Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/05/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4907/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
nata a [...] [...], codice fiscale Parte_1
, C.F._1
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, C.F._2
nata a [...] il [...], codice Parte_3 fiscale C.F._3
, nato a [...] il [...], codice Parte_4 fiscale C.F._4 tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Antonio SABATINO, codice fiscale
, del Foro di Salerno, con studio in Salerno, alla via Francesco C.F._5
Farao n. 4, e Maurizio FALCONE, codice fiscale , con studio C.F._6 in Mercato San Severino (SA), alla via Marcello n. 2/79, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo OPPONENTI E
(C.F. e P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_1
LUNGOMARE TRIESTE 12 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. ANNUNZIATA CARLO (C.F. ) che la rappresenta e C.F._7 difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 15/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23/10/2013, la CP_2
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che l'istituto di credito variava la misura degli interessi trimestrali arbitrariamente senza nessuna comunicazione e/o approvazione per iscritto, ledendo i diritti della società resistente, comportamento illegittimo che aveva condotto la a dover richiedere, CP_3 presso la medesima banca, la concessione di un mutuo fondiario per poter far fronte alla debitoria così maturata. Evidenziava come, dall'analisi condotta dal consulente Dott. Persona_1 depositata in atti, emergeva un saldo attivo di € 76.144,87 calcolato, in sintesi, decurtando gli interessi e gli altri oneri ritenuti illegittimi. Eccepiva la nullità della clausola di rinvio agli usi essendo generico e insufficiente il riferimento ai tassi usualmente praticati su piazza dalla banca e non essendo i saggi corredati da alcun documento probatorio circa la loro modalità di determinazione, lasciando quindi piena discrezionalità alla Banca riguardo la definizione degli stessi. Evidenziava che, pertanto, il consulente aveva ritenuto computare gli interessi nella misura legale e, per deduzione, l'ammontare del presunto credito, illegittimamente richiesto dalla era stato rideterminato prendendo in considerazione gli interessi CP_1 al tasso legale anno per anno vigente. Eccepiva la nullità del patto anatocistico che aveva generato una lievitazione in peius delle condizioni economiche della società resistente e chiariva come, prima di verificare quali pagamenti possano essere definiti solutori, il limite del fido andasse riscontrato non sui saldi di c/c prodotti erroneamente dalla banca, ma sui saldi ricalcolati dalle
Consulenze tecniche effettuate nei Tribunali. Eccepiva la nullità delle commissioni di massimo scoperto, con capitalizzazione trimestrale delle stesse, e delle spese non pattuite, mancando un manifesto accordo tra il correntista e la banca. Evidenziava che l'azione di ripetizione dell'indebito, che richiede un presupposto imprescindibile quale il pagamento, non può mai inficiare l'azione promossa dal cliente a far dichiarare nulle le clausole contrattuali, essendo tale azione imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c. Riteneva non potessero mai sorgere delle obbligazioni legali da un negozio originariamente nullo e pertanto, l'annotazione in un conto degli interessi capitalizzati non poteva valere come sanatoria di un negozio nullo. Concludeva chiedendo al Tribunale Civile di Nocera Inferiore l'accoglimento del ricorso con domanda riconvenzionale e la revoca del D.I. n. 1082/13 Cron. N. 2612/13. Chiedeva altresì che il Tribunale adito dichiarasse nulla la clausola di rinvio agli usi, insieme alla clausola che prevede l'applicazione di interessi anatocistici e delle
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 2 cms, nonché la loro capitalizzazione trimestrale e che il Tribunale dichiarasse nulle l'applicazione dei giorni valuta unitamente alle garanzie fideiussorie concesse, e condannasse dunque la banca al pagamento di € 200.000,00 per danni causati agli opponenti. Chiedevano di ordinare alla banca l'esibizione degli estratti di conto correnti e allo stesso tempo l'ammissione di consulenza tecnica d'Ufficio ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo del credito vantato dalla a seguito del ricalcolo. CP_1
In data 04/11/2013 veniva depositato presso il Tribunale Civile di Nocera Inferiore atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel quale Parte_5 proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo eccependo la inidoneità della documentazione prodotta dalla banca in quanto la lettera contratto risultava sottoscritta con firma illeggibile da parte del direttore e priva del timbro postale per la data certa di ricevimento, unitamente alla mancanza di molti degli estratti conti e dei relativi scalari;
l'infondatezza delle pretese avversarie essendo illegittime le capitalizzazione trimestrali degli interessi anatocistici manifestando il difetto della mancata pattuizione scritta così come risultano prive di alcuna valida pattuizione i tassi ultralegali applicati;
l'illecito addebito delle spese in assenza di regolari previsioni in materie di spese, non documentate e determinate ad arbitrio della banca;
l'usurarietà della clausola di determinazione degli interessi sancita, fermo restanti le contestazioni precedenti, dalla consulenza contabile commissionata dalla società opponente;
la mancanza del contratto autonomo di garanzia, ritenendo l'opponente che la lettera di fideiussione a garanzia di operazioni di credito recava l'intestazione “fideiussione specifica” e che inoltre dal documento esibito si evinceva che la garanzia era prestata in modalità tali da non scindere il rapporto di garanzia ed il rapporto principale garantito, mancando ancora tra le condizioni del documento gli incisi “a prima richiesta” e “senza eccezioni” che caratterizzano un contratto autonomo di garanzia;
la liberazione dei fideiussori per invalidità dell'obbligazione principale ex art. 1939 e ss c.c.; Chiedeva dunque dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la non debenza delle somme ingiunte da parte dell'opponente e di determinare, l'esatto ammontare del saldo risultante dalle rispettive partite dare-avere tra le parti, sulla base dei ricalcoli effettuati in sede di C.T.U.. In data 20/01/2014 la si costituiva in giudizio contestando Controparte_4 ogni documento prodotto, tra cui la consulenza di parte a firma del dott. Per_1
nonché ogni atto e deduzione prospettati dagli opponenti nell'atto
[...] introduttivo del giudizio. In via preliminare la stante la pendenza davanti alla stessa Autorità Giudiziaria CP_1 della causa rubricata al n. 5021/2013 R.G.C., nella quale , nella Parte_5 qualità di cogarante della si opponeva al medesimo D.I. così come gli CP_3 odierni opponenti di cui alla causa rubricata al n. 4907/2013 R.G.C., ne chiedeva la riunione. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni formulate e delle domande proposte dai garanti e Parte_1 Parte_2 Parte_4 per difetto la legittimazione ad agire in forza del carattere autonomo delle fideiussioni
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 3 bancarie da essi prestate. Infine, sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione degli opponenti al D.I. sia per assoluta indeterminatezza della causa petendi che dell'importo della pretesa, la cui quantificazione, gli attori rimandano ad un C.T.U. di contenuto esplorativo. Sempre in via preliminare, la banca eccepiva la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., poiché l'azione volta a conseguire l'accertamento del diritto alla ripetizione delle somme che il correntista assume di aver versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi doveva essere inquadrata nell'ambito delle azioni di risarcimento del danno da fatto illecito. In via subordinata alla precedente eccezione, eccepiva la prescrizione decennale, il cui termine decorre, non dalla chiusura del conto o dall'ultima operazione compiuta, ma dal pagamento delle presunte somme indebitamente versate dal correntista, poiché è da tale data che lo stesso avrebbe potuto richiederne la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed ex art. 2046 c.c.. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda della società opponente di accertare mediante CTU la clausola contrattuale di rinvio agli usi per la quantificazione degli interessi ultralegali, in quanto i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti erano regolamentati da contratti scritti, firmati da entrambe le parti, e contenenti clausole che specificavano l'ammontare di tutte le condizioni economiche a carico della società correntista, ovvero gli interessi attivi e passivi, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese, sia fisse che variabili. Eccepiva altresì il carattere pretestuoso della domanda di accertamento della illegittima capitalizzazione degli interessi in deroga all'ex art. 1283 c.c., poiché, i contratti dei rapporti di conto corrente oggetti di causa erano sorti nell'anno 2004, successivi quindi alla delibera CICR del 2000 e prevedevano la stessa periodicità di capitalizzazione, nella fattispecie trimestrale, sia degli interessi attivi che di quelli passivi, e i tassi ad essi riferiti esprimono anche gli effetti della capitalizzazione su base annua.
Eccepiva anche l'infondatezza e la natura pretestuosa della domanda degli opponenti di accertare la mancata pattuizione per iscritto delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e delle spese, in quanto tali oneri erano legittimamente regolati dai contratti sottoscritti dalle parti, e, le clausole che li prevedevano, ne esplicavano sia il quantum che le modalità di decorrenza dell'addebito alla società correntista. Eccepiva poi la mancata allegazione all'atto di citazione degli opponenti dei Decreti Ministeriali relativi alle soglie legali di usura e la illegittima inclusione da parte dei consulenti degli opponenti della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG trimestrale concernente il periodo antecedente il 01.07.2009, nonché la liceità della formula utilizzata dalla banca nel calcolo del tasso effettivo globale sia rispetto alla disciplina previgente all'entrata in vigore della Legge n. 2 del 2009 che di quella successiva. Eccepiva anche la manifesta infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, per non aver allegato e specificato in nessun punto dell'atto introduttivo di lite le condotte illecite della banca, né il nesso tra tale condotta e i danni
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 4 subiti dalla società correntista e l'infondatezza della richiesta di parte di calcolo degli interessi ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs n. 231/2002. La ., , e CP_2 Parte_2 Parte_4 CP_5 depositavano memorie ex art. 183 c.p.c. I° in data 30/05/2014, nelle quali CP_6 impugnavano e contestavano l'avversa comparsa di costituzione della Controparte_4
in quanto destituita di fondamento in fatto e diritto per i motivi che seguono:
[...] nei rapporti di conto corrente la banca resistente in giudizio ha applicato tassi di interesse e altre condizioni economiche usualmente praticati dalle banche su “piazza”, con capitalizzazione trimestrale di tutte le competenze;
la banca ha variato “ad libitum” la misura degli interessi trimestrali, su ogni singolo conto corrente, senza darne mai idonea informazione scritta e senza chiederne la specifica approvazione per iscritto;
la violazione dell'ex art. 1283 c.c., in luogo sia della capitalizzazione degli interessi ancora non scaduti che all'assenza di alcuna convenzione per iscritto tra banca e correntista posteriore di almeno sei mesi alla scadenza degli interessi;
la formula del tasso effettivo globale posto in essere dalla banca era in effetti quella tasso effettivo globale medio;
la stipulazione del contratto di mutuo contratto nel 2008 era stato posto in essere dai ricorrenti a copertura proprio della esposizione debitoria nei confronti della banca, debito, scaturito proprio dall'applicazione di condizione illecite e contro norme imperative;
le fideiussioni rilasciate da e , e Parte_2 Pt_4 Parte_1 erano conseguenza delle richieste di garanzia avanzate dalla banca sul maturare dell'illegittimo debito sul conto corrente intestato alla . CP_2 CP_2
Per le suindicate ragioni, chiedevano al Tribunale di Nocera Inferiore di: revocare, dichiarare nullo e improduttivo il D.I. n. 1082/2013cron. 2612/2013 emesso dallo stesso Foro;
dichiarare nullo e improduttivo di effetti la clausola di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi convenzionali trimestrali;
dichiarare nulla e improduttiva di effetti, in violazione dell'ex art. 1283 c.c., la clausola anatocistica relativa al computo degli interessi trimestrali;
dichiarare nulla e improduttiva di effetti, sia la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, nonché della sua capitalizzazione trimestrale, che di quella dei giorni valuta;
disporre a favore della società correntista il calcolo degli interessi di mora secondo l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 09/10/2002 n. 231; condannare la banca al pagamento, in via riconvenzionale, della somma di 200.000,00€, da determinarsi mediante C.T.U. ex art. 1815 e 2043 c.c., CP_ anche per i danni cagionati alla . dichiarare estinto per compensazione CP_2 il presunto credito vantato da parte della nei confronti degli opponenti. CP_1
In data 29/4/2014 venivano riuniti i due giudizi. La banca depositava memorie ex art. 1283 comma IV I Termine c.p.c., in data 03/07/2014, chiedendo la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I.; di accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni formulate e delle domande proposte dai garanti e comunque il loro difetto di interesse, e/o legittimazione , stante il carattere autonomo delle fideiussioni bancarie da essi prestate;
nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti perché nulle, inammissibili, improponibili, prescritte, ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate; con vittoria delle spese, diritti ed onorari in
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 5 sentenza esecutiva come per legge. In merito al giudizio R.G. 5021/2013 proposto da , la banca Parte_5 chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I; di accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni formulate e delle domande proposte da
, e comunque il suo difetto di interesse, e/o legittimazione , stante Parte_5 il carattere autonomo delle fideiussioni bancarie da ella prestate;
nel merito, di rigettare tutte le domande proposte dall'opponente perché nulle, inammissibili, improponibili, prescritte, ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
di rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate; con vittoria delle spese, diritti ed onorari in sentenza esecutiva come per legge. In data 27/06/2014 gli opponenti depositavano memorie ex art. 183 c.p.c. II CP_6 nelle quali, riportandosi a quanto già rappresentato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie del I termine, impugnavano e contestavano l'avversa comparsa di costituzione e la memoria I Termine della . In Controparte_4 particolar modo, la società correntista sottolineava che i rapporti di conto corrente intercorsi con la resistente in giudizio erano stati regolati negli anni secondo tassi CP_1 di interesse alla stregua di “usi su piazza”, e che gli stessi erano stati variati negli anni dall' istituto di credito senza fornire idonea informazione scritta e soprattutto senza richiederne la specifica approvazione per iscritto al cliente. Nel medesimo atto, la società opponente riteneva illegittima la capitalizzazione degli interessi in quanto pattuita preventivamente nel momento genetico del rapporto in violazione della disposizione di legge di cui all'ex art. 1283 c.c. . Per quanto concerne le fideiussioni rilasciate di. , Controparte_7 Parte_4
e gli stessi evidenziavano che queste erano la conseguenza delle Parte_1 richieste di garanzia avanzate illegittimamente dalla a fronte dell'illecito debito CP_1 CP_ maturato sul conto intestato a . e che negli atti non vi era alcun CP_2 contratto autonomo di garanzia ma solo contratti fideiussori assolutamente legati al rapporto dei conti correnti e del Mutuo stipulato nel 2008, garantito da ipoteca di primo grado con i beni dei fideiubendi. In ordine al contratto di mutuo sopracitato, ne eccepivano sia l'usura oggettiva già alla sottoscrizione, in funzione dell'applicazione di interessi di mora superiori alla soglia legale, che quella soggettiva legata allo stato di bisogno nel quale versavano i mutuatari al momento della stipula del contratto. Infine, contestavano la formula matematica sul calcolo del TEG utilizzata dalla banca poiché essa ometteva rilevanti componenti di costo quali la commissione di massimo scoperto ex art. 2 della Legge 108/1996 come riportato dall'art. 644 c.p. . In data 03/07/2014 , nella causa NGR 5021/2013 (riunita in Parte_5 giudizio a quella di poiché opponenti al medesimo Decreto Ingiuntivo), CP_3 depositava memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. , intendendo far valere nel proprio giudizio gli effetti della perizia contabile depositata nell'interesse della società nel giudizio NRG 5021/2013 e contestando alla banca CP_3
l'applicazione di interessi usurari e la violazione di norme imperative che rendevano illecito il rapporto garantito quale oggetto dei contratti di fideiussione, con la conseguente nullità di quest'ultimi. Per queste ragioni, la garante chiedevadi disporre
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 6 Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di rilevare: il tasso effettivo globale praticato, comprensivo della commissione di massimo scoperto, dalla banca sui conti di cui è causa;
se il tasso così calcolato superi la soglia antiusura per le categorie di riferimento;
in caso di tasso usurario, il saldo finale dei conti oggetto di analisi senza l'applicazione di interessi e di tutte le voci di addebito non statuite per iscritto. Il data 03/07/2014 la , depositava memoria ex art. 183 comma Controparte_4
VI n. 2 c.p.c. nella quale riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria I termine, contestava quanto asserito dalla difesa degli opponenti sia nell'atto di citazione che nelle memorie successive. Parte opposta sottolineava che: erano stati versati in atti i relativi contratti e estratti conto trimestrali dei rapporti bancari di cui è causa;
come si evince dagli estratti conto corrente e scalari, l'istituto di credito al 22/04/2013, è creditore nei confronti di e dei suoi garanti di € CP_3
111.953,25 per lo scoperto del conto n. 324851, e di € 586,62 per lo scoperto di conto corrente n. 326867; i contratti di fideiussione erano autonomi rispetto ai rapporti garantiti;
il mutuo fondiario non era nullo, anche nel caso in cui si dovesse acclarare la mancanza di causa, tipica della normativa fondiaria, così come enunciato dalla Sentenza della Corte di Cassazione del 18/04/2013; il tardivo disconoscimento da parte degli opponenti delle copie fotostatiche della documentazione depositata da
[...]
ai sensi degli art. 2712 e 2719 del c.c. . Controparte_4
Infine, la depositava memorie ex art. 183 comma VI, III Controparte_4
Termine, nelle quali contestava le memorie II termine depositate agli atti di causa dalle controparti. In particolare, la banca riportava quanto già enunciato nei precedenti atti, impugnando in toto quanto asserito dagli opponenti: sosteneva di aver prodotto tutti gli estratti conto dei rapporti bancari oggetti del decreto ingiuntivo ed i relativi contratti;
sosteneva, inoltre, l'inammissibilità della richiesta degli opponenti in merito all'interrogatorio formale del direttore (dott. ) e del dipendente (sig. Controparte_8
) della banca, e oltremodo quella per l'istanza di nomina di Persona_2 consulenza tecnica d'ufficio, in quanto entrambe rappresenterebbero un mezzo istruttorio in una fase di giudizio ove la prova dell'illecito doveva essere già stata Cont esperita dagli opponenti;
prove che secondo la non erano mai state fornite, né documentate, ovvero destituite di fondamento in fatto e in diritto. Il Giudice, in data 03/02/2015, sciogliendo la riserva formulata nell'udienza del 05/11/2014, disponeva la consulenza tecnica d'ufficio per la causa R.G. 4907/2013 all'udienza del 21/10/2015; in seguito al conferimento dell'incarico, le operazioni peritali venivano avviate in data 17/11/2015. Depositata la CTU, all'udienza del 21.9.2016 il Giudice si riservava sulle richieste delle parti. A seguito di rinvii d'ufficio, con provvedimento del 6.4.2017, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudicante dichiarava l'interruzione - parziale - del giudizio a seguito del fallimento della riservandosi sulle ulteriori CP_2 richieste delle parti. Con provvedimento del 15.2.2018, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice dichiarava la provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto per la somma di € 89.031,97, rinviando la causa al 16.1.2020 per la precisazione delle
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 7 conclusioni. A seguito di rinvii d'ufficio, in virtù di procura speciale rilascia dalla Signora l'Avv. Maurizio Falcone nel corso dell'udienza dell'11.1.2023, Parte_1 dichiarava di proporre querela di falso in relazione alle due lettere di fideiussione del 12.7.11 ed ai relativi documenti di sintesi (doc. nn. 28, 29, 30, 31 produzione parte opposta). Sicché il Giudice concedeva alle parti termine sino a 30 giorni prima dell'udienza dell'8.3.2023 per il deposito di note autorizzate. Depositate agli atti del giudizio le predetti note, a seguito di ulteriori rinvii d'ufficio, la causa perveniva all'udienza del 16.1.2025 laddove, precisate le conclusioni dalle parti, il giudizio era trattenuto a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto. Sempre in via preliminare ve dichiarata l'inammissibilità della querela di falso incidentale proposta da nel corso dell'udienza dell'11/1/2023, in Parte_1 relazione alle due lettere di fideiussione del 12/711 ed ai relativi documenti di sintesi (doc. nn. 28, 29, 30, 31 produzione parte opposta). L'istanza non indica in cosa sarebbe consistita la falsità delle lettere di fideiussione e degli allegati documenti di sintesi non essendo stata nemmeno prospettata una non precisata infedeltà dei detti documenti. Nè risultano indicati gli elementi di prova a sostegno della falsità (Cassazione 33750 2022). Ai sensi dell'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ., l'atto con il quale viene
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 8 proposta la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsità sia rilevabile, ma non è questo il caso, ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla. L'enunciazione specifica delle ragioni addotte dal querelante a sostegno della falsità del documento, costituisce, infatti, presupposto imprescindibile di ammissibilità della querela, “… in ragione della rilevanza pubblica degli interessi connessi in considerazione della necessità di individuare i dati costitutivi della relativa domanda” . L'obbligo di cui al citato art. 221 c.p.c., ai fini della valida proposizione della querela di falso, non impone necessariamente “…la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l'indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l'oggetto” . La prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale, gravando su esso querelante l'onere di fornire il riscontro probatorio della falsità del documento impugnato con prova connotata da caratteri di univocità. Laddove, come nel caso di specie, lo stesso non assolva a detto onere, la querela di falso proposta in via incidentale deve essere dichiarata inammissibile (Cass. Sezioni Unite, 23 giugno 2010, n. 15169). Con riguardo alla eccepita prescrizione va rilevato che l'atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo è stato notificato in data 23/10/2013. Quindi, considerando che i rapporti di conto corrente oggetto di analisi sono il c/c n. 324909, il c/c n. 324851, il c/anticipi n. 1342/324851, il c/c n. 326867, e il c/anticipi n. 1342/326867, le cui prime operazioni hanno avuto luogo rispettivamente in data 06/10/2004, 04/08/2004, 14/11/2005, 13/07/2011, 13/07/2011, è pacifico affermare la prescrizione decennale è nei rapporti sopracitati, in quanto CP_9 nessun conto corrente è stato acceso né movimentato in data anteriore al 23/10/2003, ovvero prima del decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 23/10/2013.
2. Sul merito. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Come correttamente evidenziato dal CTU, il rapporto di conto corrente n. 324851 è sorto in data 19/07/2004, data di sottoscrizione del contratto, manifestandosi inizialmente come conto di corrispondenza. La data di accensione, ovvero quella in cui si è verificata la prima operazione, risale al 04/08/2004; successivamente, in data
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 9 10/11/2005, è stato concesso il trasferimento dell'apertura di credito in conto corrente di € 80.000,00 dal conto n. 324909 al conto in parola (n. 324851) con contestuale aumento della stessa (da € 80.000,00) ad € 100.000,00. Infine, in data 07/11/2008 l'importo dell'affidamento passa da € 100.000,00 ad € 50.000,00 e, dall'ultimo estratto conto versato in atti, è evincibile un saldo finale a favore della banca di € 108.863,22 in data 29/03/2013. Il rapporto di conto corrente n. 324909 è stato stipulato in data 01/10/2004 e si presenta come apertura di credito regolata in conto corrente con un affidamento di € 80.000,00; affidamento che verrà poi trasferito in data 10/11/2005 sul conto n. 324851. La data di accensione, ovvero quella in cui si è verificata la prima operazione, risale al 06/10/2004; la data di chiusura, così come riportata sull'ultimo estratto conto versato in atti, è datata il 30/06/2006 con un saldo pari a € 0,00, senza alcun passaggio a sofferenza. In riferimento al rapporto n. 1242/324851, coadiuvato da apposito contratto stipulato in data 10/11/2005, si tratta di un conto accessorio con affidamento di € 50.000,00, regolato mediante lo sconto di titoli di credito quali le fatture. In data 30/11/2006 viene concessa una ulteriore linea di credito di € 60.000,00 sempre per anticipi su fatture, ma a differenza della prima linea di credito presenta un tasso di interesse debitore mediamente più alto ed è accordata per un periodo di tempo determinato ovvero fino al 28/11/2007. La data in cui è stata effettuata la prima operazione è il 14/11/2005, la data di chiusura invece è il 31/12/2008 con un saldo pari a € 0,00. Il c/c n. 326867, contrattualizzato mediante lettera di apertura datata 11/07/2011, è un rapporto bancario c.d. di corrispondenza, privo di affidamento;
la prima operazione è risalente alla data 13/07/2011 e dall'ultimo estratto conto versato in atti, risulta un saldo finale a favore della banca di € 385,48 in data 29/03/2013. Infine, vi è il conto anticipi su fatture n. 1342/326867, stipulato mediante lettera- contratto il 12/07/2011 e affidato per € 30.000,00; la data di prima operazione è il 13/07/2011, quella di chiusura il 31/12/2012 con saldo pari a € 0,00.
In merito al conto n. 324909, bisogna tenere conto degli allegati n. 45, 46 e 47 della memoria ex art. 183 comma VI, II termine c.p.c. depositata dalla Controparte_4 in data 03/07/2014.
[...]
Infatti, l'allegato n. 45, firmato da è un documento contenente sia la CP_3 sintesi delle condizioni economiche più significative che di quelle contrattuali. L'allegato n. 46 è una comunicazione inerente le condizioni economiche applicate sul conto ed è firmato sia dal direttore di banca che da L'allegato n. 47 è in CP_3 effetti un documento prodromico ai due precedenti, in quanto è l'accettazione da parte del correntista alle condizioni economiche e contrattuali proposte dalla banca. Dai documenti sopracitati emerge che il tasso debitore è pattuito per iscritto già nell'originario contratto, ed è pattuito al tasso del Prime Rate ABI, vigente di tempo in tempo (alla stipula 7,125%), con l'aggiunta di un punto percentuale. Sono altresì statuiti per iscritto: il TAE alla stipula pari al 8,376%, gli interessi di mora pari a quelli debitori più l'aggiunta di tre punti percentuali, la commissione di massimo scoperto pari allo 0,25% per gli utilizzi entro il limite del fido e allo 0,50% per quelli oltre il fido, e altre
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 10 spese di cui quelle per l'istruttoria iniziale, 0,125% sull'importo affidato per un massimo di 360,00€, quelle di tenuta conto trimestrali, 23,24€, per comunicazioni periodiche, 2,50€, nonché per la revisione dell'importo dell'affidamento, da un minimo di 30,00€ ad un massimo di 80,00€. E' stata statuita per iscritto anche la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con la stessa periodicità trimestrale, così come i giorni valuta e il diritto della banca di variare unilateralmente le condizioni economiche, previa comunicazione al correntista. Il conto n. 324851, come sopra enunciato, nasce come un rapporto c.d. di corrispondenza, ovvero non affidato, almeno fino a novembre 2005, che diviene affidato in luogo del trasferimento su di esso dell'apertura di credito in conto corrente del rapporto n. 324909. Per quanto concerne il periodo in cui il conto risulta non affidato bisogna considerare quanto riportato dagli allegati n. 2, 3 e 4 alla comparsa di costituzione e risposta della e il n. 2, è una lettera di apertura del conto datata il 19/07/2004, CP_4 CP_4 firmata sia da he dalla banca, dove sono specificate le maggiori clausole CP_3 contrattuali, tra le quali quella inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, il diritto di recesso ed altro ancora;
il n. 3, è una comunicazione delle condizioni economiche applicate sul conto in parola, firmato sia da CP_3 che dal direttore di banca;
il n. 4, è il documento di sintesi delle condizioni economiche, firmato da entrambe le parti in causa. Nei sopracitati documenti, sono evincibili sia le condizioni contrattuali che quelle economiche più importanti quali il tasso di interesse creditore, 0,25€ annuo e il rispettivo TAE del 0,2502%, il tasso debitore, 13,00% e il relativo TAE del 13,648%, la commissione di massimo scoperto dello 0,5% trimestrale, le spese per singola operazione, 1,03€, quelle fisse annuali, 20,66€, i giorni valuta delle operazioni in accredito e in addebito, e come anzidetto la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori secondo la stessa periodicità, ovvero quella trimestrale. A partire dal 10/11/2005, il rapporto bancario in parola risulta affidato per €
100.000,00, mediante il trasferimento su di esso dell'apertura di credito in conto corrente del rapporto n. 324909. La suddetta cessione è deducibile dagli allegati nn. 49 e 50 della memoria depositata dalla banca, ex art. 183 comma VI, II termine. Gli allegati in parola sono lettere di richiesta/accettazione di modifica delle condizioni economiche, firmate da entrambe le parti in causa (la richiesta è firmata da , l'accettazione dalla banca), nelle CP_3 quali si evince quanto segue: accoglimento richiesta e concessione del trasferimento dell'apertura di credito in conto corrente di € 80.000,00 dal conto n. 324909 al conto n. 324851, con contestuale aumento della stessa da € 80.000,00 ad € 100.000,00, con validità a tempo indeterminato;
il tasso debitore per gli utilizzi nei limiti del fido: tasso indicizzato alla media mensile aritmetica dell'Euribor (Euro InterbanckOffered Rate) 6 mesi (divisore 365), rilevata sul quotidiano “Il Sole 24 ore” ovvero, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato, su altro primario foglio economico-finanziario, maggiorata di uno spread di 5,00 punti base. Alla stipula il tasso era pari 7,175% (Euribor 2,175% + 5,00%= 7,175%). Le variazioni decorreranno, per tutta la durata
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 11 del rapporto, dal primo gennaio e dal primo luglio di ciascuno anno, sulla base del parametro riferito al penultimo mese del semestre solare precedente. Il tasso debitore su base annua per gli utilizzi entro il fido di 7,37037% (TAE). La commissione di massimo scoperto trimestrale di 0,25%. Il tasso debitore per gli utilizzi oltre il fido, pari a quello applicato nei limiti dell'utilizzo del fido maggiorato di 3,00 punti base. La commissione di massimo scoperto per gli utilizzi oltre il fido pari a 0,75% trimestrale. Le condizioni economiche sopracitate, inerenti nel periodo in cui il conto risulta affidato, sono sia sostitutive che complementari a quelle inerenti il periodo in cui lo stesso si manifestava quale conto c.d. di corrispondenza, ovvero senza provvista. Infatti, le condizioni economiche quali spese, fisse e variabili, non rinegoziate al momento del passaggio a conto affidato, si riportano a quanto statuito nell'originario contratto datato il 19/07/2004 e alle varie comunicazioni presenti nei documenti nn. 2, 3 e 4allegati alla comparsa di costituzione e in risposta della . Controparte_4
Il rapporto n. 1242/324851 è un conto affidato per € 50.000,00 sotto forma di anticipazione su fatture, contrattualizzato in data 10/11/2005 mediante lettere di richiesta/ accettazione, rispettivamente firmata da dalla CP_3 Controparte_4
, quali allegati nn. 51 e 52 alla memoria ex art. 183 comma VI, II termine c.p.c.
[...] della banca. Le condizioni economiche presenti nei predetti documenti sono le seguenti: il tasso debitore per gli utilizzi nei limiti del fido: tasso indicizzato alla media mensile aritmetica dell'Euribor (Euro InterbanckOffered Rate) 6 mesi (divisore 365), rilevata sul quotidiano “Il Sole 24 ore” ovvero, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato, su altro primario foglio economico-finanziario, maggiorata di uno spread di 5,00 punti base. Alla stipula il tasso era pari 7,175% (Euribor 2,175% + 5,00%= 7,175%). Le variazioni decorreranno, per tutta la durata del rapporto, dal primo gennaio e dal primo luglio di ciascuno anno, sulla base del parametro riferito al penultimo mese del semestre solare precedente;
il tasso debitore su base annua per gli utilizzi entro il fido di 7,37037% (TAE); la commissione di massimo scoperto trimestrale di 0,25%; il tasso debitore per gli utilizzi oltre il fido, pari a quello applicato nei limiti dell'utilizzo del fido maggiorato di 3,00 punti base;
la commissione di massimo scoperto per gli utilizzi oltre il fido pari a 0,75% trimestrale;
le spese di istruttoria iniziale e per revisione del fido: 0,125% sull'affidamento; le spese per comunicazioni, 2,50€ oltre che il rimborso sulle spese postali;
le spese fisse trimestrali, 30,00€ (spese di tenuta conto); le date valuta sia per gli accrediti che per gli addebiti;
le spese di valutazione sulle anticipazioni richieste, 0,125% sull'importo della fattura;
il diritto alla banca di variare unilateralmente le condizioni economiche, previa comunicazione al correntista. In data 30/11/2005 la banca concede altra linea di fido sul conto in parola di € 60.000,00 per un periodo determinato, ossia fino al 28/11/2007. Tale concessione è regolata tra le parti mediante lettere di richiesta/accettazione, la prima firmata dalla correntista e la seconda dalla banca, di concessione fido di cui agli allegati nn. 55 e seguenti della memoria ex art. 183 comma VI, II termine proposta dalla Controparte_4
Nei medesimi documenti, sono altresì statuite per iscritto quelli che sono le
[...] condizioni economiche quali gli interessi debitori, le commissioni di massimo scoperto
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 12 e le spese, fisse e variabili. Il rapporto n. 326867 è un conto corrente c.d. di corrispondenza ossia senza affidamento, ed è regolato da una lettera di accettazione e da un documento di sintesi, entrambi firmati da datati 11/07/2011. Tali documenti sono riportati CP_3 come allegati, rispettivamente al n. 40 e 41, alla memoria ex art. 183 comma VI, II termine c.p.c., e in essi sono manifesti tanto i vincoli contrattuali quanto le condizioni economiche, ed in particolare: la capitalizzazione trimestrale delle competenze, stessa periodicità degli interessi attivi e passivi;
le valute, di accrediti e addebiti;
il tasso degli interessi creditori, 0,25 annuo, ed il rispettivo TAE dello 0,25023%; il tasso di interesse debitore uguale alla somma dell'Euribor 6 mesi/365 e uno spread di 8,00 punti base, ossia 9,727% alla stipula di cui il rispettivo TAE pari al 10,08759%. Le variazioni hanno decorrenza trimestrale, dal primo giorno del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, sulla base dell'andamento del parametro riferito al penultimo mese del trimestre solare precedente;
le spese per attività di gestione e controllo scoperto di conto, € 20,00 per scoperti oltre € 500,00; i giorni valuta sia di addebito che di accredito. Il rapporto n. 1342/326867 è un conto anticipi su fatture con affidamento di 30.000,00€, regolato da una lettera di richiesta di contratto firmata dalla società correntista e datata 12/07/2011 (allegato 41 bis alla memoria II termine proposta dalla banca). Le condizioni economiche statuite sono le seguenti: tasso debitore pari alla somma tra Euribor 6 mesi/365 e uno spread di 4 punti base, (pari a 5,727% alla stipula e rispettivo TAE del 5,85117%. Le variazioni hanno decorrenza trimestrale, dal primo giorno del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, sulla base dell'andamento del parametro riferito al penultimo mese del trimestre solare precedente;
la commissione di massimo scoperto dello 0,25%; le spese collegate all'erogazione del credito e per revisione periodica (spese di istruttori) pari all'0,15% sull'importo dell'affidamento richiesto;
le spese per visura ipocatastali, 5,16€ per ogni nominativo monitorato;
le spese per comunicazioni periodiche, altre comunicazioni accessorie, 1,00€ ciascuna;
le spese per certificazioni degli interessi passivi, 15,00€; i giorni valuta sia per gli accrediti che per gli addebiti;
la capitalizzazione delle competenze, con la stessa periodicità degli interessi a credito e a debito, sul conto ordinario n. 326867. Con riguardo all'esercizio dello ius variandi, la normativa riguardante la facoltà degli istituti di credito di modificare unilateralmente le condizioni economiche nei rapporti di durata è stata più volte modificata al fine di ridurre, da una parte, i diritti potestativi delle banche ed ampliare, dall'altra, quelli dei correntisti. Fino a gennaio 2007 il legittimo esercizio dell'ius variandi, ai sensi dell'allora vigente art. 118 del TUB, era sottoposto a due condizioni: la prima consisteva nella statuizione per iscritto del diritto a modificare unilateralmente le condizioni economiche da parte della banca;
la seconda è che le comunicazioni, concernenti variazioni negative dei tassi, dovevano essere eseguite nel rispetto dell'art. 11 comma 3 della delibera CICR del 04.03.2003, ovvero “le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche”. Quindi la banca, a condizione che ci sia una clausola contrattuale che lo
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 13 consente (ipotesi realizzata nella fattispecie), poteva legittimamente variare in peius le condizioni economiche manifestandole al correntista nelle comunicazioni periodiche, anche successivamente alla loro applicazione. La prima importante modifica avvenuta a febbraio 2007 ha modificato il comma 2 del succitato art. 118 del TUB nel seguente: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Quindi, premesso che la facoltà di variare le condizioni economiche è subordinata in ogni caso alla presenza di una clausola contrattuale che ne attesti volontà delle parti, dal tenore letterale della norma si evince che, ai fini della legittimità della modifica delle condizioni economiche, gli istituti di credito non hanno più il diritto di poter prima porre in essere le variazioni e successivamente comunicarle al cliente, poiché è proprio l'accettazione o il mancato recesso di quest'ultimo a rendere efficaci le medesime modifiche unilaterali. Inoltre, da gennaio 2011, in seguito all'entrata in vigore del D. lgs 141/2010, le banche devono dare preavviso alla clientela delle variazioni delle condizioni economiche almeno 60 giorni (e non più 30) prima dell'applicazione delle stesse al fine di renderle sia legittime che produttive di effetti giuridici. Infine, è rilevante evidenziare quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 11 della Delibera CICR del 04/03/2003 che così cita: “Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo”. Nel caso di specie, come correttamente affermato dal CTU, ad eccezion fatta per il conto corrente n. 324909, i tassi debitori dei rapporti bancari oggetto di causa variano proprio in funzione di parametri contrattualmente previsti indipendenti dalla volontà delle parti, con la conseguenza che, tali modifiche, non sono soggette agli obblighi di comunicazione disciplinati dalla normativa bancaria in materia di ius variandi. Infatti, è contrattualmente prestabilito che per i conti nn. 324851, dal IV trim. 2005, e 1342/324851, i tassi di interesse varino a gennaio e a luglio di ogni anno, e che, per i conti nn. 326867 e 1342/326867, gli stessi varino trimestralmente con decorrenza dal primo giorno del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno. Pertanto, ciò posto, il CTU, ha analizzato la legittimità delle variazioni economiche esclusivamente per i conti correnti, e/o per i periodi, nei quali i tassi debitori non variano in funzione di parametri contrattuali predefiniti e oltremodo, quando la banca li ha modificati disapplicando tali parametri, sia in merito alla frequenza che all'entità della variazione. In particolar modo, per quanto riguarda il conto n. 324909, acceso il 06/10/2004 e chiuso 30/06/2006, il Ctu ha rilevato come la banca ha dato corretta comunicazione al correntista della modifica dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche, giustapposta sugli estratti conto trimestrali periodicamente inviategli.
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 14 In riferimento al rapporto n. 324851, dal momento della stipula fino al 09/11/2005, il Ctu ha rilevato come la banca non ha variato i tassi di interesse e, per le altre condizioni, ha dato corretta comunicazione al correntista, giustapposta negli estratti conto trimestrali periodicamente inviategli. Dal 10/11/2005 fino al II trimestre 2010 i tassi sono variati secondo quanto prestabilito dalla clausola negoziale. Tuttavia, il Ctu ha evidenziato che, a partire dal III trimestre 2010, la banca ha variato ogni trimestre i tassi debitori non rispettando la clausola contrattuale che asserisce esclusivamente a due variazioni annuali (con decorrenza da gennaio e da luglio). Da ciò ne consegue che tali modifiche cosiddette
“aggiuntive” devono soggiacere obbligatoriamente alla disciplina dello ius variandi (poiché non già prestabilite contrattualmente come le altre). Come rilevato dal Ctu nei documenti versati in atti, non si rinvengono comunicazioni tali da poter attestare la loro legittima applicazione. Pertanto, correttamente il CTU ha sostituito i tassi di interesse illegittimamente variati con quelli dei trimestri in cui la variazione era prevista da accordi contrattuali prestabiliti. Nel III trimestre 2010, la banca ha applicato un tasso di interesse debitorio più alto di quello contrattualmente previsto, cosicché, il CTU ha ovviato a tale illiceità riducendolo nella misura prevista dalla clausola negoziale, ovvero pari alla somma tra l'Euribor 6 mesi/365 (media mensile di Maggio 2012) più 5,00 punti base. Quindi, tranne che per il conto n. 324851 dal III trimestre 2010, i tassi di interesse applicati sono stati quelli pattuiti e sono variati in funzione di comunicazioni legittime, oppure secondo parametri contrattuali, indipendenti dalla volontà delle parti e quindi non soggette alla disciplina normativa dello ius variandi. Al fine di verificare se la banca abbia applicato interessi usurari alla stipula, il Ctu ha correttamente calcolato il Tasso effettivo globale (TEG) solo per i rapporti bancari in cui è stata concessa un'apertura di credito in conto corrente e non ha incluso la commissione di massimo scoperto, poiché la clausola contrattuale che la prevede non specifica le modalità di calcolo ma ne indica solo la percentuale trimestrale. Per quanto riguarda la verifica di interessi usurari successivi alla stipula, il CTU ha proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia successivo alla stipula solo quando i tassi sono stati variati in luogo di legittime comunicazioni ex art. 118 al tempo vigente, e non anche quando gli stessi sono stati modificati esclusivamente in funzione di accordi contrattuali predefiniti, oppure senza alcuna comunicazione. Il Ctu ha rilevato esclusivamente il TEG alla stipula per i conti numeri 324909 e 24851, con la precisazione che, per quest'ultimo, la data di stipulazione è il 10/11/2005, ovvero quando è stata trasferita su di esso l'apertura di credito in conto corrente del rapporto n. 324909. Orbene, in luogo della illegittima statuizione per iscritto della commissione di massimo scoperto e del mancato utilizzo del credito alla data di stipulazione, il TEG calcolato ha come elementi formanti esclusivamente i tassi di interesse debitori intra fido, quelli extra fido e quelli di mora. Ai fine del TEG, il Ctu non ha preso in considerazione le spese prodromiche alla statuizione del contratto, e non per la mancata
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 15 contrattualizzazione per iscritto di esse, ma in ragione della loro irrilevanza in termini percentuali quantificata in millesimi di numeri decimali ( a titolo esemplificativo 0,0025%). Il Ctu ha rilevato come tutti i rapporti bancari oggetto di analisi sono stati accessi successivamente alla delibera del CICR del 22.02.2000; dai contratti versati in atti è chiaramente identificabile la clausola che prevede la medesima periodicità di capitalizzazione, ossia trimestrale, sia per gli interessi attivi che per quelli passivi. In ogni contratto è stato statuito sia il tasso di interesse nominale annuo (TAN) che quello effettivo (TAE), avendo quest'ultimo il compito di informare il correntista dell'incidenza su base annua della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Per quanto riguarda invece la commissione di massimo scoperto, il Ctu ha rilevato come in nessuno dei contratti versati in atti, la banca evidenzi quale sia il suo reale costo annuo in luogo della capitalizzazione trimestrale né tantomeno le modalità di calcolo. Con riguardo alla commissione di massimo scoperto (in seguito CMS), il Ctu ha rilevato come la stessa sia stata applicata in tutti i conti correnti oggetto di analisi, ad esclusione che nel rapporto n. 326867. Nei conti ordinari numeri 324909, 324851, e in quelli anticipi numeri 1342/324851 e 1342/326867, la clausola contrattuale che prevede la CMS indica il suo costo in termini percentuali, sia in caso di utilizzi entro i limiti dell'affidamento che di quelli oltre il fido, la periodicità di applicazione, ovvero ogni trimestre, ma non vi è alcun riferimento alle modalità di calcolo. In merito al conto n. 324851, il Ctu ha rilevato come, a partire dal IV trimestre 2009, la banca ha applicato un onere per sconfinamento pari a € 40,00 trimestrali non contrattualmente statuita per iscritto. Dal II trimestre 2012, la banca ha applicato la commissione sull'accordato pari allo 0,5% trimestrale e una commissione di istruttoria veloce di importo variabile compresa tra € 10,00€ ed €100,00. Come correttamente affermato dal Ctu, tali oneri, non contemplati dalla normativa vigente alla data stipula, non possono essere applicati legittimamente se non mediante la statuizione di un nuovo contratto. Infatti la modifica unilaterale delle condizioni economiche, ex art. 118 del TUB, consente alla banca di variare in peius esclusivamente le condizioni economiche già contrattualmente previste e non anche il diritto di inserirne delle nuove, in aggiunta o in sostituzione di quelle presenti nel contratto. Anche per il conto ordinario n. 326867, il Ctu ha rilevato come dal IV trimestre 2011 la banca ha applicato un onere sullo sconfinamento di importo variabile di trimestre in trimestre, e, dal II trim. 2012 una commissione di istruttoria veloce di importo variabile compresa tra € 10,00 ed € 100,00. Allo stesso modo, anche per quanto riguarda il conto anticipi n. 1342/326867, dal II trimestre 2012, la banca applica la commissione sull'accordato pari allo 0,50% trimestrale. Considerando che tale onere non era previsto nel contratto originario, ai fini della sua legittima applicazione, il Ctu ha rilevato che sarebbe stato necessario porre in essere un nuovo contratto, poiché, come già detto, la disciplina dello ius variandi dà diritto alla banca di variare in peius esclusivamente le condizioni economiche già
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 16 previste contrattualmente, e non anche quello di inserirne delle nuove, anche se in sostituzione di quelle esistenti. Il Ctu ha poi rilevato come i prospetti di liquidazione del conto anticipi n. 1243/324851 non siano stati versati in atti, con la conseguenza che il Ctuda ciò ne consegue che il Ctu non ha potuto estrapolare dagli addebiti trimestrali delle competenze (evincibili negli estratti conto del rapporto n. 324851) la parte di CMS da elidere, in luogo della mancata specificazione per iscritto delle modalità di calcolo. In ragione di quanto sopra affermato il Ctu ha proceduto ad effettuare i necessari ricalcoli. Ha calcolato il nuovo saldo del conto n. 324851, riconoscendo alla banca i tassi ultra legali applicati tempo per tempo vigente fino al II trimestre 2010. Successivamente, in luogo della illegittima variazione dei tassi debitori in alcuni trimestri, il Ctu li ha sostituiti con quelli dei trimestri in cui la variazione era prevista da accordi contrattuali prestabiliti. Ha riconosciuto altresì tutte le spese, sia quelle fisse che quelle variabili, escluse quelle non contrattualmente statuite. Sia gli interessi che le spese sono stati capitalizzati trimestralmente. Non sono state riconosciute le CMS, le commissioni sull'accordato e quelle di istruttoria veloce, nonché la penale di sconfinamento. Sebbene sullo stesso rapporto si capitalizzino anche le competenze del conto anticipi n. 1342/324851, non essendo stati versati in atti i prospetti di liquidazione, il Ctu ha riconosciuto tutte le sue competenze (evincibili dai movimenti del conto n. 324851), in quanto impossibilitato ad estrapolare da esse la parte di CMS da elidere. Ha ricalcolato il nuovo saldo del conto n. 324909, riconoscendo alla banca i tassi ultra- legali applicati tempo per tempo vigente fino al III trimestre 2006. Ha riconosciuto altresì tutte le spese, sia quelle fisse che quelle variabili, escluse quelle non contrattualmente statuite. Sia gli interessi che le spese sono stati capitalizzati trimestralmente. Non è stata riconosciutala CMS nonché gli effetti propri della capitalizzazione. Ha ricalcolato poi il nuovo saldo del conto n. 326867, riconoscendo alla banca i tassi ultra-legali applicati tempo per tempo vigente fino alla fine del rapporto. Sono state riconosciute altresì tutte le spese, sia quelle fisse che quelle variabili, escluse quelle non contrattualmente statuite. Sia gli interessi che le spese sono stati capitalizzati trimestralmente. Non è stata riconosciuta la commissione di istruttoria veloce. Dal momento che sullo stesso rapporto si capitalizzino anche le competenze del conto anticipi n. 1342/326867, il Ctu ha provveduto a decurtare le CMS e la commissione sul fido accordato per tutta la durata del rapporto e gli effetti della loro capitalizzazione. Il Ctu ha provveduto a calcolare il TEG alla stipula del conto n. 324909 ed il TEG alla stipula del conto n. 324851. Con riguardo al c/c ordinario n. 324909 il Ctu ha riconosciuto un saldo, a favore del correntista di € 1700,40. Con riguardo al c/c ordinario n. 324851-95, il Ctu ha riconosciuto, a favore della un saldo di € 91.024,56. CP_1
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 17 Con riguardo al c/c ordinario n. 326867-74, il Ctu ha riconosciuto, a favore della Banca, un saldo di € 292,19. Risulta pertanto, operate le compensazioni, un credito della di € 89.616,35. CP_1
Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta da parte opposta, i fideiussori
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vanno condannati al pagamento della somma di € 89.616,35, in favore della
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Banca. Va infatti precisato che tali fideiussioni vanno qualificate come contratti autonomi di garanzia, con esclusione dell'accessorietà essendosi i garanti impegnati a pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta. Restano pertanto precluse a norma dell'articolo 1945 c.c., le eccezioni che spettano al debitore principale. Secondo la Cassazione “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. « Garantievertrag »), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. Civ. 19736/11) Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti.
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3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono dovute dagli opponenti, nei limiti del decisum, le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). Gli opponenti sono poi tenuti, altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4907/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra,
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , ogni contraria
[...] Controparte_1 istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 1082/2013;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_4 [...]
, della somma di € 89616,35, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.;
N.R.G. 4907/2013 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 19 5. rigetta, per le causali in motivazione, le domande riconvenzionali;
6. dichiara inammissibile, per le causali in motivazione, la querela di falso incidentale;
7.condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_4 [...]
, delle spese del procedimento Controparte_1 monitorio che si liquidano in € 300,00 per spese ed € 1800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
8.condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_4 [...]
, delle spese del presente giudizio di Controparte_1 opposizione che si liquidano in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
9. pone definitivamente le spese di Ctu, liquidate nel corso del giudizio, a carico di
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro.
[...]
Così deciso in Nocera Inferiore, il 29/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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