Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 7, commi 11 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la contribuzione per l'indennità di mobilità non è dovuta dai datori di lavoro che non sono tenuti al finanziamento di quella per la disoccupazione involontaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2014, n. 8212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8212 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1957-2012 proposto da:
UNIFLOTTE S.R.L. C.F. 02216751202, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato ZARDO FULVIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MISCIONE MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati D'ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 741/2010 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/03/2011 R.G.N. 497/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato MISCIONE MICHELE;
udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La TT srl, società del gruppo ER spa, propose azione di accertamento negativo dei contributi pretesi dall'IN per disoccupazione involontaria, CIG, CIGS, mobilità e malattia in relazione al periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2004 Radicatosi il contraddittorio e pronunciando sulla domanda riconvenzionale svolta dall'IN, il Giudice adito respinse il ricorso della Società e la condannò al pagamento della somma complessiva di Euro 20.002,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con sentenza del 9.3-27.4.2011 la Corte d'Appello di Bologna rigettò il gravame della TT srl, ritenendo, sulla scorta di richiamata giurisprudenza di legittimità, che l'avvenuta costituzione della Società con capitale pubblico non influiva sul regime giuridico a cui era sottoposta nell'esercizio di impresa, come tale assoggettata al relativo rischio.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la TT srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.
L'IN, in proprio e quale procuratore speciale della SCCI spa, ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto, quanto alla contribuzione di malattia, del disposto, asseritamene applicabile al caso di specie, del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1, convertito in L. n. 133 del 2008.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto e vizio di motivazione, la ricorrente deduce la non debenza della contribuzione per CIG e CIGS, stante l'impossibilità delle prestazioni e il nesso fra le stesse e i relativi contributi;
ciò in quanto, esercitando l'impresa servizi essenziali, l'attività non potrebbe mai essere sospesa o ridotta;
osserva quindi la ricorrente che la legge esclude dai contributi per cassa integrazione le imprese su cui gli enti pubblici hanno un controllo totale, ossia quando il capitale sociale è in mano pubblica anche solo a maggioranza. Con il terzo motivo, dopo avere indicato nelle premesse dell'atto che, con la memoria di costituzione in appello, l'IN aveva dato atto di avere abbandonato i propri crediti per la parte relativa all'assicurazione per la disoccupazione volontaria, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, ed avere ricordato che il Ministero del Lavoro, con decreto n. 42901 del 7.3.2008 aveva esonerato tutte le società del gruppo ER (e, quindi, anche essa ricorrente), con decorrenza 1 novembre 2002, dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione volontaria del personale dipendente, la ricorrente, quanto ai contributi di mobilità, denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 7 e vizio di motivazione, stante la non debenza di detti contributi una volta escluso l'assoggettamento alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.
2. A mente del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1, primo periodo, convenuto in L. n. 133 del 2008, "la L. 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, comma 2, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo".
Nel caso di specie, in mancanza di una previsione legislativa al riguardo, la corresponsione del trattamento economico di malattia da parte della ricorrente, dovrebbe essere avvenuto in forza di una disposizione di contratto collettivo.
La ricorrente tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha indicato, ne' tanto meno riprodotto nel ricorso stesso, la clausola contrattuale in base alla quale avrebbe effettuato la corresponsione del trattamento economico di malattia;
ne discende quindi l'inammissibilità del primo motivo.
3. In ordine al secondo motivo deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14847/2009; 5816/2010; 11417/2013; 19087/2013; 20818/2013;
20819/2013; 22318/2013; 27444/2013; 27513/2013), rilevando, con articolate motivazioni, che la società partecipata non può identificarsi con le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella quale l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi altresì escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione da parte dell'ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata;
poiché la forma societaria di diritto privato è per l'ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato, le società a partecipazione pubblica vanno escluse dal concetto di imprese pubbliche.
A tale consolidato orientamento ermeneutico il Collegio intende qui dare continuità, non ravvisando nelle argomentazioni della ricorrente argomentazioni che già non siano state esaminate nei ricordati precedenti.
Deve infatti rilevarsi come una prima definizione giurisprudenziale della figura dell'in house, è fornita dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 18 novembre 1999, causa C- 107/98 - Teckal;
in quella sede si è affermato che non è necessario rispettare le regole della gara in materia di appalti nell'ipotesi in cui concorrano i seguenti elementi: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto aggiudicatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto aggiudicatario svolge la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.
Con la sentenza n. 50 del 2013, la Corte costituzionale ha, poi, affermato che la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri "auto produrre" beni, servizi o lavori, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una "relazione organica" (il cd. affidamento in house). Allo scopo di evitare che l'affidamento diretto a soggetti in house si risolva in una violazione dei principi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali, che impongono sia garantito il pari trattamento tra imprese pubbliche e private, la stessa Corte ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza a due condizioni:
la prima è che l'ente pubblico svolga sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
la seconda è che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico.
Pertanto la finalizzazione della società di capitali alla gestione in house di un servizio pubblico locale non muta la natura giuridica privata della società con riguardo alle ricadute previdenziali dei rapporti di lavoro, ma assume rilievo nell'ordinamento nazionale e comunitario con riguardo al mercato e alla tutela della concorrenza. Nè argomenti contrari possono desumersi dal richiamo della nozione di impresa pubblica, che costituisce anch'essa categoria all'attenzione del legislatore comunitario, il quale se ne occupa all'art. 86 del Trattato e poi negli artt. 101, 102 e 103 sul divieto di facilitazioni finanziarie;
il legislatore comunitario ha, infatti, previsto, e sotto questo aspetto l'ha disciplinata, che essa non fosse sottratta, in virtù dei rapporti con i pubblici poteri, alle regole del mercato imposte, indipendentemente dalla loro appartenenza, a tutte le imprese, regole che valgono per tutti gli operatori economici e non ammettono deroghe per le imprese pubbliche. Non è senza significato, in proposito, che i caratteri distintivi dell'impresa pubblica devono essere ricercati nelle direttive sulla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (direttiva 80/72 3 della Commissione, successivamente modificata dalle direttive 2000/52 e 2005/81, ora codificate nella direttiva 2006/ 111), che hanno posto l'accento sull'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e, a questi fini, sulla necessità di una compiuta trasparenza circa le relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali e imprese pubbliche, in modo da distinguere chiaramente il ruolo svolto" dalla pubblica amministrazione quale potere pubblico e quello svolto dalla stessa quale privato. La qualifica di un soggetto come impresa pubblica prescinde perciò dal fine perseguito, mentre assume valenza decisiva il legame tra l'impresa e la pubblica amministrazione (intesa nella sua accezione più ampia, propria alla materia degli appalti, comprensiva perciò anche dell'organismo di diritto pubblico) "dominante". Anche in questo caso, occorre rilevare, comunque, che il peculiare regime della cd. impresa pubblica società di capitali, non può determinare, di per sè, ricadute sul regime previdenziale della società medesima.
Esula, altresì, dal caso di specie la nozione di società pubblica strumentale, attesa l'esclusione "dei servizi pubblici locali" sancita dal D.L. n. 223 del 2006, art. 13, convertito in L. n. 248 del 2006; la stessa, destinata a produrre beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante, si distingue dalle società a partecipazione pubblico-privata, esercitate secondo modelli paritetici, in cui il ruolo degli enti territoriali corrisponde a quello di un azionista di una società per azioni (cfr., Consiglio di Stato, Sezione 6, 11 gennaio 2013, n. 122). Conclusivamente deve convenirsi che nel caso che ne occupa non sussistono le condizioni per escludere la debenza della contribuzione.
Infatti il D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, comma 1, come modificato, ha escluso dall'applicazione delle norme sulla cassa integrazione guadagni una serie di imprese e, fra queste, "le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato" e, in ragione di quanto già esposto, la società partecipata non può identificarsi con le imprese industriali degli enti pubblici esonerate, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, nella quale l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione da parte dell'ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.
4. La L. n. 223 del 1991, art. 7 prevede al comma 11 che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale versano un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
il successivo comma 12 prevede poi che l'indennità di mobilità "è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile". Ne discende che la contribuzione per la mobilità non è dovuta allorquando non sia dovuta quella per la disoccupazione involontaria. Dell'esonero dal pagamento di quest'ultima l'IN, come ricordato, ha dato atto nella memoria di costituzione in grado d'appello, onde deve convenirsi che neppure è dovuta la richiesta contribuzione per la mobilità.
Il terzo motivo di ricorso è pertanto fondato.
5. In definitiva soltanto il terzo motivo merita accoglimento. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, dichiarando che non sono dovute le pretese dell'IN per la mobilità.
L'esito complessivo del giudizio consiglia la compensazione delle spese per l'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le pretese dell'IN per la mobilità; spese dell'intero processo compensate.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014