Articolo 5 della Legge 22 marzo 1971, n. 184
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 maggio 1971
Art. 5.
L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una societa' finanziaria per azioni.
Tale societa', per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficolta' transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilita' del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:
1) assumere partecipazioni in societa' industriali che versino in condizioni di difficolta' finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;
2) costituire o concorrere a costituire societa' per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;
3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle societa' di cui ai numeri 1) e 2).
Gli interventi della societa' finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa societa', oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle societa' titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della societa' finanziaria.
Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la societa' finanziaria sopra indicata.
Entrata in vigore il 13 maggio 1971
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