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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8191/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LE
DO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 8191/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. CITO VINCENZO;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, come da mandato in Controparte_1 atti, dall'Avv. CIULLA ELISABETTA
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, ha chiesto di Parte_1 accertare e dichiarare il suo “diritto all'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente con decorrenza dal 10.05.2014, ossia dalla data di proposizione della domanda, o comunque con decorrenza dal 10.09.2014, ossia dalla data di registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo presso il Comune di ”. CP_1
Conseguentemente, egli ha chiesto di ordinare al di , in persona del CP_1 CP_1
Sindaco pro tempore, e in qualità di Ufficiale d'Anagrafe ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 223 del
1989, l'iscrizione del sig. nel registro dell'Anagrafe della popolazione Parte_1 residente nel Comune di con decorrenza dal 2014. CP_1
Con decreto del 19.12.2024 è stata fissata l'udienza del 10.03.2025 innanzi al
G.O.T., dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, e disposta la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Con atto del 27.02.2025 si è costituito il , concludendo per il Controparte_1 rigetto della domanda del ricorrente.
All'udienza del 10.03.2025, il Giudice onorario, nel rilevare la competenza tabellare della Prima Sezione civile, in luogo di quella della Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale, ha rimesso il fascicolo al Giudice delegante, il quale ha fissato l'udienza del 03.04.2025 per la comparizione delle parti. Alla predetta udienza il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e la causa è stata rinviata al 27.11.2025 per la discussione.
1 All'udienza del 27.11.2025, previa discussione delle parti e a seguito di termine concesso alle stesse per il deposito di note conclusive, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Occorre preliminarmente rammentare che il ricorrente ha evocato in giudizio il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, unicamente nella sua qualità di Ufficiale CP_1
d'Anagrafe, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 223/1989.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, il ricorrente ha chiesto l'iscrizione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente;
in tal caso, il Sindaco agisce nella sua qualità di Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 3 della L. 1228/1954 (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del
Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto”).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei casi in cui il Sindaco abbia agito come Ufficiale di Governo, la legittimazione a resistere in giudizio spetti al
. Ciò è stato chiarito di recente da Cass. Civ., Ord. Sez. 1, Num. Controparte_2
3841/2021 che, nella parte motiva, ha evidenziato come: “ … in materia di anagrafe della popolazione residente, il sindaco agisce quale Ufficiale di Governo, a norma dell'art. 3 L.
n. 1228/1954, ed anche l'operato degli organi comunali che allo stesso sindaco sono da supporto non è in alcun modo riconducibile all'Ente locale, ma è direttamente imputabile al , che ne risponde come ente preponente (vedi Cass. n. 15199 del Controparte_2
06/08/2004; vedi anche Cass. n. 7210/2009; Cass. 26691/2005)”.
Ne deriva che la legittimazione passiva nella presente controversia appartiene al
, non già al essendo “il Sindaco evocato quale organo Controparte_2 CP_1 dello Stato, nella sua veste di ufficiale dello stato civile, in posizione di subordinazione rispetto al suddetto , per quanto non di tipo gerarchico, in virtù della CP_2 competenza attribuitagli in materia di tenuta dei registri dello stato civile, a norma del D.P.R. 396 del 2000, art. 9” (Cass. n. 15199 del 2004, n. 7210 del 2009; Cons. di Stato, sez. III, n. 4478 del 2016, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 26/11/2020, n. 26883).
In ragione di quanto sopra si deve riconoscere la legittimazione passiva del CP_2
, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'odierno resistente, CP_2
. Controparte_1
Le spese di lite sono interamente compensate, tenuto conto del fatto che l'odierno giudizio si è definito in rito, sulla scorta di un rilievo effettuato ex officio dal magistrato.
Va solo ad abundantiam precisato che non si è reso necessario stimolare il contraddittorio sul punto, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità per cui “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di
2 fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (da ultimo,
Cass. civ. Sez. II Sent., 19/01/2022, n. 1617; conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 18/06/2018, n.
16049; conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 16/02/2016, n. 2984).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 8191/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lecce, 15.12.2025. Il Giudice
Dott.ssa LE DO
(La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario U.P.P. della sezione, dott.ssa Ilenia Petrelli).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LE
DO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 8191/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. CITO VINCENZO;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, come da mandato in Controparte_1 atti, dall'Avv. CIULLA ELISABETTA
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, ha chiesto di Parte_1 accertare e dichiarare il suo “diritto all'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente con decorrenza dal 10.05.2014, ossia dalla data di proposizione della domanda, o comunque con decorrenza dal 10.09.2014, ossia dalla data di registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo presso il Comune di ”. CP_1
Conseguentemente, egli ha chiesto di ordinare al di , in persona del CP_1 CP_1
Sindaco pro tempore, e in qualità di Ufficiale d'Anagrafe ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 223 del
1989, l'iscrizione del sig. nel registro dell'Anagrafe della popolazione Parte_1 residente nel Comune di con decorrenza dal 2014. CP_1
Con decreto del 19.12.2024 è stata fissata l'udienza del 10.03.2025 innanzi al
G.O.T., dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, e disposta la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Con atto del 27.02.2025 si è costituito il , concludendo per il Controparte_1 rigetto della domanda del ricorrente.
All'udienza del 10.03.2025, il Giudice onorario, nel rilevare la competenza tabellare della Prima Sezione civile, in luogo di quella della Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale, ha rimesso il fascicolo al Giudice delegante, il quale ha fissato l'udienza del 03.04.2025 per la comparizione delle parti. Alla predetta udienza il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e la causa è stata rinviata al 27.11.2025 per la discussione.
1 All'udienza del 27.11.2025, previa discussione delle parti e a seguito di termine concesso alle stesse per il deposito di note conclusive, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Occorre preliminarmente rammentare che il ricorrente ha evocato in giudizio il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, unicamente nella sua qualità di Ufficiale CP_1
d'Anagrafe, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 223/1989.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, il ricorrente ha chiesto l'iscrizione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente;
in tal caso, il Sindaco agisce nella sua qualità di Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 3 della L. 1228/1954 (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del
Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto”).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei casi in cui il Sindaco abbia agito come Ufficiale di Governo, la legittimazione a resistere in giudizio spetti al
. Ciò è stato chiarito di recente da Cass. Civ., Ord. Sez. 1, Num. Controparte_2
3841/2021 che, nella parte motiva, ha evidenziato come: “ … in materia di anagrafe della popolazione residente, il sindaco agisce quale Ufficiale di Governo, a norma dell'art. 3 L.
n. 1228/1954, ed anche l'operato degli organi comunali che allo stesso sindaco sono da supporto non è in alcun modo riconducibile all'Ente locale, ma è direttamente imputabile al , che ne risponde come ente preponente (vedi Cass. n. 15199 del Controparte_2
06/08/2004; vedi anche Cass. n. 7210/2009; Cass. 26691/2005)”.
Ne deriva che la legittimazione passiva nella presente controversia appartiene al
, non già al essendo “il Sindaco evocato quale organo Controparte_2 CP_1 dello Stato, nella sua veste di ufficiale dello stato civile, in posizione di subordinazione rispetto al suddetto , per quanto non di tipo gerarchico, in virtù della CP_2 competenza attribuitagli in materia di tenuta dei registri dello stato civile, a norma del D.P.R. 396 del 2000, art. 9” (Cass. n. 15199 del 2004, n. 7210 del 2009; Cons. di Stato, sez. III, n. 4478 del 2016, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 26/11/2020, n. 26883).
In ragione di quanto sopra si deve riconoscere la legittimazione passiva del CP_2
, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'odierno resistente, CP_2
. Controparte_1
Le spese di lite sono interamente compensate, tenuto conto del fatto che l'odierno giudizio si è definito in rito, sulla scorta di un rilievo effettuato ex officio dal magistrato.
Va solo ad abundantiam precisato che non si è reso necessario stimolare il contraddittorio sul punto, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità per cui “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di
2 fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (da ultimo,
Cass. civ. Sez. II Sent., 19/01/2022, n. 1617; conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 18/06/2018, n.
16049; conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 16/02/2016, n. 2984).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 8191/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lecce, 15.12.2025. Il Giudice
Dott.ssa LE DO
(La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario U.P.P. della sezione, dott.ssa Ilenia Petrelli).
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