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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 168/2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia De Marco del
Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso Magenta n.2 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla Bulgarini del
Foro di Cremona, presso il cui studio in Bagnolo Cremasco (CR), Via Crema n.40 ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Giudice adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra
ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 Parte_2
procedere alla annotazione della sentenza;
nonché dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti.”
Conclusioni di parte resistente
1 “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2 ordinandone le annotazioni di legge;
nonché dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti.“
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da nei confronti del marito Parte_1 Parte_2
In particolare, a fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- e hanno contratto matrimonio concordatario in Pessano con Parte_1 Parte_2
NA (MI) il 05.09.1982 (atto iscritto al N. 10, Parte II, Serie A, Anno 1982 nei registri di
Stato Civile del predetto Comune);
- dalla loro unione sono nati i figli (30.07.1991) e (21.10.1995), maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti;
- la casa coniugale sita in Carnate (MB), Via Gargantini n.12 è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- da quanto ha lasciato la casa coniugale nel mese di aprile 2020, senza Parte_2 comunicare alcun recapito e interrompendo i rapporti con la moglie ed i figli, l'odierna ricorrente ha dovuto pagare da sola l'intero mutuo, poiché il resistente ha cessato ogni forma di contribuzione alla famiglia, compreso il versamento della sua quota;
- con ricorso depositato il 17.02.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 avanti al Tribunale di Monza – R.G. n. 1354/2021, per sentire pronunciare la
[...] separazione personale dei coniugi;
- in data 23.02.2023 è stata pronunciata sentenza di separazione n. 458/2023, depositata in data
27.03.2023 e passata in giudicato per decorrenza dei termini giusta dichiarazione di cancelleria del 19.10.2023;
- ad oggi sono trascorsi oltre sei mesi dal 05.07.2021, data in cui si è tenuta l'udienza innanzi al Presidente del Tribunale di Monza senza che vi sia stata alcuna riconciliazione.
Con memoria di costituzione depositata il 14.03.2025 si è costituito il quale ha Parte_2
aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, parte resistente ha dedotto quanto segue:
- il ricorso di controparte evidenzia tutta una serie di comportamenti tenuti da Parte_2
che secondo tale ricostruzione hanno determinato la fine del rapporto matrimoniale, ma tali
2 contestazioni avrebbero dovuto – eventualmente – trovare la propria sede naturale nel procedimento per separazione, avendo lo stesso lasciato definitivamente l'abitazione familiare, senza più farvi ritorno, ben prima della sentenza di separazione depositata nel 2023;
- la casa coniugale di Carnate (MB), Via Gargantini n.12 non è mai stata assegnata alla moglie, considerato che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, e, ciononostante, la stessa continua ad abitarla;
- entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
In data 31.03.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta di trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto, avendo la controversia ad oggetto unicamente la pronuncia sullo status, senza alcuna ulteriore condizione.
Con provvedimento del 01.04.2025 il Giudice relatore, dato atto che non è prevista la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, ha sostituito l'udienza già fissata per il giorno 08.05.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. invitando le parti a precisare le proprie conclusioni.
Con note scritte, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 08.05.2025 il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al PM e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pessano con NA (MI) il 05.09.1982 (atto iscritto al N. 10, Parte II, Serie A, Anno 1982 nei registri di Stato Civile del predetto Comune) e dalla loro unione sono nati i figli (il 30.07.1991) e (Monza, 21.10.1995). Per_1 Per_2
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Monza in data 23.02.2023 con sentenza n. 458/2023, pubblicata in data 27.02.2023 e passata in giudicato per decorrenza dei termini giusta dichiarazione di cancelleria del 19.10.2023.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, infatti, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c., per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3
3. Spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa – finalizzata ad ottenere esclusivamente una pronuncia sullo status – e dell'adesione sostanziale del resistente alla stessa, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in Pessano con NA (MI) il 05.09.1982 (atto iscritto
[...] Parte_2
al N. 10, Parte II, Serie A, Anno 1982 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Pessano con NA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 168/2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia De Marco del
Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso Magenta n.2 ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla Bulgarini del
Foro di Cremona, presso il cui studio in Bagnolo Cremasco (CR), Via Crema n.40 ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni di parte ricorrente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Giudice adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra
ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 Parte_2
procedere alla annotazione della sentenza;
nonché dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti.”
Conclusioni di parte resistente
1 “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2 ordinandone le annotazioni di legge;
nonché dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti.“
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da nei confronti del marito Parte_1 Parte_2
In particolare, a fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- e hanno contratto matrimonio concordatario in Pessano con Parte_1 Parte_2
NA (MI) il 05.09.1982 (atto iscritto al N. 10, Parte II, Serie A, Anno 1982 nei registri di
Stato Civile del predetto Comune);
- dalla loro unione sono nati i figli (30.07.1991) e (21.10.1995), maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti;
- la casa coniugale sita in Carnate (MB), Via Gargantini n.12 è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- da quanto ha lasciato la casa coniugale nel mese di aprile 2020, senza Parte_2 comunicare alcun recapito e interrompendo i rapporti con la moglie ed i figli, l'odierna ricorrente ha dovuto pagare da sola l'intero mutuo, poiché il resistente ha cessato ogni forma di contribuzione alla famiglia, compreso il versamento della sua quota;
- con ricorso depositato il 17.02.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 avanti al Tribunale di Monza – R.G. n. 1354/2021, per sentire pronunciare la
[...] separazione personale dei coniugi;
- in data 23.02.2023 è stata pronunciata sentenza di separazione n. 458/2023, depositata in data
27.03.2023 e passata in giudicato per decorrenza dei termini giusta dichiarazione di cancelleria del 19.10.2023;
- ad oggi sono trascorsi oltre sei mesi dal 05.07.2021, data in cui si è tenuta l'udienza innanzi al Presidente del Tribunale di Monza senza che vi sia stata alcuna riconciliazione.
Con memoria di costituzione depositata il 14.03.2025 si è costituito il quale ha Parte_2
aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, parte resistente ha dedotto quanto segue:
- il ricorso di controparte evidenzia tutta una serie di comportamenti tenuti da Parte_2
che secondo tale ricostruzione hanno determinato la fine del rapporto matrimoniale, ma tali
2 contestazioni avrebbero dovuto – eventualmente – trovare la propria sede naturale nel procedimento per separazione, avendo lo stesso lasciato definitivamente l'abitazione familiare, senza più farvi ritorno, ben prima della sentenza di separazione depositata nel 2023;
- la casa coniugale di Carnate (MB), Via Gargantini n.12 non è mai stata assegnata alla moglie, considerato che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, e, ciononostante, la stessa continua ad abitarla;
- entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti.
In data 31.03.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta di trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in ricorso congiunto, avendo la controversia ad oggetto unicamente la pronuncia sullo status, senza alcuna ulteriore condizione.
Con provvedimento del 01.04.2025 il Giudice relatore, dato atto che non è prevista la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, ha sostituito l'udienza già fissata per il giorno 08.05.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. invitando le parti a precisare le proprie conclusioni.
Con note scritte, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 08.05.2025 il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al PM e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pessano con NA (MI) il 05.09.1982 (atto iscritto al N. 10, Parte II, Serie A, Anno 1982 nei registri di Stato Civile del predetto Comune) e dalla loro unione sono nati i figli (il 30.07.1991) e (Monza, 21.10.1995). Per_1 Per_2
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Monza in data 23.02.2023 con sentenza n. 458/2023, pubblicata in data 27.02.2023 e passata in giudicato per decorrenza dei termini giusta dichiarazione di cancelleria del 19.10.2023.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, infatti, dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c., per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
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3. Spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa – finalizzata ad ottenere esclusivamente una pronuncia sullo status – e dell'adesione sostanziale del resistente alla stessa, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in Pessano con NA (MI) il 05.09.1982 (atto iscritto
[...] Parte_2
al N. 10, Parte II, Serie A, Anno 1982 nei registri di Stato Civile del predetto Comune);
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Pessano con NA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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