Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 26/02/2025 N. 13258/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to PINI ELEONORA nonchè Parte_1
CHIUSOLO STEFANO ( Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to C.F._1
presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 14.11.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio la società resistente chiedendo al Giudice: CP_1
“NEL MERITO
1/3 Dott. Riccardo Atanasio
1. condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente i seguenti importi ai seguenti titoli (o
i diversi importi ritenuti di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
a) € 4.962,08 a titolo di retribuzione e spettanze di maggio 2024;
b) € 947,84 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto, dedotto l'importo di € 614,17 (o il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso dovuta dal lavoratore;
2. in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi professionali e a corrispondere quanto anticipato a titolo di contributo unificato”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale di: lettera di assunzione dimissioni e Unilav busta paga maggio 2024 richiesta di pagamento tramite organizzazione sindacale la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal
21/11/2023 con contratto a tempo pieno ed indeterminato, quale operaio di 3° livello CCNL
Metalmeccanica Confapi fino al 21/05/2024 quando ha rassegnato le dimissioni.
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza va condannata a corrispondere al ricorrente CP_1 Pt_1
le differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e
[...]
rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In particolare, la società va condannata a pagare:
€ 4.962,08 a titolo di retribuzione e spettanze di maggio 2024;
€ 947,84 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto, dedotto l'importo di € 614,17 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso dovuta dal lavoratore in quanto si è dimesso senza lavorare il preavviso.
In quanto soccombente la società resistente va altresì condannata a CP_1 rimborsare al ricorrente le spese di lite determinate in € 2.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali ed € 118,50 per c.u.
2/3 Dott. Riccardo Atanasio Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna la società resistente a pagare in favore della parte ricorrente CP_1
la somma lorda di € 4.962,08 a titolo di retribuzione e spettanze di Parte_1 maggio 2024 e di € 947,84 a titolo di TFR (dedotto l'importo di € 614,17) oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché a rimborsare al ricorrente le spese di Parte_1 lite che liquida in € 2.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali ed € 118,50 per c.u.
Sentenza esecutiva
Milano, 26/02/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
3/3 Dott. Riccardo Atanasio