TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6019/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6019/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVETTO GABRIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 54 MILANO presso il difensore avv. CALVETTO GABRIELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LUPPI ALBERTO e dell'avv. LUPPI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 10 BRESCIA presso i difensori avv. LUPPI ALBERTO e avv. LUPPI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
-accertare e dichiarare che la per tutti i motivi Controparte_2
esposti in fatto e in diritto e in particolare per la violazione degli articoli 2043, 2051 e 840 C.C.,
è responsabile dei danni causati al muro di recinzione ed alle piante di proprietà della società attrice siti in Lonato del Garda (BS) e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 38.845,00 oltre accessori di legge
1 così come determinata dalla CTU espletata in corso di causa o di quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice Vorrà stabilire, eventualmente anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, così determinata: euro 4.896,00 oltre accessori di legge per i danni subiti dalle piante a causa del danneggiamento;
euro 33.949,00 oltre IVA per i danni subiti dal muro di proprietà della società attrice a causa del danneggiamento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese sostenute per il CTU ed i suoi ausiliari per un totale di euro 13.769,85, come meglio descritte negli allegati che qui si numerano in progressione rispetto ai precedenti”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa difesa e/o istanza disattesa, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'avversa citazione per indeterminatezza della causa petendi, con ogni conseguente provvedimento;
in via preliminare subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta per i motivi espositi in narrativa;
in via principale, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'avversa domanda, ridurre il danno risarcibile alla minor somma esposta nella perizia di parte ing. dimessa sub 4. Per_1
In ogni caso, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio. in via istruttoria: - disporre l'acquisizione dei verbali del procedimento e, in particolare, dei verbali di audizione dei sommari informatori escussi nel procedimento possessorio inter-partes
RGn 5200/2020, avviato per i medesimi fatti da parte attrice avanti al Tribunale di Brescia;
- dichiarare la nullità della CTU e disporne la rinnovazione;
- Ammettere le prove per interpello e testi dedotte con seconda memoria ex. art. 183 cpc, depositata in data 25/3/2021, sui capitoli nn
1, 2, 6, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, con i testi indicati in memoria, e con terza memoria ex. art. 183 cpc, depositata in data 15/4/2021, sui capitoli nn da 25 a 33, con i testi indicati in memoria, revocando e/o modificando sul punto l'ordinanza di ammissione prove del 6-7/5/2021
2 del Tribunale, consentendo, inoltre, l'escussione di testi, sui capitoli ammessi e non ammessi, in misura superiore a 3”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendo il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla sua proprietà, sita in Lonato del Garda (BS), in conseguenza dei lavori edili effettuati nel terreno confinante, di proprietà della società convenuta.
In particolare, l'attrice ha esposto che, nel corso dei predetti lavori, il braccio meccanico di un escavatore cingolato con benna larga si è introdotto nella sua proprietà, colpendo ripetutamente alcuni alberi del giardino della villa, abbattendone ampie porzioni della chioma e danneggiando severamente due esemplari di RC robur e uno di EL australis; che, con le stesse modalità,
è stato altresì ripetutamente colpito il muro, di proprietà di che divide i due terreni Parte_1
confinanti, che si è di conseguenza deformato, perdendo anche porzioni di muratura;
che, nel lato di proprietà della convenuta, le quote di terreno a monte del predetto muro sono state alterate, con formazione di un rilevato in terra di altezza compresa tra 1 m e 1,2 m;
che la società convenuta ha effettuato, nel lato di sua proprietà, uno scavo alla base del muro, della profondità di circa 20-30 cm. Ha inoltre affermato che la società convenuta ha eseguito alcuni interventi di riparazione del muro, utilizzando tuttavia materiali non appropriati rispetto allo stile architettonico dello stesso.
Parte attrice ha dunque dedotto la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 840, comma 1,
2049, 2050, 2051, 2053 c.c., ovvero in ogni caso ai sensi dell'art. 2043 c.c., precisando come risulti irrilevante, sotto questo profilo, che l'esecuzione dei lavori fosse stata appaltata a un soggetto terzo.
Ha pertanto chiesto che la convenuta sia condannata alla corresponsione di complessivi euro
246.460,38 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, così come stimato con perizia dell'ing. , ripartito nelle seguenti voci: euro 156.753,41 per gli interventi di Persona_2
ripristino del muro;
euro 40.928,90 per spese di progettazione, direzione lavori e pratiche amministrative;
euro 6.486,49 per spese per collaudo;
euro 19.200,00 per danno da mancato o limitato godimento del giardino;
euro 9.551,06 per gli interventi di ripristino degli alberi danneggiati;
euro 13.540,52 per il minor valore delle piante danneggiate che risulterà dopo l'esecuzione dei predetti interventi.
Si è costituita contestando quanto dedotto nell'atto di Controparte_1
citazione e rilevando, in via preliminare, come parte attrice abbia già proposto azione di
3 manutenzione in relazione ai medesimi fatti per cui è causa, chiedendo la cessazione della turbativa e la manutenzione del possesso del muro di confine, con ordine di ripristino dello stesso, tramite la realizzazione di un nuovo manufatto. La convenuta ha pertanto dedotto l'incompatibilità della predetta domanda rispetto a quella formulata nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità di quest'ultima, atteso che il ripristino del muro, mediante realizzazione di un nuovo manufatto, costituisce una forma alternativa di risarcimento rispetto a quella per equivalente.
Ha esposto che il mezzo che ha danneggiato alcuni rami delle piante presenti nella proprietà di non appartiene all'odierna convenuta, risultando di proprietà di un'impresa terza, Parte_1
precisando inoltre come non fossero propri dipendenti i soggetti deputati alla manovra del veicolo;
che non corrisponde a verità che tale mezzo abbia inferto ripetuti colpi al muro divisorio, che versava già da prima in cattivo stato di manutenzione;
con riferimento ai danni arrecati agli alberi, che non erano state autorizzate dalla convenuta le relative operazioni, considerato peraltro che era già stato raggiunto un accordo tra le parti per il taglio dei rami sconfinanti, ai sensi dell'art. 896 c.c., che avrebbe dovuto avvenire nei giorni successivi;
che, fermo quanto sopra, è in ogni caso infondata la richiesta di controparte relativa all'integrale rifacimento del muro, atteso che l'asserita instabilità interessa solo una parte dello stesso.
Ha inoltre affermato che lo scavo della profondità di circa 20 cm in prossimità del muro è stato effettuato poiché il terreno, in quella sede, risultava in posizione più elevata rispetto alla restante parte di lotto, evidenziando inoltre come lo scotico del terreno superficiale rappresenti in ogni caso un'operazione del tutto ordinaria nella preparazione di un'area di cantiere.
Ha contestato le risultanze della perizia prodotta da controparte, richiamando a sua volta quanto sottolineato nella relazione dell'ing. prodotta dalla convenuta a sostegno delle proprie Per_1
affermazioni; ha altresì contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice.
Ha rilevato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, atteso che l'attrice, a sostegno della dedotta responsabilità in capo alla convenuta, ha indistintamente richiamato numerose disposizioni del codice civile, la cui applicabilità al caso di specie è stata in ogni caso contestata dalla società convenuta, la quale ha altresì ribadito la responsabilità dell'impresa appaltatrice per i danni cagionati nell'esecuzione dei lavori.
Infine, la convenuta ha chiesto che, indipendentemente dall'esito della controversia, parte attrice sia condannata al rimborso delle spese tecniche e di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., atteso che
4 controparte non ha accettato la proposta transattiva della convenuta, né ha formulato una controproposta, non riscontrando, inoltre, la richiesta di mediazione avanzata con riferimento al mancato rispetto delle distanze previste per legge per gli alberi presenti sulla proprietà dell'attrice.
Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali e c.t.u., affidata all'ing. . Persona_3
All'esito dell'udienza per l'esame della relazione di c.t.u. del 4.07.2024 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28.11.2024, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi, reiterata dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (così, Cass. S.U. n. 8077/12).
La ratio ispiratrice della norma è rinvenibile nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nella condizione di poter approntare difese adeguate. Così è avvenuto nella presente controversia, ove la puntuale difesa del convenuto su tutti i titoli di responsabilità dedotti da parte attrice conferma che l'atto di citazione conteneva l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto sulle quali è fondata la domanda risarcitoria dispiegata dall'attore.
1.2 L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, sollevata da
[...]
non risulta fondata. Controparte_1
Come è noto la legittimazione attiva e passiva possono essere individuate “nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito” (così, ex plurimis, Cass. 2.02.1995, n. 1188). In altri termini,
5 perché sussista la legittimazione attiva o passiva è necessario e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto (legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità del lato passivo di un diritto (legittimazione passiva), senza che sull'esistenza di tali condizioni dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la quale viene a tradursi in una mera questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito sulla possibilità di accogliere la domanda.
Nel caso di specie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che secondo le allegazioni della convenuta discende dalla circostanza che il committente non può rispondere ex art. 2051
c.c. dei danni asseritamente cagionati dall'appaltatore, deve essere qualificata come eccezione di difetto di titolarità attiva in capo alla convenuta, concernendo dunque il merito della pretesa.
La Suprema Corte ha precisato, invero, che qualora la difesa del convenuto si estrinsechi nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva ad causam, ma di difetto della titolarità del rapporto;
la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. 30.05.2008, n. 14468; Cass.
10.01.2008, n. 355; Cass. 16.05.2007, n. 11321; Cass. 06.03.2006, n. 4796); di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex pluribus Cass. 26.09.2006, n. 20819).
2.1 Tanto premesso, nel merito le domande attoree possono trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Ai fini della decisione deve farsi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica svolta in corso di causa, sia per quanto concerne i lamentati danni al muro che quelli alle piante di proprietà dell'attrice.
Procedendo ora alla disamina dei primi, il c.t.u. ing. , all'esito dei complessi e approfonditi Per_3
accertamenti tecnici espletati, ha ritenuto che i danni riscontrati sul muro di proprietà di
[...]
– e di seguito meglio indicati – siano riconducibili ai lavori eseguiti sulla proprietà della Pt_1 società convenuta, e in particolare all'azione dell'escavatore utilizzato dalla appaltatrice.
6 Il c.t.u., invero, muovendo dall'osservazione che dalle fotografie in atti risulta la presenza di un escavatore “lavorare in prossimità del muro oggetto di lite posizionato sulla proprietà , CP_1 ha rilevato che tale “escavatore con massa non indifferente”, “muovendosi certamente ha provocato delle vibrazioni al terreno che, trasmesse poi al muro, possono aver causato la caduta di pietre e cocci, dello stesso muro così riprese dalle fotografie dell'allegato 1 del fascicolo dell'attore portanti i numeri 12, 13 nonchè rotture nello stesso muro come rammostrate nelle fotografie portanti numeri 12, 13, 14, 15, mentre la fotografia numero 32 sembra mostrare un vecchio degrado. In altri termini l'aver lavorato con un grosso escavatore in prossimità di un così vecchio muro malandato, per il suo stato di conservazione, ha comportato quei danni riportati dalle fotografie prima indicate” (cfr. relazione di c.t.u. ing. depositata in data Per_3
24.06.24, pag. 8).
Il consulente dell'ufficio ha inoltre precisato che l'analisi dei fuori piombo “non hanno dimostrato che lo stesso muro abbia avuto dei movimenti significativi, cioè un aggravio della sua situazione comunque precaria ed abbisognevole di manutenzione, che è indipendente dai lavori effettuati nelle vicinanze con un escavatore. Certamente le vibrazioni dell'escavatore non hanno giovato alla salute del muro ma non sono state tali da peggiorare significativamente una già brutta situazione di conservazione dello stesso muro se non per la caduta di alcune pietre e cocci. Le alterazioni delle quote del terreno sul lato di proprietà non hanno comportato CP_1
peggioramento dello stato del muro se non, come prima indicato, per le vibrazioni che
l'escavatore può aver causato”; sul punto ha osservato che “ciò è dimostrato dalle sezioni, allegate alla presente, partenti da sud, cioè da via Tonale, che dimostrano che il muro, anche nel primo tratto, non ha subito inclinazioni tali da supporre spinte per i movimenti di terra.” (cfr. relazione di c.t.u. ing. depositata in data 24.06.24, pag. 9). Per_3
Il c.t.u. ha ulteriormente rilevato che la circostanza che “alcune pietre dello stesso muro, sia pure poche, sono cadute in corrispondenza dei lavori eseguiti con la vicinanza dell'escavatore” è
“deducibile dalla visione delle fotografie da 12 a 15 e 29 dell'allegato 1 del fascicolo dell'attore in forza dello stato di pulizia delle brecce e del materiale caduto che dimostrano il recentissimo danneggiamento dello stesso muro che potrebbe essere avvenuto anche alcuni giorni prima dell'intervento dell'escavatore”, evidenziando che “non ci sarebbe una giustificazione che lo stesso materiale sia caduto senza causa, quando l'unica causa imputabile a quel breve periodo,
7 sono le vibrazioni dell'escavatore.” (così, relazione di c.t.u. pagg. 9-10; cfr. altresì le risposte del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. della convenuta, in particolare pagg.
3-4 ss.).
All'esito dell'istruttoria deve, dunque, ritenersi dimostrata tanto la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice al proprio muro, quanto la riconducibilità causale, secondo il criterio eziologico probatorio del “più probabile che non” recepito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. n. 576/2008; successive conf.: Cass. n. 3390/2015; Cass. n. 21255/2013; Cass. n.
13214/2012; Cass. n. 16123/2010), ai lavori eseguiti sul terreno di proprietà della società convenuta, confinante con il fondo attoreo.
Il c.t.u. ha proceduto con rigore ed oggettività agli accertamenti necessari e ha risposto ai quesiti formulati con applicazione di criteri logici e tecnici che appaiono del tutto convincenti e condivisibili. Non si ha pertanto motivo di disattendere le conclusioni del c.t.u., alle quali peraltro il predetto è pervenuto dopo un attento e dettagliato esame delle osservazioni critiche delle parti ex art. 195 c.p.c.; il consulente dell'Ufficio, invero, ha illustrato le ragioni per le quali le considerazioni effettuate dai periti delle parti non possono essere condivise. Non possono, dunque, essere accolte le contestazioni delle parti in ordine agli accertamenti svolti dall'Ing.
, in particolare in relazione alle cause del danneggiamento del muro e al costo delle opere Per_3
di ripristino necessarie.
Le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica risultano, dunque, pienamente condivisibili dal Tribunale, in ragione della completezza e chiarezza della stessa.
Né risulta fondata l'eccezione di nullità della c.t.u., reiterata dalla convenuta, secondo cui il consulente dell'ufficio, ritenendo le cause dei danni al muro individuabili nelle vibrazioni causate dell'escavatore utilizzato dall'impresa appaltatrice all'interno della proprietà della convenuta, avrebbe indagato su fatti non ritualmente allegati dall'attrice, la quale aveva indicato quale causa dei danni un urto da parte dell'escavatrice.
Ed invero, deve osservarsi che il fatto principale allegato dall'attore è il danneggiamento del muro durante l'esecuzione delle opere nella proprietà della società convenuta, in particolare mediante utilizzo dell'escavatore. Che il muro fosse stato colpito dall'escavatore e che il danneggiamento conseguisse ad un'azione meccanica era, all'evidenza, una mera ipotesi di parte attrice, di cui è stato chiesto riscontro al c.t.u.
D'altra parte, il quesito formulato da questo Giudice in punto di accertamento delle cause del danneggiamento al muro era ampio e non limitato alla ipotesi di urto prospettata dall'attrice: “2.
8 Accerti quale sia la causa del danneggiamento al muro lamentato dall'attore, in particolare…”; deve escludersi, pertanto, alcuna nullità in relazione all'accertamento svolto dal c.t.u. circa l'ascrivibilità dei danni al muro alle vibrazioni dell'escavatore.
Sul punto può altresì richiamarsi quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte in tema di accertamenti in ambito di responsabilità medica, con principi di diritto che risultano applicabili anche al caso di specie: “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili
e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore” (cfr. Cass. 15.03.2024, n. 7074).
Deve pertanto essere rigettata anche l'istanza di rinnovazione della c.t.u., con sostituzione del consulente, nella quale la convenuta ha insistito all'udienza di precisazione delle conclusioni nonché nelle proprie difese conclusive.
2.2 I danni al muro lamentati dall'attore sono stati accertati dall'Ing. nella relazione Per_3
depositata in data 24.06.2024, e sono costituiti, in particolare, dalla caduta di alcune pietre e cocci.
Quanto alla verifica del nesso di causa tra i danni accertati e i lavori edili eseguiti sulla proprietà della convenuta, giova osservarsi come, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"” (Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n.
9 16123/2010). Ed ancora: “l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 13214/2012).
Chiarito quanto sopra in tema di criterio di accertamento della sussistenza del nesso eziologico in sede di giudizio civile, deve ritenersi che tale rapporto eziologico sia stato nella specie dimostrato.
La consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, come già osservato, ha consentito di ritenere che i danni subiti dal muro di proprietà dell'attrice siano stati causati dalle vibrazioni prodotte dall'escavatore utilizzato dall'impresa appaltatrice sul terreno di proprietà della società convenuta (cfr. relazione 16.11.2011 c.t.u. Ing. , pagg. 8 ss.). Per_3
Deve dunque ritenersi che i danni accertati presso l'immobile attoreo siano causalmente ricollegabili ai lavori commissionati dalla convenuta. D'altra parte, l'efficienza causale di tali lavori non può ritenersi interrotta in virtù della situazione pregressa del muro attoreo, sebbene essa debba in ogni caso ritenersi idonea ad incidere sulla concreta quantificazione dei danni il cui risarcimento può essere posto a carico della convenuta (su cui si veda infra, par. 2.3).
Quanto alla qualificazione della responsabilità in capo alla convenuta, proprietaria del terreno e committente dei lavori, si osserva quanto segue.
La convenuta ha contestato la propria responsabilità con riferimento ai singoli titoli invocati dall'attrice, ritenendo che ogni eventuale responsabilità per asseriti danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'esecuzione delle opere sulla proprietà di sia, se del caso, ascrivibile CP_2
esclusivamente in capo all'appaltatore e non, anche, alla committente.
Sul punto giova rilevarsi, in primo luogo, che in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto, la regola per la quale sono previste ipotesi di responsabilità a carico del solo appaltatore o del solo committente si riferisce esclusivamente ai rapporti contrattuali tra le parti, potendo queste ultime essere chiamate a rispondere in via solidale, ex art. 2055 c.c., anche a diverso titolo, nei confronti del terzo danneggiato.
Ciò premesso, è ben nota a questo Giudice la copiosa giurisprudenza in ordine alla responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi, poiché è stato riconosciuto che questi, autonomo nella esecuzione delle opere, risponde dei danni conseguenti, ad eccezione del caso in cui sia stato un
10 mero nudus minister, fatta salva l'eventuale responsabilità del committente ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.
Si è altresì osservato che la conclusione dell'appalto tra due parti non può giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; d'altra parte, nell'appalto d'opere il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso. Ne consegue che se, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c.
Inoltre, come è noto, l'art. 840, comma 1, c.c. dispone che “la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino”. Si è osservato che la norma, che esprime una facoltà del proprietario e allo stesso tempo ne determina il limite, è stata tradizionalmente interpretata nel senso che deve essere considerata dannosa l'attività di scavo che rechi in qualsiasi modo danno al vicino, con la conseguenza che il proprietario del fondo risponde comunque, ancorché il lavoro di escavazione sia stato appaltato a terzi. A tale proposito non si rintraccia nella giurisprudenza, anche di legittimità, un orientamento univoco quanto alla natura di responsabilità, rinvenendosi sia pronunce che la qualificano come oggettiva, in quanto prescinderebbe da qualsiasi accertamento in ordine alla diligenza osservata dal proprietario nella scelta dell'appaltatore e nella vigilanza del di lui operato (culpa in eligendo o in vigilando; cfr. in questo senso, da ultimo,
Cass. 11.12.23 n. 34543), sia pronunce secondo cui la responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione ex art. 840 c.c. non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, di regola è l'appaltatore ad essere l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risultino accertati specifici profili di colpa del proprietario committente (così, da ultimo, Cass. 2.02.2024, n. 3092).
Ebbene, nel caso di specie, sebbene non si rinvenga una ipotesi di opere di trasformazione, di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste tale da poter configurare una ipotesi di responsabilità per attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. – cui,
11 secondo il primo orientamento richiamato, può essere ricondotta l'ipotesi dell'art. 840 c.c., ritenendo tale ultima previsione una specifica applicazione di detta norma – nondimeno può osservarsi che l'utilizzo di un escavatore di grosse dimensioni in prossimità di un muro di confine in condizioni visibilmente precarie e in stato evidente di vetustà (tanto che risulta, anche dall'istruttoria orale svolta, la presenza di pietre cadute a terra dal lato della convenuta già prima dell'inizio dei lavori) induce a ritenere che i danni al muro siano derivati da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.
Tale omissione di cautele, ad avviso del Tribunale, ben può essere ascritta (anche) all'odierna convenuta – a prescindere da eventuali profili di corresponsabilità in capo all'impresa appaltatrice, esulanti dal presente giudizio non essendone quest'ultima parte – che avrebbe dovuto, anche nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, assicurarsi che le modalità esecutive delle opere fossero compatibili con la tutela del muro, dunque che i lavori si svolgessero mediante le cautele necessarie ad impedire ogni danneggiamento del muro, anche in via indiretta
(ovvero in conseguenza delle vibrazioni dell'escavatore).
Nel caso in esame la società convenuta non ha provato, e nemmeno allegato, di avere adottato alcuna cautela a tale fine, né di avere dato idonee indicazioni all'impresa, che ben avrebbe poi potuto valutare le modalità attuative più idonee o le cautele adottabili al fine di prevenire il verificarsi di danni al muro.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a risarcire i danni cagionati al muro di proprietà dell'attrice in conseguenza dello svolgimento dei lavori nella proprietà di
[...]
Controparte_1
2.3 Con riferimento alla liquidazione dei danni, il c.t.u. ha accertato - quanto agli interventi di ripristino necessari e al loro costo - che “Il ripristino, anzi il miglioramento statico del muro, è possibile senza una sua integrale ricostruzione”; tale ripristino, da eseguirsi solo sul lato prospiciente la proprietà attorea, “ha un costo medio di mercato, di € [15.250,00 (impresa edile senza il costo dei materiali) + 8.199,00 (costo dei materiali da utilizzare per il ripristino) +
10.500,00 (costo di giardiniere per poter lavorare in un ambiente pulito da vegetazione e spese tecniche, quest'ultime comprensive di cassa previdenziale, per: il progetto, la direzione lavori,
l'eventuale piano di sicurezza e coordinamento, la dichiarazione del direttore lavori della regolare esecuzione delle opere)] = € 33.949,00 oltre ad IVA.”.
12 Il c.t.u. ha altresì precisato che “detta situazione di rinforzo migliora sia lo stato attuale del muro ma anche quello precedente ai lavori eseguiti con l'escavatore, miglioramento che può quantificarsi indicativamente nel 40% dello stesso muro. Calibrare la riparazione, solo sul danneggiamento avvenuto per l'intervento dell'escavatore, non è possibile cioè non è possibile
l'intervento solo sulle zone danneggiate” (cfr. relazione di c.t.u. ing. , pagg. 10-11). Per_3
Sul punto giova rammentarsi che la liquidazione del danno mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'evento, senza che possa derivarne alcun vantaggio economico, che determinerebbe una ingiustificata locupletazione (cfr., ex multis,
Cass. 14.06.2001 n. 8062). Se quindi il giudice deve considerare che “il risarcimento del danno non può mai produrre un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito” (così Cass.
5.06.2012 n. 8992), è evidente che non potrà Parte_1
pretendere la rifusione della intera somma necessaria per eseguire un ripristino del muro destinato ad emendare in misura così significativa – stimata del 40% dal c.t.u. – lo stato pregresso del bene,
a meno di determinarne un ingiustificato arricchimento.
Ne consegue che deve essere condannata a rifondere in Controparte_1 favore di – a titolo di risarcimento dei danni arrecati al predetto muro – l'importo di Parte_1
euro 20.369,40.
Su tale importo non può essere riconosciuta l'IVA, atteso che, essendo l'attrice una società di capitali, sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 19 citato D.P.R. 633/1972 (cfr. Cass. 19.07.2022, n.
22580); nulla sul punto è stato dedotto e provato da Parte_1
2.4 In relazione al danneggiamento alle piante di proprietà di si osserva quanto segue. Parte_1
Tali danni risultano comprovati dalla documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 3 fasc.
[...]
. Pt_1
La società convenuta ha contestato la propria responsabilità per gli asseriti danni alle piante site nel giardino della proprietà attorea, rilevando che il taglio delle piante è stato eseguito dalla società appaltatrice e che le parti avevano, in ogni caso, già concordato un taglio delle predette piante, che avrebbe dovuto essere eseguito da giardinieri del nei giorni Controparte_3 successivi all'evento per cui è causa. In particolare, la signora che all'epoca dei fatti Tes_1
13 viveva nell'immobile di proprietà di nell'ottobre 2019 avrebbe autorizzato il taglio dei Parte_1
rami degli alberi che invadevano la proprietà della convenuta.
Ciò osservato, la responsabilità della società convenuta per i danni alle piante deve essere affermata in ragione della circostanza, da ritenersi comprovata dall'istruttoria orale espletata nel presente giudizio, che sia stato proprio il legale rappresentante di Controparte_1
a ordinare agli operai della appaltatrice di procedere al taglio dei rami, poiché invadevano la
[...]
proprietà della convenuta e ostacolavano il movimento della ruspa. Nel rapporto degli Agenti è indicato, invero, che il capocantiere ha dichiarato che “il danneggiamento delle CP_4 piante era stato disposto dal committente dei lavori, tale “ ”; l'operaio CP_5 CP_6
che ha dichiarato di essere alla guida della ruspa al momento del fatto, ha confermato “di aver rotto i rami su indicazione del sig. “ , committente dei lavori, il quale era infuriato dei CP_5
continui tentativi senza esito di contattare il sig. (cfr. verbale intervento Polizia, doc. Per_4
6 fasc. attoreo). Gli agenti verbalizzanti hanno altresì indicato che “contattato telefonicamente tale sig. “ confermava quanto accaduto e dichiarava di voler trovare al più presto una CP_5 soluzione”; ciò è stato altresì confermato dagli stessi in sede di escussione testimoniale (cfr. dichiarazioni teste e rese all'udienza del 29.07.21). Testimone_2 Testimone_3
Anche il teste , ex coniuge della sentito come testimone ha dichiarato che “mentre Per_4 Tes_1 loro abbattevano i rami delle piante con l'escavatore, era presente anche il signor che Per_5 poi andò via. Quando arrivarono gli agenti, non c'era più, ma io avevo scattato una fotografia”; il teste ha confermato che tale fotografia è quella prodotta dall'attrice sub doc. 15.
Quanto alla dedotta sussistenza di un accordo in merito al taglio degli alberi nei termini indicati dalla convenuta – su cui si è registrato un contrasto tra i testi escussi, atteso che la lo ha Tes_1
negato, mentre il teste collaboratore del Vivaio lo ha confermato – deve Tes_4 CP_3
osservarsi che esso non può in ogni caso rilevare, non potendo rendere lecito il danneggiamento avvenuto nelle modalità risultanti dagli atti. Ed invero, l'eventuale assenso – peraltro nemmeno prestato da parte della proprietaria degli alberi – all'esecuzione di un taglio da parte di giardinieri professionisti non può certamente valere a legittimare il danneggiamento a mezzo dell'escavatrice e comunque il taglio dei rami da parte dell'impresa appaltatrice, la cui imperizia ha determinato i danni alle piante accertati dall'ausiliario agronomo del c.t.u., e condivisi da quest'ultimo.
14 Dovendosi ritenere provato, alla luce degli elementi probatori in atti, che il danneggiamento delle piante sia conseguito ad un ordine del legale rappresentante della società convenuta, deve ritenersi integrata la responsabilità di quest'ultima, quanto meno a titolo colposo.
Non può condurre a conclusioni diverse la circostanza che i vari congiunti di CP_7
sentiti quali testimoni, abbiano dichiarato che il predetto si era limitato a ordinare di tagliare i rami dopo che gli operai della appaltatrice gli avevano comunicato di avere danneggiato le piante durante l'esecuzione dei lavori, dovendosi ritenere anche in tale evenienza una corresponsabilità della società convenuta nella determinazione dei danni alle piante, atteso che pur in tale ipotesi i danni accertati in sede peritale sono conseguenza (anche) dell'ordine agli operai di tagliare, con modalità e strumenti inidonei, i rami già danneggiati. Dunque, anche in tale ipotesi la convenuta sarebbe in ogni caso chiamata a rispondere in via solidale di tali danni.
Ai fini della liquidazione dei danni alle piante di può farsi riferimento agli Parte_1
accertamenti svolti in sede peritale, congruamente motivati e da ritenersi condivisibili.
Per_ Il c.t.u. ing. , anche avvalendosi dell'ausiliario agronomo dott. ha ritenuto che: Per_3
“- il valore delle piante prima del sinistro, ammontava, per le quattro piante danneggiate, partendo da nord, rispettivamente € (1.723,81 + 2.106,88 + 7.855,95 + 2.298,41) = € 13.985,05;
- gli interventi necessari, per il loro ripristino, per tutte e quattro le piante, consistono nella potatura per riconformare le chiome verso la forma semilibera e rettificare i punti di rottura di rami e branche;
- i danni alle quattro piante ammontano, partendo da nord: € (584,76 + 1.110,84 + 1.811,19 +
1.389,21) = € 4.896,00, oltre accessori di Legge” (cfr. relazione di c.t.u., pagg. 11-12).
Ne consegue che deve essere condannata al risarcimento in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 4.896,00, sul quale, per le ragioni già indicate sub par. Parte_1
2.3, non può essere riconosciuta l'IVA.
2.5 Su tali somme, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat (rectius, l'indice Pers del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati - pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 81) dal giorno dell'illecito.
Giova rammentarsi che il ripristino dello status quo ante delle condizioni patrimoniali del danneggiato deve avvenire surrogando la perdita con un importo monetario che esprima il controvalore del bene perduto non al momento del danno, ma al momento della liquidazione. Ne
15 consegue che la liquidazione del danno, ove non avvenga direttamente con valori monetari riferibili all'epoca della liquidazione, si articolerà nelle due fasi della individuazione del valore del bene perduto all'epoca del danno (aestimatio), e nella successiva attualizzazione di quel valore, per renderlo coerente col potere d'acquisto della moneta all'epoca della liquidazione
(taxatio; sul punto, ex plurimis, da ultimo Cass. 12.06.2019 n. 15856).
Sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono poi dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Recependo i principi di cui alla predetta sentenza delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Declinando i predetti principi al caso di specie, poiché il c.t.u. ha quantificato i danni in data
24.06.2024, giorno di deposito della relazione, ed essendo in sostanza le somme già rivalutate a tale data, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT (FOI) è riconosciuta dal 24.06.2024 ad oggi e gli interessi compensativi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati sulle somme devalutate alla data dell'evento lesivo (28.10.2019), e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat (FOI) fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data della sentenza al saldo – per effetto della conversione del credito risarcitorio in obbligazione di valuta
– sono poi dovuti gli interessi al tasso legale soggetti al principio nominalistico.
3.1 Alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di euro 25.265,40 a Parte_1
titolo di a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori calcolati secondo i criteri supra indicati.
16 3.2 Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In particolare, la domanda di risarcimento del danno da mancato o limitato godimento del giardino, formulata in citazione e non riproposta nelle conclusioni precisate, deve intendersi rinunciata.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste, anche alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto nella nota spese redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. dal procuratore della attrice, in ragione dei criteri poc'anzi richiamati - in euro 786,00 per spese e in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per c.t.p., si osserva che, come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass., 03.01.2013, n. 84). Se la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essa presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357). Né l'avvenuto pagamento dell'onorario al consulente di parte può desumersi soltanto dalla sua partecipazione alle operazioni svolte dal consulente di ufficio, in quanto codesta partecipazione, pur attestando l'effettività della prestazione professionale, non dimostra inequivocabilmente che la parte abbia corrisposto il compenso al proprio consulente (cfr. Cass. 12.12.1985 n. 6283).
17 In applicazione dei principi richiamati, nel caso di specie può essere riconosciuto all'attrice l'importo complessivo di euro 10.420,80 (risultante dalla somma degli importi di euro 8.860,80 e di euro 1.560,00, di cui alle fatture depositata dalla parte attrice, relative rispettivamente all'opera prestata dal c.t.p. ing. e dal c.t.p. agronomo cfr. doc. 20-21 Persona_2 Persona_8
fasc. attoreo), a titolo di rimborso delle spese sostenute per i c.t.p.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 25.265,40 a titolo di a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori calcolati come in motivazione;
- condanna a rifondere l'attrice delle spese di lite, Controparte_1
liquidate euro 786,00 per spese e in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
oltre ad euro 10.420,80 a titolo di spese di c.t.p.;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Brescia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6019/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVETTO GABRIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 54 MILANO presso il difensore avv. CALVETTO GABRIELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LUPPI ALBERTO e dell'avv. LUPPI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 10 BRESCIA presso i difensori avv. LUPPI ALBERTO e avv. LUPPI FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
-accertare e dichiarare che la per tutti i motivi Controparte_2
esposti in fatto e in diritto e in particolare per la violazione degli articoli 2043, 2051 e 840 C.C.,
è responsabile dei danni causati al muro di recinzione ed alle piante di proprietà della società attrice siti in Lonato del Garda (BS) e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 38.845,00 oltre accessori di legge
1 così come determinata dalla CTU espletata in corso di causa o di quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice Vorrà stabilire, eventualmente anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, così determinata: euro 4.896,00 oltre accessori di legge per i danni subiti dalle piante a causa del danneggiamento;
euro 33.949,00 oltre IVA per i danni subiti dal muro di proprietà della società attrice a causa del danneggiamento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese sostenute per il CTU ed i suoi ausiliari per un totale di euro 13.769,85, come meglio descritte negli allegati che qui si numerano in progressione rispetto ai precedenti”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa difesa e/o istanza disattesa, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'avversa citazione per indeterminatezza della causa petendi, con ogni conseguente provvedimento;
in via preliminare subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta per i motivi espositi in narrativa;
in via principale, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti in narrativa;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'avversa domanda, ridurre il danno risarcibile alla minor somma esposta nella perizia di parte ing. dimessa sub 4. Per_1
In ogni caso, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio. in via istruttoria: - disporre l'acquisizione dei verbali del procedimento e, in particolare, dei verbali di audizione dei sommari informatori escussi nel procedimento possessorio inter-partes
RGn 5200/2020, avviato per i medesimi fatti da parte attrice avanti al Tribunale di Brescia;
- dichiarare la nullità della CTU e disporne la rinnovazione;
- Ammettere le prove per interpello e testi dedotte con seconda memoria ex. art. 183 cpc, depositata in data 25/3/2021, sui capitoli nn
1, 2, 6, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, con i testi indicati in memoria, e con terza memoria ex. art. 183 cpc, depositata in data 15/4/2021, sui capitoli nn da 25 a 33, con i testi indicati in memoria, revocando e/o modificando sul punto l'ordinanza di ammissione prove del 6-7/5/2021
2 del Tribunale, consentendo, inoltre, l'escussione di testi, sui capitoli ammessi e non ammessi, in misura superiore a 3”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio richiedendo il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla sua proprietà, sita in Lonato del Garda (BS), in conseguenza dei lavori edili effettuati nel terreno confinante, di proprietà della società convenuta.
In particolare, l'attrice ha esposto che, nel corso dei predetti lavori, il braccio meccanico di un escavatore cingolato con benna larga si è introdotto nella sua proprietà, colpendo ripetutamente alcuni alberi del giardino della villa, abbattendone ampie porzioni della chioma e danneggiando severamente due esemplari di RC robur e uno di EL australis; che, con le stesse modalità,
è stato altresì ripetutamente colpito il muro, di proprietà di che divide i due terreni Parte_1
confinanti, che si è di conseguenza deformato, perdendo anche porzioni di muratura;
che, nel lato di proprietà della convenuta, le quote di terreno a monte del predetto muro sono state alterate, con formazione di un rilevato in terra di altezza compresa tra 1 m e 1,2 m;
che la società convenuta ha effettuato, nel lato di sua proprietà, uno scavo alla base del muro, della profondità di circa 20-30 cm. Ha inoltre affermato che la società convenuta ha eseguito alcuni interventi di riparazione del muro, utilizzando tuttavia materiali non appropriati rispetto allo stile architettonico dello stesso.
Parte attrice ha dunque dedotto la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 840, comma 1,
2049, 2050, 2051, 2053 c.c., ovvero in ogni caso ai sensi dell'art. 2043 c.c., precisando come risulti irrilevante, sotto questo profilo, che l'esecuzione dei lavori fosse stata appaltata a un soggetto terzo.
Ha pertanto chiesto che la convenuta sia condannata alla corresponsione di complessivi euro
246.460,38 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, così come stimato con perizia dell'ing. , ripartito nelle seguenti voci: euro 156.753,41 per gli interventi di Persona_2
ripristino del muro;
euro 40.928,90 per spese di progettazione, direzione lavori e pratiche amministrative;
euro 6.486,49 per spese per collaudo;
euro 19.200,00 per danno da mancato o limitato godimento del giardino;
euro 9.551,06 per gli interventi di ripristino degli alberi danneggiati;
euro 13.540,52 per il minor valore delle piante danneggiate che risulterà dopo l'esecuzione dei predetti interventi.
Si è costituita contestando quanto dedotto nell'atto di Controparte_1
citazione e rilevando, in via preliminare, come parte attrice abbia già proposto azione di
3 manutenzione in relazione ai medesimi fatti per cui è causa, chiedendo la cessazione della turbativa e la manutenzione del possesso del muro di confine, con ordine di ripristino dello stesso, tramite la realizzazione di un nuovo manufatto. La convenuta ha pertanto dedotto l'incompatibilità della predetta domanda rispetto a quella formulata nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità di quest'ultima, atteso che il ripristino del muro, mediante realizzazione di un nuovo manufatto, costituisce una forma alternativa di risarcimento rispetto a quella per equivalente.
Ha esposto che il mezzo che ha danneggiato alcuni rami delle piante presenti nella proprietà di non appartiene all'odierna convenuta, risultando di proprietà di un'impresa terza, Parte_1
precisando inoltre come non fossero propri dipendenti i soggetti deputati alla manovra del veicolo;
che non corrisponde a verità che tale mezzo abbia inferto ripetuti colpi al muro divisorio, che versava già da prima in cattivo stato di manutenzione;
con riferimento ai danni arrecati agli alberi, che non erano state autorizzate dalla convenuta le relative operazioni, considerato peraltro che era già stato raggiunto un accordo tra le parti per il taglio dei rami sconfinanti, ai sensi dell'art. 896 c.c., che avrebbe dovuto avvenire nei giorni successivi;
che, fermo quanto sopra, è in ogni caso infondata la richiesta di controparte relativa all'integrale rifacimento del muro, atteso che l'asserita instabilità interessa solo una parte dello stesso.
Ha inoltre affermato che lo scavo della profondità di circa 20 cm in prossimità del muro è stato effettuato poiché il terreno, in quella sede, risultava in posizione più elevata rispetto alla restante parte di lotto, evidenziando inoltre come lo scotico del terreno superficiale rappresenti in ogni caso un'operazione del tutto ordinaria nella preparazione di un'area di cantiere.
Ha contestato le risultanze della perizia prodotta da controparte, richiamando a sua volta quanto sottolineato nella relazione dell'ing. prodotta dalla convenuta a sostegno delle proprie Per_1
affermazioni; ha altresì contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice.
Ha rilevato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, atteso che l'attrice, a sostegno della dedotta responsabilità in capo alla convenuta, ha indistintamente richiamato numerose disposizioni del codice civile, la cui applicabilità al caso di specie è stata in ogni caso contestata dalla società convenuta, la quale ha altresì ribadito la responsabilità dell'impresa appaltatrice per i danni cagionati nell'esecuzione dei lavori.
Infine, la convenuta ha chiesto che, indipendentemente dall'esito della controversia, parte attrice sia condannata al rimborso delle spese tecniche e di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., atteso che
4 controparte non ha accettato la proposta transattiva della convenuta, né ha formulato una controproposta, non riscontrando, inoltre, la richiesta di mediazione avanzata con riferimento al mancato rispetto delle distanze previste per legge per gli alberi presenti sulla proprietà dell'attrice.
Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali e c.t.u., affidata all'ing. . Persona_3
All'esito dell'udienza per l'esame della relazione di c.t.u. del 4.07.2024 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28.11.2024, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi, reiterata dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (così, Cass. S.U. n. 8077/12).
La ratio ispiratrice della norma è rinvenibile nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nella condizione di poter approntare difese adeguate. Così è avvenuto nella presente controversia, ove la puntuale difesa del convenuto su tutti i titoli di responsabilità dedotti da parte attrice conferma che l'atto di citazione conteneva l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto sulle quali è fondata la domanda risarcitoria dispiegata dall'attore.
1.2 L'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, sollevata da
[...]
non risulta fondata. Controparte_1
Come è noto la legittimazione attiva e passiva possono essere individuate “nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito” (così, ex plurimis, Cass. 2.02.1995, n. 1188). In altri termini,
5 perché sussista la legittimazione attiva o passiva è necessario e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto (legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità del lato passivo di un diritto (legittimazione passiva), senza che sull'esistenza di tali condizioni dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la quale viene a tradursi in una mera questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito sulla possibilità di accogliere la domanda.
Nel caso di specie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che secondo le allegazioni della convenuta discende dalla circostanza che il committente non può rispondere ex art. 2051
c.c. dei danni asseritamente cagionati dall'appaltatore, deve essere qualificata come eccezione di difetto di titolarità attiva in capo alla convenuta, concernendo dunque il merito della pretesa.
La Suprema Corte ha precisato, invero, che qualora la difesa del convenuto si estrinsechi nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva ad causam, ma di difetto della titolarità del rapporto;
la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. 30.05.2008, n. 14468; Cass.
10.01.2008, n. 355; Cass. 16.05.2007, n. 11321; Cass. 06.03.2006, n. 4796); di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex pluribus Cass. 26.09.2006, n. 20819).
2.1 Tanto premesso, nel merito le domande attoree possono trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Ai fini della decisione deve farsi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica svolta in corso di causa, sia per quanto concerne i lamentati danni al muro che quelli alle piante di proprietà dell'attrice.
Procedendo ora alla disamina dei primi, il c.t.u. ing. , all'esito dei complessi e approfonditi Per_3
accertamenti tecnici espletati, ha ritenuto che i danni riscontrati sul muro di proprietà di
[...]
– e di seguito meglio indicati – siano riconducibili ai lavori eseguiti sulla proprietà della Pt_1 società convenuta, e in particolare all'azione dell'escavatore utilizzato dalla appaltatrice.
6 Il c.t.u., invero, muovendo dall'osservazione che dalle fotografie in atti risulta la presenza di un escavatore “lavorare in prossimità del muro oggetto di lite posizionato sulla proprietà , CP_1 ha rilevato che tale “escavatore con massa non indifferente”, “muovendosi certamente ha provocato delle vibrazioni al terreno che, trasmesse poi al muro, possono aver causato la caduta di pietre e cocci, dello stesso muro così riprese dalle fotografie dell'allegato 1 del fascicolo dell'attore portanti i numeri 12, 13 nonchè rotture nello stesso muro come rammostrate nelle fotografie portanti numeri 12, 13, 14, 15, mentre la fotografia numero 32 sembra mostrare un vecchio degrado. In altri termini l'aver lavorato con un grosso escavatore in prossimità di un così vecchio muro malandato, per il suo stato di conservazione, ha comportato quei danni riportati dalle fotografie prima indicate” (cfr. relazione di c.t.u. ing. depositata in data Per_3
24.06.24, pag. 8).
Il consulente dell'ufficio ha inoltre precisato che l'analisi dei fuori piombo “non hanno dimostrato che lo stesso muro abbia avuto dei movimenti significativi, cioè un aggravio della sua situazione comunque precaria ed abbisognevole di manutenzione, che è indipendente dai lavori effettuati nelle vicinanze con un escavatore. Certamente le vibrazioni dell'escavatore non hanno giovato alla salute del muro ma non sono state tali da peggiorare significativamente una già brutta situazione di conservazione dello stesso muro se non per la caduta di alcune pietre e cocci. Le alterazioni delle quote del terreno sul lato di proprietà non hanno comportato CP_1
peggioramento dello stato del muro se non, come prima indicato, per le vibrazioni che
l'escavatore può aver causato”; sul punto ha osservato che “ciò è dimostrato dalle sezioni, allegate alla presente, partenti da sud, cioè da via Tonale, che dimostrano che il muro, anche nel primo tratto, non ha subito inclinazioni tali da supporre spinte per i movimenti di terra.” (cfr. relazione di c.t.u. ing. depositata in data 24.06.24, pag. 9). Per_3
Il c.t.u. ha ulteriormente rilevato che la circostanza che “alcune pietre dello stesso muro, sia pure poche, sono cadute in corrispondenza dei lavori eseguiti con la vicinanza dell'escavatore” è
“deducibile dalla visione delle fotografie da 12 a 15 e 29 dell'allegato 1 del fascicolo dell'attore in forza dello stato di pulizia delle brecce e del materiale caduto che dimostrano il recentissimo danneggiamento dello stesso muro che potrebbe essere avvenuto anche alcuni giorni prima dell'intervento dell'escavatore”, evidenziando che “non ci sarebbe una giustificazione che lo stesso materiale sia caduto senza causa, quando l'unica causa imputabile a quel breve periodo,
7 sono le vibrazioni dell'escavatore.” (così, relazione di c.t.u. pagg. 9-10; cfr. altresì le risposte del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. della convenuta, in particolare pagg.
3-4 ss.).
All'esito dell'istruttoria deve, dunque, ritenersi dimostrata tanto la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice al proprio muro, quanto la riconducibilità causale, secondo il criterio eziologico probatorio del “più probabile che non” recepito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. n. 576/2008; successive conf.: Cass. n. 3390/2015; Cass. n. 21255/2013; Cass. n.
13214/2012; Cass. n. 16123/2010), ai lavori eseguiti sul terreno di proprietà della società convenuta, confinante con il fondo attoreo.
Il c.t.u. ha proceduto con rigore ed oggettività agli accertamenti necessari e ha risposto ai quesiti formulati con applicazione di criteri logici e tecnici che appaiono del tutto convincenti e condivisibili. Non si ha pertanto motivo di disattendere le conclusioni del c.t.u., alle quali peraltro il predetto è pervenuto dopo un attento e dettagliato esame delle osservazioni critiche delle parti ex art. 195 c.p.c.; il consulente dell'Ufficio, invero, ha illustrato le ragioni per le quali le considerazioni effettuate dai periti delle parti non possono essere condivise. Non possono, dunque, essere accolte le contestazioni delle parti in ordine agli accertamenti svolti dall'Ing.
, in particolare in relazione alle cause del danneggiamento del muro e al costo delle opere Per_3
di ripristino necessarie.
Le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica risultano, dunque, pienamente condivisibili dal Tribunale, in ragione della completezza e chiarezza della stessa.
Né risulta fondata l'eccezione di nullità della c.t.u., reiterata dalla convenuta, secondo cui il consulente dell'ufficio, ritenendo le cause dei danni al muro individuabili nelle vibrazioni causate dell'escavatore utilizzato dall'impresa appaltatrice all'interno della proprietà della convenuta, avrebbe indagato su fatti non ritualmente allegati dall'attrice, la quale aveva indicato quale causa dei danni un urto da parte dell'escavatrice.
Ed invero, deve osservarsi che il fatto principale allegato dall'attore è il danneggiamento del muro durante l'esecuzione delle opere nella proprietà della società convenuta, in particolare mediante utilizzo dell'escavatore. Che il muro fosse stato colpito dall'escavatore e che il danneggiamento conseguisse ad un'azione meccanica era, all'evidenza, una mera ipotesi di parte attrice, di cui è stato chiesto riscontro al c.t.u.
D'altra parte, il quesito formulato da questo Giudice in punto di accertamento delle cause del danneggiamento al muro era ampio e non limitato alla ipotesi di urto prospettata dall'attrice: “2.
8 Accerti quale sia la causa del danneggiamento al muro lamentato dall'attore, in particolare…”; deve escludersi, pertanto, alcuna nullità in relazione all'accertamento svolto dal c.t.u. circa l'ascrivibilità dei danni al muro alle vibrazioni dell'escavatore.
Sul punto può altresì richiamarsi quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte in tema di accertamenti in ambito di responsabilità medica, con principi di diritto che risultano applicabili anche al caso di specie: “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili
e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore” (cfr. Cass. 15.03.2024, n. 7074).
Deve pertanto essere rigettata anche l'istanza di rinnovazione della c.t.u., con sostituzione del consulente, nella quale la convenuta ha insistito all'udienza di precisazione delle conclusioni nonché nelle proprie difese conclusive.
2.2 I danni al muro lamentati dall'attore sono stati accertati dall'Ing. nella relazione Per_3
depositata in data 24.06.2024, e sono costituiti, in particolare, dalla caduta di alcune pietre e cocci.
Quanto alla verifica del nesso di causa tra i danni accertati e i lavori edili eseguiti sulla proprietà della convenuta, giova osservarsi come, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"” (Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n.
9 16123/2010). Ed ancora: “l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 13214/2012).
Chiarito quanto sopra in tema di criterio di accertamento della sussistenza del nesso eziologico in sede di giudizio civile, deve ritenersi che tale rapporto eziologico sia stato nella specie dimostrato.
La consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, come già osservato, ha consentito di ritenere che i danni subiti dal muro di proprietà dell'attrice siano stati causati dalle vibrazioni prodotte dall'escavatore utilizzato dall'impresa appaltatrice sul terreno di proprietà della società convenuta (cfr. relazione 16.11.2011 c.t.u. Ing. , pagg. 8 ss.). Per_3
Deve dunque ritenersi che i danni accertati presso l'immobile attoreo siano causalmente ricollegabili ai lavori commissionati dalla convenuta. D'altra parte, l'efficienza causale di tali lavori non può ritenersi interrotta in virtù della situazione pregressa del muro attoreo, sebbene essa debba in ogni caso ritenersi idonea ad incidere sulla concreta quantificazione dei danni il cui risarcimento può essere posto a carico della convenuta (su cui si veda infra, par. 2.3).
Quanto alla qualificazione della responsabilità in capo alla convenuta, proprietaria del terreno e committente dei lavori, si osserva quanto segue.
La convenuta ha contestato la propria responsabilità con riferimento ai singoli titoli invocati dall'attrice, ritenendo che ogni eventuale responsabilità per asseriti danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'esecuzione delle opere sulla proprietà di sia, se del caso, ascrivibile CP_2
esclusivamente in capo all'appaltatore e non, anche, alla committente.
Sul punto giova rilevarsi, in primo luogo, che in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto, la regola per la quale sono previste ipotesi di responsabilità a carico del solo appaltatore o del solo committente si riferisce esclusivamente ai rapporti contrattuali tra le parti, potendo queste ultime essere chiamate a rispondere in via solidale, ex art. 2055 c.c., anche a diverso titolo, nei confronti del terzo danneggiato.
Ciò premesso, è ben nota a questo Giudice la copiosa giurisprudenza in ordine alla responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi, poiché è stato riconosciuto che questi, autonomo nella esecuzione delle opere, risponde dei danni conseguenti, ad eccezione del caso in cui sia stato un
10 mero nudus minister, fatta salva l'eventuale responsabilità del committente ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.
Si è altresì osservato che la conclusione dell'appalto tra due parti non può giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; d'altra parte, nell'appalto d'opere il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso. Ne consegue che se, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c.
Inoltre, come è noto, l'art. 840, comma 1, c.c. dispone che “la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino”. Si è osservato che la norma, che esprime una facoltà del proprietario e allo stesso tempo ne determina il limite, è stata tradizionalmente interpretata nel senso che deve essere considerata dannosa l'attività di scavo che rechi in qualsiasi modo danno al vicino, con la conseguenza che il proprietario del fondo risponde comunque, ancorché il lavoro di escavazione sia stato appaltato a terzi. A tale proposito non si rintraccia nella giurisprudenza, anche di legittimità, un orientamento univoco quanto alla natura di responsabilità, rinvenendosi sia pronunce che la qualificano come oggettiva, in quanto prescinderebbe da qualsiasi accertamento in ordine alla diligenza osservata dal proprietario nella scelta dell'appaltatore e nella vigilanza del di lui operato (culpa in eligendo o in vigilando; cfr. in questo senso, da ultimo,
Cass. 11.12.23 n. 34543), sia pronunce secondo cui la responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione ex art. 840 c.c. non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, di regola è l'appaltatore ad essere l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risultino accertati specifici profili di colpa del proprietario committente (così, da ultimo, Cass. 2.02.2024, n. 3092).
Ebbene, nel caso di specie, sebbene non si rinvenga una ipotesi di opere di trasformazione, di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste tale da poter configurare una ipotesi di responsabilità per attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. – cui,
11 secondo il primo orientamento richiamato, può essere ricondotta l'ipotesi dell'art. 840 c.c., ritenendo tale ultima previsione una specifica applicazione di detta norma – nondimeno può osservarsi che l'utilizzo di un escavatore di grosse dimensioni in prossimità di un muro di confine in condizioni visibilmente precarie e in stato evidente di vetustà (tanto che risulta, anche dall'istruttoria orale svolta, la presenza di pietre cadute a terra dal lato della convenuta già prima dell'inizio dei lavori) induce a ritenere che i danni al muro siano derivati da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.
Tale omissione di cautele, ad avviso del Tribunale, ben può essere ascritta (anche) all'odierna convenuta – a prescindere da eventuali profili di corresponsabilità in capo all'impresa appaltatrice, esulanti dal presente giudizio non essendone quest'ultima parte – che avrebbe dovuto, anche nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, assicurarsi che le modalità esecutive delle opere fossero compatibili con la tutela del muro, dunque che i lavori si svolgessero mediante le cautele necessarie ad impedire ogni danneggiamento del muro, anche in via indiretta
(ovvero in conseguenza delle vibrazioni dell'escavatore).
Nel caso in esame la società convenuta non ha provato, e nemmeno allegato, di avere adottato alcuna cautela a tale fine, né di avere dato idonee indicazioni all'impresa, che ben avrebbe poi potuto valutare le modalità attuative più idonee o le cautele adottabili al fine di prevenire il verificarsi di danni al muro.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a risarcire i danni cagionati al muro di proprietà dell'attrice in conseguenza dello svolgimento dei lavori nella proprietà di
[...]
Controparte_1
2.3 Con riferimento alla liquidazione dei danni, il c.t.u. ha accertato - quanto agli interventi di ripristino necessari e al loro costo - che “Il ripristino, anzi il miglioramento statico del muro, è possibile senza una sua integrale ricostruzione”; tale ripristino, da eseguirsi solo sul lato prospiciente la proprietà attorea, “ha un costo medio di mercato, di € [15.250,00 (impresa edile senza il costo dei materiali) + 8.199,00 (costo dei materiali da utilizzare per il ripristino) +
10.500,00 (costo di giardiniere per poter lavorare in un ambiente pulito da vegetazione e spese tecniche, quest'ultime comprensive di cassa previdenziale, per: il progetto, la direzione lavori,
l'eventuale piano di sicurezza e coordinamento, la dichiarazione del direttore lavori della regolare esecuzione delle opere)] = € 33.949,00 oltre ad IVA.”.
12 Il c.t.u. ha altresì precisato che “detta situazione di rinforzo migliora sia lo stato attuale del muro ma anche quello precedente ai lavori eseguiti con l'escavatore, miglioramento che può quantificarsi indicativamente nel 40% dello stesso muro. Calibrare la riparazione, solo sul danneggiamento avvenuto per l'intervento dell'escavatore, non è possibile cioè non è possibile
l'intervento solo sulle zone danneggiate” (cfr. relazione di c.t.u. ing. , pagg. 10-11). Per_3
Sul punto giova rammentarsi che la liquidazione del danno mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'evento, senza che possa derivarne alcun vantaggio economico, che determinerebbe una ingiustificata locupletazione (cfr., ex multis,
Cass. 14.06.2001 n. 8062). Se quindi il giudice deve considerare che “il risarcimento del danno non può mai produrre un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito” (così Cass.
5.06.2012 n. 8992), è evidente che non potrà Parte_1
pretendere la rifusione della intera somma necessaria per eseguire un ripristino del muro destinato ad emendare in misura così significativa – stimata del 40% dal c.t.u. – lo stato pregresso del bene,
a meno di determinarne un ingiustificato arricchimento.
Ne consegue che deve essere condannata a rifondere in Controparte_1 favore di – a titolo di risarcimento dei danni arrecati al predetto muro – l'importo di Parte_1
euro 20.369,40.
Su tale importo non può essere riconosciuta l'IVA, atteso che, essendo l'attrice una società di capitali, sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 19 citato D.P.R. 633/1972 (cfr. Cass. 19.07.2022, n.
22580); nulla sul punto è stato dedotto e provato da Parte_1
2.4 In relazione al danneggiamento alle piante di proprietà di si osserva quanto segue. Parte_1
Tali danni risultano comprovati dalla documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 3 fasc.
[...]
. Pt_1
La società convenuta ha contestato la propria responsabilità per gli asseriti danni alle piante site nel giardino della proprietà attorea, rilevando che il taglio delle piante è stato eseguito dalla società appaltatrice e che le parti avevano, in ogni caso, già concordato un taglio delle predette piante, che avrebbe dovuto essere eseguito da giardinieri del nei giorni Controparte_3 successivi all'evento per cui è causa. In particolare, la signora che all'epoca dei fatti Tes_1
13 viveva nell'immobile di proprietà di nell'ottobre 2019 avrebbe autorizzato il taglio dei Parte_1
rami degli alberi che invadevano la proprietà della convenuta.
Ciò osservato, la responsabilità della società convenuta per i danni alle piante deve essere affermata in ragione della circostanza, da ritenersi comprovata dall'istruttoria orale espletata nel presente giudizio, che sia stato proprio il legale rappresentante di Controparte_1
a ordinare agli operai della appaltatrice di procedere al taglio dei rami, poiché invadevano la
[...]
proprietà della convenuta e ostacolavano il movimento della ruspa. Nel rapporto degli Agenti è indicato, invero, che il capocantiere ha dichiarato che “il danneggiamento delle CP_4 piante era stato disposto dal committente dei lavori, tale “ ”; l'operaio CP_5 CP_6
che ha dichiarato di essere alla guida della ruspa al momento del fatto, ha confermato “di aver rotto i rami su indicazione del sig. “ , committente dei lavori, il quale era infuriato dei CP_5
continui tentativi senza esito di contattare il sig. (cfr. verbale intervento Polizia, doc. Per_4
6 fasc. attoreo). Gli agenti verbalizzanti hanno altresì indicato che “contattato telefonicamente tale sig. “ confermava quanto accaduto e dichiarava di voler trovare al più presto una CP_5 soluzione”; ciò è stato altresì confermato dagli stessi in sede di escussione testimoniale (cfr. dichiarazioni teste e rese all'udienza del 29.07.21). Testimone_2 Testimone_3
Anche il teste , ex coniuge della sentito come testimone ha dichiarato che “mentre Per_4 Tes_1 loro abbattevano i rami delle piante con l'escavatore, era presente anche il signor che Per_5 poi andò via. Quando arrivarono gli agenti, non c'era più, ma io avevo scattato una fotografia”; il teste ha confermato che tale fotografia è quella prodotta dall'attrice sub doc. 15.
Quanto alla dedotta sussistenza di un accordo in merito al taglio degli alberi nei termini indicati dalla convenuta – su cui si è registrato un contrasto tra i testi escussi, atteso che la lo ha Tes_1
negato, mentre il teste collaboratore del Vivaio lo ha confermato – deve Tes_4 CP_3
osservarsi che esso non può in ogni caso rilevare, non potendo rendere lecito il danneggiamento avvenuto nelle modalità risultanti dagli atti. Ed invero, l'eventuale assenso – peraltro nemmeno prestato da parte della proprietaria degli alberi – all'esecuzione di un taglio da parte di giardinieri professionisti non può certamente valere a legittimare il danneggiamento a mezzo dell'escavatrice e comunque il taglio dei rami da parte dell'impresa appaltatrice, la cui imperizia ha determinato i danni alle piante accertati dall'ausiliario agronomo del c.t.u., e condivisi da quest'ultimo.
14 Dovendosi ritenere provato, alla luce degli elementi probatori in atti, che il danneggiamento delle piante sia conseguito ad un ordine del legale rappresentante della società convenuta, deve ritenersi integrata la responsabilità di quest'ultima, quanto meno a titolo colposo.
Non può condurre a conclusioni diverse la circostanza che i vari congiunti di CP_7
sentiti quali testimoni, abbiano dichiarato che il predetto si era limitato a ordinare di tagliare i rami dopo che gli operai della appaltatrice gli avevano comunicato di avere danneggiato le piante durante l'esecuzione dei lavori, dovendosi ritenere anche in tale evenienza una corresponsabilità della società convenuta nella determinazione dei danni alle piante, atteso che pur in tale ipotesi i danni accertati in sede peritale sono conseguenza (anche) dell'ordine agli operai di tagliare, con modalità e strumenti inidonei, i rami già danneggiati. Dunque, anche in tale ipotesi la convenuta sarebbe in ogni caso chiamata a rispondere in via solidale di tali danni.
Ai fini della liquidazione dei danni alle piante di può farsi riferimento agli Parte_1
accertamenti svolti in sede peritale, congruamente motivati e da ritenersi condivisibili.
Per_ Il c.t.u. ing. , anche avvalendosi dell'ausiliario agronomo dott. ha ritenuto che: Per_3
“- il valore delle piante prima del sinistro, ammontava, per le quattro piante danneggiate, partendo da nord, rispettivamente € (1.723,81 + 2.106,88 + 7.855,95 + 2.298,41) = € 13.985,05;
- gli interventi necessari, per il loro ripristino, per tutte e quattro le piante, consistono nella potatura per riconformare le chiome verso la forma semilibera e rettificare i punti di rottura di rami e branche;
- i danni alle quattro piante ammontano, partendo da nord: € (584,76 + 1.110,84 + 1.811,19 +
1.389,21) = € 4.896,00, oltre accessori di Legge” (cfr. relazione di c.t.u., pagg. 11-12).
Ne consegue che deve essere condannata al risarcimento in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 4.896,00, sul quale, per le ragioni già indicate sub par. Parte_1
2.3, non può essere riconosciuta l'IVA.
2.5 Su tali somme, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat (rectius, l'indice Pers del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati - pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 81) dal giorno dell'illecito.
Giova rammentarsi che il ripristino dello status quo ante delle condizioni patrimoniali del danneggiato deve avvenire surrogando la perdita con un importo monetario che esprima il controvalore del bene perduto non al momento del danno, ma al momento della liquidazione. Ne
15 consegue che la liquidazione del danno, ove non avvenga direttamente con valori monetari riferibili all'epoca della liquidazione, si articolerà nelle due fasi della individuazione del valore del bene perduto all'epoca del danno (aestimatio), e nella successiva attualizzazione di quel valore, per renderlo coerente col potere d'acquisto della moneta all'epoca della liquidazione
(taxatio; sul punto, ex plurimis, da ultimo Cass. 12.06.2019 n. 15856).
Sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono poi dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Recependo i principi di cui alla predetta sentenza delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Declinando i predetti principi al caso di specie, poiché il c.t.u. ha quantificato i danni in data
24.06.2024, giorno di deposito della relazione, ed essendo in sostanza le somme già rivalutate a tale data, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT (FOI) è riconosciuta dal 24.06.2024 ad oggi e gli interessi compensativi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati sulle somme devalutate alla data dell'evento lesivo (28.10.2019), e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat (FOI) fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data della sentenza al saldo – per effetto della conversione del credito risarcitorio in obbligazione di valuta
– sono poi dovuti gli interessi al tasso legale soggetti al principio nominalistico.
3.1 Alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di euro 25.265,40 a Parte_1
titolo di a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori calcolati secondo i criteri supra indicati.
16 3.2 Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In particolare, la domanda di risarcimento del danno da mancato o limitato godimento del giardino, formulata in citazione e non riproposta nelle conclusioni precisate, deve intendersi rinunciata.
4. Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e l'inammissibilità delle prove richieste, anche alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto nella nota spese redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. dal procuratore della attrice, in ragione dei criteri poc'anzi richiamati - in euro 786,00 per spese e in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per c.t.p., si osserva che, come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass., 03.01.2013, n. 84). Se la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essa presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357). Né l'avvenuto pagamento dell'onorario al consulente di parte può desumersi soltanto dalla sua partecipazione alle operazioni svolte dal consulente di ufficio, in quanto codesta partecipazione, pur attestando l'effettività della prestazione professionale, non dimostra inequivocabilmente che la parte abbia corrisposto il compenso al proprio consulente (cfr. Cass. 12.12.1985 n. 6283).
17 In applicazione dei principi richiamati, nel caso di specie può essere riconosciuto all'attrice l'importo complessivo di euro 10.420,80 (risultante dalla somma degli importi di euro 8.860,80 e di euro 1.560,00, di cui alle fatture depositata dalla parte attrice, relative rispettivamente all'opera prestata dal c.t.p. ing. e dal c.t.p. agronomo cfr. doc. 20-21 Persona_2 Persona_8
fasc. attoreo), a titolo di rimborso delle spese sostenute per i c.t.p.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 25.265,40 a titolo di a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori calcolati come in motivazione;
- condanna a rifondere l'attrice delle spese di lite, Controparte_1
liquidate euro 786,00 per spese e in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
oltre ad euro 10.420,80 a titolo di spese di c.t.p.;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Brescia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
18