Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1515/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1515/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ORZETTI ROBERTO presso il cui studio sito in Borgo Marodolo n. 10 Parma è elettivamente domiciliata contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDDU MARIA VITTORIA presso il cui studio sito in VIA CHE GUEVARA 2 42123 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 23.12.2024 hanno dato atto di avere raggiunto un accordo ed hanno concluso congiuntamente.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Reggio Emilia in [...]_1
04.11.2020.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 22.05.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate
1. AFFIDARE il figlio minore della coppia in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la abitazione della madre attualmente sita in Reggio Emilia, Via Martiri di Belfiore n.
1. Entrambi i genitori assumono l'obbligo di darsi comunicazione a mezzo raccomandata A.R. delle eventuali variazioni della propria residenza fino al momento del raggiungimento della maggiore età del figlio. L'esercizio della potestà genitoriale sarà disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di maggior interesse, tenuto conto dello sviluppo psico-fisico, attitudini ed aspirazioni del minore.
2. Il padre frequenterà il figlio secondo la seguente calendarizzazione settimanale, Per_1 peraltro già adottata dalle parti: Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato* Domenica*
Mattino Madre + Padre+ Madre + Madre + Padre + Padre Madre
Scuola
Scuola m.
Scuola m.
Scuola m.
Scuola m. materna
+ madre
+ Padre
Padre Madre Padre per Padre Madre Padre Madre Per_2
Ritiro scuola Sino alle
+ ore 16.30 16.30/17
Bisnonna materna
3. Quanto sopra con le seguenti specificazioni:
- Quanto ai weekend (*): nel caso in cui il padre non lavori, e a seconda dei turni della IG.ra
, il IG. terrà con sé per l'intera giornata del sabato (con eventuale Pt_1 CP_1 Per_1 pernottamento se il padre non lavora) o della domenica (a seconda, appunto, dei turni lavorativi della madre) a week end alternati;
- Il calendario di cui al punto 3, ferma la specificazione di cui al punto che precede, è da intendersi valido sia durante l'anno scolastico sia durante la frequentazione del centro estivo, ritenendosi sospeso solamente per i giorni 24-25 dicembre, 31/12-01/01, pasqua/pasquetta, oltre che per i periodi di vacanza estiva concordati. Al termine delle giornate suddette, la calendarizzazione riprenderà di volta in volta il suo corso ordinario.
Ovviamente la calendarizzazione potrà subire modifiche nel caso in cui le parti trovino nuova e diversa occupazione con diversi turni di lavoro.
4. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contribuzione al mantenimento Controparte_1 Pt_1 del figlio la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 20 di ogni mese. Per_1
Somma da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT.
5. L'assegno Unico ed Universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Eventuale riconoscimento dei bonus comunali e statali verrà comunicato e diviso a metà fra i genitori.
6. Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Per quanto attiene l'elencazione di esse, gli aspetti operativi e le modalità del loro rimborso pro quota, ci si riporta integralmente al Protocollo di intesa del 12.06.2023 vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia. Le parti concordano che ognuna di esse potrà usufruire anno per anno all'interno della Dichiarazione dei Redditi dei rimborsi delle spese straordinarie pagate per la quota del 50% cadauno.
7. Natale e Capodanno: trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore Per_1 ed il 25 dicembre con l'altro: l'inizio della turnazione, coincidente con il Natale 2024, vedrà con la mamma il 24/12 e con il padre il 25/12. Per quanto attiene il capodanno, Per_1 Per_1 trascorrerà, ad anni alterni, il 31 dicembre con un genitore ed il primo gennaio con l'altro: l'inizio della turnazione, coincidente con il Capodanno 2024, vedrà con la mamma il 31/12 e con Per_1 il padre il 01/01/25; qualora il padre, per impegni lavorativi, non possa tenere con sé nel Per_1 giorno di sua competenza, potrà recuperare detta giornata il 06.01 oppure altro giorno della settimana immediatamente successiva in cui non sia al lavoro.
8. Pasqua: trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_1 giorno di Pasquetta con l'altro: l'inizio della turnazione, coincidente con la Pasqua 2025, vedrà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta. Per_1
9. Vacanze estive: ogni genitore potrà altresì tenere con sé il figlio per complessivi 14 giorni, non consecutivi all'anno (quindi due periodi da 7 giorni ciascuno), previo accordo tra i genitori. I periodi scelti dovranno essere comunicati tra le parti entro il giorno 31.05 di ogni anno. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive.
10. La IG.ra si impegna, entro 30 giorni dalla emissione della sentenza del Tribunale di Pt_1
Reggio Emilia nell'ambito del procedimento n. 1515/2024 RG, a rimettere la querela presentata nei confronti del IG. in data 18.10.2024 presso la Stazione CC di Reggio Emilia Controparte_1
Principale; il IG. si impegna ad accettare la predetta remissione. Controparte_1
11. Dal canto suo, il IG. si impegna a non presentare querela nei confronti Controparte_1 della IG.ra per i fatti di cui alla memoria di parte ricorrente del 06.09.2024. Pt_1
12. Entrambe le parti prestano sin d'ora reciproco consenso a chiedere per sé, e per il figlio minore , il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per Per_1
l'espatrio.
13. Le spese di lite sono da intendersi integralmente compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli