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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 5270/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5270/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 10/11/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. CANDIAGO ALBERTO e l'Avv. SARTOR RAFFAELLA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. PASIN MARINELLA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 18.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“In principalità: 1) assegnarsi la casa coniugale, con i relativi arredi, a affinché vi Controparte_1 abiti con i figli, e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza dei medesimi o fintantoché gli stessi Per_1 Persona_2 vivranno con la madre qualora non autosufficienti.
2) onerarsi il IG. del pagamento, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Persona_2 della complessiva somma di euro 600,00, (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat.
1 Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si fa rinvio al Protocollo per il processo di famiglia del
Tribunale di Treviso, saranno a carico di ciascuno dei genitori per la quota una metà ciascuno;
3) a fronte dell'autosufficienza economica di entrambe le parti, nulla disporsi in merito al mantenimento reciproco.
4) respingersi le domande di parte resistente relativamente alla corresponsione di un qualsiasi assegno divorzile e/o a qualsiasi altro titolo richiesto a favore della IG.ra , nonché quella diretta a vedere attribuito alla IG.ra CP_1 CP_1
l'intero importo dell'assegno unico.
5) Respingersi, infine, la domanda avversaria diretta ad attribuire al SI. la spettanza della quota del 75% delle Pt_1 spese straordinarie per i figli e alla IG.ra la quota residua del 25%. CP_1
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“1) assegnarsi in godimento gratuito, per sé e per i figli, la casa coniugale sita a Vittorio Veneto in Via Bottecchia n.
3, int. 1, con i relativi arredi a per sé e per i figli, fino al raggiungimento dell'autosufficienza Controparte_1 economica di entrambi;
Per 2) onerarsi il SI. del pagamento a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e della complessiva Pt_1 Per_1 somma di euro 650,00 (euro 325,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
10 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno. Disporsi che le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso saranno a carico del SI. per la quota del 75% e per il 25% a carico Pt_1 della SI.ra ; CP_1
3) disporsi che l'assegno unico universale venga percepito nella sua interezza dalla SI.ra , Controparte_1 sulla base del suo ISEE;
4) onerarsi il SI. del pagamento, a titolo di assegno divorzile, della somma di euro 250,00 da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
5) al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli, onerarsi il SI. del pagamento della somma Pt_1 di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, anche a titolo di rimborso del canone di locazione per l'abitazione che la resistente dovrà reperire;
con vittoria di spese e competenze;
”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato il 10.11.2024 agiva per ottenere pronuncia di divorzio nei Parte_1 confronti di con cui aveva contratto matrimonio in data 25.9.2004. Controparte_1
Dall'unione nascevano i figli (il 31.8.2005) e (il 20.2.2007). Per_1 Persona_2
Allegava:
- che a seguito di ricorso presentato dalla moglie, l'intestato Tribunale con sentenza n. 546/2021 del 25.3.2021 pronunciava la separazione tra le parti, assegnando la casa alla resistente, presso cui erano collocati i due figli affidati in via condivisa ai genitori, regolamentando i propri turni di visita come da C.T.U. della dott.ssa espletata in corso di causa e ponendo a suo Per_3
2 carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando l'importo mensile di
€ 600,00 (€ 300,00 a figlio), oltre ai 2/3 delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato
Tribunale e oltre a € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie;
- essersi nel frattempo protratta ininterrottamente la separazione;
- sussistere i presupposti per confermare le statuizioni di cui alla separazione (assegnazione della casa coniugale alla moglie, affido condiviso del figlio ancora minorenne, con collocazione anagrafica presso la madre e turni di visita come da separazione, contributo a proprio carico di €
600,00 mensili per il mantenimento dei figli) salva la richiesta di ripartire le spese straordinarie al
50 % tra i genitori, sempre individuate e regolamentate come da protocollo del Tribunale di
Treviso, e di revocare qualsiasi contributo a favore della moglie;
- essere, in particolare, diminuito il proprio reddito mensile, ferma la rata di € 790,00 del mutuo fondiario stipulato per l'esercizio dell'impresa;
- non sussistere alcun divario reddituale tra i coniugi;
- non aver la resistente sacrificato lo sviluppo della propria professionalità per la vita familiare, anche grazie all'aiuto della nonna paterna dei minori.
Chiedeva, quindi, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido del figlio minore a entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre e turni di responsabilità come da C.T.U. della dott.ssa , e statuizione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al Per_3 mantenimento ordinario del minore e della figlia (maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente) versando l'importo mensile di € 600,00 mensili (€ 300,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da
Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Si costituiva il 21.1.2025 , aderendo alla domanda di divorzio, Controparte_1 contestando per il resto quanto ex adverso dedotto e allegando:
- di aver partecipato all'impresa del marito senza alcun inquadramento né partecipazione agli utili, né versamento di contributi, per 13 anni;
- di aver, in particolare, per tale periodo messo a disposizione dell'attività del marito le proprie competenze, tanto da essere stata nominata coadiutore di rivendita dall'1/7/2009 al 16/2/2015;
- di aver sempre lavorato dal 2002 al 2006 quando si dimetteva su richiesta del marito di un suo maggiore apporto presso la tabaccheria (apporto già prestato dal marzo 2002);
- di aver quindi da maggio 2006 lavorato in AB dalle 10,30 alle 12,20 - 13,00 e dalle 17,30 alle 19,30 per 6 giorni la settimana;
nel periodo luglio-agosto in occasione della manifestazione
"Victor sotto le stelle" prestato attività anche il mercoledì e il giovedì dalle 21,00 alle 23,00; e da gennaio 2014 lavorato dalle 10,30 alle 12,30-13,00 e dalle 15,30 alle 17,30 per 6 giorni la settimana
3 oltre che, in coincidenza con la manifestazione "Victor sotto le stelle", al giovedì sera dalle 21,00 alle
23,00;
- che nel febbraio 2015 il marito le diceva di "stare a casa" dalla tabaccheria per evitare ulteriori tensioni;
- che a fronte di quanto sopra, il marito si limitava a consegnarle a inizio mese l'importo di €
1.500,00 in contanti per provvedere alle necessità della famiglia;
- di percepire al 50 % l'importo dell'AU;
- essere il ricorrente intestatario al 99 % della società proprietaria dell'immobile ove viene esercitata l'impresa.
Chiedeva, quindi, la pronuncia di sentenza di divorzio con assegnazione della casa familiare e statuizione a carico del ricorrente dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando l'importo di € 650,00 mensili (€ 325,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT oltre al
75 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di
Treviso, con AU interamente a proprio favore e statuizione a carico del ricorrente dell'obbligo di versarle a titolo di assegno divorzile l'importo di € 250,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT
e pari alla maggior somma di € 400,00 mensili dal momento della revoca dell'assegnazione dell'ex casa familiare.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. le parti comparivano all'udienza del 18.2.2025
e venivano sentite dal Giudice che all'esito - allo stato degli atti e impregiudicata ogni diversa valutazione nel proseguo - formulava alle stesse la seguente proposta conciliativa:
- “pronuncia sentenza di divorzio;
- conferma dell'assegnazione della casa familiare a , perché vi abiti con i figli Controparte_1 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
- con decorrenza dalla data della pronuncia, verserà a , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni ma non autosufficienti,
l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT;
- Assegno unico al 100 % a favore di . Controparte_1
- Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso, vengono poste per il 60 % a carico del padre
e per il restante 40% a carico della madre;
- con decorrenza dalla data della pronuncia della sentenza di divorzio, verserà a Parte_1 CP_1 assegno divorzile dell'importo di € 50,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT,
[...] con la precisazione fin da ora che al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli e di conseguente rilascio della casa coniugale da parte della resistente, l'importo dell'assegno divorzile aumenterà a € 400,00 mensili, ferma la rivalutazione ISTAT”.
- Spese di lite compensate”:
4 La proposta veniva accettata dalla sola resistente.
− Le parti concludevano concordemente sullo status e chiedevano la pronuncia di sentenza parziale.
− Visto quanto sopra, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia di sentenza sullo status, previa emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
− Con ordinanza del 14.3.2025 il Giudice, provvedendo in via temporanea e urgente così disponeva:
- “Conferma l'assegnazione della casa familiare a , perché vi abiti con i figli Controparte_1 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
- conferma l'onere di versamento a carico di a favore di , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, dell'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT;
- Assegno unico al 50 % tra le parti come per legge.
- Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso, vengono poste per il 50 % a carico di ciascuna parte;
- revoca con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento l'assegno di mantenimento statuito a favore della resistente;” riservandosi sull'ammissione delle istanze istruttorie all'esito della pronuncia sullo status e rimettendo contestualmente la causa al Collegio per la sentenza non definitiva.
− Il divorzio tra le parti veniva pronunciato dall'intestato Tribunale con sentenza pubblicata il 20.3.2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa avanti al Giudice relatore per il proseguo.
− Con successiva ordinanza del 22.3.2025 il Giudice procedeva al vaglio delle istanze istruttorie.
− All'esito dell'udienza del 22.4.2025 in cui venivano sentiti i testi sui capitoli ammessi, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. riservandosi poi di riferire al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di divorzio
- Il divorzio è già stato pronunciato dall'intestato Tribunale con sentenza n. 401/2025 del 20.3.2025 da intendersi qui richiamata.
***
Sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
- La separazione tra le parti è stata pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 546/2021 del
25.3.2021 con cui è stato posto a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario dei figli, con rivalutazione annuale
ISTAT, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie regolamentate come da Protocollo del Tribunale di
Treviso e oltre a € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie (doc. 5 ricorrente).
5 - Nel presente giudizio, costituendosi, la resistente formulava in via riconvenzionale domanda di riconoscimento a proprio favore di assegno divorzile in particolare allegando di aver collaborato per
13 anni all'impresa del marito – titolare di una tabaccheria – senza alcun inquadramento e senza alcuna compartecipazione agli utili né retribuzione, lamentando conseguentemente anche il mancato versamento di contributi a proprio favore e il conseguente pregiudizio, con arricchimento del coniuge.
- Lamentava, inoltre, di essere poi stata “licenziata” senza giusta causa dal marito nel 2015 in seguito alla crisi coniugale e di essersi quindi dovuta adoperare per reperire nuova occupazione, scontando comunque la lunga assenza dal mondo del lavoro e conseguentemente riuscendo a reperire solo lavori saltuari, con retribuzioni basse – con ulteriori ricadute sulle sue aspettative pensionistiche - e comunque inadeguati alla propria formazione e al proprio percorso, essendo laureata in Colombia alla Facoltà di amministrazione ed istituzione di servizi (doc. 3 resistente).
- Allegava, inoltre, che tale percorso di studi, prima del matrimonio le aveva permesso – oltre che di aiutare il marito nel suo esercizio commerciale fin dal 2002 - di reperire idonee occupazioni (doc. 4 e
6 resistente) lasciate in accordo con il marito nel giugno 2006 dopo la nascita dei figli.
- La ricorrente sul punto, oltre ai precedenti impieghi che risultano effettivamente cessati dopo la nascita della primogenita, ha documentato di essere stata nominata dal marito suo "coadiutore di rivendita" dall'1/7/2009 al 16/2/2015 (doc. 5 resistente).
- Sul punto, la sentenza di separazione del 2021, quanto alla situazione economica delle parti aveva rilevato: “si rileva una consistente disparità reddituale tra le parti: la SInora , infatti, risulta avere CP_1 contratti di lavoro sempre a tempo determinato, non stabili, e con uno stipendio mensile che, da ultimo, si aggira intorno ai 500,00 euro mensili;
diversamente il resistente risulta avere - per sua stessa prospettazione - un reddito mensile pari
a circa 1.750,00 euro, derivante dall'attività di tabaccheria avviata nel 2002, già al netto delle uscite dettate dai mutui contratti e dal canone di locazione di euro 400,00 euro.” (doc. 5 ricorrente).
- Quanto alle vicissitudini familiari e alla situazione economica della resistente il Tribunale rilevava: “La ricorrente rappresentava di aver prestato continuativamente la propria attività lavorativa nella tabaccheria del marito dal 2002 al 2015, circostanza che trova parziale conferma nel doc. 18 da cui si evince che la stessa era primo coadiutore della Riv. 22 Ric. TV 0245 sita in Vittorio Veneto (TV) Largo cavallotti n. 2, dal 01.07.2009 al 16.02.2015.
Dalla documentazione dimessa in atti, emerge poi che la ricorrente ha lasciato la propria attività lavorativa presso
L'Hotel Terme Palazzi Antonio in concomitanza con la nascita della figlia minore della coppia dovendosi Per_1 concludere che tale scelta fosse condivisa dai coniugi nell'interesse della famiglia. Dalla stessa relazione peritale della dott.ssa a pag. 22, il resistente dava atto che le cose, con due figli, si fossero fatte più difficili “Chiaramente Per_3 il lavoro aumenta, soprattutto per la mamma, ho sobbarcato un pochettino di più io, cioè abbiamo deciso, visto la situazione, (inc.) e vista la situazione economica ho detto 'stai pure tranquilla, abbiamo preso una decisione, stai pure tranquilla sobbarco io il peso della attività, la maggior parte, tu cerca di gestire al meglio qua la situazione fin tanto CP_ che poi dopo vediamo come si svilupperanno…come si svilupperanno le cose”. La scelta della di lasciare il lavoro
6 è avvenuta quindi per garantire una migliore gestione degli assetti familiari, nell'interesse esclusivo del nuovo nucleo familiare, così che la ricorrente sconta oggi di non aver potuto nel corso degli anni sviluppare una propria professionalità che le consenta di reperire con facilità una stabile occupazione” (doc. 5 ricorrente).
- Il ricorrente da parte sua, interrogato all'udienza del 22.4.2025 sui capitoli di prova ammessi ha confermato che la resistente lavorava presso la sua attività dal febbraio/marzo 2014, aprendo il pomeriggio e rimanendo fino alle 17:30 circa. Ha anche ammesso di averle detto di stare a casa dal lavoro dal momento della formalizzazione della crisi coniugale (“Poi una volta che siamo andati tramite avvocato le ho detto che poteva pure stare a casa dal lavoro”, verbale udienza 22.4.2025).
Ha inoltre ammesso, sebbene in misura minore a quella allegata dalla resistente: “Dal 2009 essendo mio CP_ fratello, che era coadiutore dovuto partire, ho nominato coaditutrice perché mi sostituisse per mezz'ora/40 minuti dalle 11:30 fino alla chiusura delle 12:30 mentre io dovevo assentarmi. Avrei rischiato sanzioni sennò senza la nomina ufficiale di lei.”
- Le allegazioni della resistente hanno trovato ulteriore conferma nella prova testimoniale espletata sul punto all'udienza del 22.4.2025.
- In particolare, il teste ha riferito “Non sono in grado di confermare gli orari, è passato molto Testimone_1 tempo. Ma io a gennaio 2006 ho acquistato casa e facendo riferimento a quel momento, posso dire che ho sempre frequentato Vittorio Veneto per questioni di lavoro perché avevo molti cantieri lì e passavo molti giorni la settimana se CP_ non tutti. Se passavo, andavo a salutare e , essendo amici, e io la trovavo sempre in negozio quando passavo. Pt_1
Preciso che il più delle volte passavo di mattina ma comunque era sempre lì.”.
- Anche la teste ha confermato: “Non mi ricordo la data: io lavoro ora da otto anni in un Testimone_2 posto e prima ho lavorato accanto a loro per 14 anni. Io lavoravo a turni e la vedevo lavorare ma non so dire in che orari perché non vedevo tutta la giornata. Io lavoravo la mattina o il pomeriggio o la sera. Mi ricordo del Victor, che lei c'era: anche lì facevo a turni perché non facevo tutte le serate ma quando facevo le serate lei c'era.[…] Io non so dire gli orari. So che veniva da me a fare le pause quando lavorava o prima di aprire. Quanto alle date confermo quanto detto sopra. A volte al mattino, o al pomeriggio, o alla sera ma non so dire i suoi orari. Comunque, l'ho vista fisicamente lavorare dietro al banco”.
- Anche uno dei testi del ricorrente, peraltro, ha confermato la presenza della resistente in AB
( “Io posso rispondere solo da marzo 2008 quando sono stato assunto – e poi ho lavorato Testimone_3 per 13 anni – nel negozio di mio padre adiacente alla tabaccheria. Ci vedevamo, avendo le vetrine a specchio, e poi CP_ andavamo spesso alla , anche mio padre per prendere le SIarette. Che io ricordi da marzo 2008 l'ho Parte_2 vista a spot qualche volta. Ma ho visto sempre a livello di presenza fissa. Mi ricordo invece di averla vista spesso Pt_1
d'estate dal 2014, quando mi sono sposato, tanto che quando ho portato la partecipazione di matrimonio l'ho data a lei.”), laddove il secondo teste citato non è stato in grado di riferire nulla.
7 - Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per accogliere la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, con decorrenza dal mese di aprile 2025 (primo mese successivo alla pronuncia sullo status).
- Infatti, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (ex multis, Cassazione civile sez. I, 13/12/2024,
n.32354).
- Quanto all'importo dell'assegno, va rilevato quanto segue.
- Dopo la sentenza di separazione il ricorrente risulta aver costituito il 23.12.2022 impresa familiare con il fratello (doc. 7 ricorrente). Per_4
In base all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, relativa al 2023, risulta titolare – al netto della quota di partecipazione agli utili riconosciuta al fratello - di reddito medio netto mensile di circa €
2.300,00 (doc. 15 ricorrente). Confrontando la dichiarazione con quella relativa al 2022, il SInificativo calo di reddito pare derivare dal riconoscimento – a partire dal 2023 - di una quota di utili al fratello a seguito della costituzione dell'impresa familiare.
- Da parte sua la resistente che risultava titolare nel 2021 – al momento della pronuncia di separazione
– di un reddito medio netto mensile di € 670,00 circa (doc. 11 resistente), in base all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile (doc. 13 resistente), risultava titolare nel 2023 di reddito medio netto mensile di € 1.000,00 e, in base all'estratto conto sub 16, di circa € 900,00 mensili nel 2024.
- La resistente ha documentato da ultimo, per il mese di dicembre 2024, a seguito di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte di la maggiore retribuzione mensile Parte_3 di circa € 1.600,00 (doc. 14 resistente), comprensiva di tredicesima e quattordicesima.
- Risulta inoltre percepire al 50 % l'assegno unico per l'importo di circa € 160,00 mensili (doc. 16).
- Alla luce di quanto sopra, si ritiene che risulti congruo allo stato, riconoscere alla resistente un assegno divorzile di € 150,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, con funzione compensativa di carattere previdenziale tenuto conto del contributo dalla stessa dato in costanza di matrimonio sia alla vita familiare – rinunciando a continuare con le precedenti occupazioni – sia all'attività del marito, che ometteva financo di versarle i contributi.
Tale sacrificio, se da un lato ha agevolato il coniuge, sia a livello di risparmio di spesa – risultando ora il fratello, che ha preso il posto della resistente, retribuito – sia a livello di possibilità di occuparsi della propria attività nonostante le eSIenze dei figli, accuditi dalla madre, dall'altro ha penalizzato la resistente che oltre a non poter godere di adeguati risparmi e ad essersi faticosamente reinserita nel mercato del lavoro – scontando la lunga assenza - verrà penalizzata a livello pensionistico.
8 - Non risulta attuale, e quindi accoglibile, invece, la richiesta della resistente di prevedere fin da ora un aumento di tale importo a far data dalla cessazione dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale.
***
Sulle domande di contributo economico per i figli
- Nelle more della celebrazione della prima udienza il figlio minorenne delle parti, , è Persona_2 divenuto maggiorenne, non vi sono quindi i presupposti per provvedere quanto all'affidamento, al collocamento e alle visite per lo stesso.
- Le parti hanno concordemente dato atto che entrambi i figli, seppure maggiorenni non siano economicamente indipendenti chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e la statuizione di un contributo economico a carico del padre.
- In considerazione delle rispettive condizioni economiche delle parti e, in particolare, del reperimento da ultimo da parte delle resistente di nuova occupazione, con aumento del reddito dalla stessa percepito rispetto a quello precedente, risultano congrue e accoglibili le conclusioni del ricorrente sul punto.
- Le spese straordinarie per i figli vengono poste al 50 % a carico di ciascuno dei genitori, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
- Assegno unico al 50 % tra le parti come per legge.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod. (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi per tutte le fasi in considerazione della parziale convergenza delle conclusioni delle parti quanto ai figli e dell'attività effettivamente espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5270/2024 R.G., richiamata la sentenza non definitiva n. 401/2025 dell'intestato Tribunale,
1. dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento, il collocamento e le visite per , nel Persona_2 frattempo divenuto maggiorenne;
2. condanna , con decorrenza dal mese di aprile 2025 – primo mese successivo alla Parte_1 pronuncia della sentenza di divorzio - a corrispondere a entro il Controparte_1 giorno 10 di ogni mese l'importo di € 150,00 a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione annuale
ISTAT;
3. assegna a la casa coniugale, sita a Vittorio Veneto, Via Ottavio Controparte_1
Bottecchia n. 3 int. 1, con i relativi arredi, affinché vi abiti con i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
9 4. dispone che versi a entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , l'importo di € 600,00 (€ 300,00 Per_1 Persona_2
a figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT.
5. Assegno unico al 50 % tra le parti come per legge.
6. Spese straordinarie per i figli, individuate e regolamentate come da del Tribunale di Treviso, al 50 % a carico di ciascun genitore.
7. Condanna a rimborsare a le spese di lite dell'odierno Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso nella Camera di ConSIlio del 24/06/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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