Ordinanza cautelare 13 aprile 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01667/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2023, proposto da
KA FR, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl di Bologna, rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Cecutta e Katia Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. 3185 del 16 dicembre 2022, in forza della quale il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale non ha ammesso la ricorrente a partecipare all'Avviso Pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale del Comparto del ruolo sanitario del SSN, ai sensi dell'art. 1 comma 268, lett. B, l. n. 234 del 2021 per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna per n. 20 posti di Collaborazione Professionale Sanitario - Infermiere - cat. D;
di ogni altro provvedimento o atto connesso, conseguente e presupposto dell'atto impugnato, ove e per quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. OL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale del Comparto del ruolo sanitario del SSN, ai sensi dell’art. 1 comma 268, lett. B, l. n. 234 del 2021, l’Azienda USL di Bologna ha bandito una selezione per titoli per n. 20 posti di Collaborazione Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D.
La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura: in data 29 dicembre 2022 la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di non ammissione per carenza del “requisito specifico di ammissione per la stabilizzazione previsto dal bando al punto b) ovvero: aver maturato alla data del 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022”.
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2023 la ricorrente ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’esclusione a danno della ricorrente risulterebbe arbitraria e ingiusta non avendo l’Azienda USL accertato correttamente la sussistenza in capo alla predetta dei requisiti per partecipare alla procedura: in particolare, la ricorrente risulterebbe essere stata assunta con “Comando a tempo pieno” dal 01 giugno 2020 sino al 07 marzo 2021 e, successivamente, tramite selezione attraverso apposita procedura concorsuale dal giorno 08 marzo 2021 e sino al 07 marzo 2024, ovvero, quindi, per complessivi 18 mesi continuativi fino al 30 giugno 2022;
2. il provvedimento di esclusione sarebbe viziato da difetto di adeguata motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Usl di Bologna per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 121/23, pubblicata in data 13 aprile 2023, l’intestato Tar ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente con la seguente motivazione: « Considerato che l’odierna ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di altra azienda sanitaria, con il ricorso in esame ha impugnato l’atto di esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale sanitario indetta dall’USL di Bologna per n. 20 posti da infermiere, motivato dalla ritenuta carenza dei requisiti; Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attese le articolate e motivate eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell’ASL resistente unitamente alla stessa carenza di sufficienti profili di fondatezza della pretesa azionata ».
In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di prime cure con la seguente motivazione: « l’ordinanza appellata merita di essere confermata, tenuto conto, in rito, dell’eccezione di inammissibilità dedotta dall’Azienda USL di Bologna e, nel merito, della previsione dell’avviso pubblico in forza della quale “Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione”, considerato che la ricorrente risulta essere, invece, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, comandata presso l’Azienda USL di Bologna, come risulta dalla determinazione SUMAGP n. 2969 del 30 dicembre 2020 ».
Successivamente l’Azienda Usl di Bologna ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di confermare quanto statuito già in sede cautelare tanto dall’intestato Tar, quanto dal Consiglio di Stato.
In via preliminare, infatti, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati entro il termine decadenziale, come prescritto dall’art. 41, comma 2, del C.P.A..
Infatti, i 20 infermieri ammessi alla procedura sono stati inseriti nella graduatoria per l’assunzione, atteso che la procedura “è diretta” e quindi non prevede ulteriori selezioni.
L’impugnazione oggetto del presente giudizio, quindi, incidendo sulle posizioni degli infermieri collocati in graduatoria, comporta che questi ultimi rivestano la qualità di controinteressati con conseguente onere di notificazione del ricorso ad almeno uno dei predetti da parte della ricorrente, adempimento che non risulta essere stato assolto.
Gli ammessi alla procedura erano facilmente conoscibili essendo indicati nella determinazione del SUMAGP n. 3185 del 16 dicembre 2022, pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda dal 16 al 30 dicembre 2022 e, comunque, mediante istanza di accesso agli atti.
L’inammissibilità del ricorso, poi, è correlata anche al difetto di interesse in capo alla ricorrente all’annullamento del provvedimento di esclusione.
Ciò in quanto nell’Avviso Pubblico per il quale è causa è previsto che “ Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione ”.
L’odierna ricorrente, in quanto titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, non è nelle condizioni di poter essere stabilizzata, quantomeno non lo era al momento della determinazione di non ammissione alla procedura (16 dicembre 2022) e della relativa comunicazione (29 dicembre 2022).
Pertanto, il ricorso risulta, anzitutto, inammissibile.
In ogni caso, quanto precede esclude anche la fondatezza del ricorso e ciò con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso.
L’Avviso pubblico per il quale è causa prevedeva da un lato che « I servizi utili da conteggiare rispetto alla maturazione del requisito di cui alla precedente lett. b) sono esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, nello stesso profilo professionale a cui fa riferimento la procedura di stabilizzazione. I contratti di lavoro a tempo parziale verranno considerati utili per intero ai fini della maturazione del requisito di cui al punto b)»; dall’altro lato, che «Al fine della stabilizzazione oggetto della presente procedura è richiesta la permanenza, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, del requisito di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazion e».
Il periodo dal 1 gennaio 2021 al 7 marzo 2021 valorizzato dalla ricorrente quale periodo in servizio a tempo determinato presso l’Azienda USL di Bologna, non rileva in senso positivo per la FR in quanto la stessa era dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, solo comandata presso l’Azienda USL di Bologna, come risulta dalla determinazione SUMAGP n. 2969 del 30.12.2020 ove si dispone di: “ di attivare il comando a tempo pieno presso l’Azienda USL di Bologna della dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest Dott.ssa KA FR, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiera, cat. D, per il periodo dall’1.1.2021 al 30.6.2021 ”.
Il comando è l’istituto in forza del quale un ente autorizza un altro ente ad utilizzare un proprio dipendente ricevendo il rimborso degli oneri relativi al trattamento fondamentale (art. 70, D.Lgs. n. 165/2001).
Dal 8 marzo 2021, poi, il comando è cessato in quanto la FR, sempre rimanendo dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, ha chiesto ed ottenuto la concessione di un’aspettativa senza assegni ai fini dello svolgimento di un incarico a tempo determinato presso l’Azienda USL di Bologna.
La FR, quindi, quanto meno sino al 30 dicembre 2022, risulta essere stata dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda toscana.
Come ha dichiarato la ricorrente e come risulta agli atti del SUMAGP, la FR ha svolto un solo servizio a tempo determinato presso l’Azienda USL di Bologna dall’8.3.2021.
Pertanto, il periodo in comando dall’1.1.2021 al 7.3.2021, non è utile al raggiungimento dei 18 mesi di servizio che devono essere svolti in regime di incarico a tempo determinato, così come previsto dall’art. 1, comma 268, lettera b) della legge n. 234/2021.
Sotto altro profilo, poi, non si rinviene alcun difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, se solo si considera che l’Amministrazione resistente ha chiaramente e correttamente individuato il motivo di esclusione nella carenza del requisito: “ Aver maturato alla data del 30.6.2022 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022 ”.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LI, Presidente FF
Alessio Falferi, Consigliere
OL NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA | AR LI |
IL SEGRETARIO