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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6138/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Agata Anna Maria PUCCI, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Giovanna BATTAGLIA, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conlcusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/04/2025, sulle conclusioni ivi congiuntamente precisate dalle parti,
stante l'accordo raggiunto nelle more del procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 10/06/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio , nato il [...] dalla Per_1
relazione con e riconosciuto da entrambi i genitori all'atto della nascita. Controparte_1
Segnatamente, essendo la relazione finita e avendo il lasciato la casa familiare già dal CP_1
mese di giugno del 2022, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé e diritto del padre di Per_1
vederlo e tenerlo con sé secondo il calendario di cui all'allegato piano genitoriale, come riportato in ricorso, ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
con il versamento di un assegno mensile di € 500,00 oltre al 50% di tutte le spese Per_1
straordinarie.
Costituendosi con comparsa di costituzione e risposta del 31/10/2024, il , pur d'accordo CP_1
sul regime di affidamento condiviso e sulla collocazione prevalente del figlioletto, ha chiesto di stabilire nell'importo di € 200,00 mensili il contributo da egli dovuto per il relativo mantenimento,
formulando proprie richieste in ordine alle modalità di frequentazione del bambino, in quanto maggiormente compatibili con la propria attività lavorativa.
Tanto premesso, va dato atto che, dopo l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti all'udienza del
09/12/2024, le stesse hanno dato seguito alla volontà di formalizzare un accordo definitivo in ordine alla regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minore , accordo che, liberamente Per_1
raggiunto e sottoscritto da entrambi i genitori del minore (oltre che dai rispettivi difensori) è stato allegato alle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025.
In base al detto accordo, le parti hanno stabilito quanto segue:
“1) Affidare il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1
2 madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo seco secondo la seguente calendarizzazione:
- due pomeriggi settimanali feriali dalle ore 17:00 alle ore 21:00, con possibilità di pernotto da
concordare anticipatamente con la madre. In tale ipotesi, il Sig. provvederà ad CP_1
accompagnare il minore a scuola il giorno seguente. Inoltre, essendo il signor turnista, CP_1
i giorni infrasettimanali previsti per gli ordinari incontri padre-figlio saranno comunicati alla
Sig.ra di settimana in settimana;
Pt_1
- a settimane alterne, durante il weekend, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica
ovvero con possibilità di pernottamento da concordare anticipatamente con la madre e
riaccompagnamento a scuola il girono seguente;
-per le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e, sempre alternativamente, il 31
dicembre o l'1 gennaio;
-per le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore
10:00 alle ore 20:00;
-per le vacanze estive dieci giorni non consecutivi, in un periodo compreso tra il 10 giugno ed il 10
settembre di ogni anno, anche frazionabili in tranche di 5 giorni cadauna, da concordare entro e
non oltre il 31 maggio di ogni anno, in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e con
possibilità di modificare, previo accordo, i previsti periodi in ragione di impegni individuali di
ciascuno e, comunque, delle opportunità che si manifestassero più favorevoli per il minore.
Le parti concordano, altresì, che, ogni anno, in deroga all'ordinaria frequentazione settimanale, i
Signori e , avranno comunque, la facoltà di vedere e tenere seco il minore per CP_1 Pt_1
la festa del papà e della mamma e per il compleanno di questi ultimi, nonché - ad anni alterni - per
il compleanno di , qualora le parti non decidessero di partecipare insieme al Per_1
festeggiamento di detto evento, suddividendosi le spese, nonché - sempre ad anni alterni - per la
festa del primo di novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e
15 agosto.
Le decisioni di maggiore interesse per , relative all'istruzione, alla educazione e alla Per_1
3 salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni del figlio. I genitori si dichiarano, viepiù, disponibili a collaborare fra loro nelle
funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore e ad incentivare un
equilibrato e continuativo rapporto del figlio con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di
entrambe le parti. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare l'un l'altro ogni notizia relativa
a ed al suo andamento nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché le date dei Per_1
colloqui con gli insegnanti, onde consentire a ciascuno di essi di essere, anche indirettamente,
partecipe della vita scolastica ed extrascolastica del figlio. Gli stessi si fanno obbligo reciproco di
comunicarsi il loro recapito, anche telefonico, nonché ogni variazione di residenza e/o di effettivo
domicilio con preavviso scritto di almeno quindici giorni da inviarsi all'altro a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o via e-mail;
2) Il signor corrisponderà mensilmente alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento di la somma di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, sportive, ludiche e scolastiche da concordare
preventivamente tra le parti. In ordine alle spese straordinarie, le parti dichiarano di volersi
attenere alla Linee Guida del Tribunale di Catania del 25.07.2018;
3) I signori e prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e rinnovo della CP_1 Pt_1
carta d'identità di valida ai fini dell'espatrio nonché al rilascio e rinnovo del passaporto Per_1
per il minore, ex L. 166/09, autorizzandosi reciprocamente alla richiesta ed al ritiro del relativo
documento, con spese da suddividere in ragione del 50%;
4) Le parti concordemente decidono che ciascun genitore percepirà la sua quota dell'importo
dell'assegno unico familiare, come per legge.”.
Trattasi di condizioni che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che appaiono atte a garantire al figlio minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni d'ordine economico, le quali risultano idonee,
nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurare al minore
4 condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio, le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6138/2024 R.G.:
prende atto degli accordi tra le parti e dispone la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio
, nato a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva, in Persona_2
quanto conformi all'interesse del minore.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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