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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 22.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.5.2025 e 21.5.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 216/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa da cura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dal dott. dalla CP_2 dott.ssa Chiusaroli e dalla dott.ssa Carnicelli, giusta dele alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso l' CP_3
(recapito PEC: ;
[...] Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento periodi di lavoro precario prima di assunzione in ruolo per l'anzianità di servizio – anno 2013.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Il ricorrente allega di avere prestato attività in virtù di reiterati contratti a tempo determinato in favore del CP_4 sino all'assunzione in ruolo del 1.9.2015. Lamenta che l'anzianità di servizio maturata prima dell'assunzione in ruolo non era stata parificata a quella maturata dopo l'assunzione a tempo indeterminato al fine di calcolare l'anzianità di servizio in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonostante
1 l'identità di mansioni svolte portasse ad escludere che vi fossero ragioni oggettive che giustificassero un diverso trattamento retributivo del personale a termine. Con riferimento all'anno 2013 ritiene che il protrarsi degli effetti del blocco stipendiale stabilito dall'art. 9 DL 78/2010 nell'arco dell'intera carriera del lavoratore trasformava un evento eccezionale in una deroga al meccanismo di adeguamento degli stipendi. La normativa in esame aveva, infatti, escluso l'attribuzione nel lasso temporale indicato in essa della maggiorazione spettante, ma non poteva determinare l'irrilevanza dell'intera annualità per tutta la carriera del dipendente, con violazione del disposto dell'art. 36 Cost. e in contrasto con i principi elaborati dalla Corte Costituzionale. Sottolinea che quest'ultima nella pronuncia n. 178/2015 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale, riconoscendo fondate le censure mosse al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali, in quanto la protrazione del blocco negoziale così prolungato nel tempo aveva determinato la violazione della libertà sindacale alterando la dinamica negoziale. Invoca, altresì, la pronuncia resa dalla Suprema Corte n. 16133/2024. Chiede pertanto la ricostruzione della carriera e l'erogazione delle differenze retributive maturate. Costituendosi in giudizio, il eccepisce la Controparte_1 prescrizione delle differenze retributive maturate prima del quinquennio dall'interruzione della prescrizione e la non cumulabilità di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Rileva che nella ricostruzione della carriera a seguito di immissione in ruolo non era stato considerato né il servizio prestato negli anni scolastici 2007/2008 in quanto inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento; né l'anzianità relativa al servizio prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013. Sostiene che non è possibile affermare una piena equiparazione tra personale di ruolo e personale assunto per brevi periodi. Invoca, peraltro, la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sesta Sezione – del 20 settembre 2018 (il cui contenuto è stato confermato con sentenza CE - Prima sezione dell'8 maggio 2019) resa nella causa C-466/17 per la quale la clausola 4 dell'accordo quadro non ostava ad una normativa nazionale che prevedesse la valutazione per intero dei primi quattro anni di servizio prestato a tempo determinato e la valutazione parziale degli anni successivi. La causa non necessitando di istruttoria è stata discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE. Occorre innanzitutto rilevare in via preliminare che l'amministrazione convenuta ha eccepito la prescrizione dei ratei maturati e non dell'anzianità di servizio che non è un bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma la dimensione temporale del rapporto di lavoro che costituisce il presupposto di specifici diritti, quali gli scatti di anzianità, questi sì soggetti a prescrizione (Cass. 2232/2020, con ampi richiami giurisprudenziali). Pertanto, anche se il diritto ad uno scatto di anzianità si è prescritto, questo non pregiudica la possibilità di ottenere il riconoscimento
2 degli scatti successivi che vanno liquidati nella misura corrispondente, come se quello precedente maturato ma non più dovuto per prescrizione fosse stato corrisposto (Cass. 9022/1991, 36/1993, 8430/1996, 4076/2004, 15893/2007, 16958/2009). Si aggiunga che di recente i principi sono stati ribaditi in sede di legittimità (Cass. 37538/2021), laddove si afferma «nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al temine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c. c.. il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» (Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 28 maggio 2020, n. 10219); principio cui si aggiunge, a fini di calcolo delle quote non prescritte, l'ulteriore regola secondo cui «l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero atto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si basano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti» (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232). Conseguentemente devono ritenersi prescritti i ratei maturati prima del 24.2.2020, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione con riferimento alla ricostruzione della carriera è stato la notifica dell'atto introduttivo in data 24.2.2025. Al contrario, la diffida notificata il 25.10.2024 attiene unicamente al riconoscimento dell'anno 2013, pretesa infondata nel merito con riferimento alla maturazione di differenze retributive per le ragioni che verranno illustrate nel prosieguo.
3. RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA. Venendo al merito, in punto di diritto, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la direttiva 1999/70/CE sul contratto a tempo determinato, pacificamente applicabile anche ai contratti di lavoro stipulati con la pubblica amministrazione, vieta alla clausola 4 punto 1 qualsiasi discriminazione tra dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato salvo vi siano ragioni oggettive che la giustifichino (Cass. 24309/2015). In particolare, le ragioni oggettive suddette ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015). La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine
3 e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_1
; né nel fatto che il datore na Pubblica Persona_2
e; né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola Persona_3 diversità delle modalità di reclutamen arzo 2013 in causa C- 393/11). La materia è stata organicamente affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 31149/2019, poi richiamata da varie pronunce successive (tra le altre 39995/2021), nella quale, all'esito di una puntuale ricostruzione della normativa in materia, si ricorda che la giurisprudenza europea ha elaborato puntuali principi in tema sancendo che:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_3
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai Persona_4 rapporti non di ruolo degli enti pubblici ita ustizia 18.10.2012, cause C- 302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
4 e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).” La pronuncia ha anche preso posizione sulla sentenza Motter del 20.9.2018, richiamata dall'amministrazione per sostenere la legittimità del proprio operato, evidenziando che “è significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il CP_1 ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33 38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento”. Ha infine richiamato la giurisprudenza formatasi sulla retribuzione professionale docenti (Cass. 20015/2018), laddove ha riconosciuto che “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di
5 impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”. A fronte di tali principi, l'amministrazione convenuta, considerato pacifico lo svolgimento da parte del personale docente a tempo determinato delle medesime mansioni di quello assunto a tempo indeterminato, non ha addotto alcuna ragione oggettiva nel senso sopra precisato che potesse giustificare la disparità di trattamento e la diversa considerazione dell'anzianità di servizio per le due categorie. A nulla vale, poi, richiamare la normativa interna dettata da leggi e contratti collettivi che non possono ovviamente derogare alle disposizioni e ai principi fissati nelle direttive europee. Né è ostativo che il riconoscimento della carriera spetta una sola volta e solo a seguito dell'assunzione in ruolo, in quanto ciò da una parte, essendo disposizione di contratto collettivo, non può, come si diceva, contrastare con i principi dettati dalla normativa europea, dall'altra costituisce un riconoscimento meramente eventuale, che incide solo sulla retribuzione maturata dopo l'immissione in ruolo e non implica l'erogazione delle differenze maturate anche per il periodo pregresso. Peraltro, tale disposizione evidenzia vieppiù che non vi è alcuna differenza tra il servizio prestato con contratti a termine prima dell'immissione in ruolo e quello prestato in seguito, il che conforta nella convinzione che non vi sono ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento economico Il rinvenuto contrasto tra la normativa europea e le disposizioni interne determina la disapplicazione di queste ultime e la diretta applicazione della prima, avendo già affermato la Corte di Giustizia, nella citata sentenza
, che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale Persona_1
e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”. Essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
6 Ciò premesso in linea generale, venendo alle singole doglianze relative alla ricostruzione di carriera svolta nel caso di specie, con riguardo alla ripartizione delle fasce applicabili a seguito della modifica introdotta dal CCNL 19.7.2011, che ha rimodulato le stesse accorpando le prime due ossia quella 0-2 anni e quella 3-8 anni, va rilevato che il contratto collettivo citato prevede una disposizione transitoria che sancisce che la precedente ripartizione delle fasce continua a trovare applicazione ai docenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010. Per il principio di non discriminazione sopra citato, il medesimo principio andrà, pertanto, applicato anche a chi alla data individuata dalla disposizione (1.9.2010) avesse già iniziato a prestare servizio per il sia pure con Controparte_1 contratti a tempo determinato, come peraltro sancito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, per la quale “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” (Cass. 2924/2020). Quanto alla valutabilità di supplenze rese per un periodo inferiore a 180 giorni, anche sul punto in assenza di prova di elementi oggettivi che giustifichino un diverso trattamento economico, la non computabilità di tali periodi di servizio non è giustificata. Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. (Cass. 34546/2019). Ne deriva che vanno computate anche le supplenze temporanee per le quali lo stesso legislatore riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni (Cass. 31150/2019). Rimane, infine, da valutare se l'esclusione dei periodi di servizio pre- ruolo di durata inferiore a 180 giorni sia adeguatamente bilanciata nel caso di specie dall'equiparazione all'anno dei periodi di servizio superiori a 180 giorni al fine di evitare la cosiddetta “discriminazione alla rovescia”, ossia che nel
7 caso concreto il lavoratore assunto a tempo determinato abbia un trattamento più favorevole rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. La Corte ritiene che tale verifica vada effettuata non in astratto, ma in concreto valutando il caso in esame e la ricorrenza di condizioni che possano nel singolo rapporto giustificare una diversità di trattamento nel computo dell'anzianità come prevista dalla normativa nazionale. Dunque, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico distinto in tre fasi in cui è necessario individuare il trattamento spettante al docente che si assume discriminato, determinare il trattamento riservato al lavoratore a tempo indeterminato nelle medesime condizioni di servizio, accertare se vi sia disparità di trattamento e se essa sia giustificata da una ragione obiettiva. Pertanto, perché possa ritenersi che l'applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 (abbattimento dell'anzianità dopo i primi quattro anni) sia discriminatoria è necessario che l'anzianità calcolata ai sensi di tale disposizione e di quella contenuta all'art. 489 d.lgs. 297/1994 (valutazione come anno intero del servizio prestato per oltre 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio al termine degli scrutini come chiarito dall'art. 11 comma 14 legge 124/1999) sia inferiore a quella che nel medesimo arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile assunto a tempo indeterminato per la medesima funzione (ossia computando gli effettivi giorni di servizio prestato). Pertanto, non può ritenersi discriminatorio il meccanismo che prevede un abbattimento a decorrere dal quinto anno, dovendo verificare in concreto l'incidenza del meccanismo di maggior favore previsto dall'art. 489 d.lgs. 297/1994. La Corte precisa che il confronto va fatto considerando unicamente i periodi di servizio effettivo, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non potranno essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la giurisprudenza da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Nel caso in cui il calcolo effettuato dia un risultato complessivo superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni
8 qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Ciò che non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, è fruire unitamente del criterio più favorevole dettato dal testo unico per le supplenze superiori a 180 giorni e dell'eliminazione dell'abbattimento degli anni successivi al quarto, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Orbene, l'amministrazione convenuta ha prodotto calcoli relativi alla ricostruzione della carriera del ricorrente, tenendo conto dei giorni maturati nel periodi pre-ruolo anche inferiori a 180 giorni e delle fasce stipendiali in vigore prima dell'accorpamento previsto nel CCNL 19.7.2011, senza il beneficio di cui all'art. 489 d.lgs. 297/1994, giungendo ad affermare che:
“- alla data del 25.8.2011 – con 1.080 giorni di servizio effettivo, il ricorrente passerebbe alla 2^ fascia (da 3 a 8 anni, non applicata nella sua ricostruzione della carriera perché non più prevista e non spettante sulla base delle disposizioni del C.C.N.L sottoscritto in data 4.8.2011) con diritto alla valutazione anche del periodo di servizio pari a complessivi 1 mese e 19 giorni prestato nell'a.s. 2007/2008 non valutato sulla base delle disposizioni di legge e contrattuali nazionali perché di durata inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente, ma senza il diritto alla corresponsione di differenze retributive a suo credito in quanto TUTTE ampiamente prescritte (all. 10);
- alla data del 16.10.2017 – con 3.240 giorni di servizio effettivo, passerebbe alla 3^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni), attuale 2^ fascia stipendiale, che con la ricostruzione della carriera disposta dal competente Dirigente scolastico con l'impugnato decreto prot. n. 2341/2017 e con il successivo decreto prot. n. 1777/2025 (cfr. all.ti 7 e 8) il docente ha ottenuto alla data dell'1.5.2019; le differenze stipendiali per il periodo dal 16.10.2017 sarebbero tutte prescritte e, dall'1.5.2019 NULLE in quanto da tale data il sig. ha ottenuto il passaggio alla 2^ fascia stipendiale anche con la progressione Pt_1 dell isposta dall'Amministrazione scolastica (cfr. all.ti 8 e 9);
- alla data del 16.10.2023 – con 5.400 giorni di servizio effettivo, passerebbe all'attuale 3^ fascia stipendiale (da 15 a 20), che con la ricostruzione e progressione della carriera disposta dal competente Dirigente scolastico (cfr. all.ti 7 e 8) il docente otterrà tra pochi giorni, dall'1.5.2025 (cfr. all. 9), con diritto, per il periodo dal 16.10.2023 fino al 30.4.2025, pari ad anni 1 mesi 7 giorni 0 (e quindi, un mese in meno rispetto a quanto calcolato dal CTP), alla corresponsione di differenze stipendiali (€ 3.714,88, anziché € 3.919,35 - cfr. all. 3 al fascicolo depositato da parte ricorrente)”. A fronte di tali puntuali conteggi il ricorrente non ha mosso specifiche obiezioni, sicché deve ritenersi che la somma spettante non possa superare quella di Euro 3.714,88, dovendo per il resto ritenersi le differenze retributive prescritte oppure nulle ossia non esistenti in quanto la ricostruzione della carriera effettuata dal ministero aveva garantito in alcuni periodi il medesimo stipendio che sarebbe spettato applicando i criteri eurounitari.
9 Come osservato dal resistente, peraltro, la somma suddetta andrà ulteriormente ridotta non potendo computarsi l'anno 2013. 4. COMPUTABILITÀ DELL'ANNO 2013; PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI IN MERITO: LE PRONUNCE RESE DA QUESTO TRIBUNALE IN CAUSE ANALOGHE. Il Tribunale di Ancona si è già espresso sulla tematica in esame in pronunce che hanno escluso la rilevanza dell'anno 2013 per la progressione nelle fasce stipendiali e la maturazione delle relative differenze retributive, facendo proprie anche ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c. le motivazioni già espresse dal Tribunale di Genova nella sentenza 1191/2024, che ha preso espressamente posizione anche sulla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16133/2024 invocata nel ricorso introduttivo. In particolare, si legge nella pronuncia genovese che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i
10 predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione. La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001. La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo
11 prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013). Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa. A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo. La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del
12 pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo. Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5). Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che
“è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa. La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione
“strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3). Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014). Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.” Ritiene questo Giudice di condividere pienamente le considerazioni svolte nella pronuncia sopra riportata, con conseguente infondatezza del
13 ricorso nella parte in cui chiede che l'anno 2013 sia valutato non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici per le progressioni stipendiali con condanna del al pagamento delle differenze retributive spettanti. CP_1
5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI: BREVI RIFLESSIONI SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 178/2015 E SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 16133/2024. A tali argomentazioni la pronuncia del Tribunale di Ancona n. 9/2025 ha aggiunto che “con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte Costituzionale n. 178/2015, al pari delle altre sopra citate, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”. Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost. D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013 sopra riportata. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”. Peraltro, in linea con la tutela della libertà sindacale, va rilevato che l'utilità del computo degli anni 2010, 2011, 2012 era stata recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014, sicché, in assenza di analoga statuizione relativa anche all'anno 2013 e in assenza di profili di illegittimità delle disposizioni normative coinvolte, in più occasioni ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte Costituzionale, si ritiene che le disposizioni normative vigenti siano univoche nell'escludere la rilevanza dell'anno 2013 ai fini delle progressioni stipendiali previste dalla disciplina del comparto scuola. Quanto alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 16133/2024, anch'essa invero evidenzia come l'anno 2013 deve essere considerato ai fini giuridici ma non ai fini economici, come si è già detto in precedenza. Ed infatti, si legge nella pronuncia che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte
14 d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che sono CP_4 maturate prima 013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.” Al riguardo, si precisa che a decorrere dal CCNL 1994/1997 (sistema poi ripreso dai CCNL successivi vigenti anche all'epoca dell'introduzione del blocco stipendiale di cui si discute) le retribuzioni dei docenti prevedono aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità in una progressione che contempla sette posizioni o fasce stipendiali (secondo la sequenza 0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità prevista dall'art. 53 legge 312/1980 che rimane unicamente per gli insegnanti di religione (sul punto si veda art. 66 comma 7 CCNL 1994/1997), sicché il blocco previsto dall'art. 9 DL 78/2010 non poteva che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.” 6. L'ULTIMO ORIENTAMENTO DI LEGITTIMITÀ IN MERITO: LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 13619/2025. Tornando sul tema, con una pronuncia articolata che comprende una ricostruzione completa ed esaustiva della normativa in materia, la Suprema Corte ha chiarito che l'esclusione della valutazione dell'anno 2013 ai fini economici, prevista dalla normativa in esame, non implica l'esclusione del computo di esso anche ai fini giuridici nell'anzianità di servizio, che ben può rilevare sotto altri profili diversi dall'inquadramento nelle fasce stipendiali, tra i quali in via esemplificativa la Cassazione ricorda la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. La Suprema Corte ha ritenuto che fosse
“maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”. Si perviene, pertanto, al principio di diritto per il quale “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” 7. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Dovendo ridursi la somma di Euro 3.714,88, corrispondente alle differenze retributive
15 spettanti per 1 anno e 7 mesi, alla somma spettante per soli 7 mesi, senza considerare l'anno 2013, ne consegue la spettanza di una somma lorda di Euro 1.368,64. Quanto agli accessori, visto il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/1994, dovrà riconoscersi la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il parziale accoglimento del ricorso e la difficoltà della materia trattata, sulla quale a fronte di orientamenti giurisprudenziali di merito non conformi è di recente intervenuta la pronuncia di legittimità da ultimo richiamata, fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di al riconoscimento di un'anzianità di servizio ai fini Parte_1 ta del 16.10.2024 di 15 anni;
2) Per l'effetto, condanna il a corrispondere a Controparte_1
a titolo di differenze retributive la somma di Euro Parte_1 la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) Dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini Parte_1 giuridici dell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 25.5.2025 all'esito della trattazione scritta della controversia con termine sino al 22.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
16
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 22.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.5.2025 e 21.5.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 216/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentata e difesa da cura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore;
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RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dal dott. dalla CP_2 dott.ssa Chiusaroli e dalla dott.ssa Carnicelli, giusta dele alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso l' CP_3
(recapito PEC: ;
[...] Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento periodi di lavoro precario prima di assunzione in ruolo per l'anzianità di servizio – anno 2013.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Il ricorrente allega di avere prestato attività in virtù di reiterati contratti a tempo determinato in favore del CP_4 sino all'assunzione in ruolo del 1.9.2015. Lamenta che l'anzianità di servizio maturata prima dell'assunzione in ruolo non era stata parificata a quella maturata dopo l'assunzione a tempo indeterminato al fine di calcolare l'anzianità di servizio in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonostante
1 l'identità di mansioni svolte portasse ad escludere che vi fossero ragioni oggettive che giustificassero un diverso trattamento retributivo del personale a termine. Con riferimento all'anno 2013 ritiene che il protrarsi degli effetti del blocco stipendiale stabilito dall'art. 9 DL 78/2010 nell'arco dell'intera carriera del lavoratore trasformava un evento eccezionale in una deroga al meccanismo di adeguamento degli stipendi. La normativa in esame aveva, infatti, escluso l'attribuzione nel lasso temporale indicato in essa della maggiorazione spettante, ma non poteva determinare l'irrilevanza dell'intera annualità per tutta la carriera del dipendente, con violazione del disposto dell'art. 36 Cost. e in contrasto con i principi elaborati dalla Corte Costituzionale. Sottolinea che quest'ultima nella pronuncia n. 178/2015 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale, riconoscendo fondate le censure mosse al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali, in quanto la protrazione del blocco negoziale così prolungato nel tempo aveva determinato la violazione della libertà sindacale alterando la dinamica negoziale. Invoca, altresì, la pronuncia resa dalla Suprema Corte n. 16133/2024. Chiede pertanto la ricostruzione della carriera e l'erogazione delle differenze retributive maturate. Costituendosi in giudizio, il eccepisce la Controparte_1 prescrizione delle differenze retributive maturate prima del quinquennio dall'interruzione della prescrizione e la non cumulabilità di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Rileva che nella ricostruzione della carriera a seguito di immissione in ruolo non era stato considerato né il servizio prestato negli anni scolastici 2007/2008 in quanto inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento; né l'anzianità relativa al servizio prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013. Sostiene che non è possibile affermare una piena equiparazione tra personale di ruolo e personale assunto per brevi periodi. Invoca, peraltro, la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sesta Sezione – del 20 settembre 2018 (il cui contenuto è stato confermato con sentenza CE - Prima sezione dell'8 maggio 2019) resa nella causa C-466/17 per la quale la clausola 4 dell'accordo quadro non ostava ad una normativa nazionale che prevedesse la valutazione per intero dei primi quattro anni di servizio prestato a tempo determinato e la valutazione parziale degli anni successivi. La causa non necessitando di istruttoria è stata discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE. Occorre innanzitutto rilevare in via preliminare che l'amministrazione convenuta ha eccepito la prescrizione dei ratei maturati e non dell'anzianità di servizio che non è un bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma la dimensione temporale del rapporto di lavoro che costituisce il presupposto di specifici diritti, quali gli scatti di anzianità, questi sì soggetti a prescrizione (Cass. 2232/2020, con ampi richiami giurisprudenziali). Pertanto, anche se il diritto ad uno scatto di anzianità si è prescritto, questo non pregiudica la possibilità di ottenere il riconoscimento
2 degli scatti successivi che vanno liquidati nella misura corrispondente, come se quello precedente maturato ma non più dovuto per prescrizione fosse stato corrisposto (Cass. 9022/1991, 36/1993, 8430/1996, 4076/2004, 15893/2007, 16958/2009). Si aggiunga che di recente i principi sono stati ribaditi in sede di legittimità (Cass. 37538/2021), laddove si afferma «nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al temine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c. c.. il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» (Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 28 maggio 2020, n. 10219); principio cui si aggiunge, a fini di calcolo delle quote non prescritte, l'ulteriore regola secondo cui «l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero atto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si basano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti» (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232). Conseguentemente devono ritenersi prescritti i ratei maturati prima del 24.2.2020, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione con riferimento alla ricostruzione della carriera è stato la notifica dell'atto introduttivo in data 24.2.2025. Al contrario, la diffida notificata il 25.10.2024 attiene unicamente al riconoscimento dell'anno 2013, pretesa infondata nel merito con riferimento alla maturazione di differenze retributive per le ragioni che verranno illustrate nel prosieguo.
3. RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA. Venendo al merito, in punto di diritto, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la direttiva 1999/70/CE sul contratto a tempo determinato, pacificamente applicabile anche ai contratti di lavoro stipulati con la pubblica amministrazione, vieta alla clausola 4 punto 1 qualsiasi discriminazione tra dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato salvo vi siano ragioni oggettive che la giustifichino (Cass. 24309/2015). In particolare, le ragioni oggettive suddette ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015). La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine
3 e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_1
; né nel fatto che il datore na Pubblica Persona_2
e; né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ); né, infine, nella sola Persona_3 diversità delle modalità di reclutamen arzo 2013 in causa C- 393/11). La materia è stata organicamente affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 31149/2019, poi richiamata da varie pronunce successive (tra le altre 39995/2021), nella quale, all'esito di una puntuale ricostruzione della normativa in materia, si ricorda che la giurisprudenza europea ha elaborato puntuali principi in tema sancendo che:
“a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_3
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai Persona_4 rapporti non di ruolo degli enti pubblici ita ustizia 18.10.2012, cause C- 302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
4 e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive
.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).” La pronuncia ha anche preso posizione sulla sentenza Motter del 20.9.2018, richiamata dall'amministrazione per sostenere la legittimità del proprio operato, evidenziando che “è significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il CP_1 ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33 38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento”. Ha infine richiamato la giurisprudenza formatasi sulla retribuzione professionale docenti (Cass. 20015/2018), laddove ha riconosciuto che “la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di
5 impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”. A fronte di tali principi, l'amministrazione convenuta, considerato pacifico lo svolgimento da parte del personale docente a tempo determinato delle medesime mansioni di quello assunto a tempo indeterminato, non ha addotto alcuna ragione oggettiva nel senso sopra precisato che potesse giustificare la disparità di trattamento e la diversa considerazione dell'anzianità di servizio per le due categorie. A nulla vale, poi, richiamare la normativa interna dettata da leggi e contratti collettivi che non possono ovviamente derogare alle disposizioni e ai principi fissati nelle direttive europee. Né è ostativo che il riconoscimento della carriera spetta una sola volta e solo a seguito dell'assunzione in ruolo, in quanto ciò da una parte, essendo disposizione di contratto collettivo, non può, come si diceva, contrastare con i principi dettati dalla normativa europea, dall'altra costituisce un riconoscimento meramente eventuale, che incide solo sulla retribuzione maturata dopo l'immissione in ruolo e non implica l'erogazione delle differenze maturate anche per il periodo pregresso. Peraltro, tale disposizione evidenzia vieppiù che non vi è alcuna differenza tra il servizio prestato con contratti a termine prima dell'immissione in ruolo e quello prestato in seguito, il che conforta nella convinzione che non vi sono ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento economico Il rinvenuto contrasto tra la normativa europea e le disposizioni interne determina la disapplicazione di queste ultime e la diretta applicazione della prima, avendo già affermato la Corte di Giustizia, nella citata sentenza
, che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale Persona_1
e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”. Essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
6 Ciò premesso in linea generale, venendo alle singole doglianze relative alla ricostruzione di carriera svolta nel caso di specie, con riguardo alla ripartizione delle fasce applicabili a seguito della modifica introdotta dal CCNL 19.7.2011, che ha rimodulato le stesse accorpando le prime due ossia quella 0-2 anni e quella 3-8 anni, va rilevato che il contratto collettivo citato prevede una disposizione transitoria che sancisce che la precedente ripartizione delle fasce continua a trovare applicazione ai docenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010. Per il principio di non discriminazione sopra citato, il medesimo principio andrà, pertanto, applicato anche a chi alla data individuata dalla disposizione (1.9.2010) avesse già iniziato a prestare servizio per il sia pure con Controparte_1 contratti a tempo determinato, come peraltro sancito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, per la quale “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” (Cass. 2924/2020). Quanto alla valutabilità di supplenze rese per un periodo inferiore a 180 giorni, anche sul punto in assenza di prova di elementi oggettivi che giustifichino un diverso trattamento economico, la non computabilità di tali periodi di servizio non è giustificata. Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. (Cass. 34546/2019). Ne deriva che vanno computate anche le supplenze temporanee per le quali lo stesso legislatore riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni (Cass. 31150/2019). Rimane, infine, da valutare se l'esclusione dei periodi di servizio pre- ruolo di durata inferiore a 180 giorni sia adeguatamente bilanciata nel caso di specie dall'equiparazione all'anno dei periodi di servizio superiori a 180 giorni al fine di evitare la cosiddetta “discriminazione alla rovescia”, ossia che nel
7 caso concreto il lavoratore assunto a tempo determinato abbia un trattamento più favorevole rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. La Corte ritiene che tale verifica vada effettuata non in astratto, ma in concreto valutando il caso in esame e la ricorrenza di condizioni che possano nel singolo rapporto giustificare una diversità di trattamento nel computo dell'anzianità come prevista dalla normativa nazionale. Dunque, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico distinto in tre fasi in cui è necessario individuare il trattamento spettante al docente che si assume discriminato, determinare il trattamento riservato al lavoratore a tempo indeterminato nelle medesime condizioni di servizio, accertare se vi sia disparità di trattamento e se essa sia giustificata da una ragione obiettiva. Pertanto, perché possa ritenersi che l'applicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 (abbattimento dell'anzianità dopo i primi quattro anni) sia discriminatoria è necessario che l'anzianità calcolata ai sensi di tale disposizione e di quella contenuta all'art. 489 d.lgs. 297/1994 (valutazione come anno intero del servizio prestato per oltre 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio al termine degli scrutini come chiarito dall'art. 11 comma 14 legge 124/1999) sia inferiore a quella che nel medesimo arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile assunto a tempo indeterminato per la medesima funzione (ossia computando gli effettivi giorni di servizio prestato). Pertanto, non può ritenersi discriminatorio il meccanismo che prevede un abbattimento a decorrere dal quinto anno, dovendo verificare in concreto l'incidenza del meccanismo di maggior favore previsto dall'art. 489 d.lgs. 297/1994. La Corte precisa che il confronto va fatto considerando unicamente i periodi di servizio effettivo, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non potranno essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la giurisprudenza da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Nel caso in cui il calcolo effettuato dia un risultato complessivo superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni
8 qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Ciò che non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, è fruire unitamente del criterio più favorevole dettato dal testo unico per le supplenze superiori a 180 giorni e dell'eliminazione dell'abbattimento degli anni successivi al quarto, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Orbene, l'amministrazione convenuta ha prodotto calcoli relativi alla ricostruzione della carriera del ricorrente, tenendo conto dei giorni maturati nel periodi pre-ruolo anche inferiori a 180 giorni e delle fasce stipendiali in vigore prima dell'accorpamento previsto nel CCNL 19.7.2011, senza il beneficio di cui all'art. 489 d.lgs. 297/1994, giungendo ad affermare che:
“- alla data del 25.8.2011 – con 1.080 giorni di servizio effettivo, il ricorrente passerebbe alla 2^ fascia (da 3 a 8 anni, non applicata nella sua ricostruzione della carriera perché non più prevista e non spettante sulla base delle disposizioni del C.C.N.L sottoscritto in data 4.8.2011) con diritto alla valutazione anche del periodo di servizio pari a complessivi 1 mese e 19 giorni prestato nell'a.s. 2007/2008 non valutato sulla base delle disposizioni di legge e contrattuali nazionali perché di durata inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente, ma senza il diritto alla corresponsione di differenze retributive a suo credito in quanto TUTTE ampiamente prescritte (all. 10);
- alla data del 16.10.2017 – con 3.240 giorni di servizio effettivo, passerebbe alla 3^ fascia stipendiale (da 9 a 14 anni), attuale 2^ fascia stipendiale, che con la ricostruzione della carriera disposta dal competente Dirigente scolastico con l'impugnato decreto prot. n. 2341/2017 e con il successivo decreto prot. n. 1777/2025 (cfr. all.ti 7 e 8) il docente ha ottenuto alla data dell'1.5.2019; le differenze stipendiali per il periodo dal 16.10.2017 sarebbero tutte prescritte e, dall'1.5.2019 NULLE in quanto da tale data il sig. ha ottenuto il passaggio alla 2^ fascia stipendiale anche con la progressione Pt_1 dell isposta dall'Amministrazione scolastica (cfr. all.ti 8 e 9);
- alla data del 16.10.2023 – con 5.400 giorni di servizio effettivo, passerebbe all'attuale 3^ fascia stipendiale (da 15 a 20), che con la ricostruzione e progressione della carriera disposta dal competente Dirigente scolastico (cfr. all.ti 7 e 8) il docente otterrà tra pochi giorni, dall'1.5.2025 (cfr. all. 9), con diritto, per il periodo dal 16.10.2023 fino al 30.4.2025, pari ad anni 1 mesi 7 giorni 0 (e quindi, un mese in meno rispetto a quanto calcolato dal CTP), alla corresponsione di differenze stipendiali (€ 3.714,88, anziché € 3.919,35 - cfr. all. 3 al fascicolo depositato da parte ricorrente)”. A fronte di tali puntuali conteggi il ricorrente non ha mosso specifiche obiezioni, sicché deve ritenersi che la somma spettante non possa superare quella di Euro 3.714,88, dovendo per il resto ritenersi le differenze retributive prescritte oppure nulle ossia non esistenti in quanto la ricostruzione della carriera effettuata dal ministero aveva garantito in alcuni periodi il medesimo stipendio che sarebbe spettato applicando i criteri eurounitari.
9 Come osservato dal resistente, peraltro, la somma suddetta andrà ulteriormente ridotta non potendo computarsi l'anno 2013. 4. COMPUTABILITÀ DELL'ANNO 2013; PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI IN MERITO: LE PRONUNCE RESE DA QUESTO TRIBUNALE IN CAUSE ANALOGHE. Il Tribunale di Ancona si è già espresso sulla tematica in esame in pronunce che hanno escluso la rilevanza dell'anno 2013 per la progressione nelle fasce stipendiali e la maturazione delle relative differenze retributive, facendo proprie anche ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c. le motivazioni già espresse dal Tribunale di Genova nella sentenza 1191/2024, che ha preso espressamente posizione anche sulla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16133/2024 invocata nel ricorso introduttivo. In particolare, si legge nella pronuncia genovese che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i
10 predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione. La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001. La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo
11 prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013). Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa. A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo. La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del
12 pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo. Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5). Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che
“è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa. La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione
“strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3). Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014). Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.” Ritiene questo Giudice di condividere pienamente le considerazioni svolte nella pronuncia sopra riportata, con conseguente infondatezza del
13 ricorso nella parte in cui chiede che l'anno 2013 sia valutato non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici per le progressioni stipendiali con condanna del al pagamento delle differenze retributive spettanti. CP_1
5. ULTERIORI CONSIDERAZIONI: BREVI RIFLESSIONI SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 178/2015 E SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 16133/2024. A tali argomentazioni la pronuncia del Tribunale di Ancona n. 9/2025 ha aggiunto che “con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la Corte Costituzionale n. 178/2015, al pari delle altre sopra citate, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”. Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost. D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013 sopra riportata. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”. Peraltro, in linea con la tutela della libertà sindacale, va rilevato che l'utilità del computo degli anni 2010, 2011, 2012 era stata recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014, sicché, in assenza di analoga statuizione relativa anche all'anno 2013 e in assenza di profili di illegittimità delle disposizioni normative coinvolte, in più occasioni ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte Costituzionale, si ritiene che le disposizioni normative vigenti siano univoche nell'escludere la rilevanza dell'anno 2013 ai fini delle progressioni stipendiali previste dalla disciplina del comparto scuola. Quanto alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 16133/2024, anch'essa invero evidenzia come l'anno 2013 deve essere considerato ai fini giuridici ma non ai fini economici, come si è già detto in precedenza. Ed infatti, si legge nella pronuncia che “nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte
14 d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che sono CP_4 maturate prima 013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.” Al riguardo, si precisa che a decorrere dal CCNL 1994/1997 (sistema poi ripreso dai CCNL successivi vigenti anche all'epoca dell'introduzione del blocco stipendiale di cui si discute) le retribuzioni dei docenti prevedono aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità in una progressione che contempla sette posizioni o fasce stipendiali (secondo la sequenza 0-2; 3-8; 9-14; 15-20; 21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità prevista dall'art. 53 legge 312/1980 che rimane unicamente per gli insegnanti di religione (sul punto si veda art. 66 comma 7 CCNL 1994/1997), sicché il blocco previsto dall'art. 9 DL 78/2010 non poteva che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.” 6. L'ULTIMO ORIENTAMENTO DI LEGITTIMITÀ IN MERITO: LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 13619/2025. Tornando sul tema, con una pronuncia articolata che comprende una ricostruzione completa ed esaustiva della normativa in materia, la Suprema Corte ha chiarito che l'esclusione della valutazione dell'anno 2013 ai fini economici, prevista dalla normativa in esame, non implica l'esclusione del computo di esso anche ai fini giuridici nell'anzianità di servizio, che ben può rilevare sotto altri profili diversi dall'inquadramento nelle fasce stipendiali, tra i quali in via esemplificativa la Cassazione ricorda la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. La Suprema Corte ha ritenuto che fosse
“maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”. Si perviene, pertanto, al principio di diritto per il quale “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” 7. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Dovendo ridursi la somma di Euro 3.714,88, corrispondente alle differenze retributive
15 spettanti per 1 anno e 7 mesi, alla somma spettante per soli 7 mesi, senza considerare l'anno 2013, ne consegue la spettanza di una somma lorda di Euro 1.368,64. Quanto agli accessori, visto il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/1994, dovrà riconoscersi la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il parziale accoglimento del ricorso e la difficoltà della materia trattata, sulla quale a fronte di orientamenti giurisprudenziali di merito non conformi è di recente intervenuta la pronuncia di legittimità da ultimo richiamata, fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di al riconoscimento di un'anzianità di servizio ai fini Parte_1 ta del 16.10.2024 di 15 anni;
2) Per l'effetto, condanna il a corrispondere a Controparte_1
a titolo di differenze retributive la somma di Euro Parte_1 la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) Dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini Parte_1 giuridici dell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 25.5.2025 all'esito della trattazione scritta della controversia con termine sino al 22.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
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