Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2014, n. 8212
CASS
Sentenza 8 aprile 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai sensi dell'art. 7, commi 11 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la contribuzione per l'indennità di mobilità non è dovuta dai datori di lavoro che non sono tenuti al finanziamento di quella per la disoccupazione involontaria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2014, n. 8212
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8212
    Data del deposito : 8 aprile 2014

    Testo completo