TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/07/2025, n. 6246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6246 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. ND MA EL, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25909/2021 R.G. promossa da: (P.I. ) in persona dell'amministratore unico Sig. CP_1 Parte_1 P.IVA_1
, difesa e rappresentata dall'Avv. Eva Lorenzi (C.F. ), CP_2 C.F._1 presso la quale è domiciliata in Milano, via N. Piccinni 3 (PEC:
; Email_1
contro
- attrice-
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio CP_3 C.F._2
LT (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via C.F._3
Conservatorio 17, presso l'Avv. Antonio Di Mino (PEC:
- – FAX: 039.3900144); Email_2 Email_3 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._4
ND AT FO (C.F. ), presso il quale è elettivamente C.F._5 domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 1, ora Corso Vittorio Emanuele II n. 30,
Milano (PEC: – FAX: 02.700447941); Email_4
-convenuti-
con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 3.6.2021;
avente a oggetto: responsabilità professionale;
conclusioni dell'attrice (memoria ex art. 183 co. VI n. 1 vecchio testo c.p.c.):
<
ACCERTARE: che il rag. nel commettere gli errori meglio descritti in citazione, ha CP_3 agito con gravissima imperizia, violando l'art. 1218 c.c., l'art. 1176 c.c. nonché la L.12/79 art.2 (legge professionale), mentre l'Avv. in una con il rag. lasciando Pt_2 CP_3 spirare il termine perentorio di deposito dei tre ricorsi indicati in narrativa e allegando ai ricorsi fatti e deduzioni non pertinenti, omettendo d'invocare il D.lgs 472/97, nonché il DM
30.1.2015 art.3, agiva con imperizia e incompetenza, violando l'art. 1218 c.c., l'art. 1176
c.c. nonché la legge professionale forense, e gli artt. 10,11,14,15,9,23 del Codice deontologico;
CONSEGUENTEMENTE
a) condannare il anche in virtù del D.lgs 472/1997 art.2 e 5, al pagamento in favore CP_3 di della somma di € 52.809,93 (pari alla somma capitale degli avvisi di Parte_3 addebito – contributi mancato esonero contributo), oltre interessi di mora da conteggiarsi dalla data della presente notifica al saldo;
b) condannare l'avv. in solido, anche in via disgiunta, con il rag. al Pt_2 CP_3 pagamento in favore di della somma di € 5.583,75 (pari alle spese legali Parte_3 dei giudizi) oltre tassa di registro e oneri accessori, e interessi di mora;
c) condannare le controparti in via solidale al pagamento di € 10.805,18 per sanzioni, interessi, anche di rateizzazione e oneri di riscossione, oltre agli interessi di mora da
2 calcolarsi dalla notifica della presente citazione al saldo, nonché al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale che la S.V. vorrà liquidare in via equitativa nella somma non superiore ad € 12.000,00
IN VIA SUBORDINATA
d) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domande principale per tutto quanto sopra esposto condannare il rag. al pagamento di tutte le sanzioni interessi e oneri di CP_3 riscossione generati dal suo errore professionale, pari ad € 10.805,18 e condannare l'Avv.
, individualmente e/o in solido con il rag. anche in via disgiunta, per aver Pt_2 CP_3 lasciato spirare i termini di impugnazione dei tre ricorsi, al pagamento in favore di
[...]
CP_ della somma di € 5.583,75 ( pari alle spese legali dell' oltre oneri di legge Parte_3 vari ed eventuali e interessi di mora;
Con vittoria di spese legali e oneri accessori>> conclusioni del convenuto Rag. CP_3
< confronti del Rag. in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e CP_3 prive dei presupposti di legge.
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti del Rag. CP_3
- accertarsi la quota di responsabilità ad esso eventualmente attribuibile;
- determinarsi i danni da risarcire all'attrice nei limiti del provato e del dovuto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2056 c.c.
- dichiararsi il Rag. tenuto a rispondere di detti danni nei limiti della quota di CP_3 responsabilità eventualmente accertata a suo carico.
In ogni caso spese rifuse.>> conclusioni del convenuto Avv. Parte_2
<
[...] nei confronti dell'Avv. perché infondata in fatto e in Parte_3 Parte_2 diritto.
3 Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società ha convenuto in giudizio il Rag. e l'Avv. Parte_3 CP_3 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assume essere Parte_2 stata a essa arrecati dagli inesatti adempimenti degli incarichi professionali a loro conferiti dall'attrice.
Questa deduce che essi sono consistiti:
- nell'errore commesso dal consulente del lavoro, Rag. nella compilazione di moduli CP_3
DM101 dell'anno 2014, al quale sono conseguite la richiesta da parte di di pagamento CP_4 dei contributi omessi ma dovuti e di sanzioni e interessi, nonché la perdita per Parte_3 della possibilità di fruire di esonero contributivo triennale, chiesto nel 2015;
[...]
- nella tardiva presentazione, da parte dell'Avv. delle impugnative degli avvisi di Pt_2
CP_ addebito emessi da parte dell' in considerazione di quanto sopra. CP_ In particolare, attribuisce al Rag. errore nell'invio all' delle Parte_3 CP_3 denunce mensili DM10 del primo trimestre del 2014, relative a quattro dipendenti: essendo stato inserito un codice non corretto, nell'elaborato dei cedolini paga veniva omessa una parte del debito contributivo dovuto.
Secondo l'attrice tale errore avrebbe causato anche la revoca dei benefici contributivi legislativamente introdotti nel 2015 per le imprese che assumevano personale a tempo indeterminato (che avevano indotto ad assumere, in quello stesso anno, Parte_3 cinque dipendenti), del valore complessivo di € 52.809,93.
All'Avv. e, con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 vecchio testo c.p.c., anche al Pt_2
Rag. l'attrice ascrive altresì il ritardo nell'impugnare, avanti il Tribunale del Lavoro CP_3
CP_ di Pavia, i tre avvisi di addebito emessi dall' il 9.8.2018, nei confronti di Parte_3
CP_ 1 modello per la denuncia a delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e dei contributi dovuti;
[... CP_ (n° 37920180001958804000, n° 37920180002013081000, n° 3792018000201287900 e n° 37920180002012980000) e i danni conseguiti alle dichiarazioni di inammissibilità dei tre ricorsi, consistiti nelle spese di lite che l'attrice afferma di avere rifuso o comunque di dovere a . CP_4
L'attrice ha precisato le conclusioni come riportato nell'epigrafe della presente sentenza.
I convenuti, costituitisi con comparse di risposta depositate il 6.7.2021 ( e il Pt_2
25.1.2022 ( , hanno contestato l'attribuzione di responsabilità per i danni lamentati CP_3 da e chiesto il rigetto delle domande attoree, assumendone Parte_3
l'infondatezza nel merito.
Il Rag. nel prosieguo del giudizio, ha inoltre eccepito l'inammissibilità CP_3 dell'estensione nei propri confronti della domanda di condanna al pagamento delle spese legali liquidate in favore dell' dal Tribunale di Pavia, proposta con l'atto di citazione CP_4 nei soli confronti dell'Avv. ed estesa al Rag. solo in sede di prima memoria Pt_2 CP_3 ex art. 183, sesto comma vecchio testo c.p.c.
*
Le domande dell'attrice possono essere solo in parte accolte.
1.1.- Il convenuto Rag. ha ammesso, in comparsa di risposta, di essere incorso in un CP_3 errore nella compilazione delle denunce mensili DM10 relative al primo trimestre del 2014, con riguardo a quattro dipendenti. Invero egli ha dedotto, senza che l'attrice abbia contestato la circostanza, di avere, già nel maggio 2014, provveduto “ad inviare i modelli Pt_4 rettificativi per i 4 lavoratori in questione", ma non aveva “comunicato le modalità di CP_4 pagamento dei contributi dovuti”, nonostante l'avesse promesso, e solo il 5.3.18 aveva invitato a regolarizzare "la posizione contributiva a debito emersa a seguito di una CP_1 richiesta DURC", che comprendeva anche altri debiti contributivi.
Con tale “invito a regolarizzare”, infatti, aveva evidenziato vari debiti di CP_4 [...]
di cui uno relativo ai contributi dovuti per il primo trimestre 2014 (doc. 3 Parte_3 attrice).
5 Successivamente a questo invito l'Ente previdenziale (dopo avere accolto, il 20.7.2018, due istanze di rateazione – doc. 4b attr. – che non è dato sapere a quali specifici debiti si riferissero2) ha emesso nei confronti di il 9.8.2018, quattro avvisi di Parte_3
addebito, di cui il n° 37920180001958804000 relativo alla posizione contributiva della società nel periodo gennaio-marzo 2014 (doc. attr.).
Questo debito di verso concerne (com'è pacifico) quanto non Parte_3 CP_4 versato dall'attrice per effetto dell'errore in cui incorse il Rag. da lui ammesso, nella CP_3 compilazione delle predette denunce DM10 relative al primo trimestre del 2014.
Senonché il danno derivato dall'inesatto adempimento del non comprende gli CP_3 importi dei contributi che l'attrice non ha versato, per l'errore di questo convenuto, ma che avrebbe comunque dovuto versare.
Il pregiudizio patito da a causa dell'errore di consiste solo in Parte_3 CP_3 quanto a essa richiesto da per sanzioni (€ 1.492,27 + 1.353,34 + 1.463,11) e per CP_4 interessi (€ 196,07 + 172,61 + 180,58), complessivamente pari a € 4.857,98. Che il convenuto MA deve essere condannato a risarcire all'attrice (oltre interessi compensativi in misura legale ordinaria).
1.2.- sostiene che l'errore di cui sopra ha comportato anche il danno Parte_3 consistito nella mancata concessione/decadenza dall'esonero contributivo triennale che, altrimenti, sarebbe a essa spettato per le assunzioni di personale effettuate nel 2015. E sostiene che, per tale ragione, ha emesso nei suoi confronti gli avvisi di addebito n° CP_4
37920180002013081000, n° 3792018000201287900 e n° 37920180002012980000 (docc. 7,
6 e 8 attr.).
Riguardo al credito vantato da nei confronti dell'attrice con gli avvisi di addebito CP_4 appena elencati, afferma invece che essi non hanno nulla a che vedere con l'errore CP_3 nella compilazione dei predetti DM10 del primo trimestre 2014. Come più sopra riferito,
6 questo convenuto allega, senza che l'attrice deduca o provi il contrario, che l'”invito a regolarizzare” (sub doc 3 attr.) concerne anche "debiti relativi al periodo 2016/20173 per contributi dovuti alla Gestione Separata per compensi amministratori che erano già stati iscritti a ruolo (euro 869,22); [e] saldi dovuti per periodi vari 2016/2017 per Pt_4 pagati nei termini solo parzialmente per i quali … la società attrice aveva già ricevuto i ruoli esattoriali (totale euro 42.012,91)". Inoltre afferma che la perdita dei benefici contributivi di cui l'attrice aveva usufruito per i dipendenti assunti nel 2015 è dipesa dal fatto che
[...] avrebbe chiesto la rateizzazione del proprio debito “oltre il termine di 15 gg”, Parte_3 ciò che aveva portato “all'emissione di un DURC negativo”.
A fronte di queste deduzioni del convenuto che nega la sussistenza di nesso causale CP_3 tra le prestazioni da lui rese e il pregiudizio patrimoniale che l'attrice afferma di avere patito
(in conseguenza degli “avvisi di addebito” n° 37920180002013081000, n°
3792018000201287900 e n° 37920180002012980000), questa era onerata di fornire prova del suo assunto circa la responsabilità del consulente del lavoro.
però, non ha dato alcuna prova che la decadenza dallo sgravio Parte_3 contributivo per i lavoratori dipendenti assunti nel 2015 sia stata una conseguenza dell'errore commesso da nella compilazione dei cit. DM10. CP_3
La dimostrazione di ciò non è infatti rinvenibile in nessuno dei documenti prodotti, nonostante il riferimento contenuto negli avvisi di debito (docc. da 6 a 8) al "Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a)"4. Detto riferimento è infatti del tutto non circostanziato e non precisato con riguardo all'origine e alla causa del debito.
7 Né la prova della responsabilità del prestatore d'opera si reperisce nell'”invito a regolarizzare” la posizione debitoria (entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena “la definizione del Documento con esito non regolare”) prodotto dall'attrice sub doc. 3 (datato 5.3.2018).
Nessuno dei menzionati documenti consente di riconnettere, sul piano causale, le richieste degli importi in esso menzionati all'errore commesso da nel compilare i DM10 del CP_3 primo trimestre 2014, né ad altre inesattezze nell'adempimento del contratto d'opera imputabili al convenuto (che ha, tra l'altro, sostenuto che i debiti de quibus derivassero da pagamenti non integrali effettuati da . Parte_3
Perciò gli importi addebitati da all'attrice con gli avvisi n° 37920180002013081000, CP_4
n° 3792018000201287900 e n° 37920180002012980000 non possono essere ricompresi nell'ammontare del risarcimento del danno da inadempimento, dovuto da a CP_3 [...]
Parte_5
2.- Con riguardo alla domanda attorea di ristoro dell'ulteriore pregiudizio, consistito nel
[...] debito per spese processuali da rifondere a in conseguenza delle dichiarazioni di CP_4 inammissibilità pronunciate con le tre sentenze del Tribunale di Pavia in data 8.10.2019
(docc. 9a, 9b e 9c attr.), domanda che aveva inizialmente proposto nei Parte_3 soli confronti dell'Avv. e, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 vecchio Parte_2 testo c.p.c., ha esteso anche nei confronti del Rag. deve osservarsi quanto segue. CP_3
È infondata l'eccezione di inammissibilità di detta estensione, sollevata da atteso CP_3 che la domanda proposta nei confronti di questo per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 (vecchio testo) c.p.c. costituisce modifica la cui causa petendi trova radicamento nella medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio ed è giustificata dalle difese contenute nella comparsa di risposta depositata dall'Avv. e dalla Pt_2 produzione da parte di questo, sub doc. 1, di messaggio di posta elettronica del 24.9.2018
(da cui emerge che il aveva inoltrato al gli avvisi di addebito da impugnare CP_3 Pt_2
8 quando era già spirato il termine perentorio stabilito dall'art. 24 co.5 d.lgs. 46/19995). Deve, in altre parole, ritenersi ammessa l'estensione soggettiva della domanda a un convenuto già presente nel giudizio, se ciò è necessario a seguito delle difese di quest'ultimo o di altro convenuto.
Chiarito ciò, deve osservarsi che, come dimostrato dal messaggio di posta elettronica inviato in data 24.9.2018 dal Rag. all'Avv. (doc. 1 , il primo trasmise al CP_3 Pt_2 Pt_2 secondo gli avvisi di addebito da impugnare (adottati da il 9.8.2018 e a CP_4 CP_3 pervenuti il 31.8.2018: mail doc. 1 quando il termine di quaranta giorni posto Pt_2 dall'art. 24 co.5 d.lgs. 46/19996 era già trascorso.
Ritiene questo giudice che la norma di legge appena richiamata7, così come l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali in materia di lavoro e previdenza, non potessero giustificatamente essere ignorate dal professionista, consulente del lavoro, Rag.
A questo deve dunque imputarsi la violazione degli obblighi di diligenza (art. 1176 CP_3 co. 2 c.c.) anche con riguardo a tale prestazione (oltre che, come visto al superiore punto
1.1., con riguardo alla compilazione dei DM10 del primo trimestre 2014).
Perciò deve essere ritenuto responsabile del danno patito da per CP_3 Parte_3 effetto delle condanne a rifondere a le spese processuali liquidate con le sentenze CP_4 dichiarative dell'inammissibilità (per tardività) delle opposizioni proposte (€ 1.775,00 oltre accessori, per ciascuna delle tre opposizioni).
Esse sono pari a € 5.583,75, come da atto di precetto di sub doc. 11 di parte attrice (e CP_4 sentt. Trib. Pavia sub doc. 9 attr.), da maggiorarsi di interessi compensativi in misura legale ordinaria fino al saldo.
9 La condanna del al risarcimento, che consegue all'affermazione della sua CP_3 responsabilità, deve essere pronunciata, in solido, anche nei confronti dell'Avv. Pt_2 con lui responsabile del danno di cui sopra, per avere presentato i tre ricorsi in opposizione oltre il predetto termine perentorio (posto dall'art. 24 co.5 d.lgs. 46/1999).
invero si difende sostenendo non essergli addebitabile la tardività Pt_2 dell'impugnazione, per il fatto che le relative procure gli erano state rilasciate solo l'8 ottobre 2018, “quando il termine per l'impugnazione era spirato già da 19 giorni!”. Inoltre deduce di avere ottenuto in quei giudizi, nonostante la tardività della loro istaurazione, la
“sospensione” (dell'esecutività, è da supporre) degli atti impugnati, con la conseguenza, favorevole per l'attrice, che essa ha potuto fruire di "un maggior lasso di tempo, addirittura un anno e 3 mesi in più (!), per saldare i propri debiti".
Questo convenuto, tuttavia, non ha provato di avere informato la cliente dell'ormai avvenuto superamento del predetto termine, né che questa avesse, a fini dilatori del pagamento del debito, autorizzato il professionista avvocato al deposito dei ricorsi in opposizione nonostante la prevedibile dichiarazione della loro inammissibilità.
Attesa tale carenza probatoria, anche all'Avv. deve attribuirsi l'inesatto Pt_2 adempimento della prestazione resa, con conseguente obbligo risarcitorio verso
[...]
in solido con il Rag. Parte_3 CP_3
**
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
10 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
condanna al pagamento in favore di a titolo di CP_3 Parte_3
risarcimento del danno conseguito all'errore nella compilazione dei DM10 relativi al primo trimestre 2014, della somma di € 4.857,98 oltre interessi in misura legale ordinaria dalla domanda al saldo;
condanna altresì e in solido tra loro, a risarcire a CP_3 Parte_2 [...]
importo corrispondente a quanto dall'attrice dovuto a per la Parte_3 CP_4 soccombenza processuale nei giudizi RG 1323/18, 1325/18 e 1326/18 Trib. Pavia, liquidato nel complessivo importo di € 5.583,75, oltre interessi in misura legale ordinaria dalla domanda al saldo;
condanna a rifondere all'attrice i tre quarti delle spese da questa sostenute CP_3
per il presente giudizio e a rifonderne alla medesima il restante quarto, Controparte_6 liquidando l'intero in € 5.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e
CPA).
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 26.7.2025.
Il giudice
ND MA EL
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 detti provvedimenti di accoglimento contengono solo generico riferimento a “debito per contributi”, senza ulteriori specificazioni (doc. 4b attr.); 3 invero fino a febbraio 2018; 4 l'art. 116 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede "sgravio contributivo"; al comma 8 lett. a) dispone: < dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge>>; 5 la perentorietà di tale termine, ritenuta dal Tribunale di Pavia nelle sentenze sub doc. 9 attr., è stata affermata anche da Cass. 26.4.2019 n. 11335 (< di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche … omissis… >>). 6 norma rubricata <>; 7 invero abrogata dalla L. 24.3.2025 n. 33, ma ancora applicabile alla fattispecie ratione temporis;
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. ND MA EL, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25909/2021 R.G. promossa da: (P.I. ) in persona dell'amministratore unico Sig. CP_1 Parte_1 P.IVA_1
, difesa e rappresentata dall'Avv. Eva Lorenzi (C.F. ), CP_2 C.F._1 presso la quale è domiciliata in Milano, via N. Piccinni 3 (PEC:
; Email_1
contro
- attrice-
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio CP_3 C.F._2
LT (C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano, Via C.F._3
Conservatorio 17, presso l'Avv. Antonio Di Mino (PEC:
- – FAX: 039.3900144); Email_2 Email_3 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._4
ND AT FO (C.F. ), presso il quale è elettivamente C.F._5 domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 1, ora Corso Vittorio Emanuele II n. 30,
Milano (PEC: – FAX: 02.700447941); Email_4
-convenuti-
con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 3.6.2021;
avente a oggetto: responsabilità professionale;
conclusioni dell'attrice (memoria ex art. 183 co. VI n. 1 vecchio testo c.p.c.):
<
ACCERTARE: che il rag. nel commettere gli errori meglio descritti in citazione, ha CP_3 agito con gravissima imperizia, violando l'art. 1218 c.c., l'art. 1176 c.c. nonché la L.12/79 art.2 (legge professionale), mentre l'Avv. in una con il rag. lasciando Pt_2 CP_3 spirare il termine perentorio di deposito dei tre ricorsi indicati in narrativa e allegando ai ricorsi fatti e deduzioni non pertinenti, omettendo d'invocare il D.lgs 472/97, nonché il DM
30.1.2015 art.3, agiva con imperizia e incompetenza, violando l'art. 1218 c.c., l'art. 1176
c.c. nonché la legge professionale forense, e gli artt. 10,11,14,15,9,23 del Codice deontologico;
CONSEGUENTEMENTE
a) condannare il anche in virtù del D.lgs 472/1997 art.2 e 5, al pagamento in favore CP_3 di della somma di € 52.809,93 (pari alla somma capitale degli avvisi di Parte_3 addebito – contributi mancato esonero contributo), oltre interessi di mora da conteggiarsi dalla data della presente notifica al saldo;
b) condannare l'avv. in solido, anche in via disgiunta, con il rag. al Pt_2 CP_3 pagamento in favore di della somma di € 5.583,75 (pari alle spese legali Parte_3 dei giudizi) oltre tassa di registro e oneri accessori, e interessi di mora;
c) condannare le controparti in via solidale al pagamento di € 10.805,18 per sanzioni, interessi, anche di rateizzazione e oneri di riscossione, oltre agli interessi di mora da
2 calcolarsi dalla notifica della presente citazione al saldo, nonché al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale che la S.V. vorrà liquidare in via equitativa nella somma non superiore ad € 12.000,00
IN VIA SUBORDINATA
d) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domande principale per tutto quanto sopra esposto condannare il rag. al pagamento di tutte le sanzioni interessi e oneri di CP_3 riscossione generati dal suo errore professionale, pari ad € 10.805,18 e condannare l'Avv.
, individualmente e/o in solido con il rag. anche in via disgiunta, per aver Pt_2 CP_3 lasciato spirare i termini di impugnazione dei tre ricorsi, al pagamento in favore di
[...]
CP_ della somma di € 5.583,75 ( pari alle spese legali dell' oltre oneri di legge Parte_3 vari ed eventuali e interessi di mora;
Con vittoria di spese legali e oneri accessori>> conclusioni del convenuto Rag. CP_3
< confronti del Rag. in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e CP_3 prive dei presupposti di legge.
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti del Rag. CP_3
- accertarsi la quota di responsabilità ad esso eventualmente attribuibile;
- determinarsi i danni da risarcire all'attrice nei limiti del provato e del dovuto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2056 c.c.
- dichiararsi il Rag. tenuto a rispondere di detti danni nei limiti della quota di CP_3 responsabilità eventualmente accertata a suo carico.
In ogni caso spese rifuse.>> conclusioni del convenuto Avv. Parte_2
<
[...] nei confronti dell'Avv. perché infondata in fatto e in Parte_3 Parte_2 diritto.
3 Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società ha convenuto in giudizio il Rag. e l'Avv. Parte_3 CP_3 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assume essere Parte_2 stata a essa arrecati dagli inesatti adempimenti degli incarichi professionali a loro conferiti dall'attrice.
Questa deduce che essi sono consistiti:
- nell'errore commesso dal consulente del lavoro, Rag. nella compilazione di moduli CP_3
DM101 dell'anno 2014, al quale sono conseguite la richiesta da parte di di pagamento CP_4 dei contributi omessi ma dovuti e di sanzioni e interessi, nonché la perdita per Parte_3 della possibilità di fruire di esonero contributivo triennale, chiesto nel 2015;
[...]
- nella tardiva presentazione, da parte dell'Avv. delle impugnative degli avvisi di Pt_2
CP_ addebito emessi da parte dell' in considerazione di quanto sopra. CP_ In particolare, attribuisce al Rag. errore nell'invio all' delle Parte_3 CP_3 denunce mensili DM10 del primo trimestre del 2014, relative a quattro dipendenti: essendo stato inserito un codice non corretto, nell'elaborato dei cedolini paga veniva omessa una parte del debito contributivo dovuto.
Secondo l'attrice tale errore avrebbe causato anche la revoca dei benefici contributivi legislativamente introdotti nel 2015 per le imprese che assumevano personale a tempo indeterminato (che avevano indotto ad assumere, in quello stesso anno, Parte_3 cinque dipendenti), del valore complessivo di € 52.809,93.
All'Avv. e, con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 vecchio testo c.p.c., anche al Pt_2
Rag. l'attrice ascrive altresì il ritardo nell'impugnare, avanti il Tribunale del Lavoro CP_3
CP_ di Pavia, i tre avvisi di addebito emessi dall' il 9.8.2018, nei confronti di Parte_3
CP_ 1 modello per la denuncia a delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e dei contributi dovuti;
[... CP_ (n° 37920180001958804000, n° 37920180002013081000, n° 3792018000201287900 e n° 37920180002012980000) e i danni conseguiti alle dichiarazioni di inammissibilità dei tre ricorsi, consistiti nelle spese di lite che l'attrice afferma di avere rifuso o comunque di dovere a . CP_4
L'attrice ha precisato le conclusioni come riportato nell'epigrafe della presente sentenza.
I convenuti, costituitisi con comparse di risposta depositate il 6.7.2021 ( e il Pt_2
25.1.2022 ( , hanno contestato l'attribuzione di responsabilità per i danni lamentati CP_3 da e chiesto il rigetto delle domande attoree, assumendone Parte_3
l'infondatezza nel merito.
Il Rag. nel prosieguo del giudizio, ha inoltre eccepito l'inammissibilità CP_3 dell'estensione nei propri confronti della domanda di condanna al pagamento delle spese legali liquidate in favore dell' dal Tribunale di Pavia, proposta con l'atto di citazione CP_4 nei soli confronti dell'Avv. ed estesa al Rag. solo in sede di prima memoria Pt_2 CP_3 ex art. 183, sesto comma vecchio testo c.p.c.
*
Le domande dell'attrice possono essere solo in parte accolte.
1.1.- Il convenuto Rag. ha ammesso, in comparsa di risposta, di essere incorso in un CP_3 errore nella compilazione delle denunce mensili DM10 relative al primo trimestre del 2014, con riguardo a quattro dipendenti. Invero egli ha dedotto, senza che l'attrice abbia contestato la circostanza, di avere, già nel maggio 2014, provveduto “ad inviare i modelli Pt_4 rettificativi per i 4 lavoratori in questione", ma non aveva “comunicato le modalità di CP_4 pagamento dei contributi dovuti”, nonostante l'avesse promesso, e solo il 5.3.18 aveva invitato a regolarizzare "la posizione contributiva a debito emersa a seguito di una CP_1 richiesta DURC", che comprendeva anche altri debiti contributivi.
Con tale “invito a regolarizzare”, infatti, aveva evidenziato vari debiti di CP_4 [...]
di cui uno relativo ai contributi dovuti per il primo trimestre 2014 (doc. 3 Parte_3 attrice).
5 Successivamente a questo invito l'Ente previdenziale (dopo avere accolto, il 20.7.2018, due istanze di rateazione – doc. 4b attr. – che non è dato sapere a quali specifici debiti si riferissero2) ha emesso nei confronti di il 9.8.2018, quattro avvisi di Parte_3
addebito, di cui il n° 37920180001958804000 relativo alla posizione contributiva della società nel periodo gennaio-marzo 2014 (doc. attr.).
Questo debito di verso concerne (com'è pacifico) quanto non Parte_3 CP_4 versato dall'attrice per effetto dell'errore in cui incorse il Rag. da lui ammesso, nella CP_3 compilazione delle predette denunce DM10 relative al primo trimestre del 2014.
Senonché il danno derivato dall'inesatto adempimento del non comprende gli CP_3 importi dei contributi che l'attrice non ha versato, per l'errore di questo convenuto, ma che avrebbe comunque dovuto versare.
Il pregiudizio patito da a causa dell'errore di consiste solo in Parte_3 CP_3 quanto a essa richiesto da per sanzioni (€ 1.492,27 + 1.353,34 + 1.463,11) e per CP_4 interessi (€ 196,07 + 172,61 + 180,58), complessivamente pari a € 4.857,98. Che il convenuto MA deve essere condannato a risarcire all'attrice (oltre interessi compensativi in misura legale ordinaria).
1.2.- sostiene che l'errore di cui sopra ha comportato anche il danno Parte_3 consistito nella mancata concessione/decadenza dall'esonero contributivo triennale che, altrimenti, sarebbe a essa spettato per le assunzioni di personale effettuate nel 2015. E sostiene che, per tale ragione, ha emesso nei suoi confronti gli avvisi di addebito n° CP_4
37920180002013081000, n° 3792018000201287900 e n° 37920180002012980000 (docc. 7,
6 e 8 attr.).
Riguardo al credito vantato da nei confronti dell'attrice con gli avvisi di addebito CP_4 appena elencati, afferma invece che essi non hanno nulla a che vedere con l'errore CP_3 nella compilazione dei predetti DM10 del primo trimestre 2014. Come più sopra riferito,
6 questo convenuto allega, senza che l'attrice deduca o provi il contrario, che l'”invito a regolarizzare” (sub doc 3 attr.) concerne anche "debiti relativi al periodo 2016/20173 per contributi dovuti alla Gestione Separata per compensi amministratori che erano già stati iscritti a ruolo (euro 869,22); [e] saldi dovuti per periodi vari 2016/2017 per Pt_4 pagati nei termini solo parzialmente per i quali … la società attrice aveva già ricevuto i ruoli esattoriali (totale euro 42.012,91)". Inoltre afferma che la perdita dei benefici contributivi di cui l'attrice aveva usufruito per i dipendenti assunti nel 2015 è dipesa dal fatto che
[...] avrebbe chiesto la rateizzazione del proprio debito “oltre il termine di 15 gg”, Parte_3 ciò che aveva portato “all'emissione di un DURC negativo”.
A fronte di queste deduzioni del convenuto che nega la sussistenza di nesso causale CP_3 tra le prestazioni da lui rese e il pregiudizio patrimoniale che l'attrice afferma di avere patito
(in conseguenza degli “avvisi di addebito” n° 37920180002013081000, n°
3792018000201287900 e n° 37920180002012980000), questa era onerata di fornire prova del suo assunto circa la responsabilità del consulente del lavoro.
però, non ha dato alcuna prova che la decadenza dallo sgravio Parte_3 contributivo per i lavoratori dipendenti assunti nel 2015 sia stata una conseguenza dell'errore commesso da nella compilazione dei cit. DM10. CP_3
La dimostrazione di ciò non è infatti rinvenibile in nessuno dei documenti prodotti, nonostante il riferimento contenuto negli avvisi di debito (docc. da 6 a 8) al "Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.a)"4. Detto riferimento è infatti del tutto non circostanziato e non precisato con riguardo all'origine e alla causa del debito.
7 Né la prova della responsabilità del prestatore d'opera si reperisce nell'”invito a regolarizzare” la posizione debitoria (entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena “la definizione del Documento con esito non regolare”) prodotto dall'attrice sub doc. 3 (datato 5.3.2018).
Nessuno dei menzionati documenti consente di riconnettere, sul piano causale, le richieste degli importi in esso menzionati all'errore commesso da nel compilare i DM10 del CP_3 primo trimestre 2014, né ad altre inesattezze nell'adempimento del contratto d'opera imputabili al convenuto (che ha, tra l'altro, sostenuto che i debiti de quibus derivassero da pagamenti non integrali effettuati da . Parte_3
Perciò gli importi addebitati da all'attrice con gli avvisi n° 37920180002013081000, CP_4
n° 3792018000201287900 e n° 37920180002012980000 non possono essere ricompresi nell'ammontare del risarcimento del danno da inadempimento, dovuto da a CP_3 [...]
Parte_5
2.- Con riguardo alla domanda attorea di ristoro dell'ulteriore pregiudizio, consistito nel
[...] debito per spese processuali da rifondere a in conseguenza delle dichiarazioni di CP_4 inammissibilità pronunciate con le tre sentenze del Tribunale di Pavia in data 8.10.2019
(docc. 9a, 9b e 9c attr.), domanda che aveva inizialmente proposto nei Parte_3 soli confronti dell'Avv. e, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 vecchio Parte_2 testo c.p.c., ha esteso anche nei confronti del Rag. deve osservarsi quanto segue. CP_3
È infondata l'eccezione di inammissibilità di detta estensione, sollevata da atteso CP_3 che la domanda proposta nei confronti di questo per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 (vecchio testo) c.p.c. costituisce modifica la cui causa petendi trova radicamento nella medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio ed è giustificata dalle difese contenute nella comparsa di risposta depositata dall'Avv. e dalla Pt_2 produzione da parte di questo, sub doc. 1, di messaggio di posta elettronica del 24.9.2018
(da cui emerge che il aveva inoltrato al gli avvisi di addebito da impugnare CP_3 Pt_2
8 quando era già spirato il termine perentorio stabilito dall'art. 24 co.5 d.lgs. 46/19995). Deve, in altre parole, ritenersi ammessa l'estensione soggettiva della domanda a un convenuto già presente nel giudizio, se ciò è necessario a seguito delle difese di quest'ultimo o di altro convenuto.
Chiarito ciò, deve osservarsi che, come dimostrato dal messaggio di posta elettronica inviato in data 24.9.2018 dal Rag. all'Avv. (doc. 1 , il primo trasmise al CP_3 Pt_2 Pt_2 secondo gli avvisi di addebito da impugnare (adottati da il 9.8.2018 e a CP_4 CP_3 pervenuti il 31.8.2018: mail doc. 1 quando il termine di quaranta giorni posto Pt_2 dall'art. 24 co.5 d.lgs. 46/19996 era già trascorso.
Ritiene questo giudice che la norma di legge appena richiamata7, così come l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali in materia di lavoro e previdenza, non potessero giustificatamente essere ignorate dal professionista, consulente del lavoro, Rag.
A questo deve dunque imputarsi la violazione degli obblighi di diligenza (art. 1176 CP_3 co. 2 c.c.) anche con riguardo a tale prestazione (oltre che, come visto al superiore punto
1.1., con riguardo alla compilazione dei DM10 del primo trimestre 2014).
Perciò deve essere ritenuto responsabile del danno patito da per CP_3 Parte_3 effetto delle condanne a rifondere a le spese processuali liquidate con le sentenze CP_4 dichiarative dell'inammissibilità (per tardività) delle opposizioni proposte (€ 1.775,00 oltre accessori, per ciascuna delle tre opposizioni).
Esse sono pari a € 5.583,75, come da atto di precetto di sub doc. 11 di parte attrice (e CP_4 sentt. Trib. Pavia sub doc. 9 attr.), da maggiorarsi di interessi compensativi in misura legale ordinaria fino al saldo.
9 La condanna del al risarcimento, che consegue all'affermazione della sua CP_3 responsabilità, deve essere pronunciata, in solido, anche nei confronti dell'Avv. Pt_2 con lui responsabile del danno di cui sopra, per avere presentato i tre ricorsi in opposizione oltre il predetto termine perentorio (posto dall'art. 24 co.5 d.lgs. 46/1999).
invero si difende sostenendo non essergli addebitabile la tardività Pt_2 dell'impugnazione, per il fatto che le relative procure gli erano state rilasciate solo l'8 ottobre 2018, “quando il termine per l'impugnazione era spirato già da 19 giorni!”. Inoltre deduce di avere ottenuto in quei giudizi, nonostante la tardività della loro istaurazione, la
“sospensione” (dell'esecutività, è da supporre) degli atti impugnati, con la conseguenza, favorevole per l'attrice, che essa ha potuto fruire di "un maggior lasso di tempo, addirittura un anno e 3 mesi in più (!), per saldare i propri debiti".
Questo convenuto, tuttavia, non ha provato di avere informato la cliente dell'ormai avvenuto superamento del predetto termine, né che questa avesse, a fini dilatori del pagamento del debito, autorizzato il professionista avvocato al deposito dei ricorsi in opposizione nonostante la prevedibile dichiarazione della loro inammissibilità.
Attesa tale carenza probatoria, anche all'Avv. deve attribuirsi l'inesatto Pt_2 adempimento della prestazione resa, con conseguente obbligo risarcitorio verso
[...]
in solido con il Rag. Parte_3 CP_3
**
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
10 Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
condanna al pagamento in favore di a titolo di CP_3 Parte_3
risarcimento del danno conseguito all'errore nella compilazione dei DM10 relativi al primo trimestre 2014, della somma di € 4.857,98 oltre interessi in misura legale ordinaria dalla domanda al saldo;
condanna altresì e in solido tra loro, a risarcire a CP_3 Parte_2 [...]
importo corrispondente a quanto dall'attrice dovuto a per la Parte_3 CP_4 soccombenza processuale nei giudizi RG 1323/18, 1325/18 e 1326/18 Trib. Pavia, liquidato nel complessivo importo di € 5.583,75, oltre interessi in misura legale ordinaria dalla domanda al saldo;
condanna a rifondere all'attrice i tre quarti delle spese da questa sostenute CP_3
per il presente giudizio e a rifonderne alla medesima il restante quarto, Controparte_6 liquidando l'intero in € 5.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e
CPA).
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 26.7.2025.
Il giudice
ND MA EL
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 detti provvedimenti di accoglimento contengono solo generico riferimento a “debito per contributi”, senza ulteriori specificazioni (doc. 4b attr.); 3 invero fino a febbraio 2018; 4 l'art. 116 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede "sgravio contributivo"; al comma 8 lett. a) dispone: < dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge>>; 5 la perentorietà di tale termine, ritenuta dal Tribunale di Pavia nelle sentenze sub doc. 9 attr., è stata affermata anche da Cass. 26.4.2019 n. 11335 (< di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche … omissis… >>). 6 norma rubricata <>; 7 invero abrogata dalla L. 24.3.2025 n. 33, ma ancora applicabile alla fattispecie ratione temporis;