nella possibilità di pernottamenti delle minori presso il padre.
La situazione abitativa di non è cambiata e, quindi, neppure allo stato è idonea Controparte_2 ad una frequentazione padre-figlie libera dalla vigilanza e supervisione dei servizi stabilita nell'impugnata sentenza.
vive tuttora in una sorta di casa-famiglia ove condivide la cucina ed altri spazi Controparte_2 comuni con altri ospiti. Ritenere che si tratti di una situazione che permette una frequentazione libera, con 4-5 pernottamenti settimanali (senza ora considerare i periodi di vacanza) di due adolescenti di dodici e quattordici anni è di per sé indice sufficiente del fatto che CP_2
non abbia consapevolezza della realtà e di quali possono essere le esigenze ed i rischi cui
[...] vanno incontro due ragazze adolescenti.
Conforta l'assunto il fatto che l'appellante neppure rappresenti e si sia rappresentato le possibili conseguenze sulla propria libertà della condanna riportata per il reato di cui all'art. 612 bis cp, condanna che è ora definitiva senza concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. verbale del 7-3-2023), né si preoccupi dei tempi necessari per la ricerca di un lavoro che, allo stato, egli non ha ancora trovato rifiutando, peraltro, l'aiuto offertogli dal Servizio (cfr. pag. 9 della sentenza).
Resta, quindi, ancora valida la valutazione già espressa dal primo giudice secondo cui, sebbene il abbia compiuto notevoli progressi, impegnandosi nei percorsi presso il Sert ed i Servizi, CP_2 egli non ha ancora riacquistato un equilibrio personale consolidato e un'attitudine genitoriale sufficientemente consapevole dei molteplici aspetti della vita delle figlie.
Aggiungasi che, secondo quanto prospettato in atto d'appello, il regime stabilito dal Tribunale ha comunque permesso l'ampliamento della frequentazione padre-figlie anche in forma non protetta e anche con pernottamenti onde non è dato comprendere quale sia l'interesse dell'appellante ad escludere la vigilanza ed il monitoraggio stabiliti dal Tribunale nell'esclusivo interesse delle di lui figlie.
Quanto alle statuizioni economiche è l'appellante stesso ad affermare “Si ritiene che il CP_2 sarà in grado di trovare un'occupazione lavorativa, tuttavia oggi lo stesso non può far fronte al contributo al mantenimento di euro 200,00 al mese a favore delle figlie”.
Poichè il contributo al mantenimento risulta essere, come già detto, fondamentale espressione della capacità genitoriale e deve tener conto non solo della situazione in essere, ma anche della potenzialità del genitore di mettere a frutto la propria capacità lavorativa, se ne ricava che la doglianza mossa dal alla sentenza di primo grado è di per sé inidonea ad inficiare la CP_2 correttezza di quanto statuito dall'impugnata sentenza sull'obbligo contributivo di CP_4
, obbligo, peraltro, corrispondente ad esigenze vitali minime e non alle effettive esigenze
[...] anche sociali e ludiche di due ragazze adolescenti.
L'appello va, pertanto, rigettato e ex art. 91 cpc va condannato a rifondere Controparte_2
delle spese relative al presente giudizio, come liquidate in dispositivo in base al Controparte_1
DM 147/2022 atteso che l'attività difensiva è stata ultimata dopo la sua entrata in vigore (23 ottobre
2022), esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
LA CORTE
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere della spese relative al presente Controparte_2 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.473,00, oltre ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. S.U. n. 23535 del 20 settembre 2019; Cass. Civ. S.U. n. 4315 del 20 aprile 2020).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7-3-2024
Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Paola Montanari Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1609/2022 R. G.
promosso da
(avv.to Paola Gallegati) Parte_1
appellante contro
(avv.to Carlotta Toschi) Controparte_1 appellato
Avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 2184/2022 del Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Appellante: come da ricorso in appello
Appellata: come da memoria di costituzione
La Corte udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. P. Montanari;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8-6-2019, adiva il Tribunale di Bologna chiedendo Controparte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10-6-2010 tra
[...]
Per_
e , unione dalla quale erano nate le figlie il 5-5-2010, e il CP_1 Controparte_2 Per_1
26-10-2012.
si costituiva in giudizio. Controparte_2
Con sentenza n. 2184/2022, depositata il 25-8-2022, il Tribunale di Bologna, dato atto dell'intervenuta sentenza parziale n. 927/2021 di scioglimento del matrimonio: 1) disponeva Per_ l'affidamento delle figlie minori e in via esclusiva alla madre;
2) conferiva mandato al Per_1
Servizio Sociale di tenere informato il padre costantemente sulle decisione prese dalla per CP_1 le figlie e di esercitare la necessaria mediazione per l'assunzione da parte dei genitori, in maniera concorde, delle decisioni di maggior interesse per le stesse;
disponeva il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio, per la durata di tre anni, con mandato di svolgere il suddetto ruolo di mediazione e informazione e di proseguire nell'attivazione degli interventi che ritenga necessari in favore del nucleo familiare (“in particolare il Servizio continuerà a prestare supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità al padre, che è invitato a proseguire in tali percorsi;
assicurerà che sia mantenuta aperta la sua presa in carico da parte del continuerà ad organizzare gli incontri Pt_2 padre-figlie, con facoltà di ampliarli e di renderli liberi, qualora ne ricorrano i presupposti;
i tempi di permanenza delle figlie col padre potranno essere gradualmente ampliati fino ad adottare il calendario di cui al punto 5; il Servizio riferirà alla Procura presso il TM eventuali circostanze che Org richiedano l'intervento della ”); 3) disponeva il collocamento prevalente delle figlie presso la madre;
4) disponeva in ordine alla frequentazione padre-figlie con incontri protetti con regolamentazione affidata al Servizio Sociale;
5) poneva a carico di l'obbligo di Controparte_2 contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 150,00 per ciascuna, annualmente rivalutabile, fino al 31-12-2019 e, poi, con la somma mensile di euro 100,00 per ciascuna, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, 6) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
La sentenza veniva notificata in data 2-9-2022 e, con ricorso depositato in data 3-10-2022,
ha proposto appello avverso la citata sentenza rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni:
1) Accertare e dichiarare in accoglimento delle deduzioni sopra esposte il diritto alla bigenitorialità delle minori e nonché la mancanza di qualsiasi pregiudizio per le minori a Per_1 Controparte_3
mantenere rapporti paritari,costanti e duraturi con entrambi i genitori;
2) Per l'effetto disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Per_1 Controparte_3
entrambi i genitori, che nel reciproco rispetto ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione, assecondando l'indole ed i desideri di ciascuna figlia;
Per_ 3) disporre che le figlie minori e vengano collocate presso la Per_1
residenza della madre;
Per_ 4) disporre che le figlie e possano vedere il padre, nonché telefonare allo stesso, Per_1
quando lo desiderino, nel rispetto degli impegni reciproci;
5) in ogni caso le minori potranno stare con il padre e con la madre a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera (con eventuale possibilità di pernottamento anche per la domenica), inoltre potranno stare con il padre due pomeriggi nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il padre e tre pomeriggi nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con la madre, dall'uscita da scuola eventualmente con pernottamento presso il padre, le figlie trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, 7 giorni durante le vacanze natalizie (trascorrendo ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore le giornate del Natale e Santo Stefano con il Capodanno e l'Epifania), nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali;
6) disporre il mantenimento diretto del padre nei confronti delle figlie, allorchè le stesse saranno presso la propria dimora o residenza, revocando l'obbligo di mantenimento di cui alla sentenza appellata;
7) disporre il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territoriali, che assisteranno i genitori nell'esercizio delle competenze genitoriali, intervenendo in caso di possibile dissidio e/o disaccordo tra i genitori;
8) Con vittoria di spese e competenze.”
si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata Controparte_1 inammissibile o sia rigettata.
Il Procuratore Generale è intervenuto, concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7-3-2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha dedotto:
- che la mancata applicazione dell'affidamento condiviso non è stata sufficientemente motivata;
- che il mancato pagamento del mantenimento non è elemento significativo dell'esistenza di un pregiudizio per le minori;
- il carattere temporaneo, cioè fino al settembre 2023, dell'ordinanza vietante al di CP_2 avvicinarsi alla CP_1
- che dalla relazione del Servizio Sociale citata in sentenza non emerge mancanza di equilibrio personale del o della sua “attitudine genitoriale”, ma emerge, CP_2 piuttosto, un rapporto padre-figlie fondato su “una mai persa affettività, ma soprattutto sulla elevata attenzione del padre verso il proprio ruolo” che dimostra capacità di comprensione e condivisione con le figlie e che portava i Servizi Sociali a concludere prevedendo la possibilità di un affido condiviso delle minori in capo ai genitori;
- che i genitori hanno, quindi, le capacità e gli strumenti per la gestione condivisa delle figlie le quali dimostrano un forte attaccamento ad entrambe le figure genitoriali;
- che, in punto a frequentazione, la sentenza prevede lo strumento dell'incontro protetto, senza possibilità di pernottamenti con il padre, ma che tale regolamentazione non tiene conto dell'attuale normalizzazione dei rapporti;
- che attualmente il ha una situazione abitativa che gli permette di ospitare le figlie CP_2 che si trovano a vivere serenamente anche negli spazi di condivisione con gli altri utenti tanto che le minori hanno già pernottato presso il padre e gli incontri sono, sotto la supervisione dei Servizi, gestiti direttamente dalle parti;
- che, seppur occorra dettare regole onde impedire l'insorgere di conflittualità, non vi sono ostacoli ad una liberalizzazione degli incontri padre-figlie, stabilendo tempistiche flessibili e tempi di permanenza indicativamente uguali;
- che, pur dando atto che il è invalido al 70% con mancanza di un arto superiore, CP_2 che nel 2018 ha perso il lavoro per superamento del periodo di comporto e che da tale data non è più riuscito a trovare un'occupazione, il Tribunale ha disposto che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie con la somma mensile di euro 100,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'appello è infondato.
In ordine alla scelta dell'affidamento esclusivo alla madre il Tribunale di Bologna ha ampiamente motivato (omesso versamento del contributo al mantenimento delle figlie anche in epoca precedente alla perdita del lavoro;
presa in carico da parte del “a supporto del suo percorso di riequilibrio”; Pt_2 condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 612 bis commi 1 e 2 c.p. e 635 cp commessi anche alla presenza delle figlie;
ospite per un certo periodo in locali di fortuna ed attualmente ospite di un “Servizio in convivenza Asp”; rifiuto dell'aiuto offerto dai Servizi per l'inserimento lavorativo con permanente stato di disoccupazione e conseguenti provvidenze economiche da parte dello Stato). I motivi esposti dal primo giudice sono ancora attuali e non scalfiti dai motivi d'appello.
In primis va sottolineato come la suprema Corte di Cassazione ravvisi pregiudizio per l'interesse del minore anche nel caso in cui il genitore non affidatario si renda inadempiente all'obbligo di corrispondere il mantenimento dovuto per i figli in quanto si tratta di condotta sintomatica della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sent. 26587/2009).
Le domande avanzate nell'atto d'appello sono anch'esse indice del fatto che Controparte_2 non ha piena consapevolezza di quali possono essere le esigenze ed i rischi cui vanno incontro due ragazze adolescenti.
La situazione abitativa di è stata descritta nel provvedimento di primo grado ed Controparte_2 in relazione ad essa è stato correttamente stabilito un regime di frequentazione basato sul monitoraggio da parte dei Servizi e sulla vigilanza e cautela nella possibilità di pernottamenti delle minori presso il padre.
La situazione abitativa di non è cambiata e, quindi, neppure allo stato è idonea Controparte_2 ad una frequentazione padre-figlie libera dalla vigilanza e supervisione dei servizi stabilita nell'impugnata sentenza.
vive tuttora in una sorta di casa-famiglia ove condivide la cucina ed altri spazi Controparte_2 comuni con altri ospiti. Ritenere che si tratti di una situazione che permette una frequentazione libera, con 4-5 pernottamenti settimanali (senza ora considerare i periodi di vacanza) di due adolescenti di dodici e quattordici anni è di per sé indice sufficiente del fatto che CP_2
non abbia consapevolezza della realtà e di quali possono essere le esigenze ed i rischi cui
[...] vanno incontro due ragazze adolescenti.
Conforta l'assunto il fatto che l'appellante neppure rappresenti e si sia rappresentato le possibili conseguenze sulla propria libertà della condanna riportata per il reato di cui all'art. 612 bis cp, condanna che è ora definitiva senza concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. verbale del 7-3-2023), né si preoccupi dei tempi necessari per la ricerca di un lavoro che, allo stato, egli non ha ancora trovato rifiutando, peraltro, l'aiuto offertogli dal Servizio (cfr. pag. 9 della sentenza).
Resta, quindi, ancora valida la valutazione già espressa dal primo giudice secondo cui, sebbene il abbia compiuto notevoli progressi, impegnandosi nei percorsi presso il Sert ed i Servizi, CP_2 egli non ha ancora riacquistato un equilibrio personale consolidato e un'attitudine genitoriale sufficientemente consapevole dei molteplici aspetti della vita delle figlie.
Aggiungasi che, secondo quanto prospettato in atto d'appello, il regime stabilito dal Tribunale ha comunque permesso l'ampliamento della frequentazione padre-figlie anche in forma non protetta e anche con pernottamenti onde non è dato comprendere quale sia l'interesse dell'appellante ad escludere la vigilanza ed il monitoraggio stabiliti dal Tribunale nell'esclusivo interesse delle di lui figlie.
Quanto alle statuizioni economiche è l'appellante stesso ad affermare “Si ritiene che il CP_2 sarà in grado di trovare un'occupazione lavorativa, tuttavia oggi lo stesso non può far fronte al contributo al mantenimento di euro 200,00 al mese a favore delle figlie”.
Poichè il contributo al mantenimento risulta essere, come già detto, fondamentale espressione della capacità genitoriale e deve tener conto non solo della situazione in essere, ma anche della potenzialità del genitore di mettere a frutto la propria capacità lavorativa, se ne ricava che la doglianza mossa dal alla sentenza di primo grado è di per sé inidonea ad inficiare la CP_2 correttezza di quanto statuito dall'impugnata sentenza sull'obbligo contributivo di CP_4
, obbligo, peraltro, corrispondente ad esigenze vitali minime e non alle effettive esigenze
[...] anche sociali e ludiche di due ragazze adolescenti.
L'appello va, pertanto, rigettato e ex art. 91 cpc va condannato a rifondere Controparte_2
delle spese relative al presente giudizio, come liquidate in dispositivo in base al Controparte_1
DM 147/2022 atteso che l'attività difensiva è stata ultimata dopo la sua entrata in vigore (23 ottobre
2022), esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
LA CORTE
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere della spese relative al presente Controparte_2 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.473,00, oltre ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. S.U. n. 23535 del 20 settembre 2019; Cass. Civ. S.U. n. 4315 del 20 aprile 2020).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7-3-2024
Il Presidente rel.