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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3585/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli, 29 dicembre 2023, n. 986), vertente
FRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta mandato in calce all'atto di gravame dall'avv. Maria Rosaria Allocca, presso il cui studio è domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Carducci n. 21 (p.e.c.:
; Email_1 appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso come da mandato in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta dall'avv. Federico Zinna (c.f.: ), presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Umberto I n. 228 (p.e.c.:
; Email_2 appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento interessi facenti capo a minori od incapaci.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 26.02.2019, Controparte_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
in Cosenza il 12.11.2011, dal quale non erano nati figli, chiedendo dichiararsi non Pt_1 dovuto da lui alcun assegno di divorzio in favore della coniuge.
In particolare, il ricorrente rappresentava che, dopo un brevissimo periodo di serenità, la vita coniugale si era rivelata ben presto insostenibile per il carattere prevaricatorio della moglie e che, pertanto, nel marzo del 2014, i coniugi avevano deciso di lasciarsi e di disdire anticipatamente il contratto di locazione dell'appartamento di cui vivevano, ubicato in Napoli, alla via Domenico Fontana n. 194; che, con ricorso depositato il 22.09.2015, egli proponeva domanda di separazione e che, con sentenza non definitiva n. 2791/2017, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione fra le parti;
che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale essi avevano vissuto separati e che egli aveva costituito un nuovo nucleo familiare diventando padre di un bambino.
Si costituiva , la quale contestava la ricostruzione delle vicende personali come Parte_1 operata in ricorso e, pur sostanzialmente aderendo alla domanda di divorzio, domandava però porsi a carico del ricorrente un assegno divorzile dell'importo di euro 3500,00 al mese.
All'udienza presidenziale, sentite le parti e resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale, preso atto che era ancora in corso fra le parti il giudizio di separazione in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici fra le stesse - nel cui ambito era già stato previsto un assegno di mantenimento nella misura di euro 600,00 al mese, così come rideterminato all'esito del reclamo interposto dalla dinanzi alla Corte di Appello Pt_1 di Napoli - non adottava alcun provvedimento temporaneo ed urgente e rimetteva le parti dinanzi al G.I..
Su richiesta delle parti veniva emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Intervenuta in data 19.03.2021 la sentenza di separazione (con cui erano rigettate le reciproche richieste di addebito delle parti e veniva determinato in euro 400,00 l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal alla moglie), ritenuta inammissibilità delle richieste P_ istruttorie, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza n. 986 del 29.12.2023 (pubblicata il 26.01.2024), il Tribunale adito dichiarava non dovuto alcun assegno divorzile a carico del ricorrente ed in favore della Pt_1
In particolare, rilevato che il è dirigente medico in chirurgia vascolare presso la P_
(lavorando a tempo indeterminato presso l'ospedale di Grosseto) e Controparte_2 che la è (ed era già all'epoca del matrimonio) studentessa universitaria iscritta alla facoltà Pt_1 di medicina;
considerate l'assenza di figli e la breve durata del matrimonio (essendo la convivenza cessata nella primavera del 2014, allorquando il aveva iniziato altra P_ convivenza con una nuova compagna, dalla quale aspettava un figlio); che < hanno contratto matrimonio la era studentessa universitaria, come tutt'ora, essendosi Pt_1 immatricolata nell'anno accademico 1997/'98, mentre il era specializzando, P_ avendo iniziato la specializzazione in chirurgia vascolare nel 2007>>; il Tribunale riteneva che,
<< alla luce di tutti gli elementi riportati, il mancato completamento degli studi da parte della e la mancata ricerca di un'attività lavorativa non possono ragionevolmente essere Pt_1 ricondotti al ruolo di sostegno nella formazione professionale del marito, come prospettato dalla difesa della che su tale assunto fonda la domanda volta al riconoscimento Pt_1 dell'assegno divorzile. Infine, va evidenziato che alcuna rilevanza assumono, ai fini della valutazione dell'impossibilità oggettiva di reperire redditi propri, le patologie da cui è affetta l'istante, solo che si consideri che esse risalgono ad epoca successiva alla separazione>>.
Conseguenzialmente, il Tribunale condannava la resistente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 26.07.2024, ha proposto appello , la quale, per le ragioni Parte_1 che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata attraverso la previsione in proprio favore di un assegno divorzile dell'importo di euro 3.600,00 al mese, ovvero del minore importo ritenuto equo dall'A.G. (automaticamente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T.); condannare la controparte a risarcirla delle spese mediche non coperte dal
S.S.N. nella misura del 100% e quantificate in euro 23.000,00; disporsi < all'appellante dei cani appartenenti solo formalmente al dott. ma in realtà da P_ sempre assistiti, curati ed amati dalla > o porsi, in subordine, a carico della controparte Pt_1 <ale per la perdita dei suoi amati cagnolini strappati dal con>P_
l'inganno>>; con la condanna alla controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, si costituiva con comparsa di risposta in data 13.12.2024 Controparte_1 resistendo nel merito.
Su richiesta dell'appellante veniva fissata per la discussione l'udienza in presenza del
15.01.2025, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di gravame depositato (in larghi tratti ripetitivo e sovrabbondante), nel chiedere di porsi in capo alla controparte l'assegno di divorzio nella misura sopra indicata, Parte_1 rappresenta innanzitutto che la complessiva convivenza con il era iniziata - P_ dopo essersi conosciuti durante gli studi di medicina (facoltà cui ella si era iscritta presso la
Seconda Università di Napoli dall'anno accademico 1997/'98)- già nel 2004 (stabilendosi la coppia presso l'abitazione - locata dal - sita alla via Domenico Fontana n. 194 P_ in Napoli), e che pertanto - considerato il periodo di durata del matrimonio - la stessa si era protratta nel complesso per dodici anni, interrompendosi nella primavera del 2014 solo perché il marito si era invaghito di un'altra donna, dalla quale aspettava un figlio, evento traumatico a cagione del quale (secondo il nesso di causalità ravvisato nella documentazione in atti afferente alle sue condizioni psicologiche) la stessa aveva riportato una debolezza immunitaria che aveva favorito l'insorgere di numerose patologie (carcinoma all'utero, tiroidite autoimmune, ipotiroidismo, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2, dislipidemia familiare, tutte comportanti alte spese sanitarie), che avevano a loro volta determinato una grave sintomatologia psicologico-depressiva, oltre ad essere di ostacolo al proseguimento dell'attività di studio (pur essendo la stessa ripresa dopo la separazione attraverso il superamento di nove esami in meno di un anno con ottimi voti) ed al reperimento di lavori anche non corrispondenti al livello culturale della donna (pur cercati attraverso la proposizione di numerose domande). Secondo la prospettazione dell'appellante, le sue condizioni psicologiche avevano risentito pesantemente della crudeltà con si era comportato l'uomo, il quale, dopo averla inaspettatamente abbandonata per un'altra donna (in assenza di una pregressa crisi coniugale, atteso che il marito aveva anche progettato con lei di concepire un figlio e di comprare una villa a Cosenza, città di origine della donna, ai cui parenti l'uomo era, altresì, apparentemente molto legato), aveva cessato di sostenere il canone di locazione dell'abitazione coniugale (cagionandole un traumatico sfratto esecutivo ed il distacco delle utenze) e non le corrispondeva l'assegno di mantenimento posto nell'ambito della procedura di separazione a carico dell'uomo (per tale motivo condannato in sede penale per il reato di cui all'art. 570 c.p.), giungendo a privarla della presenza dei suoi amati cani. Secondo la prospettazione dell'appellante, l'uomo - chirurgo vascolare - avrebbe consolidato la propria preparazione professionale attraverso il suo decisivo apporto affettivo e lavorativo, avendolo ella costantemente seguito e supportato anche in occasione delle sue esperienze Tes formative in Italia ed all'estero. Osserva sul punto, in particolare, la che ella < seguito il marito negli spostamenti legati all'attività lavorativa, finanche all'estero, in Francia, negli anni 2012 e 2013, ed a Milano fra dicembre 2013 ed aprile 2014. Anche in tali circostanze, la presenza della moglie è stata di grande importanza e conforto, aiutandolo anche sul lavoro, come testimoniato peraltro nella corrispondenza mail del dott. in atti, avvenuta P_
Per_ con il prof. del CHU di Grenoble del 2012 e con il dott. nell'agosto Persona_2 del 2013. In particolare, si riporta una frase significativa della mail del al P_
: “Nello stesso tempo adattarsi all'ambiente molto spesso non è facile, e se devo Persona_2 essere sincero, data la mole di lavoro enorme, il poco tempo libero ed alcuni francesi che non ti trattano proprio bene perché si sentono superiori, se fossi stato qui da solo senza mia moglie non so per quanto avrei retto”. Inoltre, ci si riferisce anche alla lettera di commiato lavorativo
(allegata in atti) che il dott. primario della chirurgia vascolare del CHU di Avignone, Per_3 rilascia alla signora nel 2013, dopo il lavoro fatto nella chirurgia vascolare al fianco del Pt_1 marito strutturato in tale reparto, dove ne elogia l'assiduità lavorativa nelle varie attività di reparto, compresa la chirurgica, al fianco del marito, oltre alle conoscenze mediche, in particolare nella chirurgia vascolare. Per quanto concerne il sostegno al coniuge da parte della signora va evidenziato che la stessa contribuiva anche al lavoro di ricerca attuato dal Pt_1 marito, come ben si evince dal suo curriculum vitae, dove si rileva la collaborazione della moglie, come coautore, a due attività di ricerca e di tali attività scientifiche. In tutto il periodo della convivenza prematrimoniale e del matrimonio, fino all'abbandono, la coppia rimaneva costantemente unita, come documentato in riferimento ai numerosi periodi di soggiorno, anche intercontinentali, sia per motivi di piacere che per i convegni a cui risultava solito partecipare il Si evidenzia che, in tale scenario, il provvedeva P_ P_ costantemente alle necessità, ai bisogni ed anche ai lussi della fino al momento Pt_1 dell'abbandono, a cui sono seguite le vicende giudiziali della separazione e del divorzio. Come già indicato, è risultato fondamentale ed indispensabile il contributo lavorativo e morale che la sig.ra ha apportato alla crescita personale e professionale del marito>>. Pt_1
Sostiene, in definitiva, l'appellante che proprio la costante dedizione da lei assicurata al coniuge nella sua formazione e poi nello svolgimento della sua prestigiosa attività professionale - stabilita sulla base di scelte preventivamente condivise - avrebbe avuto quale conseguenza il sensibile rallentamento della personale preparazione universitaria e degli esami da parte della donna e - in definitiva - il sacrificio delle aspettative professionali della stessa, giunta alle soglie dei cinquant'anni senza avere conseguito l'agognata laurea in medicina.
Di converso, grazie all'attività di chirurgo vascolare da lui svolta, il - peraltro già P_ titolare di un ingente patrimonio immobiliare e di una partecipazione (prima di diritto e poi di fatto, come da relazione tecnica finanziaria depositata) nella società familiare “Omar S.r.l.”
(attiva nell'allestimento e nella riparazioni di navi) - godrebbe di una posizione patrimoniale floridissima, grazie alla quale la coppia nel corso del matrimonio aveva fruito di un lussuoso tenore di vita, che aveva reso possibile frequenti viaggi in accorsate località di vacanza con soggiorni in prestigiosi alberghi, nonché la contemporanea disponibilità della casa familiare di
Napoli e di altri appartamenti in cui avevano dimorato in occasione delle esperienze professionali all'estero.
Viceversa - si osserva - proprio per le scelte di vita condivise con il la donna è P_ ad oggi nullatenente ed è stata costretta - pur con risultati lusinghieri - a riprendere gli studi universitari di medicina nonché a cercare - invano - di svolgere attività di lavoro per le quali non è prevista la sua troppo elevata preparazione professionale.
In particolare, sostiene l'appellante che, a cagione della mancanza di alcuna fonte di reddito, ella sarebbe oggi costretta a sopravvivere grazie a prestiti ottenuti da istituti di credito e parenti ed amici per poter sopravvivere, non essendo in grado di sostenere le spese di vita quotidiane e quelle necessarie per il proprio mantenimento agli studi che, come da stima affidata all'esperto di parte, ammonterebbero ad almeno euro 3.600,00 al mese.
Sussisterebbero, dunque, tutte le condizioni giuridiche per il riconoscimento del richiesto assegno divorzile e per l'accoglimento delle domande accessorie che si sono in premessa riportate.
1.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata resiste nel merito P_
il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, rappresenta la mancata prova di
[...] controparte in ordine ai presupposti dell'assegno di divorzio e dell'accoglimento delle domande accessorie, riportandosi alle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della sentenza impugnata.
2. Il gravame è parzialmente fondato e va accolto limitatamente a quanto di ragione.
Va in primo luogo premesso, quanto ai presupposti dell'assegno divorzile, va evidenziato che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Riguardo alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, ancor più recente giurisprudenza puntualizza che, ove sia assente la dimostrazione che l'apporto del richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del coniuge ovvero per la formazione del patrimonio del medesimo e di quello familiare, è consentita l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale in base al principio solidaristico che fonda il diritto all'assegno di divorzio, valorizzandosi la funzione sociale cui l'assegno de quo assolve nelle ipotesi in cui lo stesso risulti destinato a supplire alle carenze di strumenti differenti che assicurino all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa. ove ricorra una concreta non autosufficienza economica dell'istante (Cass., 38362/2021; C. A. Milano, sentenza 29.12.2023).
Nella medesima prospettiva, si è osservato come la quantificazione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale vada effettuata in proporzione all'effettivo bisogno del coniuge istante nonché sulla base delle condizioni economiche di chi deve corrisponderlo, come previsto dall'art. 438 c.c..
In altri termini, si è affermato che l'assegno divorzile, nei limiti della suddetta componente, può essere quantificato - se dovuto - essenzialmente in presenza di specifiche condizioni, quali:
a) la dimostrazione da parte dell'istante di trovarsi in uno stato di effettiva e concreta non autosufficienza economica, non essendo più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) la prova dell'indisponibilità di strumenti alternativi di tutela;
c) la possibilità per l'ex coniuge obbligato di sostenere economicamente l'obbligo di cui si tratta (Cass., ord. n. 19306 del
07.07.2023).
Tanto premesso, opina la Corte come nel caso in esame non risulti concretamente dimostrata l'ascrivibilità del dedotto stato di indigenza dell'appellante a comuni scelte concordate con il marito nel corso della vita matrimoniale e generatrici di una precisa ripartizione dei ruoli fra i coniugi, a sua volta costituente la scaturigine del sacrificio di ogni sua eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al di sviluppare la sua carriera di P_ medico-chirurgo. Tes Ed invero, dalle allegazioni documentali (sopra menzionate) della emerge tutt'al più che la donna - aspirante medico - ha affiancato il marito nell'attività professionale di specialista in materia vascolare da mera praticante non laureata, sicchè non può certamente attribuirsi alla medesima un contributo decisivo ai fini dell'acquisizione da parte del delle sue P_ abilità e conoscenze specialistiche, dovendosi altresì considerare che, ai tempi dell'addotto Tes inizio della convivenza, l'uomo era specializzando mentre la (ventinovenne) era ancora ferma al sesto anno del corso di laurea in medicina e chirurgia (cui si era iscritta quando era già ventiduenne) ed era ben lungi dal conseguire la laurea, atteso che ancora oggi la medesima sta svolgendo gli esami, di cui nove nel primo anno successivo alla fine del matrimonio.
In sostanza, nella fattispecie in esame non emerge la preordinazione - sulla base di scelte concordate - di una divisione di ruoli e dello svolgimento da parte della donna di una funzione familiare decisiva ai fini dell'edificazione del patrimonio del coniuge e di quello comune, ove altresì si consideri la circostanza che l'appellante provvedeva al più un'attività di supporto a quella stessa - di rilievo e dignità professionale assolutamente preminente - dell'ex marito, traendo in primis ella - con tutta evidenza - i vantaggi derivanti da una pratica qualificata spendibile nel prosieguo dei suoi studi, come sostanzialmente riconosciuto nel gravame dalla Tes
, la quale ha evidenziato i buoni voti riportati negli esami svolti successivamente alla separazione.
Né la dedotta collaborazione episodica a “due attività di ricerca” del può P_ definirsi come contributo determinante ai fini del conseguimento da parte del marito delle sue importanti conquiste professionali.
Nondimeno, deve ravvisarsi la sussistenza di una significativa disparità reddituale e patrimoniale fra le parti.
Ed invero, risulta dimostrato dall'appellante (ed è comunque incontestato) che il P_ svolge la sua attività professionale in ambito pubblico e privato, ha alienato ai suoi stretti parenti la quota del 25% dell'importante società di famiglia e detiene proprietà immobiliari, anche se deve affrontare le spese familiari connesse alla nascita nel 2015 del figlio avuto dalla compagna per la quale ha lasciato la ex moglie, laddove la (che pure ha documentato di Pt_1 avere - ad oggi invano - avanzato numerose domande di lavoro) non risulta percettrice di redditi autonomi né è titolare di cespiti immobiliari.
Alla stregua dei suesposti elementi, opina la Corte come - tenuto conto dei principi stabiliti dalla più recente giurisprudenza formatasi in materia - sussistano i presupposti che sottostanno alla matrice assistenziale dell'assegno divorzile, che - anche alla luce dei parametri indicativi di cui all'art. 438 c.c. - appare equo quantificare nella misura mensile di euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Non può accogliersi la richiesta tesa a porre a carico del le spese mediche (non P_
Tes sostenute dal S.S.N.) rese necessarie per il trattamento delle certificate patologie della , non essendo risultato con criteri scientifici di validazione il nesso di derivazione delle stesse dalle vicende matrimoniali della donna né in ogni caso la qualificazione dei comportamenti dell'uomo in termini di fatti illeciti causativi di danni risarcibili, avendo in sostanza l'appellante insistito sulla mera spregevolezza morale del comportamento dell'ex coniuge (la separazione dal quale - peraltro - è stata pronunciata senza addebito), che l'aveva lasciata per una donna più giovane che lo stava rendendo padre, nonostante anche loro avessero cercato invano di avere un figlio. Tes Del pari inaccoglibile è la domanda della di “affidamento” dei cani che vivevano nell'alloggio familiare (ovvero, in subordine, di risarcimento del danno derivante dal patimento conseguito alla perdita degli animali), atteso che: 1) non risulta provato che il marito glieli abbia sottratti in maniera arbitraria;
2) trattasi di pretesa all'evidenza esulante dagli ambiti di cognizione del giudice della famiglia.
4. Tenuto conto dell'esito del complessivo esito della causa e della peculiarità delle vicende oggetto della controversia, si impone l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti Parte_2 di in parziale riforma della sentenza n. 986/2024, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli il 29.12.2023 e pubblicata il 26.01.2024, così provvede:
a) pone a carico di l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di assegno Controparte_1 divorzile da versare a il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente in Parte_1 base agli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3585/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli, 29 dicembre 2023, n. 986), vertente
FRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta mandato in calce all'atto di gravame dall'avv. Maria Rosaria Allocca, presso il cui studio è domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Carducci n. 21 (p.e.c.:
; Email_1 appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentato e difeso come da mandato in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta dall'avv. Federico Zinna (c.f.: ), presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Umberto I n. 228 (p.e.c.:
; Email_2 appellato nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento interessi facenti capo a minori od incapaci.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 26.02.2019, Controparte_1 domandava pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
in Cosenza il 12.11.2011, dal quale non erano nati figli, chiedendo dichiararsi non Pt_1 dovuto da lui alcun assegno di divorzio in favore della coniuge.
In particolare, il ricorrente rappresentava che, dopo un brevissimo periodo di serenità, la vita coniugale si era rivelata ben presto insostenibile per il carattere prevaricatorio della moglie e che, pertanto, nel marzo del 2014, i coniugi avevano deciso di lasciarsi e di disdire anticipatamente il contratto di locazione dell'appartamento di cui vivevano, ubicato in Napoli, alla via Domenico Fontana n. 194; che, con ricorso depositato il 22.09.2015, egli proponeva domanda di separazione e che, con sentenza non definitiva n. 2791/2017, passata in giudicato, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione fra le parti;
che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale essi avevano vissuto separati e che egli aveva costituito un nuovo nucleo familiare diventando padre di un bambino.
Si costituiva , la quale contestava la ricostruzione delle vicende personali come Parte_1 operata in ricorso e, pur sostanzialmente aderendo alla domanda di divorzio, domandava però porsi a carico del ricorrente un assegno divorzile dell'importo di euro 3500,00 al mese.
All'udienza presidenziale, sentite le parti e resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale, preso atto che era ancora in corso fra le parti il giudizio di separazione in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici fra le stesse - nel cui ambito era già stato previsto un assegno di mantenimento nella misura di euro 600,00 al mese, così come rideterminato all'esito del reclamo interposto dalla dinanzi alla Corte di Appello Pt_1 di Napoli - non adottava alcun provvedimento temporaneo ed urgente e rimetteva le parti dinanzi al G.I..
Su richiesta delle parti veniva emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Intervenuta in data 19.03.2021 la sentenza di separazione (con cui erano rigettate le reciproche richieste di addebito delle parti e veniva determinato in euro 400,00 l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal alla moglie), ritenuta inammissibilità delle richieste P_ istruttorie, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza n. 986 del 29.12.2023 (pubblicata il 26.01.2024), il Tribunale adito dichiarava non dovuto alcun assegno divorzile a carico del ricorrente ed in favore della Pt_1
In particolare, rilevato che il è dirigente medico in chirurgia vascolare presso la P_
(lavorando a tempo indeterminato presso l'ospedale di Grosseto) e Controparte_2 che la è (ed era già all'epoca del matrimonio) studentessa universitaria iscritta alla facoltà Pt_1 di medicina;
considerate l'assenza di figli e la breve durata del matrimonio (essendo la convivenza cessata nella primavera del 2014, allorquando il aveva iniziato altra P_ convivenza con una nuova compagna, dalla quale aspettava un figlio); che < hanno contratto matrimonio la era studentessa universitaria, come tutt'ora, essendosi Pt_1 immatricolata nell'anno accademico 1997/'98, mentre il era specializzando, P_ avendo iniziato la specializzazione in chirurgia vascolare nel 2007>>; il Tribunale riteneva che,
<< alla luce di tutti gli elementi riportati, il mancato completamento degli studi da parte della e la mancata ricerca di un'attività lavorativa non possono ragionevolmente essere Pt_1 ricondotti al ruolo di sostegno nella formazione professionale del marito, come prospettato dalla difesa della che su tale assunto fonda la domanda volta al riconoscimento Pt_1 dell'assegno divorzile. Infine, va evidenziato che alcuna rilevanza assumono, ai fini della valutazione dell'impossibilità oggettiva di reperire redditi propri, le patologie da cui è affetta l'istante, solo che si consideri che esse risalgono ad epoca successiva alla separazione>>.
Conseguenzialmente, il Tribunale condannava la resistente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 26.07.2024, ha proposto appello , la quale, per le ragioni Parte_1 che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata attraverso la previsione in proprio favore di un assegno divorzile dell'importo di euro 3.600,00 al mese, ovvero del minore importo ritenuto equo dall'A.G. (automaticamente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T.); condannare la controparte a risarcirla delle spese mediche non coperte dal
S.S.N. nella misura del 100% e quantificate in euro 23.000,00; disporsi < all'appellante dei cani appartenenti solo formalmente al dott. ma in realtà da P_ sempre assistiti, curati ed amati dalla > o porsi, in subordine, a carico della controparte Pt_1 <ale per la perdita dei suoi amati cagnolini strappati dal con>P_
l'inganno>>; con la condanna alla controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, si costituiva con comparsa di risposta in data 13.12.2024 Controparte_1 resistendo nel merito.
Su richiesta dell'appellante veniva fissata per la discussione l'udienza in presenza del
15.01.2025, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di gravame depositato (in larghi tratti ripetitivo e sovrabbondante), nel chiedere di porsi in capo alla controparte l'assegno di divorzio nella misura sopra indicata, Parte_1 rappresenta innanzitutto che la complessiva convivenza con il era iniziata - P_ dopo essersi conosciuti durante gli studi di medicina (facoltà cui ella si era iscritta presso la
Seconda Università di Napoli dall'anno accademico 1997/'98)- già nel 2004 (stabilendosi la coppia presso l'abitazione - locata dal - sita alla via Domenico Fontana n. 194 P_ in Napoli), e che pertanto - considerato il periodo di durata del matrimonio - la stessa si era protratta nel complesso per dodici anni, interrompendosi nella primavera del 2014 solo perché il marito si era invaghito di un'altra donna, dalla quale aspettava un figlio, evento traumatico a cagione del quale (secondo il nesso di causalità ravvisato nella documentazione in atti afferente alle sue condizioni psicologiche) la stessa aveva riportato una debolezza immunitaria che aveva favorito l'insorgere di numerose patologie (carcinoma all'utero, tiroidite autoimmune, ipotiroidismo, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2, dislipidemia familiare, tutte comportanti alte spese sanitarie), che avevano a loro volta determinato una grave sintomatologia psicologico-depressiva, oltre ad essere di ostacolo al proseguimento dell'attività di studio (pur essendo la stessa ripresa dopo la separazione attraverso il superamento di nove esami in meno di un anno con ottimi voti) ed al reperimento di lavori anche non corrispondenti al livello culturale della donna (pur cercati attraverso la proposizione di numerose domande). Secondo la prospettazione dell'appellante, le sue condizioni psicologiche avevano risentito pesantemente della crudeltà con si era comportato l'uomo, il quale, dopo averla inaspettatamente abbandonata per un'altra donna (in assenza di una pregressa crisi coniugale, atteso che il marito aveva anche progettato con lei di concepire un figlio e di comprare una villa a Cosenza, città di origine della donna, ai cui parenti l'uomo era, altresì, apparentemente molto legato), aveva cessato di sostenere il canone di locazione dell'abitazione coniugale (cagionandole un traumatico sfratto esecutivo ed il distacco delle utenze) e non le corrispondeva l'assegno di mantenimento posto nell'ambito della procedura di separazione a carico dell'uomo (per tale motivo condannato in sede penale per il reato di cui all'art. 570 c.p.), giungendo a privarla della presenza dei suoi amati cani. Secondo la prospettazione dell'appellante, l'uomo - chirurgo vascolare - avrebbe consolidato la propria preparazione professionale attraverso il suo decisivo apporto affettivo e lavorativo, avendolo ella costantemente seguito e supportato anche in occasione delle sue esperienze Tes formative in Italia ed all'estero. Osserva sul punto, in particolare, la che ella < seguito il marito negli spostamenti legati all'attività lavorativa, finanche all'estero, in Francia, negli anni 2012 e 2013, ed a Milano fra dicembre 2013 ed aprile 2014. Anche in tali circostanze, la presenza della moglie è stata di grande importanza e conforto, aiutandolo anche sul lavoro, come testimoniato peraltro nella corrispondenza mail del dott. in atti, avvenuta P_
Per_ con il prof. del CHU di Grenoble del 2012 e con il dott. nell'agosto Persona_2 del 2013. In particolare, si riporta una frase significativa della mail del al P_
: “Nello stesso tempo adattarsi all'ambiente molto spesso non è facile, e se devo Persona_2 essere sincero, data la mole di lavoro enorme, il poco tempo libero ed alcuni francesi che non ti trattano proprio bene perché si sentono superiori, se fossi stato qui da solo senza mia moglie non so per quanto avrei retto”. Inoltre, ci si riferisce anche alla lettera di commiato lavorativo
(allegata in atti) che il dott. primario della chirurgia vascolare del CHU di Avignone, Per_3 rilascia alla signora nel 2013, dopo il lavoro fatto nella chirurgia vascolare al fianco del Pt_1 marito strutturato in tale reparto, dove ne elogia l'assiduità lavorativa nelle varie attività di reparto, compresa la chirurgica, al fianco del marito, oltre alle conoscenze mediche, in particolare nella chirurgia vascolare. Per quanto concerne il sostegno al coniuge da parte della signora va evidenziato che la stessa contribuiva anche al lavoro di ricerca attuato dal Pt_1 marito, come ben si evince dal suo curriculum vitae, dove si rileva la collaborazione della moglie, come coautore, a due attività di ricerca e di tali attività scientifiche. In tutto il periodo della convivenza prematrimoniale e del matrimonio, fino all'abbandono, la coppia rimaneva costantemente unita, come documentato in riferimento ai numerosi periodi di soggiorno, anche intercontinentali, sia per motivi di piacere che per i convegni a cui risultava solito partecipare il Si evidenzia che, in tale scenario, il provvedeva P_ P_ costantemente alle necessità, ai bisogni ed anche ai lussi della fino al momento Pt_1 dell'abbandono, a cui sono seguite le vicende giudiziali della separazione e del divorzio. Come già indicato, è risultato fondamentale ed indispensabile il contributo lavorativo e morale che la sig.ra ha apportato alla crescita personale e professionale del marito>>. Pt_1
Sostiene, in definitiva, l'appellante che proprio la costante dedizione da lei assicurata al coniuge nella sua formazione e poi nello svolgimento della sua prestigiosa attività professionale - stabilita sulla base di scelte preventivamente condivise - avrebbe avuto quale conseguenza il sensibile rallentamento della personale preparazione universitaria e degli esami da parte della donna e - in definitiva - il sacrificio delle aspettative professionali della stessa, giunta alle soglie dei cinquant'anni senza avere conseguito l'agognata laurea in medicina.
Di converso, grazie all'attività di chirurgo vascolare da lui svolta, il - peraltro già P_ titolare di un ingente patrimonio immobiliare e di una partecipazione (prima di diritto e poi di fatto, come da relazione tecnica finanziaria depositata) nella società familiare “Omar S.r.l.”
(attiva nell'allestimento e nella riparazioni di navi) - godrebbe di una posizione patrimoniale floridissima, grazie alla quale la coppia nel corso del matrimonio aveva fruito di un lussuoso tenore di vita, che aveva reso possibile frequenti viaggi in accorsate località di vacanza con soggiorni in prestigiosi alberghi, nonché la contemporanea disponibilità della casa familiare di
Napoli e di altri appartamenti in cui avevano dimorato in occasione delle esperienze professionali all'estero.
Viceversa - si osserva - proprio per le scelte di vita condivise con il la donna è P_ ad oggi nullatenente ed è stata costretta - pur con risultati lusinghieri - a riprendere gli studi universitari di medicina nonché a cercare - invano - di svolgere attività di lavoro per le quali non è prevista la sua troppo elevata preparazione professionale.
In particolare, sostiene l'appellante che, a cagione della mancanza di alcuna fonte di reddito, ella sarebbe oggi costretta a sopravvivere grazie a prestiti ottenuti da istituti di credito e parenti ed amici per poter sopravvivere, non essendo in grado di sostenere le spese di vita quotidiane e quelle necessarie per il proprio mantenimento agli studi che, come da stima affidata all'esperto di parte, ammonterebbero ad almeno euro 3.600,00 al mese.
Sussisterebbero, dunque, tutte le condizioni giuridiche per il riconoscimento del richiesto assegno divorzile e per l'accoglimento delle domande accessorie che si sono in premessa riportate.
1.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata resiste nel merito P_
il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, rappresenta la mancata prova di
[...] controparte in ordine ai presupposti dell'assegno di divorzio e dell'accoglimento delle domande accessorie, riportandosi alle argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della sentenza impugnata.
2. Il gravame è parzialmente fondato e va accolto limitatamente a quanto di ragione.
Va in primo luogo premesso, quanto ai presupposti dell'assegno divorzile, va evidenziato che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Riguardo alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, ancor più recente giurisprudenza puntualizza che, ove sia assente la dimostrazione che l'apporto del richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del coniuge ovvero per la formazione del patrimonio del medesimo e di quello familiare, è consentita l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione meramente assistenziale in base al principio solidaristico che fonda il diritto all'assegno di divorzio, valorizzandosi la funzione sociale cui l'assegno de quo assolve nelle ipotesi in cui lo stesso risulti destinato a supplire alle carenze di strumenti differenti che assicurino all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa. ove ricorra una concreta non autosufficienza economica dell'istante (Cass., 38362/2021; C. A. Milano, sentenza 29.12.2023).
Nella medesima prospettiva, si è osservato come la quantificazione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale vada effettuata in proporzione all'effettivo bisogno del coniuge istante nonché sulla base delle condizioni economiche di chi deve corrisponderlo, come previsto dall'art. 438 c.c..
In altri termini, si è affermato che l'assegno divorzile, nei limiti della suddetta componente, può essere quantificato - se dovuto - essenzialmente in presenza di specifiche condizioni, quali:
a) la dimostrazione da parte dell'istante di trovarsi in uno stato di effettiva e concreta non autosufficienza economica, non essendo più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) la prova dell'indisponibilità di strumenti alternativi di tutela;
c) la possibilità per l'ex coniuge obbligato di sostenere economicamente l'obbligo di cui si tratta (Cass., ord. n. 19306 del
07.07.2023).
Tanto premesso, opina la Corte come nel caso in esame non risulti concretamente dimostrata l'ascrivibilità del dedotto stato di indigenza dell'appellante a comuni scelte concordate con il marito nel corso della vita matrimoniale e generatrici di una precisa ripartizione dei ruoli fra i coniugi, a sua volta costituente la scaturigine del sacrificio di ogni sua eventuale aspettativa professionale e di lavoro per consentire al di sviluppare la sua carriera di P_ medico-chirurgo. Tes Ed invero, dalle allegazioni documentali (sopra menzionate) della emerge tutt'al più che la donna - aspirante medico - ha affiancato il marito nell'attività professionale di specialista in materia vascolare da mera praticante non laureata, sicchè non può certamente attribuirsi alla medesima un contributo decisivo ai fini dell'acquisizione da parte del delle sue P_ abilità e conoscenze specialistiche, dovendosi altresì considerare che, ai tempi dell'addotto Tes inizio della convivenza, l'uomo era specializzando mentre la (ventinovenne) era ancora ferma al sesto anno del corso di laurea in medicina e chirurgia (cui si era iscritta quando era già ventiduenne) ed era ben lungi dal conseguire la laurea, atteso che ancora oggi la medesima sta svolgendo gli esami, di cui nove nel primo anno successivo alla fine del matrimonio.
In sostanza, nella fattispecie in esame non emerge la preordinazione - sulla base di scelte concordate - di una divisione di ruoli e dello svolgimento da parte della donna di una funzione familiare decisiva ai fini dell'edificazione del patrimonio del coniuge e di quello comune, ove altresì si consideri la circostanza che l'appellante provvedeva al più un'attività di supporto a quella stessa - di rilievo e dignità professionale assolutamente preminente - dell'ex marito, traendo in primis ella - con tutta evidenza - i vantaggi derivanti da una pratica qualificata spendibile nel prosieguo dei suoi studi, come sostanzialmente riconosciuto nel gravame dalla Tes
, la quale ha evidenziato i buoni voti riportati negli esami svolti successivamente alla separazione.
Né la dedotta collaborazione episodica a “due attività di ricerca” del può P_ definirsi come contributo determinante ai fini del conseguimento da parte del marito delle sue importanti conquiste professionali.
Nondimeno, deve ravvisarsi la sussistenza di una significativa disparità reddituale e patrimoniale fra le parti.
Ed invero, risulta dimostrato dall'appellante (ed è comunque incontestato) che il P_ svolge la sua attività professionale in ambito pubblico e privato, ha alienato ai suoi stretti parenti la quota del 25% dell'importante società di famiglia e detiene proprietà immobiliari, anche se deve affrontare le spese familiari connesse alla nascita nel 2015 del figlio avuto dalla compagna per la quale ha lasciato la ex moglie, laddove la (che pure ha documentato di Pt_1 avere - ad oggi invano - avanzato numerose domande di lavoro) non risulta percettrice di redditi autonomi né è titolare di cespiti immobiliari.
Alla stregua dei suesposti elementi, opina la Corte come - tenuto conto dei principi stabiliti dalla più recente giurisprudenza formatasi in materia - sussistano i presupposti che sottostanno alla matrice assistenziale dell'assegno divorzile, che - anche alla luce dei parametri indicativi di cui all'art. 438 c.c. - appare equo quantificare nella misura mensile di euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
Non può accogliersi la richiesta tesa a porre a carico del le spese mediche (non P_
Tes sostenute dal S.S.N.) rese necessarie per il trattamento delle certificate patologie della , non essendo risultato con criteri scientifici di validazione il nesso di derivazione delle stesse dalle vicende matrimoniali della donna né in ogni caso la qualificazione dei comportamenti dell'uomo in termini di fatti illeciti causativi di danni risarcibili, avendo in sostanza l'appellante insistito sulla mera spregevolezza morale del comportamento dell'ex coniuge (la separazione dal quale - peraltro - è stata pronunciata senza addebito), che l'aveva lasciata per una donna più giovane che lo stava rendendo padre, nonostante anche loro avessero cercato invano di avere un figlio. Tes Del pari inaccoglibile è la domanda della di “affidamento” dei cani che vivevano nell'alloggio familiare (ovvero, in subordine, di risarcimento del danno derivante dal patimento conseguito alla perdita degli animali), atteso che: 1) non risulta provato che il marito glieli abbia sottratti in maniera arbitraria;
2) trattasi di pretesa all'evidenza esulante dagli ambiti di cognizione del giudice della famiglia.
4. Tenuto conto dell'esito del complessivo esito della causa e della peculiarità delle vicende oggetto della controversia, si impone l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti Parte_2 di in parziale riforma della sentenza n. 986/2024, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Napoli il 29.12.2023 e pubblicata il 26.01.2024, così provvede:
a) pone a carico di l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di assegno Controparte_1 divorzile da versare a il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente in Parte_1 base agli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)