Legge 24 dicembre 2012, n. 243

Commentari138

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  • 1Elenco Istat delle P.A. e giurisdizione amministrativa
    Sonia Caldarelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Le leggi regionali di contabilità dopo la legge costituzionale n. 1
    https://www.osservatoriosullefonti.it/

  • 4Documenti
    https://www.astrid-online.it/

  • 5Disposizioni finanziarie
    https://www.brocardi.it/
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Giurisprudenza496

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2024, n. 30220
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25056/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec , che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 30220 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 25/11/2024 2 di 27 AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. LO IA ([...]), con domicilio digitale pec , giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte dei conti - sezioni riunite in sede …
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    • incidenza·
    • sentenza cgue del 13 luglio 2023·
    • elenco annuale istat delle pubbliche amministrazioni·
    • impugnazione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione del giudice contabile·
    • quater d.l. n. 137 del 2020·
    • principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c·
    • limiti·
    • sec 2010 (regolamento n. 594/2013/ue)·
    • art. 23·
    • giurisdizione civile·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • corte dei conti

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2021, n. 10244
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13827-2019 proposto da: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato HARALD BONURA, - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 10244 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 19/04/2021 contro UN AV, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE TE e CO TE; - controricorrente - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI …
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    • procedura di convocazione assemblea e di nomina del coordinatore regionale·
    • fondamento·
    • controversie relative·
    • associazione nazionale comuni italiani (anci)·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • sussistenza·
    • giurisdizione civile·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa

  • 3Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 579
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi a seguito del deposito di note difensive ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da Parte 1 rappresentata e difesa dall' avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale Codice Fiscale 1 ), PEC: del foro di Viterbo, come da procura in calce al ricorso e Email 1 con elezione di domicilio presso il di lui studio in Viterbo (VT), via Belluno 69 RICORRENTE CONTRO Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, dell' Controparte_2 rappresentati e ), delegato dal difesi ex art. 417 bis c.p.c. …
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    • giurisdizione del giudice nazionale·
    • principio di non discriminazione·
    • discriminazione lavoratori a termine·
    • clausola 4 Accordo Quadro·
    • prescrizione quinquennale·
    • progressione stipendiale·
    • riconoscimento anzianità di servizio·
    • blocco stipendiale·
    • ricostruzione carriera·
    • disapplicazione norma nazionale

  • 4TAR Roma, sez. 1S, sentenza 30/09/2024, n. 16933
    Provvedimento: Pubblicato il 30/09/2024 N. 16933/2024 REG.PROV.COLL. N. 12950/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12950 del 2018, proposto da QU CI, IO NU, AR DO, IO LU AL, IZ IO SS, IO NG, AD CA, NZ NI, GI IT, UM CO, PP RT, IO De IO, CO De AM, EL De OS, RC Di SA, IO AL, LO LE, LO EI, MO ET, LO IO, AN LE, RD UT, PP OS NT, DO US, AF AR, ES ER, EA IB, LV ER, LE RI, IO MA, NO MA, LV AN, IO ME, AV SP, NO AR, NZ Di BI, QU De SI, IO AR, EL De CI, PP VO e AN NO, rappresentati e difesi dagli avv. AF Piazza e PP …
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    • art. 24, l. 23 dicembre 1998 n. 448·
    • diritti dei lavoratori pubblici·
    • disparità di trattamento·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • blocco retributivo·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 81 Cost.·
    • art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010·
    • art. 36 Cost.·
    • legittimità costituzionale·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • progressione economica

  • 5Trib. Cosenza, sentenza 19/09/2025, n. 1422
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA Sezione controversie di lavoro e previdenza Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 644/2025 R.G.Lav. vertente tra (cf. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Benvenuto, nel cui studio in Cosenza, al Corso Fera, n. 134, è elettivamente domiciliata Ricorrente contro , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, …
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    • prescrizione quinquennale·
    • differenze retributive·
    • riconoscimento giuridico anzianità·
    • effetti economici blocco·
    • progressione automatica stipendi·
    • compensazione spese giudizio·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • art. 9 D.L. n. 78/2010·
    • blocco progressioni stipendiali
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Versioni del testo

  • Capo I : Oggetto e definizioni
  • Art. 1. Oggetto 1. La presente legge costituisce attuazione dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione , come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale.
    2. La presente legge puo' essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' articolo 81 della Costituzione della Repubblica Italiana:
    «Art. 81.
    (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013)
    Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
    Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

    ****

    (Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)
    Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».
    - La legge 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95.
    - Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 20 aprile 2012, n. 1 :
    «Art. 5. 1. La legge di cui all' articolo 81, sesto comma, della Costituzione , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
    a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
    b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
    c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
    d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamita' naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell' articolo 81, secondo comma, della Costituzione , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
    e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
    f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
    g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all' articolo 119 della Costituzione , concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
    2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi':
    a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
    b) la facolta' dei Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
    c) le modalita' attraverso le quali i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
    3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio 2013.
    4. Le Camere, secondo modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonche' alla qualita' e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni».
  • Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono:
    a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilita' e finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
    b) per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformita' alle modalita' stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea;
    c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o l'accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformita' all'ordinamento dell'Unione europea;
    e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
    f) per «fase favorevole e fase avversa del ciclo economico» le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;
    g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3;
    h) per «saldo netto da finanziare o da impiegare» il risultato differenziale tra le entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto capitale.
    2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera e), sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.